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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva del 19.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25/2025 del ruolo generale lavoro
TRA
(P.IVA: ) in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste CP_1
Cardillo (C.F. pec: e C.F._1 Email_1
Mario Cardillo ( , pec: CodiceFiscale_2 Email_2 econ essi elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Oreste Cardillo e Associati in Napoli alla via G. Carducci n.29 e che chiedono che le comunicazioni e notificazioni avvengano via pec agli indirizzi: Email_1
Email_2
APPELLANTE –
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 C.F._3
disgiuntamente, per procura speciale posta telematicamente in calce al presente atto, dall'avv. Elenio Mancuso, C.F. , e dall'avv. Sara Indovino, C.F. C.F._4
1 , entrambi del Foro di Enna, ed elettivamente domiciliato presso e C.F._5 nello studio dei suddetti procuratori, sito in Piazza Armerina (EN), via Pablo
Picasso n. 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento via fax al n. 0935.573369, nonché per le stesse finalità indicano i seguenti indirizzi P.E.C.:
e Email_3 Email_4
regolarmente comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna,
-APPELLATO –
OGGETTO : APPELLO avverso la sentenza n. 8146/24 pronunciata dal Tribunale di Napoli -Sezione lavoro, in data 27/11/2024, nel proc. iscritto al n. R.G. con n. 20617/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex l-n.92 del 2012, in riassunzione del 09.11.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza resa dal Tribunale di Enna N. 5484/2023 DEL 16.10.2023, l'odierno appellato, premesso di aver lavorato, a partire dal 2010, per numerose società affidatarie della gestione dei servizi logistici e di distribuzione merce presso la piattaforma “MD” di ad CP_3 CP_4
di essere stato assunto, in data 01.06.2021, dalla società subentrante
[...] [...]
con contratto a tempo indeterminato e full time per 40 ore settimanali, Parte_1 con la qualifica di addetto al magazzino (V livello del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione); che, dal momento dell'assunzione e fino al novembre 2021, veniva impiegato mediante l'utilizzo e conduzione di macchine professionali, in attività di pulizia dei locali aziendali siti in , e che, in quello stesso novembre era stato addetto, altresì, al carico e CP_3 scarico manuale della merce danneggiata in seguito ad alluvione e che a seguito di infortunio si recava presso il Pronto
Soccorso con diagnosi di malattia da cui rientrava dopo 5 giorni;
dal rientro, avvenuto il 23 novembre 2021, era stato impiegato in attività di preparazione della merce presso le celle frigorifere della piattaforma MD, non
2 compatibili con il suo stato di salute e che, il 30 marzo 2022, lo svolgimento di suddetta mansione gli aveva causato un trauma contusivo alla mano ed alla spalla destra che lo costringevano a recarsi nuovamente presso il Pronto Soccorso;
che successivamente sottoposto a nuova visita di idoneità, veniva riconosciuta la sua inidoneità alla mansione specifica di “preparatore: manovale di magazzino”; che in data
31 agosto inaspettatamente riceveva comunicazione con cui gli si rendeva noto il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: “(…) a seguito della visita da parte del medico competente ex Dlgs 81/2008 effettuata in data 22 agosto 2022, Lei è stato dichiarato
“inidoneo permanente” alle mansioni specifiche di assunzione quali quelle di manovale di magazzino, movimentazione carichi, e quindi allo svolgimento delle mansioni a Lei assegnate. A seguito delle verifiche circa la possibile Sua diversa collocazione in mansioni equivalenti o similari, risulta impossibile a codesta organizzazione aziendale individuare una concreta e fattiva ipotesi di ricollocazione interna in altre posizioni, atteso che la scrivente azienda esercita attività di facchinaggio e, dunque, non presenta posizioni e/o mansioni diversi alle quali poterLa collocare.
Tanto premesso, la scrivente si vede costretta ad interrompere il rapporto con effetto immediato (…)”.
Lamentava il la violazione datoriale dell'obbligo del proprio repechage e CP_2 dell'accomodamento ragionevole .
Si costituiva in giudizio la società datrice contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando , sulla base di plurime argomentazioni , la piena legittimità del recesso datoriale .
Concludeva , pertanto ,chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Istruita la causa attraverso prova testimoniale il giudice adito così statuiva: “dichiara nullo il licenziamento impugnato ed in applicazione dell'art 2 del dlgs 23 del 2015 ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore in mansioni confacenti le condizioni di salute dello stesso;
condanna la resistente al risarcimento del danno nella misura di 8 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
compensa per la metà le spese del giudizio Condanna parte resistente al pagamento della restante parte liquidata in € 4500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge”.
A fondamento del decisum , il Tribunale riteneva che la società fosse venuta meno agli obblighi a carico del datore di lavoro che intenda licenziare un lavoratore in condizione di disabilità. 3 Segnatamente, dopo l'esame del materiale probatorio raccolto durante la fase istruttoria, giungeva alla conclusione della insussistenza di elementi sufficienti per ritenere soddisfatto l'obbligo di repechage inteso nel senso più ampio , unica alternativa al licenziamento in caso di inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con appello tempestivamente depositato presso questa Corte in data 7.1.2025, la società in epigrafe, ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale.
In particolare ha lamentato l'erroneità della decisione in merito alla ritenuta inosservanza dell'obbligo del repechage dal momento che essa società aveva adeguatamente vagliato tutte le possibili ipotesi di reimpiego,
Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo, sulla base di plurime argomentazioni, l'infondatezza delle avverse censure di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c.
, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti ,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica il gravame non fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dalla società reclamante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 marzo 2021 n. 6497 ). Sempre sul punto, la Cassazione ritiene illegittimo il licenziamento motivato sulla sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnate se il datore di lavoro non abbia previamente accertato, non solo la possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, ma anche di adottare “soluzioni ragionevoli” tali da consentire al lavoratore di svolgere il proprio lavoro (Cass. sent. 6798/2018).
4 Tutto ciò perché alla luce della giurisprudenza e della normativa comunitaria, si sostiene che il lavoratore giudicato inidoneo alla mansione potrebbe venire a trovarsi in una situazione di “disabilità”, intesa come una limitazione (causata da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature) tale da ostacolare in maniera significativa la partecipazione del soggetto alla vita professionale in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori (cfr. Sent. CGUE 11 aprile 2013 C- 335/11 e C-337/11). Il datore di lavoro in casi di questo tipo , dunque, non dovrebbe limitarsi a verificare la presenza in azienda di posizioni compatibili con lo stato di salute del dipendente ma si richiederebbe un quid pluris: dovrebbe attuare “accomodamenti ragionevoli”, intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore. Più propriamente l'accomodamento ragionevole ricomprende tutti quei provvedimenti intesi all'inclusione professionale mediante misure di carattere tecnico – materiale come, ad es., la rimodulazione dell'orario di lavoro, la diversa ripartizione dei compiti e mansioni tra dipendenti, l'assegnazione del lavoratore divenuto inabile ad altre mansioni, con il limite di non esporre il datore ad un onere eccessivo o sproporzionato (Cass. 3282/2025; Cass. 31471/23).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi rilevando che :
1) la società datrice aveva sì assolto l'obbligo del repechage inteso in senso
“tradizionale” quale onere del datore di lavoro di dover dimostrare di non poter adibire il prestatore di lavoro a mansioni equivalenti ovvero inferiori, ma non aveva dedotto né provato di aver adottato i relativi “accomodamenti ragionevoli”; la società infatti si era limitata solo ad escludere, attraverso l'indicazione dell'oggetto sociale e del mansionario, che vi fossero posizioni libere utili rispetto alle limitazioni del lavoratore e che non è previsto nell'organigramma un addetto alle pulizie;
2) la società non aveva dedotto e provato che il possibile mutamento dell'assetto organizzativo fosse un accomodamento irragionevole , pur rientrando lo stesso nella clausola di buona fede quale regola di comportamento che deve conformare l'obbligazione datoriale e ovvero che l'obbligo avrebbe comportato uno sproporzionato onere finanziario ed economico.
Il datore di lavoro che riscontri , dunque, una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello .
Nella recente sentenza n.4896 del 2021 della S. C. si legge: “La sopravvenuta infermita' permanente e la conseguente impossibilita' della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, non e' ravvisabile nella sola inelegibilita' dell'attivita' attualmente svolta dal prestatore, ma puo' essere esclusa dalla possibilita' di altre attivita' riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se cio' e' impossibile, a mansioni inferiori, purche' essa attivita' sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore”.
