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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 99/25
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Ilaria Ballarin Cont in sostituzione dell' avv. Domenico Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Rizzo per .
L'avv. Ilaria Ballarin insiste per l'accoglimento del ricorso, contesta le deduzioni avverse e precisa che il ricorrente è attualmente assunto a tempo indeterminato e pertanto vi è prova della permanenza nel sistema scolastico.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 99/2025
Promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato a mezzo dei propri funzionari
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed educativo, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, a decorrere dall'anno 2015/2026 e sino al 2024/2025 e, pertanto, a procedere all'assegnazione della carta docente del valore nominale pari ad euro 5.000,00 per il periodo decorrente dall'a.s. 2015/2016 sino all'a.s. in corso. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte in forza dell'eccezione di prescrizione sollevata e proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.25 deduceva di essere un educatore a tempo Parte_1 indeterminato sin dall'anno scolastico 2007/2008, in servizio presso l'Educandato Uccellis, e di non aver fruito, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Il ricorrente lamentava la violazione del principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, lamentando una disparità di trattamento che doveva ritenersi illegittima anche alla luce della Direttiva 70/1999 e degli artt. 2, 3 e 36 Cost, richiamando altresì le recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e della Corte di Cassazione.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 attoree nel merito, posto che destinatari della misura di formazione ed aggiornamento ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23.09.15 erano i soli docenti e che non era quindi possibile estendere il riconoscimento del bonus in commento anche agli educatori, trattandosi peraltro di una misura che non attribuisce un incremento stipendiale, ma è volta ad assicurare la formazione continua del personale docente.
In ogni caso, parte resistente chiedeva in subordine che la domanda fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale, sottolineando altresì la non debenza degli interessi e/o della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10.06.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. Devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato il ricorrente abbia erogato la “carta CP_2 elettronica” ai docenti.
È opportuno anzitutto richiamare la normativa rilevante in causa.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, prevede che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, dalle norme di riferimento, di seguito riportate, emerge una piena equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria:
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti
e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”, “…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32104/2022, che ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_3
«[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche al ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in ordine alle somme CP_2
maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
Invero, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
È peraltro intervenuta sul punto di recente la Corte di Cassazione, che, premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione di cui si discute, ha evidenziato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto
a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione” (Cass. n. 29961/2023).
Quanto alla decorrenza, i giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre
2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Ciò posto, nel caso di specie la suddetta eccezione è fondata solo con riferimento agli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017, in quanto il ricorrente ha consegnato a mezzo del servizio postale una diffida di pagamento, con cui chiedeva il riconoscimento del bonus, solo in data 28.07.22, quando ormai la prescrizione per le predette annualità era già maturata.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine (e, in questo caso, agli educatori) un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi al ricorrente il beneficio in esame, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, entro i limiti della prescrizione quinquennale, ossia gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025 nell'importo complessivo di € 4.000,00.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, ad esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di , entro i limiti della prescrizione Parte_1
quinquennale, ossia con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_2 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 4.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_2 Parte_1
in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Udine, 10.06.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Ilaria Ballarin Cont in sostituzione dell' avv. Domenico Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Rizzo per .
L'avv. Ilaria Ballarin insiste per l'accoglimento del ricorso, contesta le deduzioni avverse e precisa che il ricorrente è attualmente assunto a tempo indeterminato e pertanto vi è prova della permanenza nel sistema scolastico.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 99/2025
Promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato a mezzo dei propri funzionari
-resistente-
oggetto: carta del docente sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed educativo, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, a decorrere dall'anno 2015/2026 e sino al 2024/2025 e, pertanto, a procedere all'assegnazione della carta docente del valore nominale pari ad euro 5.000,00 per il periodo decorrente dall'a.s. 2015/2016 sino all'a.s. in corso. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte in forza dell'eccezione di prescrizione sollevata e proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.25 deduceva di essere un educatore a tempo Parte_1 indeterminato sin dall'anno scolastico 2007/2008, in servizio presso l'Educandato Uccellis, e di non aver fruito, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Il ricorrente lamentava la violazione del principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, lamentando una disparità di trattamento che doveva ritenersi illegittima anche alla luce della Direttiva 70/1999 e degli artt. 2, 3 e 36 Cost, richiamando altresì le recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e della Corte di Cassazione.
Quindi, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 attoree nel merito, posto che destinatari della misura di formazione ed aggiornamento ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23.09.15 erano i soli docenti e che non era quindi possibile estendere il riconoscimento del bonus in commento anche agli educatori, trattandosi peraltro di una misura che non attribuisce un incremento stipendiale, ma è volta ad assicurare la formazione continua del personale docente.
In ogni caso, parte resistente chiedeva in subordine che la domanda fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale, sottolineando altresì la non debenza degli interessi e/o della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10.06.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. Devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato il ricorrente abbia erogato la “carta CP_2 elettronica” ai docenti.
È opportuno anzitutto richiamare la normativa rilevante in causa.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, prevede che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, dalle norme di riferimento, di seguito riportate, emerge una piena equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria:
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti
e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”, “…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32104/2022, che ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_3
«[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche al ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in ordine alle somme CP_2
maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso introduttivo.
Invero, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “Importo della carta” dispone quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00.
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
È peraltro intervenuta sul punto di recente la Corte di Cassazione, che, premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione di cui si discute, ha evidenziato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto
a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione” (Cass. n. 29961/2023).
Quanto alla decorrenza, i giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre
2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49). Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Ciò posto, nel caso di specie la suddetta eccezione è fondata solo con riferimento agli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017, in quanto il ricorrente ha consegnato a mezzo del servizio postale una diffida di pagamento, con cui chiedeva il riconoscimento del bonus, solo in data 28.07.22, quando ormai la prescrizione per le predette annualità era già maturata.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2
controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine (e, in questo caso, agli educatori) un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi al ricorrente il beneficio in esame, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, entro i limiti della prescrizione quinquennale, ossia gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025 nell'importo complessivo di € 4.000,00.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_2
di lite, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, ad esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di , entro i limiti della prescrizione Parte_1
quinquennale, ossia con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_2 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 4.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_2 Parte_1
in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Udine, 10.06.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia