TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12657/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUIDO SILVIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDO SILVIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024 la IG.ra (nata a [...], il Parte_1
31.08.1985) e il IG. (nato a [...], il [...]) Controparte_1 proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in Bologna (BO), optando per il regime di separazione dei beni, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al Nr. 273 – Parte I – anno 2014.
Dalla loro unione sono nati due figli: (06.01.2012) e (27.06.2013). Persona_1 Per_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 5 Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 04.02.2025, per ottenere chiarimenti circa la regolamentazione delle visite padre-figlia prospettato dalle parti. Le parti, sentite personalmente, modificavano l'accordo precisandolo in udienza.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, fermo restando l'obbligo, per entrambi, di comunicarsi, entro e non oltre 30 giorni, eventuali e successivi variazioni di residenza;
2. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
3. la ORa è temporaneamente ospite presso i di lei genitori in Bologna, Via delle Fonti Pt_1
n. 56 con le due figlie ed entrambi i coniugi stanno cercando di reperire una nuova abitazione;
4. le figlie vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e prevalente presso la madre, attualmente sita in Bologna, Via delle Fonti n. 56;
5. l'autoveicolo Audi A3 tg. DJ324LP di proprietà del OR rimane di proprietà a CP_1 quest'ultimo;
6. entrambi i genitori si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione ed attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione e la gestione delle figlie, nel rispetto delle esigenze delle stesse;
7. i genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza delle figlie presso di sé, e cioè del genitore che in quel momento avrà con sé le figlie;
8. il OR potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità: CP_1
- weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative e/impegni;
- per quanto attiene in particolare le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé le figlie, fermo restando che le figlie trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale con i ricorrenti ad anni alterni;
- per quanto attiene le vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto con le figlie, concordando preventivamente il periodo con la moglie. Quando i genitori saranno in vacanza con le figlie dovranno comunicare immediatamente e reciprocamente l'un l'atro dove si trovano. E' precluso ai coniugi di trasferirsi all'estero portando seco le figlie, salvo casi di permanenza limitata per turismo;
9. il OR provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie alle seguenti CP_1 condizioni:
- il OR contribuirà al mantenimento delle figlie fino alla totale autosufficienza CP_1 economica di quest'ultime, versando alla ORa l'importo di euro 400,00= mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualmente in misura pari alla percentuale dell'aumento Istat;
- inoltre, il OR , entro 15 giorni dalla comunicazione, rimborserà alla moglie il CP_1 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna, previa esibizione della documentazione inerente alle stesse. Tutte le altre spese, ivi comprese quelle per attività ricreative e culturali, andranno preventivamente concordate tra i coniugi;
10. i coniugi rilasciano, sin d'ora, l'assenso reciproco al rilascio o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio;
11. i coniugi dichiarano di avere già regolato, concordemente, ogni altro rapporto patrimoniale e ogni pendenza di rilievo, ben conoscendo la situazione patrimoniale ed immobiliare attuale di
pagina 2 di 5 entrambi e dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente, salvo il rispetto ed il buon fine di quanto previsto e pattuito nel presente atto;
12. le spese della presente procedura di separazione consensuale saranno corrisposte a metà dai coniugi.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti le figlie della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (attualmente sita in Bologna, Via delle Fonti
n. 56) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio civile in Bologna (BO), optando per il regime di separazione dei beni, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al Nr. 273 – Parte I – anno 2014.
pagina 3 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, fermo restando l'obbligo, per entrambi, di comunicarsi, entro e non oltre 30 giorni, eventuali e successivi variazioni di residenza;
dà atto la ORa è temporaneamente ospite presso i di lei genitori in Bologna, Via delle Fonti Pt_1
n. 56 con le due figlie ed entrambi i coniugi stanno cercando di reperire una nuova abitazione;
dà atto e dispone che e siano affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocazione abitativa e prevalente presso la madre, attualmente sita in Bologna, Via delle Fonti n. 56.
Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali delle figlie. Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con le figlie quando queste si trovino presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone le seguenti modalità di visita tra il padre e le figlie:
- weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative e/impegni;
- per quanto attiene in particolare le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé le figlie, fermo restando che le figlie trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale con i ricorrenti ad anni alterni;
- per quanto attiene le vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto con le figlie, concordando preventivamente il periodo con la moglie. Quando i genitori saranno in vacanza con le figlie dovranno comunicare immediatamente e reciprocamente l'un l'atro dove si trovano. È precluso ai coniugi di trasferirsi all'estero portando seco le figlie, salvo casi di permanenza limitata per turismo;
dà atto e dispone che il OR contribuisca al mantenimento delle figlie fino alla totale CP_1 autosufficienza economica di quest'ultime, versando alla ORa l'importo di euro 400,00 Pt_1 mensili, da rivalutarsi annualmente in misura pari alla percentuale dell'aumento Istat;
dà atto e dispone che i coniugi si impegnano a far fronte ciascuno direttamente al mantenimento ordinario dei figli contribuendo, inoltre, alla misura del 50% alle spese ed esigenze per ogni figlio;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 4 di 5 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti rilasciano, sin d'ora, l'assenso reciproco al rilascio o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio;
dà atto che i coniugi dichiarano di avere già regolato, concordemente, ogni altro rapporto patrimoniale e ogni pendenza di rilievo, ben conoscendo la situazione patrimoniale ed immobiliare attuale di entrambi e dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente, salvo il rispetto ed il buon fine di quanto previsto e pattuito nel presente atto;
dà atto che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
dà atto che l'autoveicolo Audi A3 tg. DJ324LP di proprietà del OR rimane di proprietà di CP_1 quest'ultimo; Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12657/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 63 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUIDO SILVIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 63 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDO SILVIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024 la IG.ra (nata a [...], il Parte_1
31.08.1985) e il IG. (nato a [...], il [...]) Controparte_1 proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in Bologna (BO), optando per il regime di separazione dei beni, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al Nr. 273 – Parte I – anno 2014.
