CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 12/11/1948, c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Seidita;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovannella Maria Licari e Ida Sigismondi;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. Parte_1
583 dei giorni 27-28/7/2021 che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, su ricorso di per il pagamento Controparte_1 della somma di euro 11.399,39, oltre spese del monitorio, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., 2
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10.4.2025.
2. Le censure dell'appellante investono essenzialmente la statuizione giudiziale di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito;
il primo motivo d'appello, riguardante la “vigenza del contratto di somministrazione in corso tra le parti”, è infatti volto a rimarcare una circostanza in realtà incontestata, ossia l'insussistenza inter partes di un rapporto contrattuale di somministrazione al tempo della formazione e dell'invio delle bollette di pagamento depositate nel procedimento monitorio: fatto privo di rilevanza, dal momento che, in generale, per azionare in giudizio una pretesa creditoria di origine contrattuale non occorre che il negozio che se ne assume a fondamento sia tuttora in corso.
3. L'eccezione di prescrizione è in gran parte fondata.
Premesso che, in via di principio, la prescrizione del credito è validamente eccepita quando la parte debitrice ne alleghi il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare del credito, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 30303/2021); e rammentato che anche l'invio di una bolletta contenente l'indicazione della somma da pagare e il termine entro cui farlo può costituire valido atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non essendo necessario, a tal fine, l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti, ma bastando che il creditore manifesti chiaramente – com'è nella concreta fattispecie – con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 17123/2015, 10270/2006), la questione di diritto sollevata dall'opponente con l'invocazione del disposto dei commi 4 e
10 dell'art. 1 della legge 205/2017 trova puntuale risposta nella sentenza della Suprema Corte
n. 15102/2024, la quale, sulla base di considerazioni estensibili a tutti i contratti di somministrazione periodica di energia elettrica, gas e acqua, ha condivisibilmente affermato che il termine biennale di prescrizione introdotto dalla legge 205/2017 si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva alla data indicata nel comma 10 – per il settore elettrico, al 1° gennaio 2018 – e che il relativo computo decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché, quanto alle prestazioni avvenute fino alla data di cui al 3
comma 10, a norma della legge precedente non si finisca col determinare un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale.
Al lume di tale principio, se si considera che le erogazioni di energia elettrica alle quali si riferiscono i crediti dedotti in giudizio si collocano in un arco di tempo pluriennale, precisamente dall'anno 2009 al 2014, e che il dies a quo della prescrizione coincide, nei rapporti di somministrazione periodica con pagamenti a scadenze inferiori all'anno, con la maturazione di ciascun periodo di consumo (Cass. 15102/2024 cit.), se ne trae che i crediti per le erogazioni di cui alle bollette n. 81117003016606A per intero, n. 81117003016606B fino al
30.6.2012, e n. 81117003016606C fino al 30.6.2013, sono ormai prescritti, in mancanza della prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione in data anteriore a quelle (luglio
2017 e agosto 2018) in cui lo stesso opponente ha riconosciuto di avere ricevuto le fatture.
4. Il decreto ingiuntivo dev'essere, di conseguenza, revocato, con la contestuale condanna di al pagamento, in favore di del Parte_1 Controparte_1 corrispettivo dell'erogazione di energia elettrica in epoca successiva al 30.6.2012, così come riportato dalla fattura n. 81117003016606B, e al 30.6.2013, così come riportato dalla fattura n.
81117003016606C.
La concreta quantificazione del dovuto, ammissibile mediante eterointegrazione del comando giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo quando ciò non implichi il compimento di attività cognitive o valutative ulteriori rispetto a quelle esperite nel giudizio
(Cass. 29003/2024, 1619/2024, 1027/2013), dovrà essere effettuata riducendo con una semplice operazione aritmetica il complessivo credito oggetto del provvedimento monitorio – comprensivo delle voci relative ai servizi di rete, alle spese di trasporto, agli oneri di sistema, alle accise etc. – in misura direttamente proporzionale al minor complessivo consumo di chilowattora risultante dall'esclusione dei consumi di energia elettrica relativi ai periodi per i quali è stata riconosciuta la prescrizione quinquennale.
5. Per la soccombenza, conformemente al principio di diritto enunciato da Cass.S.U.
32061/2022 e in difetto di taluna delle cause di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c., dev'essere condannato alle spese di lite, che si liquidano, per il primo Parte_1 grado del giudizio, in base al minor valore del decisum (molto probabilmente inferiore a euro 4
5.201,00), in euro 1.378,00, e per l'appello, in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 583 dei giorni 27-28/7/2021, appellata da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Marsala n. 124/2019; dichiara prescritti i crediti di corrispettivo per le erogazioni di energia elettrica di cui alle fatture in atti n. 81117003016606A del 21.6.2017 per intero, n. 81117003016606B del
21.6.2017 fino al 30.6.2012, e n. 81117003016606C del 21.6.2017 fino al 30.6.2013; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma risultante dalla riduzione dell'importo oggetto del provvedimento monitorio in misura direttamente proporzionale al minor complessivo consumo di chilowattora risultante dall'esclusione dei consumi di energia elettrica relativi ai periodi per i quali è stata riconosciuta l'estinzione del credito per prescrizione;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida, per il primo grado del giudizio in complessivi euro 1.378,00, e per l'appello in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 12/11/1948, c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Seidita;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovannella Maria Licari e Ida Sigismondi;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. Parte_1
583 dei giorni 27-28/7/2021 che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, su ricorso di per il pagamento Controparte_1 della somma di euro 11.399,39, oltre spese del monitorio, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., 2
con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 10.4.2025.