Nella fattispecie all'odierno vaglio, la non ha in alcun modo argomentato Parte_1 in relazione alla possibilità di operare una diversa ripartizione delle attività, 5 limitandosi a dedurre che ciò avrebbe comportato tempi ed elevati costi per l'azienda senza , però, nulla specificare al riguardo.
Del resto è lo stesso breve lasso di tempo trascorso tra l'accertamento della inidoneità e il recesso – soli tre giorni - che inducono a ritenere che la resistente non ha compiuto uno sforzo diligente per trovare una soluzione organizzativa appropriata per evitare il licenziamento, ferma restando la possibilità di dimostrare che eventuali soluzioni alternative, pure possibili, risultavano essere prive di ragionevolezza, perché coinvolgenti altri interessi o perché sproporzionate o eccessive .
La difesa della società appellante afferma semplicemente, ad esempio che il non CP_2 avrebbe potuto svolgere mansioni di responsabile di piattaforma, referente di turno, addetto alle spedizioni, addetto alla fatturazione, addetto al controllo qualità ordini, addetto al ricevimento e carrellista, per non possedere i necessari attestati di formazione (carrellista) per l'acquisizione dei quali è previsto un apposito corso sia teorico che pratico nonché una specifica idoneità che avrebbe comportato costi aggiuntivi elevati.
Ebbene tale affermazione appare del tutto apodittica in quanto non accompagnata da informazioni ulteriori volte a dare concretezza a tale assunto. La sola circostanza che attualmente quelle attività siano svolte da addetti muniti di titolo specifico non appare una circostanza decisiva e tale da impedire lo svolgimento di questo compito anche da parte dell'appellato, previa formazione se necessaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il licenziamento deve ritenersi illegittimo con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di doglianza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo con distrazione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 19.6.2025
Il Presidente est.
(Dr.ssa Anna Carla Catalano)
6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva del 19.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25/2025 del ruolo generale lavoro
TRA
(P.IVA: ) in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste CP_1
Cardillo (C.F. pec: e C.F._1 Email_1
Mario Cardillo ( , pec: CodiceFiscale_2 Email_2 econ essi elettivamente domiciliato presso lo studio Legale Oreste Cardillo e Associati in Napoli alla via G. Carducci n.29 e che chiedono che le comunicazioni e notificazioni avvengano via pec agli indirizzi: Email_1
Email_2
APPELLANTE –
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 C.F._3
disgiuntamente, per procura speciale posta telematicamente in calce al presente atto, dall'avv. Elenio Mancuso, C.F. , e dall'avv. Sara Indovino, C.F. C.F._4
1 , entrambi del Foro di Enna, ed elettivamente domiciliato presso e C.F._5 nello studio dei suddetti procuratori, sito in Piazza Armerina (EN), via Pablo
Picasso n. 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria relativi al presente procedimento via fax al n. 0935.573369, nonché per le stesse finalità indicano i seguenti indirizzi P.E.C.:
e Email_3 Email_4
regolarmente comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna,
-APPELLATO –
OGGETTO : APPELLO avverso la sentenza n. 8146/24 pronunciata dal Tribunale di Napoli -Sezione lavoro, in data 27/11/2024, nel proc. iscritto al n. R.G. con n. 20617/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex l-n.92 del 2012, in riassunzione del 09.11.2023, a seguito di ordinanza di incompetenza resa dal Tribunale di Enna N. 5484/2023 DEL 16.10.2023, l'odierno appellato, premesso di aver lavorato, a partire dal 2010, per numerose società affidatarie della gestione dei servizi logistici e di distribuzione merce presso la piattaforma “MD” di ad CP_3 CP_4
di essere stato assunto, in data 01.06.2021, dalla società subentrante
[...] [...]
con contratto a tempo indeterminato e full time per 40 ore settimanali, Parte_1 con la qualifica di addetto al magazzino (V livello del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione); che, dal momento dell'assunzione e fino al novembre 2021, veniva impiegato mediante l'utilizzo e conduzione di macchine professionali, in attività di pulizia dei locali aziendali siti in , e che, in quello stesso novembre era stato addetto, altresì, al carico e CP_3 scarico manuale della merce danneggiata in seguito ad alluvione e che a seguito di infortunio si recava presso il Pronto
Soccorso con diagnosi di malattia da cui rientrava dopo 5 giorni;
dal rientro, avvenuto il 23 novembre 2021, era stato impiegato in attività di preparazione della merce presso le celle frigorifere della piattaforma MD, non
2 compatibili con il suo stato di salute e che, il 30 marzo 2022, lo svolgimento di suddetta mansione gli aveva causato un trauma contusivo alla mano ed alla spalla destra che lo costringevano a recarsi nuovamente presso il Pronto Soccorso;
che successivamente sottoposto a nuova visita di idoneità, veniva riconosciuta la sua inidoneità alla mansione specifica di “preparatore: manovale di magazzino”; che in data
31 agosto inaspettatamente riceveva comunicazione con cui gli si rendeva noto il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: “(…) a seguito della visita da parte del medico competente ex Dlgs 81/2008 effettuata in data 22 agosto 2022, Lei è stato dichiarato
“inidoneo permanente” alle mansioni specifiche di assunzione quali quelle di manovale di magazzino, movimentazione carichi, e quindi allo svolgimento delle mansioni a Lei assegnate. A seguito delle verifiche circa la possibile Sua diversa collocazione in mansioni equivalenti o similari, risulta impossibile a codesta organizzazione aziendale individuare una concreta e fattiva ipotesi di ricollocazione interna in altre posizioni, atteso che la scrivente azienda esercita attività di facchinaggio e, dunque, non presenta posizioni e/o mansioni diversi alle quali poterLa collocare.
Tanto premesso, la scrivente si vede costretta ad interrompere il rapporto con effetto immediato (…)”.
Lamentava il la violazione datoriale dell'obbligo del proprio repechage e CP_2 dell'accomodamento ragionevole .
Si costituiva in giudizio la società datrice contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando , sulla base di plurime argomentazioni , la piena legittimità del recesso datoriale .
Concludeva , pertanto ,chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Istruita la causa attraverso prova testimoniale il giudice adito così statuiva: “dichiara nullo il licenziamento impugnato ed in applicazione dell'art 2 del dlgs 23 del 2015 ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore in mansioni confacenti le condizioni di salute dello stesso;
condanna la resistente al risarcimento del danno nella misura di 8 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
compensa per la metà le spese del giudizio Condanna parte resistente al pagamento della restante parte liquidata in € 4500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge”.
A fondamento del decisum , il Tribunale riteneva che la società fosse venuta meno agli obblighi a carico del datore di lavoro che intenda licenziare un lavoratore in condizione di disabilità. 3 Segnatamente, dopo l'esame del materiale probatorio raccolto durante la fase istruttoria, giungeva alla conclusione della insussistenza di elementi sufficienti per ritenere soddisfatto l'obbligo di repechage inteso nel senso più ampio , unica alternativa al licenziamento in caso di inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con appello tempestivamente depositato presso questa Corte in data 7.1.2025, la società in epigrafe, ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale.
In particolare ha lamentato l'erroneità della decisione in merito alla ritenuta inosservanza dell'obbligo del repechage dal momento che essa società aveva adeguatamente vagliato tutte le possibili ipotesi di reimpiego,
Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo, sulla base di plurime argomentazioni, l'infondatezza delle avverse censure di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c.
, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti ,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica il gravame non fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dalla società reclamante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 marzo 2021 n. 6497 ). Sempre sul punto, la Cassazione ritiene illegittimo il licenziamento motivato sulla sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnate se il datore di lavoro non abbia previamente accertato, non solo la possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni, ma anche di adottare “soluzioni ragionevoli” tali da consentire al lavoratore di svolgere il proprio lavoro (Cass. sent. 6798/2018).
4 Tutto ciò perché alla luce della giurisprudenza e della normativa comunitaria, si sostiene che il lavoratore giudicato inidoneo alla mansione potrebbe venire a trovarsi in una situazione di “disabilità”, intesa come una limitazione (causata da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature) tale da ostacolare in maniera significativa la partecipazione del soggetto alla vita professionale in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori (cfr. Sent. CGUE 11 aprile 2013 C- 335/11 e C-337/11). Il datore di lavoro in casi di questo tipo , dunque, non dovrebbe limitarsi a verificare la presenza in azienda di posizioni compatibili con lo stato di salute del dipendente ma si richiederebbe un quid pluris: dovrebbe attuare “accomodamenti ragionevoli”, intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore. Più propriamente l'accomodamento ragionevole ricomprende tutti quei provvedimenti intesi all'inclusione professionale mediante misure di carattere tecnico – materiale come, ad es., la rimodulazione dell'orario di lavoro, la diversa ripartizione dei compiti e mansioni tra dipendenti, l'assegnazione del lavoratore divenuto inabile ad altre mansioni, con il limite di non esporre il datore ad un onere eccessivo o sproporzionato (Cass. 3282/2025; Cass. 31471/23).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi rilevando che :
1) la società datrice aveva sì assolto l'obbligo del repechage inteso in senso
“tradizionale” quale onere del datore di lavoro di dover dimostrare di non poter adibire il prestatore di lavoro a mansioni equivalenti ovvero inferiori, ma non aveva dedotto né provato di aver adottato i relativi “accomodamenti ragionevoli”; la società infatti si era limitata solo ad escludere, attraverso l'indicazione dell'oggetto sociale e del mansionario, che vi fossero posizioni libere utili rispetto alle limitazioni del lavoratore e che non è previsto nell'organigramma un addetto alle pulizie;
2) la società non aveva dedotto e provato che il possibile mutamento dell'assetto organizzativo fosse un accomodamento irragionevole , pur rientrando lo stesso nella clausola di buona fede quale regola di comportamento che deve conformare l'obbligazione datoriale e ovvero che l'obbligo avrebbe comportato uno sproporzionato onere finanziario ed economico.
Il datore di lavoro che riscontri , dunque, una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, in relazione alle mansioni espletate è tenuto ad accertare se lo stesso poteva essere addetto a mansioni diverse e di pari livello .
Nella recente sentenza n.4896 del 2021 della S. C. si legge: “La sopravvenuta infermita' permanente e la conseguente impossibilita' della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, non e' ravvisabile nella sola inelegibilita' dell'attivita' attualmente svolta dal prestatore, ma puo' essere esclusa dalla possibilita' di altre attivita' riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se cio' e' impossibile, a mansioni inferiori, purche' essa attivita' sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore”.
Nella fattispecie all'odierno vaglio, la non ha in alcun modo argomentato Parte_1 in relazione alla possibilità di operare una diversa ripartizione delle attività, 5 limitandosi a dedurre che ciò avrebbe comportato tempi ed elevati costi per l'azienda senza , però, nulla specificare al riguardo.
Del resto è lo stesso breve lasso di tempo trascorso tra l'accertamento della inidoneità e il recesso – soli tre giorni - che inducono a ritenere che la resistente non ha compiuto uno sforzo diligente per trovare una soluzione organizzativa appropriata per evitare il licenziamento, ferma restando la possibilità di dimostrare che eventuali soluzioni alternative, pure possibili, risultavano essere prive di ragionevolezza, perché coinvolgenti altri interessi o perché sproporzionate o eccessive .
La difesa della società appellante afferma semplicemente, ad esempio che il non CP_2 avrebbe potuto svolgere mansioni di responsabile di piattaforma, referente di turno, addetto alle spedizioni, addetto alla fatturazione, addetto al controllo qualità ordini, addetto al ricevimento e carrellista, per non possedere i necessari attestati di formazione (carrellista) per l'acquisizione dei quali è previsto un apposito corso sia teorico che pratico nonché una specifica idoneità che avrebbe comportato costi aggiuntivi elevati.
Ebbene tale affermazione appare del tutto apodittica in quanto non accompagnata da informazioni ulteriori volte a dare concretezza a tale assunto. La sola circostanza che attualmente quelle attività siano svolte da addetti muniti di titolo specifico non appare una circostanza decisiva e tale da impedire lo svolgimento di questo compito anche da parte dell'appellato, previa formazione se necessaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il licenziamento deve ritenersi illegittimo con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di doglianza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo con distrazione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 19.6.2025
Il Presidente est.
(Dr.ssa Anna Carla Catalano)
6 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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