Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Arezzo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Arezzo in data -OMISSIS- nei confronti del ricorrente e notificato allo stesso in data -OMISSIS-, con il quale è stato vietato al ricorrente per la durata di anni uno di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli amichevoli calendarizzati e pubblicizzati, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici, regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e quelli disputati dalla nazionale italiana di calcio sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea, e inclusi anche quelli disputati dalle squadre italiane negli altri stati appartenenti all’Unione Europea;
nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento -OMISSIS- (notificato all’interessato il -OMISSIS-), il Questore di Arezzo faceva divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 6, 1° comma della l. 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere, per un anno, ai “luoghi ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli amichevoli calendarizzati e pubblicizzati, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici, regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e quelli disputati dalla nazionale italiana di calcio sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea, e inclusi anche quelli disputati dalle squadre italiane negli altri stati appartenenti all’Unione Europea” ed ai luoghi interessati alla sosta ed al transito dei tifosi, specificamente individuati nelle aree circostanti lo stadio di Arezzo.
Il provvedimento sopra descritto (cd. D.A.S.P.O.) traeva origine dall’episodio verificatosi il -OMISSIS-, dopo la conclusione dell’incontro di calcio “S.S. Arezzo-U.S. Livorno 1915” valevole per il campionato di calcio di serie D-Girone E 2022/2023 (che vedeva il tentativo del ricorrente di scagliare in direzione delle autovetture dei tifosi livornesi una bottiglia, non portato a termine, essendo lo stesso inciampato in un gradino e caduto a terra in prossimità del personale della Questura di Arezzo in servizio di ordine pubblico) e dall’intervento della successiva ordinanza di sospensione con messa alla prova del ricorrente -OMISSIS- del Trib. Arezzo, sez. penale in composizione monocratica (messa alla prova poi conclusasi, nelle more del presente giudizio, con l’estinzione del reato disposta dalla sentenza -OMISSIS-, sempre del Tribunale di Arezzo).
Il provvedimento era impugnato dal ricorrente che articolava censure di: 1) difetto di motivazione e violazione di legge per mancata valutazione delle memorie ex art. 10 l.n. 241/1990; 2) carenza di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento di potere in ordine alla condotta posta in essere dal ricorrente; 3) carenza di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere e sviamento di potere in ordine alla valutazione circa la pericolosità attuale e concreta per l’ordine pubblico del destinatario della misura; 4) carenza di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere e sviamento di potere in ordine alla valutazione circa gli esiti del procedimento penale.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 10 ottobre 2024, n. 595, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: “ritenuto che le questioni poste in ricorso debbano essere esaminate in sede di pubblica udienza e che ad un primo sommario esame esse appaiano connotate da sufficiente fumus boni iuris , in relazione al lungo tempo trascorso tra i fatti contestati e l’emissione del provvedimento gravato”.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Sicuramente fondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata motivazione in ordine alle osservazioni formulate dal ricorrente a seguito della comunicazione di inizio procedimento notificatagli dall’Amministrazione.
Il laconico riferimento inserito nel provvedimento impugnato (“esaminate le memorie difensive dell’interessato, trasmesse in data -OMISSIS- alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Arezzo”) si riduce, infatti, ad una mera clausola di stile e risulta del tutto insufficiente a dimostrare che vi sia stata una reale valutazione delle articolate argomentazioni contenute nella memoria presentata dal ricorrente nel procedimento e delle complesse questioni (in buona sostanza, quelle stesse poi messe a base del ricorso) in quella sede sollevate in ordine alla stessa offensività del comportamento posto in essere nel corso dell’episodio del -OMISSIS- (come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, rimasto allo stadio del tentativo) ed alla questione centrale relativa al permanere della pericolosità del ricorrente dopo i 22 mesi decorsi dall’episodio ed il comportamento tenuto in tale periodo di tempo (come documentato in giudizio, il ricorrente ha, infatti, continuato a frequentare lo stadio, senza dare vita ad ulteriori manifestazioni di violenza).
Con riferimento a questo secondo aspetto (e quindi al terzo motivo di ricorso), la Sezione non può poi non evidenziare come la giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di convalida dell’obbligo di firma (Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2023, n. 41899; 7 luglio 2022, n. 37728; 6 marzo 2018, n. 17753), del Giudice amministrativo (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017, n. 1550; T.A.R. Veneto, sez. I, 26 ottobre 2016, n. 1196; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938) e di questo T.A.R. abbia più volte affermato (ed in verità si tratta di soluzione ampiamente consolidata) la necessità che il provvedimento impositivo del D.A.S.P.O. debba essere motivato con riferimento a comportamenti concreti ed attuali, dai quali possa desumersi un qualche indice di pericolosità per la sicurezza del destinatario del provvedimento; in particolare, la giurisprudenza della Seconda Sezione di questo T.A.R. ha chiaramente affermato tale principio, anche di recente, con riferimento a fattispecie in cui la notificazione del provvedimento era intervenuta a notevole distanza di tempo dalla sua emanazione (T.A.R. SC, sez. II, 9 giugno 2023, n. 587) o, più semplicemente, era del tutto mancata una valutazione prognostica del comportamento tenuto dal destinatario riferita alla pericolosità dello stesso al momento dell’emanazione del provvedimento: “il provvedimento questorile ed il decreto prefettizio impugnati nulla aggiungono a tale valutazione limitandosi ad una mera deduzione, non motivata ulteriormente, della pericolosità del ricorrente per la sicurezza pubblica prendendo come riferimento solo i fatti occorsi e le modalità di realizzazione. Nulla viene aggiunto in ordine al permanere delle condizioni di pericolosità pro futuro. Tale elemento, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata, risulta essere presupposto indefettibile per l’esercizio del potere inibitorio esercitato dall’autorità governativa” (T.A.R. SC, sez. II, 28 luglio 2023, n. 796, riferita al D.A.S.P.O. urbano, ma pienamente estensibile alla fattispecie che ci occupa).
Nella fattispecie concreta, il riferimento al comportamento tenuto dal ricorrente nel già citato episodio del -OMISSIS- non risulta essere stato accompagnato, anche dopo la specifica contestazione in proposito articolata dal ricorrente nella memoria procedimentale, da una qualche considerazione tendente ad evidenziare la pericolosità del destinatario dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo (22 mesi) dall’evento criminoso ed in presenza di un documentato accesso agli impianti sportivi nell’assoluta assenza di ulteriori manifestazioni di violenza.
Del resto, si tratta di evidente carenza motivazionale in ordine ad uno degli elemento essenziali per l’applicazione del D.A.S.P.O. che non può essere giustificata dal generico riferimento alla “necessità di svolgere un’istruttoria complessa” di cui alla memoria conclusionale delle Amministrazioni resistenti (che, in verità, avvalora, piuttosto che sminuire, la necessità di una motivazione approfondita) o dall’altrettanto generico riferimento all’ordinanza di messa alla prova intervenuta nel corso del 2024 che, in realtà, non aggiunge nulla alla pericolosità del ricorrente.
Al contrario di quanto ritenuto dall’Amministrazione procedente, la pericolosità del ricorrente deve poi essere valutata al momento di emissione del provvedimento e non assume pertanto alcun valore il riferimento al fatto che il “ricorrente… potrebbe tornare a compiere condotte pericolose, dopo l’estinzione del processo” (così la memoria conclusionale del 7 febbraio 2025), con (possibile ed eventuale) perdita di efficacia dell’ordinanza di messa alla prova; oltre a trattarsi di argomentazione non inserita nel provvedimento impositivo del D.A.S.P.O. (e pertanto inidonea ad integrane la motivazione) si tratta, infatti, di valutazione della pericolosità futura che si basa su una generica ed inammissibile valutazione presuntiva che oblitera la necessaria valutazione di pericolosità in concreto da svolgersi con riferimento al momento di emanazione dell’atto impugnato.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguenziale annullamento dell’atto impugnato; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione al ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.