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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 366/2023 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del GdP ” tra
rappresentato e difeso dall' avv. Piscazzi Francesco, in virtù di procura Parte_1 allegata all'atto di ricorso in appello;
- appellante- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiarillo Costantino, giusta procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta;
-appellato-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 23.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con ricorso depositato in data 11.01.2023, aveva proposto opposizione dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Bari avverso il verbale di accertamento di violazione n. V/15N/2022 pr. 1532/2021 elevato il 17.01.2022, ai sensi degli artt. 204 bis C.d.S. e 7 d.lgs 150/2011 del 14 febbraio 2022, dal
Comando di Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 141 comma 2 del C. d. S. (nello CP_1 specifico “poiché percorrendo via Valenzano proveniente dalla SP 71 con direzione di marcia , in CP_1 presenza di altro veicolo intento nella manovra di svolta a sinistra per l'immissione all'interno del civico
70/B, non era in grado di arrestare tempestivamente il veicolo da lui condotto. Nella circostanza, pur avendo il campo di visibilità libero da ostacoli, pur frenando improvvisamente lasciando circa 4,1 mt di segni sull'asfalto, rovinava al suolo impattando con la sua parte anteriore, la parte anteriore dell'altro veicolo.”).
1.1.A fondamento dell'opposizione aveva eccepito l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, sia riguardo alla mancata contestazione immediata sia relativamente ai presupposti della violazione, nonché l'impossibile comprensione dell'iter logico -motivazionale in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990, oltre all'illogicità e contraddittorietà della contestazione alla luce dei rilievi effettuati dagli stessi verbalizzanti effettuati senza i necessari accertamenti tecnici di ricostruzione della condotta di guida.
1.2.Aveva, quindi, concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell'opposto alle spese di lite.
2. Il si era costituito in giudizio deducendo la legittimità del provvedimento di cui Controparte_1 chiedeva conferma con vittoria di spese.
3.Con sentenza n. 1118/22 depositata il 23.05.2022 il G. d. P di Bari aveva rigettato l'opposizione evidenziando la mancanza di prova contraria alle risultanze degli accertamenti dei verbalizzanti dalle quali era emersa, invece, la presenza di lunghe tracce di frenata appartenenti al ciclomotore, segno inequivocabile di una velocità non prudenziale, attesa la completa visuale della strada con conseguente possibilità di scorgere l'ostacolo tempestivamente e di arrestare il veicolo.
4. Avverso la prefata sentenza proponeva gravame il assumendo la nullità della sentenza per: 1) Pt_1 omessa pronuncia sui motivi di opposizione relativi alla mancanza di contestazione immediata e all' assenza dei presupposti di fatto della violazione;
2) erronea ed illogica interpretazione delle risultanze istruttorie e documentali acquisite. Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si costituiva il in data 29.05.2023 resistendo al gravame e concludendo, in via Controparte_1 preliminare , per la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in subordine, nel merito, per l'infondatezza dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
6. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, era rinviata per la discussione orale e la decisione.
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7.In via preliminare deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dal . Controparte_1
7.1.La Suprema Corte, con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite, ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
7.2.Nel caso di specie l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità atteso che l'appellante ha avuto cura di indicare in maniera chiara le ragioni di gravame avverso le determinazioni adottate dal primo giudice.
Dal contenuto delle critiche mosse alla sentenza impugnata si ricava agevolmente che l'appellante si duole, in buona sostanza, della motivazione insufficiente, illogica e contradditoria nonché di un'errata e/o illogica interpretazione del materiale probatorio e documentale offerto al Giudice di prime cure.
Del resto, che il gravame sia ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si desume, indirettamente, anche dal fatto che l'appellato ha interloquito compiutamente sulle censure mosse alla sentenza di primo grado, dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
Per le ragioni esposte, la predetta eccezione preliminare deve ritenersi infondata.
Implicitamente va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., stante la trattazione della causa, come nel caso di specie.
8. Nel merito, tuttavia, l'appello non è fondato e la sentenza gravata deve trovare conferma per le seguenti ragioni.
9. Con il primo motivo il si duole del fatto che il giudice di primo grado avrebbe omesso di Pt_1 pronunciarsi sull'insufficienza e solo apparente motivazione del provvedimento amministrativo impugnato che non recava una completa indicazione dei presupposti .
Ed invero, se da un lato è consentito che non si proceda alla contestazione immediata della violazione, dall'altro, il sistema normativo dispone che , ove non sia stata possibile la contestazione immediata, l'agente accertatore debba esplicitarne in maniera dettagliata i motivi.
Su tale carenza, secondo il , il giudice di prime cure non si sarebbe espresso. Pt_1
9.1. Il motivo è infondato.
Va premesso in linea generale che l'omessa pronuncia ricorre allorquando il giudice non prende una posizione su una domanda o su una censura sottoposta al suo esame dalle parti.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come il giudice di pace non abbia eluso tale obbligo.
Invero, lo stesso ha premesso che anche il rapporto della Polizia Municipale fa piena prova , fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza.
Lo stesso ha, quindi, precisato che non è stata chiesta prova contraria.
E' evidente che, con tale premessa, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione addotta dagli agenti accertatori che , nel descrivere (fino a querela di falso) le circostanze del sinistro da essi percepite visivamente, hanno spiegato le ragioni che hanno condizionato la contestazione successiva.
Difatti egli ha riportato, facendovi implicita adesione, la narrazione effettuata dagli agenti là dove essi hanno valorizzato le lunghe tracce di frenata come sintomatiche della velocità non prudenziale tenuta dal ciclomotore. Tale contestazione (sussunta sotto il disposto dell'art. 141 CdS) non è altro che l'accertamento desunto ex post allorchè sono stati esaminati i luoghi e gli elementi ivi presenti.
Di conseguenza il giudice ha chiaramente ritenuto idoneo ed esaustivo quanto riferito dagli agenti ( tanto è vero che l'ha , a sua volta, riportato nel corpo della motivazione) non considerando insufficiente la motivazione del provvedimento opposto.
10. Con il secondo motivo il si duole del fatto che il giudice avrebbe erroneamente valutato il Pt_1 materiale in atti ritenendo che le tracce di frenata, lunghe circa 4 mt, fossero sintomatiche di una velocità non prudenziale.
Evidenzia che il giudice avrebbe, invece, dovuto rilevare la mancanza di puntuali accertamenti della velocità da parte degli Agenti ed il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte del . Controparte_1
10.1. Anche tale motivo è infondato.
Invero il giudice di prime cure ha fatto una corretta valutazione del materiale a sua disposizione.
Ha, infatti, spiegato come la lunghezza delle tracce di frenata dimostrasse che il stesse procedendo ad Pt_1 una velocità non conforme allo stato dei luoghi tanto è vero che, pur essendovi una buona visibilità
(l'appellante non ha provato il contrario) , non era stato capace di arrestare il veicolo di fronte all'ostacolo.
Né può ritenersi che la svolta a sinistra da parte dell'auto fosse idonea ad elidere l'efficacia causale della velocità tenuta dal ciclomotore sullo svolgimento dei fatti così come ritenuto dall'appellante.
Nel rapporto di incidente prot.77-442-2021 del 02.12.2021 gli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro rilevavano “una traccia di frenata di circa mt 4,1 antecedente segni di scalfitura sull'asfalto che precedevano la posizione di quiete del motociclo”.
I verbalizzanti assumevano, inoltre, dichiarazioni verbali dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro e, precisamente, il giorno 2.12.2021 dalla conducente della FI DA , , ed il giorno Controparte_2
03.12.2021 del conducente del motociclo, . Parte_1
Essi indicavano, quindi, che il motociclo percorreva la via Valenzano in direzione allorché, giunto CP_1 in corrispondenza dell'accesso carrabile del civico 70/B, posto alla sua destra, si era scontrato con la FI
DA proveniente dalla direzione opposta.
dichiarava :“giunta in corrispondenza dell'accesso carrabile del civico n.70/B, posto sulla Controparte_2 mia sinistra rispetto al mio senso di marcia, arrestavo il veicolo da me condotto sia per vedere se dall'area carrabile uscisse qualcuno, sia per dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono frontalmente. Ciò nonostante un motociclo che percorreva via Valenzano con opposto senso di marcia rispetto al mio, senza giustificato motivo, considerato che non vi era nulla che gli occultasse la visuale, dopo aver frenato mi veniva ad urtare nella parte anteriore dell'auto da me condotta. Tengo a precisare che inizialmente la moto su indicata l'ho vista all'altezza dell'impianto semaforico posto all'incrocio di via Valenzano con via
Magliano”.
dichiarava : “giunto in prossimità del civico n. 70/B, posto sulla mia destra rispetto al Parte_1 senso di marcia, notavo un'autovettura avente senso di marcia opposto rispetto al mio, ferma in corrispondenza del civico su indicato che al mio sopraggiungere improvvisamente si avviava tagliandomi la strada. Ho frenato per evitare l'impatto, ma data la breve distanza, purtroppo non ci sono riuscito, rovinando al suolo e impattando frontalmente con l'auto su indicata”.
Ebbene, secondo quanto rilevato dai verbalizzanti, il sinistro si verificava in Valenzano in prossimità del civico 70/B, a circa 50 mt dall'impianto semaforico e l'urto avveniva tra la parte anteriore della FI DA e la parte anteriore del motoveicolo (il rapporto è completo di un rilievo planimetrico che rappresenta la posizione di quiete raggiunta dai veicoli dopo il sinistro dal quale si evincono chiaramente le posizioni dei veicoli e i punti d'urto compatibili con la dinamica descritta dagli agenti verbalizzanti nel rapporto di sinistro).
Dai rilievi si evince chiaramente che il ciclomotore aveva impegnato la quasi totalità dell'area di svolta, come appare anche dalle foto allegate al verbale.
L'assunto per il quale il conducente del motoveicolo, pur in presenza di un altro veicolo intento a svoltare a sinistra, nonostante il campo visivo libero e la manovra di frenata di 4,1 metri, non riusciva ad arrestare tempestivamente la moto, trova conforto anche nelle predette dichiarazioni rese dal medesimo
[...]
alla Polizia Municipale e da questa riportate nel verbale, con valore fideifacente, quanto al Parte_1 tenore delle dichiarazioni rese.
Di conseguenza, a seguito dei suddetti inoppugnabili elementi fattuali, appare condivisibile la ricostruzione fatta propria dal giudice secondo la quale l'appellante, in presenza di un campo visuale libero, nonostante la frenata , non sia riuscito a fermare tempestivamente il motociclo, perdendone il controllo e impattando frontalmente con l'auto FI DA, proprio perché la velocità di marcia non era prudenziale.
A tali considerazioni si deve aggiungere che il non ha fornito alcuna prova della differente Pt_1 prospettata ricostruzione della dinamica secondo la quale la perdita di controllo del veicolo sarebbe conseguita al movimento improvviso e non consentito della FI DA.
Al riguardo giova osservare che il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., L. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p. a. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione.(Cass. n.125451/92)
Conseguentemente grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. 1921/2019, 3837/2001, 2363/2005,
12231/2007, S.U. 20930/2009, Cass. 5122/2011 e 4898/2015).
In buona sostanza il giudice di pace ,proprio valutando gli elementi desumibili dal rapporto degli Agenti, dotato di fideifacienza, e suesposti, è pervenuto ad una corretta decisione di infondatezza dell'opposizione. La motivazione del primo giudice ha, infatti, colto nel segno ove ha, in sostanza, ritenuto assolto l'onere della prova in ordine alla dimostrazione della sussistenza della violazione di cui all'art.141 2 comma CdS contestata all'appellante a norma del quale “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
L'assenza di querela di falso e di accertamenti di segno contrario da parte dell'opponente non consentiva al giudice di prime cure di pervenire a conclusioni opposte.
Di qui l'infondatezza anche di tale motivo di gravame.
11. L'appello, dunque, è infondato e deve essere integralmente rigettato.
12.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo le tariffe previste per le cause fino ad € 1100,00 nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nulla per l'istruttori (non tenutasi) e ridotta del 50% per la decisoria.
13.Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1°-bis della medesima norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del G.d.P. di
Bari, n. 1118/22 dell'23.05.2022, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese in favore del liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 362,00 per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
3) Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto appello principale versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, il 23.1.2025
Il giudice
Cristina Fasano