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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1200/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Stefano Rago - Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est.
3) Dott.ssa Chiara Neri - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1200/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. REGGI MARIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. PASQUALI ANNA MARIA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Pers Le parti sono genitori di (nata il [...]). Con decreto del 30/03/2023, confermato dalla Corte d'Appello di OG il 21/09/2024, il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa famigliare, che il padre possa vedere la figlia tutti i pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 18:00, nonché il mercoledì con pernottamento e a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Ha, inoltre, disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nel tempo in cui la tiene con sé, e che le spese straordinarie siano suddivise al 50%. a convenuto in giudizio la per chiedere una Parte_1 CP_1 modifica di tali condizioni. A tal fine ha allegato:
▶di poter trascorrere più tempo con la figlia, dal momento che i suoi orari lavorativi sono cambiati a partire dal mese di settembre 2024; ▶che la resistente ospita presso di sé il fratello e questo crea disagi a
▶che le sue spese sono aumentate, in quanto dal mese di gennaio è onerato da un canone di locazione di € 250. Ha, pertanto, chiesto che la figlia sia collocata in modo prevalente presso di lui, che gli sia assegnata la casa familiare, e che la madre contribuisca al mantenimento della minore con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso per CP_1 info e, chiesto che sia ordinato al ricorrente di consentirle l'utilizzo del box, in quanto pertinenza dell'abitazione coniugale, per il ricovero dell'autovettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rispetto all'epoca della sentenza della Corte d'Appello di OG (peraltro molto recente), non risultano intervenute circostanze nuove e rilevanti che giustifichino una modifica di quanto già disposto. Bisogna, in particolare, evidenziare quanto segue: 1) Con riguardo alla prima delle due argomentazioni prospettate dal ricorrente (vale a dire la modifica dei propri orari di lavoro, peraltro avvenuta quasi contestualmente all'emissione della sentenza del 10/9/2024, e quindi presumibilmente prevedibile già all'epoca del giudizio di appello), il Collegio non ritiene che tale circostanza muti il quadro fattuale preso in considerazione dalla Corte. Pers Nella sentenza si legge infatti che il collocamento di presso la madre è stato considerato opportuno per consentire alla min i salvaguardare le proprie consolidate abitudini di vita con la madre, e frequentare in modo adeguato tanto il nucleo paterno (presente nel complesso abitativo in cui è collocata la casa familiare), quanto la madre stessa. È stato, in particolare, spiegato (vd. pag. 5) che, mentre l'attuale regime garantisce a pieno il rapporto padre-figlia, l'assegnazione della casa al determinerebbe un sacrificio sproporzionato del rapporto con la Pt_1 madre, che deve considerarsi contrario all'interesse della minore. Pers Tale bilanciamento del superiore interesse di non viene in alcun modo alterato dalla maggiore disponibilità di tempo del ricorrente, che oltretutto dipende, presumibilmente, da una decisione unilaterale e strumentale di quest'ultimo (che peraltro si pone anche in contrasto con le valutazioni del Tribunale di Reggio Emilia e della Corte d'Appello circa la maggiore capacità lavorativa del e l'opportunità che questi si attivi Pt_1 per reperire ulteriore attività lavorativa retribuita e assicurare alla figlia un tenore di vita più elevato). 2) Con riguardo all'altra argomentazione, costituita dall'asserito disagio manifestato dalla minore in occasione della presenza in casa dello zio, il Collegio non ritiene di rilevare reali ragioni di pregiudizio per la minore che giustifichino un cambiamento dell'attuale regime di collocamento. A prescindere dall'effettiva convivenza di con la Persona_2 resistente (che, in base a quanto riferito dallo ste vrebbe essere cessata prima dell'udienza di comparizione delle parti), bisogna comunque osservare che lo stesso ricorrente, all'udienza del 15/7/2025, non ha saputo indicare condotte nocive tenute dallo zio materno o altri reali fattori di pregiudizio per la minore. Il “disagio” è stato in realtà descritto dal Pers come una semplice insoddisfazione di perché lo zio preferirebbe Pt_1 vedere la televisione piuttosto che giocare con lei, e non è stato neanche precisato per quale motivo tale condotta (di mero disinteresse) dovrebbe determinare “incubi” o “stress” nella bambina. Il Collegio ritiene opportuno ricordare che, ovviamente, nei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore non esistono preclusioni in ordine all'eventuale frequentazione di parenti. Peraltro, considerato che la minore abita in un contesto connotato da una massiccia presenza di familiari del padre, l'eventuale convivenza per periodi più o meno lunghi con parenti materni costituisce un fattore tutt'altro che negativo. Né alla resistente, assegnataria della casa, è fatto divieto di ospitare altre persone, sicché non si comprendono le doglianze del relative alla Pt_1 presenza nell'abitazione, anche frequente, dei fratelli della CP_1
Quanto all'asserita conflittualità tra la e il nu are del CP_1
la stessa era stata già presa in considerazione dalla Corte d'Appello Pt_1 ta irrilevante rispetto all'interesse della minore, e non sono emersi elementi nuovi per modificare tale giudizio, considerato che il ricorrente ha fatto generico riferimento a cattivi rapporti, ma non ha indicato veri e propri episodi pregiudizievoli per la minore. 3) L'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, infine, è del tutto indimostrato, considerato che le sue condizioni reddituali già all'epoca della sentenza della Corte d'Appello erano state ritenute inattendibili, e che comunque la pronuncia aveva ritenuto di valorizzare la sua capacità lavorativa potenziale (tuttora non sfruttata a pieno) oltre che i suoi redditi effettivi. Nessuna rilevanza può avere invece, evidentemente, il contratto di locazione stipulato tra il ricorrente e il padre, considerati il rapporto di stretta parentela tra le parti e la circostanza che il isulta aver goduto Pt_1
a titolo gratuito del medesimo immobile per ann Il ricorso va quindi rigettato. Il Collegio dichiara poi inammissibile la domanda della resistente relativa al godimento del box auto, trattandosi di questione esecutiva di un titolo di cui la già dispone, che esorbita dall'oggetto del presente CP_1 giudizio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 15/7/2025
Il Presidente Il Giudice est. Stefano Rago Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Stefano Rago - Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est.
3) Dott.ssa Chiara Neri - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1200/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. REGGI MARIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. PASQUALI ANNA MARIA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Pers Le parti sono genitori di (nata il [...]). Con decreto del 30/03/2023, confermato dalla Corte d'Appello di OG il 21/09/2024, il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre nella casa famigliare, che il padre possa vedere la figlia tutti i pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle ore 18:00, nonché il mercoledì con pernottamento e a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Ha, inoltre, disposto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nel tempo in cui la tiene con sé, e che le spese straordinarie siano suddivise al 50%. a convenuto in giudizio la per chiedere una Parte_1 CP_1 modifica di tali condizioni. A tal fine ha allegato:
▶di poter trascorrere più tempo con la figlia, dal momento che i suoi orari lavorativi sono cambiati a partire dal mese di settembre 2024; ▶che la resistente ospita presso di sé il fratello e questo crea disagi a
▶che le sue spese sono aumentate, in quanto dal mese di gennaio è onerato da un canone di locazione di € 250. Ha, pertanto, chiesto che la figlia sia collocata in modo prevalente presso di lui, che gli sia assegnata la casa familiare, e che la madre contribuisca al mantenimento della minore con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso per CP_1 info e, chiesto che sia ordinato al ricorrente di consentirle l'utilizzo del box, in quanto pertinenza dell'abitazione coniugale, per il ricovero dell'autovettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Rispetto all'epoca della sentenza della Corte d'Appello di OG (peraltro molto recente), non risultano intervenute circostanze nuove e rilevanti che giustifichino una modifica di quanto già disposto. Bisogna, in particolare, evidenziare quanto segue: 1) Con riguardo alla prima delle due argomentazioni prospettate dal ricorrente (vale a dire la modifica dei propri orari di lavoro, peraltro avvenuta quasi contestualmente all'emissione della sentenza del 10/9/2024, e quindi presumibilmente prevedibile già all'epoca del giudizio di appello), il Collegio non ritiene che tale circostanza muti il quadro fattuale preso in considerazione dalla Corte. Pers Nella sentenza si legge infatti che il collocamento di presso la madre è stato considerato opportuno per consentire alla min i salvaguardare le proprie consolidate abitudini di vita con la madre, e frequentare in modo adeguato tanto il nucleo paterno (presente nel complesso abitativo in cui è collocata la casa familiare), quanto la madre stessa. È stato, in particolare, spiegato (vd. pag. 5) che, mentre l'attuale regime garantisce a pieno il rapporto padre-figlia, l'assegnazione della casa al determinerebbe un sacrificio sproporzionato del rapporto con la Pt_1 madre, che deve considerarsi contrario all'interesse della minore. Pers Tale bilanciamento del superiore interesse di non viene in alcun modo alterato dalla maggiore disponibilità di tempo del ricorrente, che oltretutto dipende, presumibilmente, da una decisione unilaterale e strumentale di quest'ultimo (che peraltro si pone anche in contrasto con le valutazioni del Tribunale di Reggio Emilia e della Corte d'Appello circa la maggiore capacità lavorativa del e l'opportunità che questi si attivi Pt_1 per reperire ulteriore attività lavorativa retribuita e assicurare alla figlia un tenore di vita più elevato). 2) Con riguardo all'altra argomentazione, costituita dall'asserito disagio manifestato dalla minore in occasione della presenza in casa dello zio, il Collegio non ritiene di rilevare reali ragioni di pregiudizio per la minore che giustifichino un cambiamento dell'attuale regime di collocamento. A prescindere dall'effettiva convivenza di con la Persona_2 resistente (che, in base a quanto riferito dallo ste vrebbe essere cessata prima dell'udienza di comparizione delle parti), bisogna comunque osservare che lo stesso ricorrente, all'udienza del 15/7/2025, non ha saputo indicare condotte nocive tenute dallo zio materno o altri reali fattori di pregiudizio per la minore. Il “disagio” è stato in realtà descritto dal Pers come una semplice insoddisfazione di perché lo zio preferirebbe Pt_1 vedere la televisione piuttosto che giocare con lei, e non è stato neanche precisato per quale motivo tale condotta (di mero disinteresse) dovrebbe determinare “incubi” o “stress” nella bambina. Il Collegio ritiene opportuno ricordare che, ovviamente, nei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore non esistono preclusioni in ordine all'eventuale frequentazione di parenti. Peraltro, considerato che la minore abita in un contesto connotato da una massiccia presenza di familiari del padre, l'eventuale convivenza per periodi più o meno lunghi con parenti materni costituisce un fattore tutt'altro che negativo. Né alla resistente, assegnataria della casa, è fatto divieto di ospitare altre persone, sicché non si comprendono le doglianze del relative alla Pt_1 presenza nell'abitazione, anche frequente, dei fratelli della CP_1
Quanto all'asserita conflittualità tra la e il nu are del CP_1
la stessa era stata già presa in considerazione dalla Corte d'Appello Pt_1 ta irrilevante rispetto all'interesse della minore, e non sono emersi elementi nuovi per modificare tale giudizio, considerato che il ricorrente ha fatto generico riferimento a cattivi rapporti, ma non ha indicato veri e propri episodi pregiudizievoli per la minore. 3) L'asserito peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, infine, è del tutto indimostrato, considerato che le sue condizioni reddituali già all'epoca della sentenza della Corte d'Appello erano state ritenute inattendibili, e che comunque la pronuncia aveva ritenuto di valorizzare la sua capacità lavorativa potenziale (tuttora non sfruttata a pieno) oltre che i suoi redditi effettivi. Nessuna rilevanza può avere invece, evidentemente, il contratto di locazione stipulato tra il ricorrente e il padre, considerati il rapporto di stretta parentela tra le parti e la circostanza che il isulta aver goduto Pt_1
a titolo gratuito del medesimo immobile per ann Il ricorso va quindi rigettato. Il Collegio dichiara poi inammissibile la domanda della resistente relativa al godimento del box auto, trattandosi di questione esecutiva di un titolo di cui la già dispone, che esorbita dall'oggetto del presente CP_1 giudizio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 15/7/2025
Il Presidente Il Giudice est. Stefano Rago Lorenzo Meoli