Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07423/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7423 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da BI CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NN MA Belle’, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. degli esiti delle prove scritte concernenti il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall'ammissione alla successiva prova orale in quanto, pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, non ha ottenuto la sufficienza indicata dall'USR di competenza, successivamente alla prova scritta, in data 16/04/2025;
2. nello specifico dell'avviso di cui al prot. n. 6513 del 16/04/2025, a firma dell'USR Friuli-Venezia Giulia, in quanto competente per la classe di concorso A045 per il Piemonte, tramite cui veniva comunicato il voto minimo di ammissione alla prova orale, nonché dei relativi allegati;
3. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 7155 del 30/04/2025, a firma dell'USR Friuli-Venezia Giulia, tramite cui i candidati che hanno superato la prova scritta sono convocati per la scelta della traccia della lezione simulata e per la prova orale, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente;
4. nonché di ogni altro avviso pubblicato dall'USR di interesse, con riferimento alle soglie di sufficienza, nella parte in cui non considerano sufficiente il voto conseguito dal ricorrente;
5. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall'odierno ricorrente;
6. nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'indizione dei bandi per l'accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente;
7. nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente;
8. nonché, nei limiti dell'interesse, ove occorra, del DPCM del 26 novembre 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente;
9. nonché del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante;
10. nonché del decreto direttoriale n. 808 del 08/04/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la somministrazione di un quesito sostitutivo del quesito n. 4, riconosciuto come errato, a coloro che hanno sostenuto la prova nel turno pomeridiano del 27 febbraio 2025, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente;
11. nonché dell'avviso prot. n. 87883 del 10/04/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il quale è stato pubblicato il calendario della prova scritta suppletive ai sensi del ddg. 8 aprile 2025 n. 808, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente nei confronti dell'odierno istante;
12. nonché ove pubblicate, benché non risulta che ad oggi lo siano, delle graduatorie di merito e del relativo decreto di approvazione.
13. di ogni provvedimento tramite cui è stato indetto il presente concorso nella parte in cui esclude il ricorrente;
14. nonché degli avvisi pubblicati dall'USR di interesse ai fini della convocazione per le prove orali, nella parte in cui non è ricompreso l'odierno istante;
15. degli elenchi degli ammessi alle prove orali e degli eventuali esiti nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente in quanto ingiustamente esclusi dopo la prima prova;
16. nonché dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e gli elaborati dei candidati;
17. nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione dei gravati provvedimenti, verbali e griglie di valutazione, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente ivi compreso ogni elenco degli ammessi alla prova orale ove non contempla il ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\9\2025 :
1) della risposta di accesso agli atti di cui al prot. n. 2665 del 27/06/2025, a firma dell’Istituto Statale “Augusto Monti” di Asti, tramite cui sono stati consegnati all’odierna parte istante gli atti a seguito dell’istanza di accesso, ossia: il registro dei risultati ed il verbale del comitato di vigilanza, con riferimento al Concorso docenti di cui al ddg. n. 3059/2024 per la classe di concorso A045 per la regione Piemonte, accorpata per la presente procedura alla regione Friuli Venezia-Giulia;
2) nonché di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento consegnato alla parte ricorrente a seguito dell’istanza di accesso, se intesi in senso escludente, ivi comprese le pec di risposta fornite al ricorrente in data 02/09/2025, a firma dell’USR Friuli Venezia-Giulia;
3) nonché delle graduatorie di merito del concorso di cui all’oggetto per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 10752 del 02/07/2025, a firma dell’USR Friuli Venezia-Giulia, in quanto competente per la cdc A045 Piemonte, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierno ricorrente;
4) nonché di ogni eventuale rettifica della graduatoria per la classe e regione di interesse, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l’odierna parte istante
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CI LE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, come integrato dai successivi motivi aggiunti, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso indicato in epigrafe, indetto ai sensi del D.D.G. n. 3059/2024, ma di non aver conseguito un punteggio utile ai fini del superamento della prova scritta e ne impugna il relativo esito, nonché la graduatoria finale.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- I) “ illogicita’ manifesta – difetto di proporzione – violazione del dlgs 297/1994 e s.i.m. – violazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - violazione della lex specialis del bando - violazione principio del fabbisogno – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione – violazione del principio del favor partecipationis – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – violazione l. 107/2015 - violazione del dpr 487/1994 - violazione del principio del buon andamento ex art. 97 cost – violazione del dpr 116/1989 – violazione del dm n. 205/2023 – violazione dell’art 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 ”, con cui contesta la legittimità di una soglia superiore alla soglia di sufficienza prevista dall’art. 400, comma 11, d.lgs. n. 297/1994, risultando anche in violazione del favor partecipationis e impedendo la copertura del fabbisogno del personale docente;
- II) “ illogicita’ manifesta – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione della l. n. 241/1990 – violazione della par condicio – violazione del principio del merito – violazione degli artt. 1,2,3,4,97 cost. –– eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche –eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione – violazione del principio del favor partecipationis – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”, con cui censura l’esclusione del ricorrente per “appena due punti”, in quanto non motivata in relazione al solo voto numerico e falsata dal successivo espletamento di una prova suppletiva per altri candidati, in violazione del principio di par condicio;
- III) “ lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. In subordine: trasmissione degli atti alla corte costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 cost - violazione del principio del favor partecipationis ”, con cui, qualora non fosse possibile una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola, richiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale “ in relazione al principio di proporzionalità delle scelte, di parità di accesso all’impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., salvo altri, nella parte in cui ha previsto che neppure la soglia pari a 70/100 possa esser sufficiente per accedere alla prova orale ”;
- IV) “ violazione direttiva 70/99ce – violazione dell’art. 3 –violazione della regola generale secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato è il c.d. tipo legale ex art. 2094 cod. ”, con cui ritiene violata la direttiva comunitaria n. 70/99CE, in quanto i docenti continueranno a rimanere nell’alveo del precariato.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando successiva relazione e insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con motivi aggiunti è stata contestata la graduatoria finale del concorso indicato in epigrafe, per illegittimità derivata.
5. All’udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
6.1. In via preliminare va dato atto che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, sottoposta al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, ed è stato notificato alle parti necessarie individuate dalla citata norma.
6.2. Sempre in via preliminare ritiene questo Collegio di non dover procedere alla preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a, potendo decidere la presente controversia alla luce dei precedenti sul punto di questo Giudice (cfr. TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 10163/2025 e n. 15970/2024, confermata da Cons. St., VII, n. 1136 /2026).
6.3. La parte ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 3059/2024 si duole in via principale (primo e terzo motivo di ricorso) della previsione di una soglia di idoneità alla prova scritta superiore a 70/100.
La doglianza in parola è sfornita di giuridico fondamento, infatti: “ per giurisprudenza consolidata, la previsione di una soglia per ottenere l’idoneità in un concorso pubblico è questione che rientra nella ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione ovvero al Legislatore qualora il parametro sia stabilito in una norma primaria. Nel caso di specie non emerge alcuna chiara irragionevolezza della norma che prevede la detta soglia, in quanto la consistenza di quest’ultima è finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente, sulla scorta di una valutazione che rientra nelle prerogative degli organi competenti. ” (TAR Lazio, III-bis, n. 10163/2025).
In particolare, è stato rilevato da concorde giurisprudenza come:
- “ nel contemperamento delle varie esigenze appare razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo. In un concorso la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l’ulteriore ratio di eliminare il precariato storico, coerente d’altro canto con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale ” (TAR Lazio, III-bis, n. 4655/2024);
- “ [n]on è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost. ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5639/2015; sez. IV, sent. n. 2614/2021; TAR Lazio, I-quater, n. 9485/2023).
Nel caso di specie deve inoltre considerarsi che l’introduzione della soglia di sbarramento di tipo mobile non solo è stata precisamente individuata nella lex specialis , ma la stessa recepisce quanto previsto dalla norma di legge di cui all’art 14- bis , comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ai sensi della quale “ All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ”.
La richiamata previsione si palesa funzionale alle esigenze del buon andamento della pubblica amministrazione e di selezione dei migliori e, in quanto tale, non appare neppure censurabile in punto di ragionevolezza o discriminatorietà (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2614/2021; TAR Lazio-Roma, n. 9485/2023).
Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso e della periodicità annuale della procedura, la prevista soglia di sbarramento svolge un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere un elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare altresì la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico.
I dedotti rilievi di incostituzionalità devono pertanto essere respinti, dovendosi ribadire l’“ ampia discrezionalità attribuita al Legislatore di prevedere una soglia significativa al fine di garantire la qualità della selezione ” (Cons. St., VII, n. 1136/2026).
6.4. Quanto alle restanti censure (secondo motivo di ricorso), il Collegio non può esimersi dal rilevare l’estrema genericità delle relative doglianze, che non articolano censure specifiche avverso le modalità di valutazione della prova scritta, limitandosi a rappresentare una prossimità alla soglia di idoneità, ovvero l’intervenuto espletamento di una prova suppletiva, senza però rappresentare in quale misura tali vizi abbiano inciso sulla valutazione conseguita dal medesimo ricorrente, rendendola erronea o altrimenti illegittima (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, sent. n. 14/2026).
In ogni caso, la censura risulta anche destituita di fondamento.
Non è infatti ravvisabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento. In proposito, è sufficiente evidenziare che i candidati che hanno partecipato alla prova scritta (nonché coloro che hanno dovuto espletare una prova suppletiva in conseguenza della erroneità di un quesito) sono stati tutti valutati con i medesimi criteri, non essendovi stata alcuna differenziazione nella tipologia di punteggi assegnati ai differenti quesiti o alle diverse prove a cui sono stati sottoposti.
Quanto all’asserita illegittimità dell’espressione di un voto numerico, “ deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019) ” (TAR Lazio, III-bis, n. 4655/2024; nello stesso senso, da ultimo, v. Cons. St., VII, n. 1136/2026).
Nel caso di specie, peraltro, il voto numerico è stato determinato dall’esattezza o meno delle risposte fornite ai quesiti a risposta multipla, non contestati quanto alla loro formulazione da parte ricorrente, con la conseguenza che non residuava alcun margine di discrezionalità nella valutazione del candidato, una volta assunta a sistema la risposta selezionata dallo stesso.
6.5. Quanto infine all’ultimo motivo di ricorso, ferma restando l’estrema laconicità delle argomentazioni poste a sostegno del medesimo, devono escludersi profili di criticità nella scelta di introduzione della soglia di sbarramento in relazione al disposto della direttiva n. 70/99/CE.
Al fine di respingere la censura, il Collegio rinvia ai medesimi profili, sopra rilevati, di corrispondenza della previsione di una soglia a legittime esigenze dell’Amministrazione, che costituiscono espressione di un ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, predeterminata nel caso di specie da una specifica previsione normativa.
Sotto ulteriore profilo, si deve osservare come nessun elemento o allegazione siano offerti da parte ricorrente in merito alle ragioni per cui la previsione della soglia di sbarramento violerebbe la citata direttiva europea, non richiedendo tale strumento una indiscriminata assunzione dei docenti precari, prescindendo dalla considerazione dei profili di merito e dalle modalità complessive del reclutamento.
Appare al contrario come sia l’impostazione del concorso sia il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR (art. 59, co. 10, D.L. n. 73/2021) sono volti a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES TI, Presidente
MA Rosaria Oliva, Referendario
CI LE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE IR | ES TI |
IL SEGRETARIO