Dalla loro unione sono nati due figli: (06.01.2012) e (27.06.2013). Persona_1 Per_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 5 Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 04.02.2025, per ottenere chiarimenti circa la regolamentazione delle visite padre-figlia prospettato dalle parti. Le parti, sentite personalmente, modificavano l'accordo precisandolo in udienza.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, fermo restando l'obbligo, per entrambi, di comunicarsi, entro e non oltre 30 giorni, eventuali e successivi variazioni di residenza;
2. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
3. la ORa è temporaneamente ospite presso i di lei genitori in Bologna, Via delle Fonti Pt_1
n. 56 con le due figlie ed entrambi i coniugi stanno cercando di reperire una nuova abitazione;
4. le figlie vengono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e prevalente presso la madre, attualmente sita in Bologna, Via delle Fonti n. 56;
5. l'autoveicolo Audi A3 tg. DJ324LP di proprietà del OR rimane di proprietà a CP_1 quest'ultimo;
6. entrambi i genitori si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione ed attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione e la gestione delle figlie, nel rispetto delle esigenze delle stesse;
7. i genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza delle figlie presso di sé, e cioè del genitore che in quel momento avrà con sé le figlie;
8. il OR potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità: CP_1
- weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative e/impegni;
- per quanto attiene in particolare le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé le figlie, fermo restando che le figlie trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale con i ricorrenti ad anni alterni;
- per quanto attiene le vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto con le figlie, concordando preventivamente il periodo con la moglie. Quando i genitori saranno in vacanza con le figlie dovranno comunicare immediatamente e reciprocamente l'un l'atro dove si trovano. E' precluso ai coniugi di trasferirsi all'estero portando seco le figlie, salvo casi di permanenza limitata per turismo;
9. il OR provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie alle seguenti CP_1 condizioni:
- il OR contribuirà al mantenimento delle figlie fino alla totale autosufficienza CP_1 economica di quest'ultime, versando alla ORa l'importo di euro 400,00= mensili, da Pt_1 rivalutarsi annualmente in misura pari alla percentuale dell'aumento Istat;
- inoltre, il OR , entro 15 giorni dalla comunicazione, rimborserà alla moglie il CP_1 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna, previa esibizione della documentazione inerente alle stesse. Tutte le altre spese, ivi comprese quelle per attività ricreative e culturali, andranno preventivamente concordate tra i coniugi;
10. i coniugi rilasciano, sin d'ora, l'assenso reciproco al rilascio o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio;
11. i coniugi dichiarano di avere già regolato, concordemente, ogni altro rapporto patrimoniale e ogni pendenza di rilievo, ben conoscendo la situazione patrimoniale ed immobiliare attuale di
pagina 2 di 5 entrambi e dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente, salvo il rispetto ed il buon fine di quanto previsto e pattuito nel presente atto;
12. le spese della presente procedura di separazione consensuale saranno corrisposte a metà dai coniugi.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti le figlie della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (attualmente sita in Bologna, Via delle Fonti
n. 56) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio civile in Bologna (BO), optando per il regime di separazione dei beni, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al Nr. 273 – Parte I – anno 2014.
pagina 3 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, fermo restando l'obbligo, per entrambi, di comunicarsi, entro e non oltre 30 giorni, eventuali e successivi variazioni di residenza;
dà atto la ORa è temporaneamente ospite presso i di lei genitori in Bologna, Via delle Fonti Pt_1
n. 56 con le due figlie ed entrambi i coniugi stanno cercando di reperire una nuova abitazione;
dà atto e dispone che e siano affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocazione abitativa e prevalente presso la madre, attualmente sita in Bologna, Via delle Fonti n. 56.
Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali delle figlie. Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con le figlie quando queste si trovino presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone le seguenti modalità di visita tra il padre e le figlie:
- weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative e/impegni;
- per quanto attiene in particolare le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé le figlie, fermo restando che le figlie trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale con i ricorrenti ad anni alterni;
- per quanto attiene le vacanze estive, il padre potrà trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto con le figlie, concordando preventivamente il periodo con la moglie. Quando i genitori saranno in vacanza con le figlie dovranno comunicare immediatamente e reciprocamente l'un l'atro dove si trovano. È precluso ai coniugi di trasferirsi all'estero portando seco le figlie, salvo casi di permanenza limitata per turismo;
dà atto e dispone che il OR contribuisca al mantenimento delle figlie fino alla totale CP_1 autosufficienza economica di quest'ultime, versando alla ORa l'importo di euro 400,00 Pt_1 mensili, da rivalutarsi annualmente in misura pari alla percentuale dell'aumento Istat;
dà atto e dispone che i coniugi si impegnano a far fronte ciascuno direttamente al mantenimento ordinario dei figli contribuendo, inoltre, alla misura del 50% alle spese ed esigenze per ogni figlio;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 4 di 5 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti rilasciano, sin d'ora, l'assenso reciproco al rilascio o rinnovo del passaporto e di altri documenti di espatrio;
dà atto che i coniugi dichiarano di avere già regolato, concordemente, ogni altro rapporto patrimoniale e ogni pendenza di rilievo, ben conoscendo la situazione patrimoniale ed immobiliare attuale di entrambi e dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente, salvo il rispetto ed il buon fine di quanto previsto e pattuito nel presente atto;
dà atto che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
dà atto che l'autoveicolo Audi A3 tg. DJ324LP di proprietà del OR rimane di proprietà di CP_1 quest'ultimo; Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5