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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4/02/2025 e vertente TRA C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Piccione ( , Mariangela Dinoi Email_1
( ) e Pierpaolo Piccione Email_2
( , come da procura in atti;
Email_3
ATTRICE e
P.I. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , via Cipriano Manente, n. 38, presso lo studio dell'avv.to Angelo CP_1
Ranchino che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/02/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l'istituto di credito esponendo: Controparte_1
-che (trasformata in Controparte_2 Parte_1 con atto Notaio dott. di Terni, del 7/02/2019, rep. n. 20379) aveva intrattenuto Persona_1 nel corso degli anni numerosi rapporti contrattuali con Controparte_1
-che, quindi, aveva proceduto ad una disamina giuridico – contabile di tali rapporti, avvalendosi del professionista incaricato, avuto particolare riguardo al rapporto di conto corrente di corrispondenza (assistito da apertura di credito) e a due mutui fondiari, i quali all'esito dell'indagine svolta evidenziavano problematiche similari;
-che il rapporto di conto corrente n. 1211336 era stato acceso anteriormente al 31/12/1990 ed era in corso;
pagina 1 di 21 -che con riferimento al rapporto di conto corrente l'analisi svolta aveva accertato l'applicazione di interessi ultralegali senza una specifica e univoca pattuizione scritta, la unilaterale e illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di costi, oneri e commissioni (fra cui la c.m.s.) tali da integrare una sostanziale dilatazione dell'effettivo tasso di interesse, l'applicazione del meccanismo dei giorni di valuta, il superamento di interessi superiori al tasso soglia antiusura;
-che, all'esito della eliminazione degli addebiti illegittimi, risultava un saldo a credito pari a euro 222.387,07 in luogo di quello a debito risultante dalla contabilità della banca in misura pari a euro 21.568,22, ragion per cui aveva interesse al corretto ricalcolo e alla pronuncia giudiziale di accertamento;
-che la banca aveva violato i doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337, 1366 e 137 c.c. che impongono di indicare in modo chiaro, trasparente e comprensibile le pattuizioni contrattuali, ancor più nel caso di specie in cui la banca rivestiva una posizione chiaramente dominante sotto il profilo economico-organizzativo, ragion per cui parte attrice lamentava “un piano inclinato a suo sfavore sia nella fase di formazione del contratto che in tutto il suo sviluppo, non avendo essa mai avuto una sensazione di parità nel rapporto negoziale con la controparte, che, peraltro, si presentava come espressione di un cartello interbancario ben strutturato”, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, rimesso alla valutazione equitativa del giudice;
-che, in particolare, l'istituto di credito convenuto aveva applicato tassi d'interesse debitori superiori al tasso legale e, per tale motivo, nulli fino al 20/01/1998 in violazione della forma scritta di cui alla norma di cui all'art. 1284, comma III, c.c. e dell'art. 4 della L. n. 154/1992 in tema di contratti bancari, non superabile mediante il rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, con conseguente diritto all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
-che, ancora, detta banca aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi in aperta violazione dell'art. 1283 c.c., come da orientamento della Suprema Corte che richiamava, per tutto il periodo di durata del conto, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 1283 c.c., quelli di cui alla delibera CICR e in violazione del divieto introdotto nell'anno 2014;
-che, parimenti, era illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto, così come degli altri oneri, commissioni e spese, poiché non pattuite tra le parti e prive di causa, con conseguente nullità e diritto alla restituzione, anche in relazione alla illegittima capitalizzazione trimestrale, così come il sistema di determinazione delle valute (cd. giorni banca);
-che, inoltre, il professionista incaricato aveva individuato un TEG medio applicato al conto corrente nella misura del 23,363% a fronte del TEG medio di soglia antiusura nello stesso arco temporale pari al 14,81%, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. e, in ogni caso, applicazione di un TEG differente da quello convenuto;
-che nel caso di specie non si erano verificati versamenti di natura solutoria;
-che, inoltre, parte attrice aveva stipulato in data 16/12/2002 con il contratto CP_3 di mutuo fondiario, rep. n. 27193, racc. n. 8675, avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 250.000,00, al tasso semestrale variabile e ammortamento in 10 anni con 20 rate semestrali e concessione di ipoteca, mutuo che era stato integralmente restituito;
pagina 2 di 21 -che, infine, parte attrice aveva stipulato in data 6/02/2008 con il contratto di CP_3 mutuo fondiario, rep. n. 83338, racc. n. 7818, avente a oggetto l'erogazione dell'importo di euro 400.000,00 al tasso di interesse variabile e ammortamento in 15 anni mediante 180 rate mensili e concessione di ipoteca;
-che la perizia stragiudiziale espletata dal tecnico incaricato aveva evidenziato “una genesi e un andamento non conforme alla legge, con il risultato che parte attrice aveva sopportato un carico di interessi più gravoso del dovuto”;
-che, in particolare, nei contratti in questione mancava “del tutto l'indicazione della formula finanziaria necessaria per calcolare la rata del mutuo” in violazione degli artt. 1284, 821 e 1194 c.c., stante l'applicazione non già del regime semplice di calcolo ma, piuttosto, di quello composto, con conseguente maggior volume di interessi a carico del mutuatario in ragione della formula matematica applicata, posto che in quella relativa al regime semplice gli interessi si rapportano al tempo in forma moltiplicativa, mentre in quella relativa al regime composto gli interessi si rapportano al tempo in misura esponenziale, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola e sua nullità, nonché violazione della trasparenza, dovendo trovare applicazione in mancanza di espressa indicazione il regime legale ossia quello della capitalizzazione semplice ex art. 821 c.c., come da arresti della giurisprudenza di merito che richiamava, anche nella prospettiva del costo occulto e della conseguente rilevanza ai sensi dell'art. 644, comma IV, c.p.;
-che, alla stregua delle superiori deduzioni, con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2002 doveva essere restituita la somma di euro 36.413,99 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, comunque, l'importo pari a euro 9.244,40 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito), mentre con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2008, doveva essere restituita la somma di euro 51.060,49 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, comunque, l'importo pari a euro 18.961,51 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito). Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento delle illegittimità invocate, accertarsi l'effettivo saldo a credito del correntista in misura pari a euro 222.387,07 o, comunque, dichiararlo “in ogni caso nella sua effettività per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, nonché condannarsi controparte al risarcimento dei danni causati, da liquidare in via equitativa;
con riferimento ai contratti di mutuo, previo accertamento delle illegittimità invocate e conseguenti declaratorie di nullità condannarsi la banca a titolo di indebito alla restituzione dell'importo pari a euro 36.413,99 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, in subordine, dell'importo pari a euro 9.244,40 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito) con riferimento al mutuo stipulato nel 2002 e alla restituzione della somma pari a euro 51.060,49 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, in subordine, dell'importo pari a euro 18.961,51 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito) con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2008, con vittoria delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_3 eccependo in via preliminare la prescrizione decennale dell'azione, l'inammissibilità della richiesta di condanna della banca e dell'azione di accertamento del saldo;
nel merito, respingersi l'azione proposta poiché destituita di fondamento, nonché accertarsi la legittimità
