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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2024, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5218/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALBERTOSI ALICE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in IE (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
TARABELLA LEONARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in IE
(LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Dott. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, la somma mensile di € Parte_1
1.100,00 (millecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono quanto in appresso: il Dott. dichiara di trasferire alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che dichiara di accettare, la piena proprietà del 50% (cinquanta per cento) dell'immobile
[...] sito in IE, via Giovanni Verga n. 10/B. E più precisamente: porzione di fabbricato di tipo trifamiliare elevato su due piani fuori terra con annesso antistante e retrostante terreno ad uso resede e giardino. Detto quartiere comprende: a piano terra ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
1 vani, w.c. Doccia, piccolo sottoscala e tre terrazze scoperte, con un locale cantina sotto il terrazzo lato Viareggio;
a piano primo tre camere da letto, bagno e due terrazze;
il tutto collegato da scala interna. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di IE nel foglio 14, particella 659 sub. 13 (Variazione del 26.03.2012 – Pratica n. LU0038617 – Fusione, diversa distribuzione degli spazi interni, variazione di toponomastica n. 4950.1/2012). Vi confinano: la via
Verga, beni , beni , beni AGIP, beni eredi , salvo Parte_3 Parte_4 Parte_5 se altri. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica ed edilizia, il cedente dichiara che il fabbricato in oggetto è stato costruito in forza della concessione edilizia n. 101, rilasciata dal Sindaco del Comune di IE in data 14 ottobre 1986 e che a tutt'oggi nell'immobile in oggetto non sono state eseguite opere tali da richiedere concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria o denunce di inizio attività o permessi di costruzione, fatta eccezione per quanto oggetto della Concessione edilizia in sanatoria n. 459/S/724 rilasciata dal Comune di
IE in data 19 luglio 1997. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge 27 febbraio
122/2010, di conversione del d. l. 78/2010, il cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile ceduto è conforme ai dati catastali e delle planimetrie depositate in Catasto in data 26.03.2012, dichiarazione di protocollo n. LU0038617 e che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter del D. LGS 192/2005, il cessionario dà atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile e che, più in particolare, l'immobile è dotato di APE in corso di validità e che si deposita unitamente al presente ricorso per farne parte integrante (cfr. doc. 5). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D. L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. nella legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. legge 296/2006), le parti, edotte delle responsabilità anche penali previste per le dichiarazioni false, dichiarano:
• che la presente cessione non comporterà il pagamento di alcun corrispettivo e neanche l'accollo, da parte della sig.ra della quota parte di mutuo ipotecario gravante sul Dott. nella Pt_1 T_ misura che residuerà alla data di omologa del presente accordo;
• che non si sono ovviamente avvalse di un mediatore. Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente cessione è stato interamente conferito con le modalità sopra indicate, salvo la necessità di nuova e successiva ratifica mediante atto pubblico notarile come pattuito al punto del presente ricorso, e pertanto il sig. ne T_ rilascia sin d'ora piena e liberatoria quietanza di saldo, rinunciando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117
c. c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza. Il possesso è trasferito in data odierna alla sig.ra Pt_1
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) ove, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario, perfezionare l'atto di cessione della piena proprietà dell'immobile come sopra meglio convenuto, le parti, a semplice richiesta di una di esse, si impegnano a comparire innanzi al Notaio che sarà prescelto dalla sig.ra al fine di Pt_1 formalizzare il trasferimento della piena proprietà dell'immobile stesso in esecuzione del presente accordo».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IE (LU) il 14/10/1979, dal quale sono nati i due figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza dell'11/12/2024 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 T_
, uniti in matrimonio in IE (LU) in data 14/10/1979, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IE (LU) all'Atto Numero 126, Parte 2,
Serie A, R. 1, dell'Anno 1979, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza dell'11/12/2024;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di IE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALBERTOSI ALICE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in IE (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
TARABELLA LEONARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in IE
(LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Dott. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, la somma mensile di € Parte_1
1.100,00 (millecento/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono quanto in appresso: il Dott. dichiara di trasferire alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che dichiara di accettare, la piena proprietà del 50% (cinquanta per cento) dell'immobile
[...] sito in IE, via Giovanni Verga n. 10/B. E più precisamente: porzione di fabbricato di tipo trifamiliare elevato su due piani fuori terra con annesso antistante e retrostante terreno ad uso resede e giardino. Detto quartiere comprende: a piano terra ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
1 vani, w.c. Doccia, piccolo sottoscala e tre terrazze scoperte, con un locale cantina sotto il terrazzo lato Viareggio;
a piano primo tre camere da letto, bagno e due terrazze;
il tutto collegato da scala interna. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di IE nel foglio 14, particella 659 sub. 13 (Variazione del 26.03.2012 – Pratica n. LU0038617 – Fusione, diversa distribuzione degli spazi interni, variazione di toponomastica n. 4950.1/2012). Vi confinano: la via
Verga, beni , beni , beni AGIP, beni eredi , salvo Parte_3 Parte_4 Parte_5 se altri. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica ed edilizia, il cedente dichiara che il fabbricato in oggetto è stato costruito in forza della concessione edilizia n. 101, rilasciata dal Sindaco del Comune di IE in data 14 ottobre 1986 e che a tutt'oggi nell'immobile in oggetto non sono state eseguite opere tali da richiedere concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria o denunce di inizio attività o permessi di costruzione, fatta eccezione per quanto oggetto della Concessione edilizia in sanatoria n. 459/S/724 rilasciata dal Comune di
IE in data 19 luglio 1997. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge 27 febbraio
122/2010, di conversione del d. l. 78/2010, il cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile ceduto è conforme ai dati catastali e delle planimetrie depositate in Catasto in data 26.03.2012, dichiarazione di protocollo n. LU0038617 e che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter del D. LGS 192/2005, il cessionario dà atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile e che, più in particolare, l'immobile è dotato di APE in corso di validità e che si deposita unitamente al presente ricorso per farne parte integrante (cfr. doc. 5). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D. L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. nella legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. legge 296/2006), le parti, edotte delle responsabilità anche penali previste per le dichiarazioni false, dichiarano:
• che la presente cessione non comporterà il pagamento di alcun corrispettivo e neanche l'accollo, da parte della sig.ra della quota parte di mutuo ipotecario gravante sul Dott. nella Pt_1 T_ misura che residuerà alla data di omologa del presente accordo;
• che non si sono ovviamente avvalse di un mediatore. Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente cessione è stato interamente conferito con le modalità sopra indicate, salvo la necessità di nuova e successiva ratifica mediante atto pubblico notarile come pattuito al punto del presente ricorso, e pertanto il sig. ne T_ rilascia sin d'ora piena e liberatoria quietanza di saldo, rinunciando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117
c. c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza. Il possesso è trasferito in data odierna alla sig.ra Pt_1
4) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) ove, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario, perfezionare l'atto di cessione della piena proprietà dell'immobile come sopra meglio convenuto, le parti, a semplice richiesta di una di esse, si impegnano a comparire innanzi al Notaio che sarà prescelto dalla sig.ra al fine di Pt_1 formalizzare il trasferimento della piena proprietà dell'immobile stesso in esecuzione del presente accordo».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IE (LU) il 14/10/1979, dal quale sono nati i due figli Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza dell'11/12/2024 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 T_
, uniti in matrimonio in IE (LU) in data 14/10/1979, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IE (LU) all'Atto Numero 126, Parte 2,
Serie A, R. 1, dell'Anno 1979, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza dell'11/12/2024;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di IE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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