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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 05.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 4405/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Tasco Alessandra Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di inabilità ai sensi della L. 222/1984, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. il procuratore della parte resistente si è riportato alla propria memoria difensiva di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , il quale, all'esito dell'accesso peritale del 04.10.2022, accertava Persona_1 che il ricorrente era portatore di ''diabete mellito tipo 2 non complicato;
artrosi del rachide lombare;
ipertrofia prostatica benigna'' (cfr. pg. 7 della CTU), rassegnando le proprie conclusioni nei termini che seguono: ''appare evidente sia dalla documentazione sanitaria allegati agli atti e sia dalle evidenze obiettivate come le patologie da cui l'istante risulta affetto non comportano una inabilità lavorativa per le occupazioni richieste ad autotrasportatore. Pertanto, è possibile affermare che sin dall'epoca della domanda amministrativa dell'8/6/2020, presentata ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali previste dalla Legge 222/84, il sig. non abbia riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di 1/3 e che la stessa può ancora essere utilmente collocata sul mercato del lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini senza comportare usura.'' (cfr. pg. 8 della CTU).
Tanto premesso, esaminati gli atti e ritenuta non esaustiva la perizia svolta nella fase di Atp tenuto conto del certificato di medicina del lavoro del 12.07.2021 che ha attestato una inidoneità permanente alla mansione di autista per il ricorrente e considerato che non è stata esaminata ed illustrata in maniera precisa e dettagliata la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini in ragione del titolo di studio, dell'età (cfr. cassazione 2018 n. 26341) è stata disposta la rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando il CTU Dott. . Persona_2
Orbene, depositato l'elaborato peritale in data 13.02.2025, il CTU, Dott. , ha Persona_2 emesso la seguente diagnosi: ''lieve ipovisus all'occhio sinistro, spondilodiscoartrosi e lieve scoliosi del rachide lombare, sindrome ansioso depressiva, ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, lieve insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, diabete mellito tipo II non complicato, ipertrofia prostatica benigna, pregresse fratture della settima e ottava costa di destra''
(cfr. pg. 9 della CTU). In particolare, il CTU, condivisibilmente con le conclusioni cui è addivenuto il nominato CTU della fase di Atp, non ha osservato, all'esito dell'esame clinico-peritale, alcun segno clinico in grado di incidere significativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini, sicché, il quadro patologico globalmente valutato, non consente di ritenere sussistenti: ''i requisiti medico-legali per la concessione della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 della Legge
222/84, in quanto il ricorrente non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge 222/84, in quanto la capacità lavorativa dell'assicurato non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini'' (cfr. pg. 10 della CTU).
Ebbene, le conclusioni medico-legali del CTU, non oggetto di specifica contestazione della parte opponente, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti.
L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento della pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di quello di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, all'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola