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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Mercogliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Giovanni Gentile n. 51, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 in qualità di titolare della ditta Terra e Sole, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vulcano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via dei
Bizantini, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 7 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2020 del 28.12.2020 (R.G. n. 1986/2020), depositato in data
29.12.2020 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di – quale titolare della ditta Terra e Sole -, della somma Controparte_1
di euro 16.777,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione degli importi relativi alla fornitura di beni, indicati in 5 fatture (n. 3 del 27.02.2019 per l'importo di € 1.520,29; n. 9 del 19.03.2019 per l'importo di € 2.246,40; n. 17 del 06.05.2019 per l'importo di € 780,00; n. 45 del 30.08.2019 per l'importo di € 6.645,76; n. 60 del 12.11.2019 per l'importo di € 2.886,33) e in 6 buoni di consegna (01.06.2019 per l'importo di € 2.385,00; del
10.06.2019 per l'importo di € 195,00; del 20.06.2019 per l'importo di € 1.390,00; del 26.08.2019 per l'importo di € 617,00; del 26.09.2019 per l'importo di € 304,00; del 30.09.2019 per l'importo di € 500,00).
L'opponente, in particolare, eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per l'applicazione di prezzi diversi da quelli concordati;
la duplicazione delle somme richieste;
l'estinzione del credito per intervenuto adempimento dell'obbligazione; la prescrizione del diritto di credito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in Controparte_1 qualità di titolare della ditta Terra e Sole, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale. Con ordinanza del 18.03.2022 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 2 di 7 4. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per pagina 3 di 7 il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si segnala preliminarmente che la compravendita di beni mobili è un negozio a forma libera. Pertanto, la mancata produzione del contratto non determina alcuna preclusione e la circostanza dell'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti risulta provata per l'assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non eccepisce in modo specifico l'inesistenza del contratto, ma si limita a contestare la legittimità delle somme richieste, deducendo, altresì, il parziale pagamento delle somme ingiunte, contegno incompatibile con l'inesistenza del contratto.
Peraltro, l'esistenza del rapporto di compravendita tra le parti appare confermato, altresì, dalle dichiarazioni rese dal teste - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, Tes_1
ritenuto che la stretta parentela con l'opposta non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa- all'udienza del 19.10.2023, il quale affermava “essendo io agronomo spesso stavo nella sua attività, spesso gli davo consigli di natura tecnica e agronoma;
ero presente al momento dell'accordo”.
Ciò detto, va rilevato, altresì, che parte opposta ha provato l'effettiva fornitura e la pattuizione sul prezzo dei prodotti indicati nelle fatture e nei buoni di consegna, posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, per quanto riguarda le fatture, che, seppure non rappresentino un sufficiente elemento probatorio, costituiscono, comunque, un indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016), va rilevato che la mancata contestazione delle stesse in fase stragiudiziale e la conversazione
WhatsApp del 05.05.2020, che non risulta in alcun modo contestata da parte opponente e che risulta integrare un riconoscimento del debito, costituiscono elementi sufficienti a ritenere che i pagina 4 di 7 materiali riportati dalle stesse sono stati effettivamente consegnati e che i prezzi non sono difformi da quanto pattuito.
Per quanto concerne i buoni di consegna, si segnala che gli stessi, oltre a indicare analiticamente i materiali consegnati e la relativa quantità, riportano anche il prezzo di detti materiali ed essendo stati sottoscritti dall'opponente senza alcuna riserva costituiscono piena prova del credito preteso.
Per completezza, si segnala che, in merito alla somme ingiunte, il teste escusso non apporta alcun valido elemento probatorio, non sapendo riferire sulla quantità dei beni forniti e sui prezzi pattuiti.
6.1 Ciò detto, si segnala che l'opponente si è limitato a fornire generiche e infondate censure relative alla pretesa creditoria.
6.2 Invero, per quanto concerne la contestazione dei prezzi, come visto, gli stessi risultano conformi a quanto pattuito, atteso che le fatture non risultano contestate in sede stragiudiziale e che l'opponente nella citata conversazione whatsapp del 05.05.2020 ha riconosciuto il proprio debito senza muovere alcuna contestazione e tenuto conto che i buoni di consegna, riportanti i prezzi dei beni, risultano sottoscritti dall'opponente senza alcuna riserva.
6.3 Per quanto concerne l'allegazione relativa alla duplicazione delle pretese per i medesimi beni, si rileva che la stessa risulta generica, non avendo parte opponente specificato i prodotti per i quali sarebbe stato richiesto il doppio pagamento e le fatture e i buoni riportanti i medesimi materiali.
6.4 Per quanto riguarda il parziale adempimento, si rileva che dalla documentazione in atti appare evidente che sia gli assegni che le quietanze di pagamento, prodotti da parte opponente, fanno riferimento a versamenti da imputare a debiti pregressi e, comunque, diversi rispetto a quelli per cui è causa.
In particolare, nella quietanza di pagamento del 25.07.2019 si fa espresso riferimento ai debiti relativi all'annata agraria 2017; nella quietanza di pagamento del 04.03.2019 si fa riferimento all'annata agraria 2018; sulla matrice dell'assegno del 08.04.2019 si legge “saldo anno 2018” e l'ulteriore assegno risulta emesso il 15.03.2018.
Inoltre, si segnala che per i predetti assegni, la cui imputazione è contestata da parte opposta,
l'onere di provare che gli stessi si riferissero al rapporto oggetto di causa gravava sul debitore, che doveva dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
pagina 5 di 7 Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno” (Cass., sez. VI, sent. n.
15708/2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha assolto l'onere della prova.
Ancora, nessun rilievo assumono le matrici degli assegni prodotte dall'opponente, poiché le stesse non provano la consegna e la riscossione dei medesimi.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il debitore non avesse provato l'estinzione del debito attraverso la produzione delle matrici degli assegni. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poichè la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (Cassazione civile sez. II,
05/06/2018, n. 14372) La matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento” (Cass., sez. VI, ord. n. 15709/2021).
6.5 Va, infine, rigetta l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, poiché formulata genericamente e in quanto tra la data di emissione delle fatture il deposito del decreto ingiuntivo non risulta essere maturata alcuna prescrizione.
7. Per tali ragioni l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 802/2020 del
28.12.2020 (R.G. n. 1986/2020), depositato in data 29.12.2020 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna in qualità di titolare dell'omonima ditta, alla Parte_1
refusione, in favore di in qualità di titolare della Ditta Terra e Sole, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed
€ 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 441 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Mercogliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Giovanni Gentile n. 51, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 in qualità di titolare della ditta Terra e Sole, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vulcano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via dei
Bizantini, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 7 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 802/2020 del 28.12.2020 (R.G. n. 1986/2020), depositato in data
29.12.2020 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di – quale titolare della ditta Terra e Sole -, della somma Controparte_1
di euro 16.777,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione degli importi relativi alla fornitura di beni, indicati in 5 fatture (n. 3 del 27.02.2019 per l'importo di € 1.520,29; n. 9 del 19.03.2019 per l'importo di € 2.246,40; n. 17 del 06.05.2019 per l'importo di € 780,00; n. 45 del 30.08.2019 per l'importo di € 6.645,76; n. 60 del 12.11.2019 per l'importo di € 2.886,33) e in 6 buoni di consegna (01.06.2019 per l'importo di € 2.385,00; del
10.06.2019 per l'importo di € 195,00; del 20.06.2019 per l'importo di € 1.390,00; del 26.08.2019 per l'importo di € 617,00; del 26.09.2019 per l'importo di € 304,00; del 30.09.2019 per l'importo di € 500,00).
L'opponente, in particolare, eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per l'applicazione di prezzi diversi da quelli concordati;
la duplicazione delle somme richieste;
l'estinzione del credito per intervenuto adempimento dell'obbligazione; la prescrizione del diritto di credito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in Controparte_1 qualità di titolare della ditta Terra e Sole, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale. Con ordinanza del 18.03.2022 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 2 di 7 4. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per pagina 3 di 7 il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si segnala preliminarmente che la compravendita di beni mobili è un negozio a forma libera. Pertanto, la mancata produzione del contratto non determina alcuna preclusione e la circostanza dell'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti risulta provata per l'assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non eccepisce in modo specifico l'inesistenza del contratto, ma si limita a contestare la legittimità delle somme richieste, deducendo, altresì, il parziale pagamento delle somme ingiunte, contegno incompatibile con l'inesistenza del contratto.
Peraltro, l'esistenza del rapporto di compravendita tra le parti appare confermato, altresì, dalle dichiarazioni rese dal teste - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, Tes_1
ritenuto che la stretta parentela con l'opposta non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa- all'udienza del 19.10.2023, il quale affermava “essendo io agronomo spesso stavo nella sua attività, spesso gli davo consigli di natura tecnica e agronoma;
ero presente al momento dell'accordo”.
Ciò detto, va rilevato, altresì, che parte opposta ha provato l'effettiva fornitura e la pattuizione sul prezzo dei prodotti indicati nelle fatture e nei buoni di consegna, posti alla base del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, per quanto riguarda le fatture, che, seppure non rappresentino un sufficiente elemento probatorio, costituiscono, comunque, un indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016), va rilevato che la mancata contestazione delle stesse in fase stragiudiziale e la conversazione
WhatsApp del 05.05.2020, che non risulta in alcun modo contestata da parte opponente e che risulta integrare un riconoscimento del debito, costituiscono elementi sufficienti a ritenere che i pagina 4 di 7 materiali riportati dalle stesse sono stati effettivamente consegnati e che i prezzi non sono difformi da quanto pattuito.
Per quanto concerne i buoni di consegna, si segnala che gli stessi, oltre a indicare analiticamente i materiali consegnati e la relativa quantità, riportano anche il prezzo di detti materiali ed essendo stati sottoscritti dall'opponente senza alcuna riserva costituiscono piena prova del credito preteso.
Per completezza, si segnala che, in merito alla somme ingiunte, il teste escusso non apporta alcun valido elemento probatorio, non sapendo riferire sulla quantità dei beni forniti e sui prezzi pattuiti.
6.1 Ciò detto, si segnala che l'opponente si è limitato a fornire generiche e infondate censure relative alla pretesa creditoria.
6.2 Invero, per quanto concerne la contestazione dei prezzi, come visto, gli stessi risultano conformi a quanto pattuito, atteso che le fatture non risultano contestate in sede stragiudiziale e che l'opponente nella citata conversazione whatsapp del 05.05.2020 ha riconosciuto il proprio debito senza muovere alcuna contestazione e tenuto conto che i buoni di consegna, riportanti i prezzi dei beni, risultano sottoscritti dall'opponente senza alcuna riserva.
6.3 Per quanto concerne l'allegazione relativa alla duplicazione delle pretese per i medesimi beni, si rileva che la stessa risulta generica, non avendo parte opponente specificato i prodotti per i quali sarebbe stato richiesto il doppio pagamento e le fatture e i buoni riportanti i medesimi materiali.
6.4 Per quanto riguarda il parziale adempimento, si rileva che dalla documentazione in atti appare evidente che sia gli assegni che le quietanze di pagamento, prodotti da parte opponente, fanno riferimento a versamenti da imputare a debiti pregressi e, comunque, diversi rispetto a quelli per cui è causa.
In particolare, nella quietanza di pagamento del 25.07.2019 si fa espresso riferimento ai debiti relativi all'annata agraria 2017; nella quietanza di pagamento del 04.03.2019 si fa riferimento all'annata agraria 2018; sulla matrice dell'assegno del 08.04.2019 si legge “saldo anno 2018” e l'ulteriore assegno risulta emesso il 15.03.2018.
Inoltre, si segnala che per i predetti assegni, la cui imputazione è contestata da parte opposta,
l'onere di provare che gli stessi si riferissero al rapporto oggetto di causa gravava sul debitore, che doveva dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
pagina 5 di 7 Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno” (Cass., sez. VI, sent. n.
15708/2021).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha assolto l'onere della prova.
Ancora, nessun rilievo assumono le matrici degli assegni prodotte dall'opponente, poiché le stesse non provano la consegna e la riscossione dei medesimi.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il debitore non avesse provato l'estinzione del debito attraverso la produzione delle matrici degli assegni. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poichè la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (Cassazione civile sez. II,
05/06/2018, n. 14372) La matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento” (Cass., sez. VI, ord. n. 15709/2021).
6.5 Va, infine, rigetta l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, poiché formulata genericamente e in quanto tra la data di emissione delle fatture il deposito del decreto ingiuntivo non risulta essere maturata alcuna prescrizione.
7. Per tali ragioni l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 802/2020 del
28.12.2020 (R.G. n. 1986/2020), depositato in data 29.12.2020 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna in qualità di titolare dell'omonima ditta, alla Parte_1
refusione, in favore di in qualità di titolare della Ditta Terra e Sole, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed
€ 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 17.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
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