Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3297/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
N. 3297/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli art. 281-sexies e 350-bis c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del
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SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3297/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
parte elettivamente domiciliata in Via Scopari – Parte_1
Trav. Cicerone, n. 8, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Visone, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di pro- cura agli atti
- APPELLANTE
parte elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA VILLAGGIO VESUVIO, N. 235, SAN GIUSEPPE VE-
SUVIANO, presso lo studio dell'Avv. Genny Perna, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: APPELLO
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello interponeva appello av- Parte_1
verso la sentenza n. 1217/2020 resa dal giudice di pace in data 26.03.2020 con la quale, pur in accoglimento della domanda nei confronti della convenuta
(e dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le CP_1
somme, con conseguente annullamento della iscrizione a ruolo nei confronti del ), le spese venivano compensate tra le predette parti in Parte_1
violazione del principio della soccombenza dal quale non si ravvisano motivi
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per discostarsi non essendo condivisibili le ragioni addotte dal giudice di prime cure (mancata preventiva richiesta di riesame in autotutela).
Con la propria comparsa Controparte_3
chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado,
[...]
spiegando altresì appello incidentale con il quale chiedeva la condanna al risar- cimento del danno ex art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
Non si costituiva la di cui veniva dichiarata Controparte_2
la contumacia in corso di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa veniva rinviata per discussio- ne e decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e merita accoglimento, con conse- guenziale rigetto dell'appello incidentale.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di am- missibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tan- tum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di ri- proposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si
è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con
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esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Rispetto al caso di specie, in particolare, la questione di merito è da ritenersi completamente cri- stallizzata, in quanto il predetto appello attiene alle sole spese liquidate dal giudice di prime cure.
Nel merito, come anticipato, deve trovare accoglimento il motivo di doglianza indicato dall'appellante principale, in quanto la statuizione in ordine alla integrale compensazione delle spese dottata dal giudice di prime cure a fronte dell'accoglimento della domanda, risulta illogicamente motivata e si po- ne in contrasto con gli artt. 91, 1° co., e 92, 2° co., c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo, che subor- dina il provvedimento di compensazione delle spese di lite all'ipotesi di “soc- combenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in caso di sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Sul punto, si ricorda, infatti, che la pronuncia della Corte Costituzionale del 19 aprile
2018 n. 77, ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, chiarendo che l'elencazione di cui al riformulato art.92 c.p.c. che richiama l'as- soluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti, oltre naturalmente alla soccombenza reciproca, abbia carattere esemplificativo e non esaustivo consentendo al giudice di di- sporre la compensazione delle spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, richiamando altre ipotesi che hanno ratio identica a quella disciplinata con la modifica del 2014, purché adeguatamente motivata.
Tuttavia, nel caso concreto non si ravvisano ragioni per discostarsi dal principio generale e la motivazione adottata sul punto dal giudice di prime cu- re - sostanzialmente in ragione del mancato ricorso alle vie stragiudiziali - ap- pare intimamente contraddittoria ed illogica, dovendosi ritenere facoltà della parte scegliere tra i rimedi (amministrativi o giurisdizionali) alternativamente predisposti a sua tutela dall'Ordinamento giuridico e non apparendo configu-
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rabile in capo al ricorrente un onere di provocare un eventuale esercizio del potere di autotutela in capo alla P.A., da cui possa farsi discende un compor- tamento processuale o preprocessuale delle parti valutabile ai fini della statui- zione sulle spese del giudizio. Appare, in vero, del tutto illogico far discende dall'esercizio di una facoltà qualsiasi conseguenza sfavorevole per la parte.
Quanto all'appello incidentale, fondandosi quest'ultimo sulla temerarie- tà della lite ex art. 96 c.p.c., lo stesso non può che essere rigettato per le causali di cui sopra.
Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla regola generale, le spese di lite del primo grado di giudizio avrebbero dunque dovuto seguire l'esito del- la lite stessa, ed essere liquidate, secondo il principio della soccombenza e, da- ta la scarsa complessità del giudizio, indicate nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non celebrata.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e ven- gono liquidate, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, considerato il valore della controversia, l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione mo- nocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio del primo grado per un importo pari ad €.43,00 per spese ed
€.633,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
2) condanna al pagamento al paga- Controparte_1
mento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.174,50 per spese ed €.1.278,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se do-
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vute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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