Versione
17 febbraio 1951
17 febbraio 1951
Art. 5.
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneita' da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneita' da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 08/07/1957, n. 114Provvedimento: […] Nelle deduzioni la difesa della SI ha denunziato come viziate di illegittimità costituzionale le norme del decreto legislativo e della legge, ritenendo, in particolare, gli artt. 1, 2 e 19 del decreto n. 1236 del 1948 in contrasto rispettivamente con gli artt. 34, 51 e 97 della Carta costituzionale, limitando infine, nella memoria, la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale agli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 28 del 1951 in riferimento all'art. 33 della Costituzione.Leggi di più...
- sent. 114/57. insegnamento (liberta' di)·
- professioni libere·
- esercizio della professione di maestro di danza·
- contrasto con l'art. 33 cost.·
- insussistenza·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.