Ordinanza cautelare 19 dicembre 2023
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 07/07/2025, n. 13348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13348 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15950/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15950 del 2023, proposto da
SA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Trombella e Chiara Giannelli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
PA - Agenzia per le politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento n. FNC-U-01787, comunicato il 21.8.2023, con cui l’PA ha rigettato l’istanza singola di contributo al Fondo nuove competenze (Fnc), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’PA e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30.10.2023 (dep. il 29.11) la SA s.r.l. ha impugnato il provvedimento dell’PA comunicato il 21.8.2023, con cui l’Agenzia ha respinto l’istanza singola di contributo al Fondo nuove competenze (“Fnc”).
1.1. In punto di fatto la società ha premesso: di avere sottoscritto con le rappresentanze sindacali un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzato a percorsi formativi di accrescimento della professionalità dei lavoratori; di avere presentato istanza di ammissione ai contributi previsti dall’Fnc; di avere individuato, quale ente formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori, la Immaginazione e lavoro soc. coop., organismo accreditato presso le regioni Lombardia e Piemonte, e di avere aderito al fondo paritetico interprofessionale denominato Fondo artigianato formazione; che l’PA ha respinto la richiesta “in quanto non è stato indicato un ente formativo accreditato come richiesto dalle regole del Fondo [artigianato formazione]”.
1.2. La ricorrente ha quindi articolato i seguenti motivi:
(i) “illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere: travisamento dei fatti”: l’amministrazione sarebbe incorsa in un errore nella ricostruzione dei fatti, giacché l’ente formativo indicato nell’istanza dalla società sarebbe “accreditato a livello regionale, precisamente dalle Regioni della Lombardia e del Piemonte”;
(ii) “illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, con riferimento all’art. 88, d.l. 19/05/2020, n. 34, al d.m. 9 ottobre 2020, nonché della stessa prassi amministrativa”: sia l’art. 5, co. 3, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’art. 7 dell’avviso pubblico dell’PA relativo alle modalità di accesso al Fondo nuove competenze sarebbero chiari nell’individuare tra i soggetti erogatori dei percorsi formativi finanziabili dall’Fnc tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e tra questi vi sarebbe anche la società cooperativa “Immaginazione e lavoro” individuata dall’istante, in quanto pacificamente accreditata a livello regionale per la Lombardia e il Piemonte; né potrebbero valere le regole interne al fondo interprofessionale a cui la SA ha aderito, giacché esso non potrebbe “assumere criteri diversi e più stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge per l’ammissione ad un fondo pubblico”; del resto, l’avviso pubblico sarebbe perspicuo nel prevedere che, qualora il fondo interprofessionale non possa finanziare il progetto formativo, l’istante non dovrebbe essere escluso de plano , poiché la formazione potrebbe essere erogata anche mediante il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.
2. L’Agenzia si è costituita in resistenza e ha dedotto argomentazioni difensive a sostegno dell’atto gravato.
3. Con ordinanza n. 8196 del 19.12.2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
4. All’odierna udienza, in vista della quale la difesa erariale ha depositato una memoria con cui ha dato atto della successione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei rapporti attivi e passivi dell’PA (d.P.C.m. n. 230 del 22.11.2023; art. 3 d.l. 22.6.2023, n. 75, conv. con modif. dalla l. 10.8.2023, n. 112) e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
5.1. L’eccezione è infondata.
5.2. Come recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (ord. n. 13992 del 20.5.2024):
- “[q]uante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo”;
- “[l]'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza”;
- “[l]a situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”.
5.3. La presente controversia si situa nella fase di accesso al Fondo nuove competenze , dove campeggia la discrezionalità dell’amministrazione nel valutare inter alia la conformità del progetto formativo presentato dall’istante ai requisiti stabiliti dai decreti interministeriali del 9.10.2020 e del 22.9.2022 nonché dall’avviso pubblico.
5.3.1. Invero, l’art. 88, co. 3, d.l. n. 34/2020 ha demandato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di individuare “criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa”; l’art. 11- ter , co. 2, d.l. n. 146/2021, conv. con modif. dalla l. n. 215/2021, e ss. mm., ha poi attribuito a un analogo decreto il compito di ridefinire: “i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo […]; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza […]; le caratteristiche dei progetti formativi”.
5.3.2. I Dicasteri, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, vi hanno provveduto con l’adozione dei predetti decreti interministeriali, prevedendo specifici requisiti con riguardo agli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e stabilendo che “[l]’PA, sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, provvede a valutare l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal presente decreto” (art. 4.4 d.interm. 9.10.2020).
5.3.3. Analoghe disposizioni sono contenute nell’Avviso pubblico (vd., in part., artt. 5 e 9).
5.4. La soddisfazione della pretesa dell’istante di accedere al contributo, essendo subordinata al favorevole esercizio da parte dell’amministrazione del potere pubblico di valutazione dell’istanza, è dunque qualificabile in termini di interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
6. Nel merito i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
6.1. Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’esito della delibazione della controversia effettuata nella fase cautelare (rispetto alla quale la parte ricorrente non ha d’altronde addotto elementi di novità o argomentazioni difensive).
6.2. In particolare, l’art. 7 dell’avviso pubblico stabilisce che “[l]’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa ai sensi dell’art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 22 settembre 2022”.
6.3. La disposizione da ultimo richiamata prevede che “[l]’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi”.
6.4. Il decreto interministeriale, a cui la fonte primaria ha demandato per l’appunto la ridefinizione dei limiti degli oneri finanziabili (art. 11- ter , co. 2, d.l. n. 146/2021 cit.), ha quindi attribuito espressa rilevanza alle regole interne del fondo paritetico interprofessionale a cui l’istante sia eventualmente iscritto.
6.5. Nel caso che occupa, il Fondo artigianato formazione, a cui la società ricorrente ha aderito, subordina l’ammissibilità del progetto all’indicazione di un ente formatore che sia accreditato presso la regione di riferimento (all. 12 res., v. in part. art. 6). Sennonché, mentre la sede operativa dei lavoratori interessati dal piano formativo è ubicata nella Regione MI NA (all. 4 res.; vd. anche il progetto formativo, all. 6 ric.), per stessa ammissione della SA l’ente formatore da essa individuato è accreditato presso le Regioni Lombardia e Piemonte.
6.6. Né vale invocare l’art. 7 dell’avviso pubblico nella parte in cui ammette che la formazione possa essere erogata anche senza il concorso di un fondo paritetico interprofessionale e dunque senza adeguarsi alle regole da questi stabilite, giacché l’ipotesi è subordinata al “caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC”.
Invero, come già osservato, la SA ha aderito al Fondo artigianato formazione, che partecipa all’attuazione degli interventi dell’Fnc e non constano “ragioni oggettive”, diverse dal mero rispetto delle regole interne al predetto fondo, che precludano il finanziamento del progetto formativo.
7. In conclusione, il ricorso è infondato.
8. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO