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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8472/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE MONTIS ANNA MARIA e C.F._1
dell'avv. DE MONTIS ALDO
e
CP_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MOSSA MARIA SOLE C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Pag. 1 a 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“- Le parti hanno avuto una stabile relazione sentimentale dall'anno 2020 fino al dicembre dell'anno
2022, caratterizzata da una convivenza more uxorio;
- dalla loro relazione è nato a [...] il minore in data 15 settembre 2020 che è Persona_1
stato regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
- in costanza di convivenza di fatto, la famiglia ha avuto residenza abituale in san Nicolò Arcidano,
loc. tà Sa Zeppara, nella abitazione a loro assegnata dalla ditta Coghe presso la quale lavorava all'epoca il signor;
Pt_1
- nel mese di dicembre 2022 la relazione affettiva tra i due genitori è terminata e il signor Pt_1
ha trasferito la propria residenza in Villasor nella via Angioy n° 33, mentre la signora ha CP_1
trasferito la propria residenza nell'abitazione dei propri genitori sita in Villasor, vico Verdi n° 34,
dove attualmente convive con il figlio;
Per_1
- al termine della relazione i genitori sono pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale l'affido del minore:
- il signor lavora attualmente come operaio e percepisce uno stipendio mensile di € Pt_1
1.500,00, mentre la signora è attualmente disoccupata. CP_1
- Né il signor né la signora sono proprietari di beni immobili e di altri beni di Pt_1 CP_1
valore. Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate e difese
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 337 bis e ss., valutate le rispettive posizioni ed assunti tutti gli elementi di fatto o di diritto necessari:
Pag. 2 a 5 1. Disporre l'affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori, dando atto Persona_1
che lo stesso risiederà con la propria madre in Villasor nel vico Verdi civico 34;
2. Prevedere che il figlio continui a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, che mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservi rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. Prevedere che i genitori continuino ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, tenendo conto delle inclinazioni dello stesso;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente;
4. Regolare, nel pieno rispetto dell'età e delle esigenze del minore, i tempi di frequentazione tra padre e figlio, secondo il seguente calendario:
- Il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 20,30;
- A settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20,30;
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà continuativamente il figlio con sé dal
22 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, e comunque ciascun genitore trascorrerà con il figlio alternativamente la cena del 24 o il pranzo del 25 dicembre;
- Durante le vacanze pasquali, i genitori terranno alternativamente con sé il minore il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- Durante il periodo estivo, il signor potrà tenere con sé il figlio due settimane consecutive Pt_1
nel mese di agosto, da definirsi entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore;
Pag. 3 a 5 5. Disporre che i giorni e gli orari sopra stabiliti possano essere modificati solo previo accordi tra i genitori e tenendo conto degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze del minore, e che in caso di impedimento del padre il minore potrà essere accompagnato da e per il domicilio paterno dai nonni paterni;
6. Prevedere che il padre possa recuperare i giorni di visita di sua spettanza, ove sia stato impossibilitato per motivi di lavoro e/o per impedimenti del minore (quali ad esempio malattie,
impegni scolastici, sportivi, ecc.);
7. Stabilire che il signor debba corrispondere, per il mantenimento del figlio minore, la Pt_1
somma mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico. L'importo sarà
aggiornato dall'anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento, secondo gli indici
ISTAT;
8. Disporre che le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi di studio, corsi di studio extra scolastici, siano a carico del signor nella misura del 50 % e, ad eccezione di quelle urgenti, Pt_1
debbano essere previamente concordate e documentate;
9. Prevedere che il minore sia posto integralmente a carico della signora per consentirle di CP_1
usufruire di tutti i benefici che comportino sgravi e la corresponsione degli assegni familiari, mentre le detrazioni verranno godute da ciascuno dei genitori del minore nella misura del 50%.
10.Con compensazione di spese;
”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 CP_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 4 a 5 1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
Giorgio Latti
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