Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1951, n. 28
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 1951
Art. 5.
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneita' da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951
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