Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1982, n. 4802
CASS
Sentenza 3 settembre 1982

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In tema di locazione di immobili urbani, poiché l'art. 74 della legge n. 392 del 1978 rinvia agli articoli da 43 a 56 con riferimento alle locazioni disciplinate nei capi primo e secondo della stessa legge - i quali concernono, in via transitoria, tutti i contratti, soggetti o non soggetti a proroga a norma delle leggi antecedenti - la Competenza del pretore o del conciliatore, di cui agli artt. 43, 44 e 45, riguarda anche le ipotesi in cui si discuta della misura del canone da determinarsi o aggiornarsi a norma della precedente legislazione vincolistica. Trattasi di Competenza funzionale ed inderogabile, che si estende anche alla domanda di pagamento dei canoni arretrati, essendo quest'ultima intimamente connessa con quella di Determinazione del canone di locazione e conseguenziale al relativo accertamento, mentre ne resta sottratta la domanda di risoluzione per inadempienza del conduttore, la cui cognizione va attribuita secondo le regole ordinarie del codice di rito e perciò del primo comma dell'art. 12 cod. proc. civ.. ( V 4149/81, mass n 414820; ( V 1641/81, mass n 412310).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1982, n. 4802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4802
    Data del deposito : 3 settembre 1982

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