2. Le censure dell'appellante investono essenzialmente la statuizione giudiziale di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito;
il primo motivo d'appello, riguardante la “vigenza del contratto di somministrazione in corso tra le parti”, è infatti volto a rimarcare una circostanza in realtà incontestata, ossia l'insussistenza inter partes di un rapporto contrattuale di somministrazione al tempo della formazione e dell'invio delle bollette di pagamento depositate nel procedimento monitorio: fatto privo di rilevanza, dal momento che, in generale, per azionare in giudizio una pretesa creditoria di origine contrattuale non occorre che il negozio che se ne assume a fondamento sia tuttora in corso.
3. L'eccezione di prescrizione è in gran parte fondata.
Premesso che, in via di principio, la prescrizione del credito è validamente eccepita quando la parte debitrice ne alleghi il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare del credito, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 30303/2021); e rammentato che anche l'invio di una bolletta contenente l'indicazione della somma da pagare e il termine entro cui farlo può costituire valido atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., non essendo necessario, a tal fine, l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti, ma bastando che il creditore manifesti chiaramente – com'è nella concreta fattispecie – con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 17123/2015, 10270/2006), la questione di diritto sollevata dall'opponente con l'invocazione del disposto dei commi 4 e
10 dell'art. 1 della legge 205/2017 trova puntuale risposta nella sentenza della Suprema Corte
n. 15102/2024, la quale, sulla base di considerazioni estensibili a tutti i contratti di somministrazione periodica di energia elettrica, gas e acqua, ha condivisibilmente affermato che il termine biennale di prescrizione introdotto dalla legge 205/2017 si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva alla data indicata nel comma 10 – per il settore elettrico, al 1° gennaio 2018 – e che il relativo computo decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché, quanto alle prestazioni avvenute fino alla data di cui al 3
comma 10, a norma della legge precedente non si finisca col determinare un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale.
Al lume di tale principio, se si considera che le erogazioni di energia elettrica alle quali si riferiscono i crediti dedotti in giudizio si collocano in un arco di tempo pluriennale, precisamente dall'anno 2009 al 2014, e che il dies a quo della prescrizione coincide, nei rapporti di somministrazione periodica con pagamenti a scadenze inferiori all'anno, con la maturazione di ciascun periodo di consumo (Cass. 15102/2024 cit.), se ne trae che i crediti per le erogazioni di cui alle bollette n. 81117003016606A per intero, n. 81117003016606B fino al
30.6.2012, e n. 81117003016606C fino al 30.6.2013, sono ormai prescritti, in mancanza della prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione in data anteriore a quelle (luglio
2017 e agosto 2018) in cui lo stesso opponente ha riconosciuto di avere ricevuto le fatture.
4. Il decreto ingiuntivo dev'essere, di conseguenza, revocato, con la contestuale condanna di al pagamento, in favore di del Parte_1 Controparte_1 corrispettivo dell'erogazione di energia elettrica in epoca successiva al 30.6.2012, così come riportato dalla fattura n. 81117003016606B, e al 30.6.2013, così come riportato dalla fattura n.
81117003016606C.
La concreta quantificazione del dovuto, ammissibile mediante eterointegrazione del comando giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo quando ciò non implichi il compimento di attività cognitive o valutative ulteriori rispetto a quelle esperite nel giudizio
(Cass. 29003/2024, 1619/2024, 1027/2013), dovrà essere effettuata riducendo con una semplice operazione aritmetica il complessivo credito oggetto del provvedimento monitorio – comprensivo delle voci relative ai servizi di rete, alle spese di trasporto, agli oneri di sistema, alle accise etc. – in misura direttamente proporzionale al minor complessivo consumo di chilowattora risultante dall'esclusione dei consumi di energia elettrica relativi ai periodi per i quali è stata riconosciuta la prescrizione quinquennale.
5. Per la soccombenza, conformemente al principio di diritto enunciato da Cass.S.U.
32061/2022 e in difetto di taluna delle cause di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c., dev'essere condannato alle spese di lite, che si liquidano, per il primo Parte_1 grado del giudizio, in base al minor valore del decisum (molto probabilmente inferiore a euro 4
5.201,00), in euro 1.378,00, e per l'appello, in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 583 dei giorni 27-28/7/2021, appellata da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Marsala n. 124/2019; dichiara prescritti i crediti di corrispettivo per le erogazioni di energia elettrica di cui alle fatture in atti n. 81117003016606A del 21.6.2017 per intero, n. 81117003016606B del
21.6.2017 fino al 30.6.2012, e n. 81117003016606C del 21.6.2017 fino al 30.6.2013; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma risultante dalla riduzione dell'importo oggetto del provvedimento monitorio in misura direttamente proporzionale al minor complessivo consumo di chilowattora risultante dall'esclusione dei consumi di energia elettrica relativi ai periodi per i quali è stata riconosciuta l'estinzione del credito per prescrizione;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida, per il primo grado del giudizio in complessivi euro 1.378,00, e per l'appello in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo