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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1749/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
VO RO, RE
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7461/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1963/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220011454836000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1963/10/2024 CGTPG di Salerno esaminava il ricorso proposto dai tre coeredi della contribuente avverso la cartella esattoriale in epigrafe, avente ad oggetto l'omesso versamento della terza rata dell'imposta di successione (con scadenza 29.12.2012) di cui a un avviso di liquidazione del 2009.
La sentenza, in particolare, dichiarava inammissibile il ricorso di Ricorrente_2 e Ricorrente_1 in quanto presentato oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella. Rigettava, invece, la domanda di Senatore Ricorrente_3 in quanto riteneva non maturata l'eccepita prescrizione: la stessa, infatti, decorreva non dal 2009 ma dalla scadenza della rata non pagata del 29.12.2012 e, stante la sospensione dei termini per la normativa
COVID, non era maturata alla data della notifica della cartella impugnata.
Proponevano appello i contribuenti chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio.
Sostenevano, in primo luogo, la tempestività del ricorso di Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
Lamentavano, nel merito, che la prescrizione doveva decorrere non dalla scadenza della rata insoluta ma dalla data dell'avviso di liquidazione del 2009.
Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
Non si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione. Alla odierna udienza del 19 gennaio 2026 la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' assorbente la mancata maturazione della prescrizione.
Come, infatti, chiarito dalla Cassazione civile sez. VI, con decisione del 21/12/2022, n.37389, la domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.
La prescrizione, pertanto, decorreva dal 29.12.2012 e alla data della notifica della cartella, stante l'omesso appello circa la ritenuta applicazione della sospensione COVID, non era maturata.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Nulla sulle spese dell'Agenzia delle entrate riscossione stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 900,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
VO RO, RE
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7461/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1963/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220011454836000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1963/10/2024 CGTPG di Salerno esaminava il ricorso proposto dai tre coeredi della contribuente avverso la cartella esattoriale in epigrafe, avente ad oggetto l'omesso versamento della terza rata dell'imposta di successione (con scadenza 29.12.2012) di cui a un avviso di liquidazione del 2009.
La sentenza, in particolare, dichiarava inammissibile il ricorso di Ricorrente_2 e Ricorrente_1 in quanto presentato oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella. Rigettava, invece, la domanda di Senatore Ricorrente_3 in quanto riteneva non maturata l'eccepita prescrizione: la stessa, infatti, decorreva non dal 2009 ma dalla scadenza della rata non pagata del 29.12.2012 e, stante la sospensione dei termini per la normativa
COVID, non era maturata alla data della notifica della cartella impugnata.
Proponevano appello i contribuenti chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio.
Sostenevano, in primo luogo, la tempestività del ricorso di Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
Lamentavano, nel merito, che la prescrizione doveva decorrere non dalla scadenza della rata insoluta ma dalla data dell'avviso di liquidazione del 2009.
Si costituiva l'appellata Agenzia delle Entrate la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
Non si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione. Alla odierna udienza del 19 gennaio 2026 la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' assorbente la mancata maturazione della prescrizione.
Come, infatti, chiarito dalla Cassazione civile sez. VI, con decisione del 21/12/2022, n.37389, la domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.
La prescrizione, pertanto, decorreva dal 29.12.2012 e alla data della notifica della cartella, stante l'omesso appello circa la ritenuta applicazione della sospensione COVID, non era maturata.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
Nulla sulle spese dell'Agenzia delle entrate riscossione stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 900,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge e contributo unificato.