Art. 5.
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneita' da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneita' da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.