pagina 3 di 21 dell'operato della banca in tutti i rapporti intrattenuti con controparte e, infine, respingersi tutte le avverse richieste, anche in via istruttoria. A fondamento della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che nel contenzioso bancario i clienti, dopo aver lavorato per lungo tempo esclusivamente con gli importi anticipati in vario modo dagli istituti di credito, improvvisamente si accorgevano di una serie di circostanze, mai palesate e imputate alla banca;
-che le avverse contestazioni non corrispondevano al vero ed erano destituite di fondamento;
-che l'onere della prova in merito alle illegittimità invocate gravava sul correntista e non era stato assolto, violazione che non veniva meno nel caso di richiesta dei documenti alla banca, posto che, anche in ragione delle cessioni, fusioni e/o modifiche intervenute nel corso degli anni, la stessa incontrava difficoltà nel reperire tutta la necessaria documentazione, che invece dovrebbe essere nella disponibilità del cliente, anche tenuto conto del fatto che nel caso di specie veniva in rilievo una società commerciale con obblighi a livello contabile;
-che la perizia di parte, anche perché basata su documentazione parziale, era priva di valore probatorio e inattendibile nelle relative risultanze;
-che nel caso di specie era maturata la prescrizione decennale, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010), dovendosi tener conto a tal fine dei versamenti aventi natura solutoria e gravando su parte attrice l'onere della prova dell'esistenza di un'apertura di credito, con esclusione del ricorso alle presunzioni, come da giurisprudenza che richiamava;
-inammissibilità dell'azione di ripetizione, venendo in rilievo un conto aperto, presupponendo detta azione l'intervenuto pagamento di somme non dovute non configurabile nell'ipotesi di mera annotazione sul conto, come da orientamento della Suprema Corte che richiamava, così come di quella di accertamento poiché strumentale alla inammissibile domanda di condanna;
-che la doglianza in ordine alla illegittima applicazione di interessi ultralegali non era condivisibile poiché nel caso di specie sussistevano i contratti (di conto corrente ordinario, di affidamento e di modifica), contenenti la disciplina di ogni aspetto del rapporto, e, dunque, controparte non aveva assolto il proprio onere probatorio in punto di applicazione di poste illegittime;
-che l'applicazione della capitalizzazione degli interessi era legittima, quanto meno per il periodo successivo alla delibera CICR del 2000, a fronte dell'adeguamento della banca all'applicazione del principio di reciprocità nella capitalizzazione trimestrale, comunicato mediante l'invio degli estratti conto, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di merito che aveva disatteso l'impostazione fatta propria dalla Suprema Corte, mentre con riferimento al periodo successivo al 2014 il comportamento della banca era legittimo, stante l'assenza di immediata operatività della normativa;
-che la c.m.s. era stata legittimamente applicata, essendo espressamente pattuita, determinata e sorretta da valida causa, così come il sistema di determinazione delle valute cd. giorni banca, avendo l'istituto di credito applicato la disciplina pattuita tra le parti nel rispetto della normativa in vigore nel corso degli anni;
-che il calcolo del TEG, come operato da controparte, non appariva condivisibile, dovendo trovare applicazione la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia e il principio di omogeneità affermato dalla Suprema Corte;
pagina 4 di 21 -che le doglianze relative ai contratti di mutuo erano infondate nella misura in cui l'ammortamento alla francese costituiva meccanismo legittimo che non determinava alcun fenomeno anatocistico, né l'indeterminatezza invocata da controparte, come da giurisprudenza che richiamava;
-che la banca aveva agito nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non incorrendo nelle violazioni indicate dalla controparte. Alla prima udienza del 15/03/2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 12/07/2022. Assegnato in via temporanea il procedimento al GOP in ragione del trasferimento del giudice assegnatario, all'udienza del 12/07/2022 il giudice ammetteva la CTU contabile e rinviava per la formulazione del quesito e il giuramento all'udienza del 18/10/2022, all'esito della quale, conferito l'incarico, il procedimento veniva rinviato per esame elaborato alla data del 2/05/2023. Assegnato il procedimento all'odierno giudicante, all'udienza del 2/05/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 25/05/2024, il giudice sottoponeva al CTU un quesito integrativo, rinviando per tale incombente alla data del 21/06/2023 e, all'esito, per esame elaborato, alla data del 24/10/2023. All'esito di tale udienza, parte convenuta chiedeva il richiamo a chiarimenti in punto di computo della prescrizione e il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 18/11/2023, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 27/02/2024. A detta udienza, parte convenuta insisteva nella rivalutazione della prescrizione e il giudice, alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 25/03/2024, il giudice sottoponeva al consulente un quesito integrativo in punto di prescrizione rinviando per esame ed eventuale udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 2/07/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle richieste di chiarimenti di parte attrice. Quindi con ordinanza del 21/07/2022, il giudice sottoponeva al CTU un calcolo alternativo in punto di anatocismo, rinviando per esame chiarimenti alla data del 6/11/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/12/2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 4/02/2025 e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.SULLE QUESTIONI DI RITO. La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, in virtù delle considerazioni che seguono e dovendosi, conseguentemente, disattendere le istanze formulate da parte attrice. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con pagina 5 di 21 l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Appare opportuno precisare sul punto che nel caso in esame la CTU è stata legittimamente disposta dal precedente giudice assegnatario del procedimento, contrariamente agli assunti difensivi della banca ribaditi anche in sede di comparsa conclusionale. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. Premesso che parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo le asserite illegittimità poste in essere nel corso del rapporto dalla banca in relazione ai rapporti indicati in citazione, chiedendo, previa declaratoria di tali illegittimità, l'accertamento di quanto indebitamente corrisposto, preme rimarcare che risulta allegata sin dall'atto introduttivo la perizia di parte (v. perizia di parte allegata alla citazione). Contrariamente agli assunti di parte convenuta, si osserva che detta perizia, pur notoriamente priva di autonomo valore probatorio, integra la allegazione difensiva di cui il giudice ben può tenere conto nei limiti, appunto, delle difese e della allegazione (Cass., n. 1614/2022). Dunque, nel caso di specie correttamente il giudice originariamente assegnatario del fascicolo ha disposto un approfondimento istruttorio mediante CTU contabile, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti sulla rilevanza nella fattispecie concreta delle illegittimità invocate, essendo, peraltro, state prospettate questioni relative alla nullità (come ad esempio avvenuto con riferimento alla violazione della forma scritta nella pattuizione degli interessi, alla c.m.s. e all'usura), notoriamente rilevabili d'ufficio (Cass., n. 350/2013). Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti versati in atti, va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili, da un lato, di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e, dall'altro lato, di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
pagina 6 di 21 Parimenti non condivisibile appare la doglianza di parte convenuta in ordine alla mancata produzione integrale degli estratti conto. Difatti, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti
(Cass., n. 35979/2022). In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023; Cass., n. 16837/2022, in motivazione). Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui lo stesso ha applicato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e, per altro verso, ha effettuato l'analisi contabile sulla base degli estratti conto prodotti (cfr., Cass., n. 33321/2018, in motivazione, che afferma che, quando ad agire in giudizio è il cliente per la ripetizione d'indebito, spetta al medesimo provare il titolo dell'indebito, tra l'altro, mediante la produzione degli estratti conto, ragion per cui, ove detto onere non sia adempiuto, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile), nonché, ove ha riscontrato una carenza documentale nei periodi intermedi, ha effettuato il ricalcolo esclusivamente sulla base degli estratti disponibili e leggibili (v. pag. 8 e 9 della CTU: “In atti, come sopra indicato, risultano gli estratti del conto corrente n. 11336 (ora n. 1211336) dal 1° trimestre 1991 (con saldo iniziale a debito per il correntista di Lire 31.319.927) al 1° trimestre 2021 (saldo al 31/03/2021 a debito per il correntista di € 21.568,22), comprensivi di riassunto scalare e prospetto di liquidazione degli interessi e delle competenze, ad eccezione degli e/c relativi al 4° trimestre 1996 e 1° trimestre 2008. Vista la mancanza di estratti conto intermedi la ricostruzione è avvenuta effettuando i conteggi soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili. Si evidenzia che gli estratti conto dal 1° trimestre 1991 al 4° trimestre 1996 risultano quasi totalmente illeggibili. Per tale motivo lo scrivente ha ritenuto di adottare il criterio indicato al punto B) del quesito, numero 3.a), effettuando cioè i conteggi soltanto sulla base dei movimenti leggibili. … Tenuto conto che ad agire è il correntista, sulla base delle indicazioni contenute nel quesito, la ricostruzione è avvenuta partendo dal saldo risultante alla data dell'estratto conto più risalente prodotto dal correntista”). Sul punto, si precisa che il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non pagina 7 di 21 assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass., n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018). Infine, con riferimento alla pacifica mancata chiusura del conto, appare sufficiente evidenziare che la domanda di accertamento del credito costituisce domanda autonoma che ben può essere esperita nel corso del rapporto -ossia nell'ipotesi in cui la chiusura del conto non sia ancora avvenuta- avendo in tale fase il cliente interesse al ricalcolo del saldo effettivo depurato dagli addebiti in tesi illegittimi (Cass., n. 21646/2018), dovendosi aggiungere che, quanto al conto corrente, è stata formulata esclusivamente domanda di accertamento, di talché vengono disattese le deduzioni difensive reiterate dalla banca convenuta in sede di comparsa conclusionale. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe, per un verso, la valutazione del rapporto di conto corrente n. 1211336 e, per altro verso, i contratti di mutuo fondiario, rispettivamente, stipulati in data 16/12/2002 (rep. n.
27193, racc. n. 8675) e in data 6/02/2008 (rep. n. 83338, racc. n. 7818), e pacificamente integralmente soddisfatti.
2. SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 1211336. Con riferimento al rapporto di conto corrente, parte attrice invoca l'illegittima quantificazione del saldo a debito risultante dalla banca in ragione della applicazione di poste non dovute e la conseguente necessità del suo ricalcolo, invocando le risultanze della perizia di parte espletata nella fase stragiudiziale dalla quale risulta un saldo a credito in misura pari a euro 222.387,07. A fronte di quanto sopra, l'istituto di credito, tempestivamente costituito in giudizio, ha, tra l'altro eccepito la prescrizione, sull'opposizione di parte attrice che ha allegato l'insussistenza di versamenti solutori. Appare, pertanto, necessario esaminare le singole doglianze svolte da parte attrice, alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte.
2.A. SULLA APPLICAZIONE ILLEGITTIMA DI INTERESSI ULTRALEGALI L'attrice invoca l'applicazione di tassi ultralegali in difetto della forma scritta fino al 20/01/1998 e il conseguente diritto al ricalcolo degli importi dovuti mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB. Dagli atti non emerge la produzione del contratto di apertura del conto corrente, ma esclusivamente successive pattuizioni delle condizioni economiche e richieste di affidamento accordate (v. pag. 7, 8 e 9 della CTU). Dunque, correttamente il CTU ha applicato il tasso solo nell'ipotesi di pattuizione scritta (ossia a far data dal 26/02/1993), anche con riferimento alle variazioni applicate (che ove non effettuate nel rispetto della disciplina relativa allo ius variandi sono state espunte se sfavorevoli al correntista), laddove rispettoso del tasso soglia antiusura (v. infra punto 2.D.). Per il periodo in cui non è emersa la pattuizione in forma scritta degli interessi, il CTU correttamente ha applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c., venendo in rilievo un rapporto contrattuale acceso in data anteriore al 31/12/1990, sulla base della allegazione attorea, non contestata sul punto dall'istituto di credito (v. Cass., n. 34600/2022: “La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma”).
2.B SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.
pagina 8 di 21 L'attrice si duole, poi, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto, invocando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 9/02/2000, e la violazione del divieto di anatocismo introdotto nell'anno 2014. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio
pagina 9 di 21 “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Alla stregua di tali principi, corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella parte in cui fino alla data di sottoscrizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ha eliminato ogni forma di capitalizzazione degli interessi (v. pag. 16 dell'elaborato). Quanto al periodo successivo, in fatto si osserva che la specifica pattuizione sulla pari periodicità di capitalizzazione trimestrale è stata sottoscritta dal correntista in data 11/12/2000. Tuttavia, tale contratto non distingue il tasso creditore nominale annuo e quello effettivo rapporto su base annua, limitandosi ad indicare l'unica percentuale dell'1,75% (v. doc. 6B nel fascicolo di parte attrice). Sul punto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass., n. 4321/2022). In particolare, la delibera CICR ha subordinato l'anatocismo non solo alla pattuizione della stessa periodicità ma anche, nell'ipotesi di capitalizzazione infrannuale (come nel caso di specie in cui è trimestrale), alla indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, ragion per cui la coincidenza di indicazione tra tasso annuo effettivo e tasso nominale priva di contenuto la clausola anatocistica in favore del cliente (ossia riferita agli interessi attivi) e, al contempo, non soddisfa l'art. 6 della delibera cit. ossia “una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo” (Cass., cit. in motivazione). Solamente nel contratto del 13/09/2004 tale condizione risulta soddisfatta in quanto il tasso creditore nominale annuo è indicato nella misura dello 0,90% e il tasso creditore effettivo annuo nella misura dello 0,903% (v. allegato 6C nel fascicolo di parte attrice). Ne consegue che corretto appare l'operato del CTU nella parte in cui ha escluso l'anatocismo sino al 12/09/2004 (v. chiarimenti depositati in data 31/10/2024). Al riguardo, vanno disattese le deduzioni di cui alla comparsa conclusionale in merito al fatto che il contratto del 30/11/2006 (doc. 6D), il contratto del 22/07/2009 (doc. 6E) e il contratto del 5/04/2013 (doc. 6F), non contengono alcuna previsione del tasso degli interessi creditori, venendo in rilievo contratti di affidamento o di apertura di credito in conto corrente che, per tale ragione, contemplano esclusivamente il tasso debitore, fermo restando che quello creditore era pagina 10 di 21 già contemplato nel contratto del 13/09/2004, costituente “appendice alla convenzione di conto corrente”. Con riferimento alla questione relativa alla applicazione del divieto di anatocismo contemplato dalla L. di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), occorre richiamare il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., n. 21344/2024) in punto di immediata portata precettiva del divieto ossia la sua operatività a prescindere dalla adozione da parte del CICR della delibera ivi prevista, ragion per cui condivisibile appare l'operato del CTU nella parte in cui da tale momento (ossia dal 1°/01/2014) ha eliminato la capitalizzazione trimestrale (v. pag. 5 dei chiarimenti depositati in data 31/10/2024).
2.C. SULLA APPLICAZIONE DI CONDIZIONI NON PATTUITE (C.M.S., ONERI, COMMISSIONI E GIORNI DI VALUTA. Parimenti condivisibile appare l'operato del CTU con riferimento a tali profili nella misura in cui la cms è stata esclusa fino al momento in cui è emersa una corretta pattuizione (v. pag. 16 della CTU), ha verificato la sussistenza della pattuizione sulle valute rispettata nel corso del rapporto (v. pag. 17 della CTU) e ha tenuto conto esclusivamente delle spese contrattuali espressamente pattuite (v. pag. 18 della CTU).
2.D. SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Inoltre, parte attrice lamenta il superamento del tasso soglia antiusura, avendo la banca in tesi applicato un TEG medio nella misura del 23,363% a fronte del TEG medio di soglia antiusura nello stesso arco temporale pari al 14,81%, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. e, in ogni caso, applicazione di un TEG differente da quello convenuto. Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni
pagina 11 di 21 della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n. 11173/2019). Al contempo, l'odierno giudicante ritiene opportuno precisare in diritto che il computo autonomo degli interessi corrispettivi e di mora, certamente rilevanti ai fini della verifica dell'usura (come affermato da Cass., n. 350/2013, dalla quale tuttavia non è dato desumere alcun principio che imponga la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori), rinviene giustificazione nella diversità degli uni e degli altri poiché gli interessi corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria laddove, invece, gli interessi moratori perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita (v. sulla esclusione della sommatoria: Cass., n. 17447/2019; Cass., n. 9237/2020; nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, sentenza n. 5 del 2/01/2024, sentenza n. 875 del 20/12/2024, e sentenza n. 16 del 13/01/2025; Tribunale di Locri del 3/03/2018; Tribunale Napoli, 13/02/2018; Tribunale Napoli, 9/02/2018; Tribunale Treviso, 1/06/2017; Trib. Palermo Sez. V, 22-03-2017; Trib. Pordenone, 17-03-2017; Trib. Torino Sez. fall., 15-06-2017; Trib. Savona, 10-03-2016; Trib. Monza Sez. III, 02-07- 2016; Trib. Chieti, 23-04-2015). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Supremo Collegio, che ha sul punto precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022). Infine, laddove si riscontri il superamento del tasso soglia antiusura, la sanzione prevista dalla norma investe esclusivamente gli interessi interessati dalla violazione, ma non colpisce gli interessi lecitamente convenuti (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020). Ciò chiarito in diritto, si osserva in fatto che il CTU, correttamente, ha eseguito la verifica dell'usura originaria ossia in occasione di ogni sottoscrizione delle condizioni economiche avvenuta successivamente alla prima rilevazione dei tassi medi e dei tassi soglia relativa al II° trimestre 1997 (v. pag. 9 della CTU), applicando la formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia ed escludendo la ricorrenza dell'usura in tutte le ipotesi esaminate, eccezion fatta per il contratto dell'11/12/2000 (in cui è stata riscontrata usura contrattuale dei tassi oltre fido;
v. pag. 10/15 dell'elaborato; tuttavia non avendo riscontrato l'applicazione di tale tasso non è stata effettuata alcuna ricostruzione sul punto: v. pag. 4 dei chiarimenti depositati in data 18/10/2023)
2.E. SULLA PRESCRIZIONE ECCEPITA DALLA BANCA.
pagina 12 di 21 Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca tempestivamente costituita in giudizio, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Per quanto concerne, poi, i versamenti operati su un conto attivo, premesso che il giudizio sulla qualificazione del versamento va effettuato sulla base della situazione esistente alla data in cui è eseguito e non di scenari ipotetici, il versamento sul conto attivo è equiparabile al versamento sul conto affidato poiché in entrambi i casi non si verifica la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale può riutilizzare le medesime somme, ragion per cui non viene in rilievo un pagamento, diversamente dal caso di conto scoperto in cui il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente fino all'azzeramento (in assenza di fido) o fino al limite superiore del fido (in caso di sconfinamento), senza che il cliente possa nuovamente utilizzare le somme versate (si veda nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 8/01/2021; v. anche in motivazione, Cass., n. 1783/2013). Dunque, va escluse la natura solutoria dei versamenti effettuati su conto attivo. Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n.
pagina 13 di 21 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018), ragion per cui vanno disattese le deduzioni difensive di parte attrice contenute sul punto nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in punto di onere della prova del pagamento. Al riguardo, si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della banca come nel caso di specie, grava
“sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897 del 16/10/2024). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024) . Sul punto, non appare corretta l'applicazione del saldo-banca e deve, piuttosto, trovare applicazione il saldo ricalcolato, attuato dal CTU in linea rispetto alle indicazioni più recenti della giurisprudenza della Suprema Corte, tenendo in considerazione l'affidamento contrattuale emergente dagli atti e dando atto dell'impossibilità di verificare l'esistenza di un fido di fatto (v. pag. 4 dei chiarimenti depositati in data 5/06/2024, in cui il CTU all'esito del ricalcolo conclude: “Alla fine di tale ricalcolo si può affermare che tutte le competenze risultano pagate e prescritte fino al 26/05/1998; di conseguenza la ricostruzione del saldo del conto corrente è avvenuta dal 27/05/1997, periodo non prescritto”). Con riferimento, in particolare, alle deduzioni difensive svolte da parte attrice in ordine alla errata valutazione del fido di fatto da parte del CTU sia in sede di osservazioni critiche sia in sede di comparsa conclusionale, occorre, in primo luogo, richiamare le risposte del CTU, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, poiché esaustive (v. risposta alle osservazioni critiche di parte attrice rese dal CTU a pag. 30 e seguenti dell'elaborato del 5/06/2024). Mentre in relazione alle deduzioni di carattere giuridico, anche come svolte in sede di comparsa conclusionale, riservate notoriamente al sindacato dell'organo giurisdizionale, va precisato, per un verso, che gli sconfinamenti, anche ripetuti, non possono costituire di per sé prova dell'affidamento, essendo riconducibili ad un atteggiamento di mera tolleranza della banca e, per altro verso, che analoghe condotte in relazione a precedenti pagamenti di assegni e il report contenuto della Centrale Rischi non consentono di ritenere positivamente accertato pagina 14 di 21 l'affidamento di fatto, ben potendo essere letti alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso (Cass., n. 12947/1998; Cass., n. 9018/1998; Cass., n. 8160/1999; Cass., n. 13063/2023). Ciò chiarito, va ribadito, in ordine all'utilizzo del saldo ricalcolato, quanto affermato dalla Suprema Corte in merito al fatto che “non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse apparentemente solutorie con rimesse effettivamente solutorie” (Cass., n. 7721/2023, in motivazione). Dunque, l'originaria contabilità della banca non è attendibile in quanto fondata sull'addebito di poste illegittime, il cui computo potrebbe determinare una solo apparente situazione di extrafido proprio sulla base dell'addebito di competenze e interessi non dovuti (v. sempre Cass., n. 7721/2023, in motivazione, che, al contempo, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità formatasi sul saldo ricalcolato -a far data dalla decisione n. 9141 del 2020- ha ritenuto di applicare il saldo ricalcolato “proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010”). Alla stregua delle superiori considerazioni e dei principi di diritto sopra richiamati, deve, pertanto, trovare accoglimento la ricostruzione 1 dei chiarimenti depositati in data 31/10/2024 (ossia quella che esclude l'anatocismo sino al 12/09/2004 e, quindi, a far data dall'anno 2014), alla stregua della quale è stato accertato un saldo a debito in capo al correntista pari a euro 13.668,09 alla data del 31/03/2021, in luogo di quello maggiore a debito risultante dalla contabilità della banca (v. pag. 7 dei chiarimenti depositati in data 31/10/2024).
3.SUI CONTRATTI DI MUTUO. Con riferimento ai contratti di mutuo, rispettivamente, stipulati con in data CP_3
16/12/2002 (rep. n. 27193, racc. n. 8675) e in data 6/02/2008 (rep. n. 83338, racc. n. 7818), parte attrice, in sintesi, si duole dell'applicazione dell'ammortamento alla francese con regime finanziario dell'interesse composto, in luogo dell'interesse semplice, invocando la violazione degli artt. 1284, 821 e 1194 c.c., la sussistenza di costi occulti ai fini dell'usura e la violazione del divieto di anatocismo, chiedendo la restituzione degli importi non dovuti (quantificati, quanto al mutuo stipulato nell'anno 2002 in euro 36.413,99 nell'ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo e in euro 9.244,40 nell'ipotesi di applicazione del regime di capitalizzazione semplice e, quanto al mutuo stipulato nell'anno 2008, in euro 51.060,49 nell'ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo e in euro 18.961,51 nell'ipotesi di applicazione del regime di capitalizzazione semplice). In primo luogo, in fatto, appare opportuno riportare le condizioni di cui ai contratti di mutuo:
-il contratto di mutuo stipulato in data 16/12/2002 (rep. n. 27193, racc. n. 8675) ha ad oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 250.000,00, da restituire in 10 anni mediante 20 rate semestrali costanti posticipate, al tasso di interesse variabile indicato in contratto (pari a ½ del tasso nominale annuo determinabile come “media aritmetica dei tassi su base annua dell'EURIBOR a sei mesi rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea, pubblicati dai principali quotidiani finanziari, per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese solare antecedente il periodo di applicazione;
tale media sarà moltiplicata per il coefficiente 365/360, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di 1,25 punti percentuali”), con previsione pagina 15 di 21 dell'interesse di mora (“misura del tasso di interesse massimo che regola le operazioni della specie al momento del ritardo”);
-il contratto di mutuo stipulato in data 6/02/2008 (rep. n. 83338, racc. n. 7818) ha ad oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 400.000,00, da restituire in 15 anni mediante 180 rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse variabile indicato in contratto (“media aritmetica dei tassi su base annua dell'Euribor 365 ad un mese, rilavati a cura della Federazione Bancaria Europea, per valute relative ai giorni lavorativi del mese solare antecedente il periodo di applicazione, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di 1 punto percentuale”), con previsione dell'ISC (al 5,49%) e dell'interesse di mora (tasso nominale annuo maggiorato di due punti). Ciò premesso in fatto, con riferimento alle doglianze svolte da parte attrice in tema di ammortamento alla francese e al regime finanziario dell'interesse composto, vanno svolte le considerazioni che seguono in diritto. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024; in fatto, v. pag. 38 della CTU in risposta alle osservazioni critiche del CT di parte attrice: “nel piano di ammortamento alla francese non vi è capitalizzazione composta in quanto l'utilizzo di detto piano non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale -capitale originario meno l'importo pagato con la rata precedente”). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto dei contratti di mutuo in esame, che prevedono il pagamento di un numero definito di rate con periodicità indicata (semestrale o mensile) ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024).
pagina 16 di 21 In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”.
pagina 17 di 21 La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il tasso dei mutui è variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del Par prestito, l' (quanto al contratto stipulato nell'anno 2008), e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025). In particolare, ritiene chi scrive che a fronte del chiaro e dettagliato tenore delle condizioni contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta, come sopra richiamate, l'omessa allegazione del piano di ammortamento, contrariamente agli assunti di parte attrice nella memoria di pagina 18 di 21 replica, non determina alcuna significativa e seria compromissione della possibilità di comprensione da parte del mutuatario degli importi dovuti, né determina alcun profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento a fronte dei precisi criteri sopra richiamati per individuare i tassi applicati, non costituendo un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019). Al riguardo, si ribadisce che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto integralmente a rimborsare all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione nella fase attuativa del rapporto.
Dunque, ritiene chi scrive che le informazioni contenute nei contratti abbiano consentito una adeguata informazione del cliente sull'operazione concordata. Con riferimento all'usura, vanno richiamate in primo luogo le considerazioni sopra svolte in ordine al rilievo da assegnare in via esclusiva al momento della pattuizione, con esclusione dell'usura sopravvenuta. Preme, inoltre, evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Va, infine, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in
pagina 19 di 21 rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successive conformi, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024 e CA Perugia, n. 875 del 20/12/2024; quest'ultima decisione afferma, al contempo, che l'impostazione favorevole all'esclusione del computo della commissione di estinzione anticipata appare coerente con il principio di simmetria che non consente di cumulare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni;
sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017).
Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia da parte degli interessi corrispettivi sia da parte degli interessi di mora in entrambi i mutui (v. pag. 20 e 21 della CTU per il mutuo stipulato nell'anno 2002 e pag. 24 e 25 della CTU per il mutuo stipulato nell'anno 2008; v. anche pag. 40 delle conclusioni, ove per entrambi i mutui il CTU afferma: “dalle indagini effettuate il ctu ha riscontrato che sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora sottoscritti non sono risultati usurari. Per tale motivo non è stata effettuata alcuna ricostruzione”). Le ulteriori doglianze articolate appaiono manifestamente generiche e, per tale ragione, sono insuscettibili di essere apprezzate quale valida contestazione, avuto particolare riguardo alle domande risarcitorie che, valutate la sussistenza comunque di un importo a debito nel rapporto di conto corrente e la debenza delle somme mutuate e restituite, devono essere respinte, dovendosi precisare quanto alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale sul punto che la richiesta formulata determinerebbe il sostanziale svuotamento dell'istituto della prescrizione. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, tenuto conto, per un verso, della riduzione (anche se non nella misura richiesta da parte attrice) dell'esposizione debitoria del conto corrente e, per altro verso, dell'infondatezza delle domande svolte in relazione ai mutui, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento agli esborsi della CTU che vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti nella misura liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea con riferimento al rapporto di conto corrente, accerta che alla data del 31/03/2021 il saldo del conto corrente per cui è causa è pari pagina 20 di 21 ad euro 13.668,09 a debito del correntista;
-respinge nel resto le domande attoree;
-compensa integralmente le spese di lite;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso in data 24/05/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4/02/2025 e vertente TRA C.F. , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Piccione ( , Mariangela Dinoi Email_1
( ) e Pierpaolo Piccione Email_2
( , come da procura in atti;
Email_3
ATTRICE e
P.I. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , via Cipriano Manente, n. 38, presso lo studio dell'avv.to Angelo CP_1
Ranchino che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/02/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio l'istituto di credito esponendo: Controparte_1
-che (trasformata in Controparte_2 Parte_1 con atto Notaio dott. di Terni, del 7/02/2019, rep. n. 20379) aveva intrattenuto Persona_1 nel corso degli anni numerosi rapporti contrattuali con Controparte_1
-che, quindi, aveva proceduto ad una disamina giuridico – contabile di tali rapporti, avvalendosi del professionista incaricato, avuto particolare riguardo al rapporto di conto corrente di corrispondenza (assistito da apertura di credito) e a due mutui fondiari, i quali all'esito dell'indagine svolta evidenziavano problematiche similari;
-che il rapporto di conto corrente n. 1211336 era stato acceso anteriormente al 31/12/1990 ed era in corso;
pagina 1 di 21 -che con riferimento al rapporto di conto corrente l'analisi svolta aveva accertato l'applicazione di interessi ultralegali senza una specifica e univoca pattuizione scritta, la unilaterale e illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di costi, oneri e commissioni (fra cui la c.m.s.) tali da integrare una sostanziale dilatazione dell'effettivo tasso di interesse, l'applicazione del meccanismo dei giorni di valuta, il superamento di interessi superiori al tasso soglia antiusura;
-che, all'esito della eliminazione degli addebiti illegittimi, risultava un saldo a credito pari a euro 222.387,07 in luogo di quello a debito risultante dalla contabilità della banca in misura pari a euro 21.568,22, ragion per cui aveva interesse al corretto ricalcolo e alla pronuncia giudiziale di accertamento;
-che la banca aveva violato i doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337, 1366 e 137 c.c. che impongono di indicare in modo chiaro, trasparente e comprensibile le pattuizioni contrattuali, ancor più nel caso di specie in cui la banca rivestiva una posizione chiaramente dominante sotto il profilo economico-organizzativo, ragion per cui parte attrice lamentava “un piano inclinato a suo sfavore sia nella fase di formazione del contratto che in tutto il suo sviluppo, non avendo essa mai avuto una sensazione di parità nel rapporto negoziale con la controparte, che, peraltro, si presentava come espressione di un cartello interbancario ben strutturato”, con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non, rimesso alla valutazione equitativa del giudice;
-che, in particolare, l'istituto di credito convenuto aveva applicato tassi d'interesse debitori superiori al tasso legale e, per tale motivo, nulli fino al 20/01/1998 in violazione della forma scritta di cui alla norma di cui all'art. 1284, comma III, c.c. e dell'art. 4 della L. n. 154/1992 in tema di contratti bancari, non superabile mediante il rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, con conseguente diritto all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
-che, ancora, detta banca aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi in aperta violazione dell'art. 1283 c.c., come da orientamento della Suprema Corte che richiamava, per tutto il periodo di durata del conto, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 1283 c.c., quelli di cui alla delibera CICR e in violazione del divieto introdotto nell'anno 2014;
-che, parimenti, era illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto, così come degli altri oneri, commissioni e spese, poiché non pattuite tra le parti e prive di causa, con conseguente nullità e diritto alla restituzione, anche in relazione alla illegittima capitalizzazione trimestrale, così come il sistema di determinazione delle valute (cd. giorni banca);
-che, inoltre, il professionista incaricato aveva individuato un TEG medio applicato al conto corrente nella misura del 23,363% a fronte del TEG medio di soglia antiusura nello stesso arco temporale pari al 14,81%, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. e, in ogni caso, applicazione di un TEG differente da quello convenuto;
-che nel caso di specie non si erano verificati versamenti di natura solutoria;
-che, inoltre, parte attrice aveva stipulato in data 16/12/2002 con il contratto CP_3 di mutuo fondiario, rep. n. 27193, racc. n. 8675, avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 250.000,00, al tasso semestrale variabile e ammortamento in 10 anni con 20 rate semestrali e concessione di ipoteca, mutuo che era stato integralmente restituito;
pagina 2 di 21 -che, infine, parte attrice aveva stipulato in data 6/02/2008 con il contratto di CP_3 mutuo fondiario, rep. n. 83338, racc. n. 7818, avente a oggetto l'erogazione dell'importo di euro 400.000,00 al tasso di interesse variabile e ammortamento in 15 anni mediante 180 rate mensili e concessione di ipoteca;
-che la perizia stragiudiziale espletata dal tecnico incaricato aveva evidenziato “una genesi e un andamento non conforme alla legge, con il risultato che parte attrice aveva sopportato un carico di interessi più gravoso del dovuto”;
-che, in particolare, nei contratti in questione mancava “del tutto l'indicazione della formula finanziaria necessaria per calcolare la rata del mutuo” in violazione degli artt. 1284, 821 e 1194 c.c., stante l'applicazione non già del regime semplice di calcolo ma, piuttosto, di quello composto, con conseguente maggior volume di interessi a carico del mutuatario in ragione della formula matematica applicata, posto che in quella relativa al regime semplice gli interessi si rapportano al tempo in forma moltiplicativa, mentre in quella relativa al regime composto gli interessi si rapportano al tempo in misura esponenziale, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola e sua nullità, nonché violazione della trasparenza, dovendo trovare applicazione in mancanza di espressa indicazione il regime legale ossia quello della capitalizzazione semplice ex art. 821 c.c., come da arresti della giurisprudenza di merito che richiamava, anche nella prospettiva del costo occulto e della conseguente rilevanza ai sensi dell'art. 644, comma IV, c.p.;
-che, alla stregua delle superiori deduzioni, con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2002 doveva essere restituita la somma di euro 36.413,99 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, comunque, l'importo pari a euro 9.244,40 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito), mentre con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2008, doveva essere restituita la somma di euro 51.060,49 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, comunque, l'importo pari a euro 18.961,51 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito). Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento delle illegittimità invocate, accertarsi l'effettivo saldo a credito del correntista in misura pari a euro 222.387,07 o, comunque, dichiararlo “in ogni caso nella sua effettività per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”, nonché condannarsi controparte al risarcimento dei danni causati, da liquidare in via equitativa;
con riferimento ai contratti di mutuo, previo accertamento delle illegittimità invocate e conseguenti declaratorie di nullità condannarsi la banca a titolo di indebito alla restituzione dell'importo pari a euro 36.413,99 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, in subordine, dell'importo pari a euro 9.244,40 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito) con riferimento al mutuo stipulato nel 2002 e alla restituzione della somma pari a euro 51.060,49 (con applicazione del tasso sostitutivo) o, in subordine, dell'importo pari a euro 18.961,51 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice, ferma la quantificazione dell'interesse convenzionale pattuito) con riferimento al mutuo stipulato nell'anno 2008, con vittoria delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_3 eccependo in via preliminare la prescrizione decennale dell'azione, l'inammissibilità della richiesta di condanna della banca e dell'azione di accertamento del saldo;
nel merito, respingersi l'azione proposta poiché destituita di fondamento, nonché accertarsi la legittimità
pagina 3 di 21 dell'operato della banca in tutti i rapporti intrattenuti con controparte e, infine, respingersi tutte le avverse richieste, anche in via istruttoria. A fondamento della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che nel contenzioso bancario i clienti, dopo aver lavorato per lungo tempo esclusivamente con gli importi anticipati in vario modo dagli istituti di credito, improvvisamente si accorgevano di una serie di circostanze, mai palesate e imputate alla banca;
-che le avverse contestazioni non corrispondevano al vero ed erano destituite di fondamento;
-che l'onere della prova in merito alle illegittimità invocate gravava sul correntista e non era stato assolto, violazione che non veniva meno nel caso di richiesta dei documenti alla banca, posto che, anche in ragione delle cessioni, fusioni e/o modifiche intervenute nel corso degli anni, la stessa incontrava difficoltà nel reperire tutta la necessaria documentazione, che invece dovrebbe essere nella disponibilità del cliente, anche tenuto conto del fatto che nel caso di specie veniva in rilievo una società commerciale con obblighi a livello contabile;
-che la perizia di parte, anche perché basata su documentazione parziale, era priva di valore probatorio e inattendibile nelle relative risultanze;
-che nel caso di specie era maturata la prescrizione decennale, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010), dovendosi tener conto a tal fine dei versamenti aventi natura solutoria e gravando su parte attrice l'onere della prova dell'esistenza di un'apertura di credito, con esclusione del ricorso alle presunzioni, come da giurisprudenza che richiamava;
-inammissibilità dell'azione di ripetizione, venendo in rilievo un conto aperto, presupponendo detta azione l'intervenuto pagamento di somme non dovute non configurabile nell'ipotesi di mera annotazione sul conto, come da orientamento della Suprema Corte che richiamava, così come di quella di accertamento poiché strumentale alla inammissibile domanda di condanna;
-che la doglianza in ordine alla illegittima applicazione di interessi ultralegali non era condivisibile poiché nel caso di specie sussistevano i contratti (di conto corrente ordinario, di affidamento e di modifica), contenenti la disciplina di ogni aspetto del rapporto, e, dunque, controparte non aveva assolto il proprio onere probatorio in punto di applicazione di poste illegittime;
-che l'applicazione della capitalizzazione degli interessi era legittima, quanto meno per il periodo successivo alla delibera CICR del 2000, a fronte dell'adeguamento della banca all'applicazione del principio di reciprocità nella capitalizzazione trimestrale, comunicato mediante l'invio degli estratti conto, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di merito che aveva disatteso l'impostazione fatta propria dalla Suprema Corte, mentre con riferimento al periodo successivo al 2014 il comportamento della banca era legittimo, stante l'assenza di immediata operatività della normativa;
-che la c.m.s. era stata legittimamente applicata, essendo espressamente pattuita, determinata e sorretta da valida causa, così come il sistema di determinazione delle valute cd. giorni banca, avendo l'istituto di credito applicato la disciplina pattuita tra le parti nel rispetto della normativa in vigore nel corso degli anni;
-che il calcolo del TEG, come operato da controparte, non appariva condivisibile, dovendo trovare applicazione la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia e il principio di omogeneità affermato dalla Suprema Corte;
pagina 4 di 21 -che le doglianze relative ai contratti di mutuo erano infondate nella misura in cui l'ammortamento alla francese costituiva meccanismo legittimo che non determinava alcun fenomeno anatocistico, né l'indeterminatezza invocata da controparte, come da giurisprudenza che richiamava;
-che la banca aveva agito nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non incorrendo nelle violazioni indicate dalla controparte. Alla prima udienza del 15/03/2022, tenutasi in modalità cartolare, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 12/07/2022. Assegnato in via temporanea il procedimento al GOP in ragione del trasferimento del giudice assegnatario, all'udienza del 12/07/2022 il giudice ammetteva la CTU contabile e rinviava per la formulazione del quesito e il giuramento all'udienza del 18/10/2022, all'esito della quale, conferito l'incarico, il procedimento veniva rinviato per esame elaborato alla data del 2/05/2023. Assegnato il procedimento all'odierno giudicante, all'udienza del 2/05/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 25/05/2024, il giudice sottoponeva al CTU un quesito integrativo, rinviando per tale incombente alla data del 21/06/2023 e, all'esito, per esame elaborato, alla data del 24/10/2023. All'esito di tale udienza, parte convenuta chiedeva il richiamo a chiarimenti in punto di computo della prescrizione e il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 18/11/2023, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 27/02/2024. A detta udienza, parte convenuta insisteva nella rivalutazione della prescrizione e il giudice, alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 25/03/2024, il giudice sottoponeva al consulente un quesito integrativo in punto di prescrizione rinviando per esame ed eventuale udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 2/07/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle richieste di chiarimenti di parte attrice. Quindi con ordinanza del 21/07/2022, il giudice sottoponeva al CTU un calcolo alternativo in punto di anatocismo, rinviando per esame chiarimenti alla data del 6/11/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/12/2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni la data del 4/02/2025 e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.SULLE QUESTIONI DI RITO. La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, non apparendo necessario il richiamo del CTU a chiarimenti, in virtù delle considerazioni che seguono e dovendosi, conseguentemente, disattendere le istanze formulate da parte attrice. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con pagina 5 di 21 l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Appare opportuno precisare sul punto che nel caso in esame la CTU è stata legittimamente disposta dal precedente giudice assegnatario del procedimento, contrariamente agli assunti difensivi della banca ribaditi anche in sede di comparsa conclusionale. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. Premesso che parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo le asserite illegittimità poste in essere nel corso del rapporto dalla banca in relazione ai rapporti indicati in citazione, chiedendo, previa declaratoria di tali illegittimità, l'accertamento di quanto indebitamente corrisposto, preme rimarcare che risulta allegata sin dall'atto introduttivo la perizia di parte (v. perizia di parte allegata alla citazione). Contrariamente agli assunti di parte convenuta, si osserva che detta perizia, pur notoriamente priva di autonomo valore probatorio, integra la allegazione difensiva di cui il giudice ben può tenere conto nei limiti, appunto, delle difese e della allegazione (Cass., n. 1614/2022). Dunque, nel caso di specie correttamente il giudice originariamente assegnatario del fascicolo ha disposto un approfondimento istruttorio mediante CTU contabile, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti sulla rilevanza nella fattispecie concreta delle illegittimità invocate, essendo, peraltro, state prospettate questioni relative alla nullità (come ad esempio avvenuto con riferimento alla violazione della forma scritta nella pattuizione degli interessi, alla c.m.s. e all'usura), notoriamente rilevabili d'ufficio (Cass., n. 350/2013). Ciò chiarito, a fronte di tale allegazione e dei documenti versati in atti, va escluso che la CTU presenti nel caso di specie carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, evidenziare che la necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. in coerenza con l'art. 6 CEDU, determina una maggiore rilevanza dello scopo del processo, da individuare non già nella rigida applicazione di regole di ordine formale suscettibili di penalizzare la situazione giuridica azionata ma, piuttosto, nella strumentalità alla adozione della decisione sul merito della controversia, tanto più laddove – come nel caso in esame – vengano in rilievo materie complesse suscettibili, da un lato, di condizionare le indagini in termini di specialità rispetto alla comune consulenza disposta in via ordinaria e, dall'altro lato, di attenuare l'onere di allegazione che compete alle parti (Cass., Sez. Un., n. 6500/2022, in motivazione). Richiamata la possibile funzione percipiente della consulenza tecnica d'ufficio laddove vertente su elementi già allegati dalla parte che possano essere accertati esclusivamente mediante un tecnico in ragione delle conoscenze e dei mezzi di cui dispone (Cass., n. 13736/2020; Cass., n. 3717/2019), preme precisare che il giudice può ricorrere alla consulenza ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede.
pagina 6 di 21 Parimenti non condivisibile appare la doglianza di parte convenuta in ordine alla mancata produzione integrale degli estratti conto. Difatti, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, con impostazione che nella presente sede si condivide, la prova dell'indebito può essere desunta aliunde mediante l'integrazione della prova offerta dal correntista con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, cui il giudice può ricorrere nel caso in cui la prova dei movimenti del conto di cui il correntista è onerato non sia completa (Cass., n. 29190/2020, in motivazione;
Cass., n. 4083/2023). Dunque, il mancato assolvimento dell'onere della prova degli avvenuti pagamenti in mancanza di una valida causa debendi, gravante sul correntista, può avere rilievo esclusivamente per la parte di rapporto non documentata, ma non impedisce l'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti sulla base della parte documentata del rapporto, ben potendo il giudice, di regola, accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione attorea, poiché risultanti dagli estratti conto depositati in atti
(Cass., n. 35979/2022). In particolare, ai fini della prova dell'andamento del conto ben possono essere utilizzati gli estratti scalari attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1029/2023; Cass., n. 16837/2022, in motivazione). Dunque, condivisibile appare l'operato del CTU nella misura in cui lo stesso ha applicato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, e, per altro verso, ha effettuato l'analisi contabile sulla base degli estratti conto prodotti (cfr., Cass., n. 33321/2018, in motivazione, che afferma che, quando ad agire in giudizio è il cliente per la ripetizione d'indebito, spetta al medesimo provare il titolo dell'indebito, tra l'altro, mediante la produzione degli estratti conto, ragion per cui, ove detto onere non sia adempiuto, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile), nonché, ove ha riscontrato una carenza documentale nei periodi intermedi, ha effettuato il ricalcolo esclusivamente sulla base degli estratti disponibili e leggibili (v. pag. 8 e 9 della CTU: “In atti, come sopra indicato, risultano gli estratti del conto corrente n. 11336 (ora n. 1211336) dal 1° trimestre 1991 (con saldo iniziale a debito per il correntista di Lire 31.319.927) al 1° trimestre 2021 (saldo al 31/03/2021 a debito per il correntista di € 21.568,22), comprensivi di riassunto scalare e prospetto di liquidazione degli interessi e delle competenze, ad eccezione degli e/c relativi al 4° trimestre 1996 e 1° trimestre 2008. Vista la mancanza di estratti conto intermedi la ricostruzione è avvenuta effettuando i conteggi soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili. Si evidenzia che gli estratti conto dal 1° trimestre 1991 al 4° trimestre 1996 risultano quasi totalmente illeggibili. Per tale motivo lo scrivente ha ritenuto di adottare il criterio indicato al punto B) del quesito, numero 3.a), effettuando cioè i conteggi soltanto sulla base dei movimenti leggibili. … Tenuto conto che ad agire è il correntista, sulla base delle indicazioni contenute nel quesito, la ricostruzione è avvenuta partendo dal saldo risultante alla data dell'estratto conto più risalente prodotto dal correntista”). Sul punto, si precisa che il silenzio del correntista a seguito degli invii degli estratti del conto corrente non può assurgere ad approvazione tacita dei suddetti estratti, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che si condivide secondo il quale la mancata contestazione dell'estratto conto –e la conseguente implicita approvazione delle operazioni in esso annotate- riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate, ma non pagina 7 di 21 assume valenza ostativa alla formulazione di doglianze riguardanti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (fra le tante, Cass., n. 11626/2011; Cass., n. 23421/2016; Cass., n. 30000/2018). Infine, con riferimento alla pacifica mancata chiusura del conto, appare sufficiente evidenziare che la domanda di accertamento del credito costituisce domanda autonoma che ben può essere esperita nel corso del rapporto -ossia nell'ipotesi in cui la chiusura del conto non sia ancora avvenuta- avendo in tale fase il cliente interesse al ricalcolo del saldo effettivo depurato dagli addebiti in tesi illegittimi (Cass., n. 21646/2018), dovendosi aggiungere che, quanto al conto corrente, è stata formulata esclusivamente domanda di accertamento, di talché vengono disattese le deduzioni difensive reiterate dalla banca convenuta in sede di comparsa conclusionale. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe, per un verso, la valutazione del rapporto di conto corrente n. 1211336 e, per altro verso, i contratti di mutuo fondiario, rispettivamente, stipulati in data 16/12/2002 (rep. n.
27193, racc. n. 8675) e in data 6/02/2008 (rep. n. 83338, racc. n. 7818), e pacificamente integralmente soddisfatti.
2. SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. 1211336. Con riferimento al rapporto di conto corrente, parte attrice invoca l'illegittima quantificazione del saldo a debito risultante dalla banca in ragione della applicazione di poste non dovute e la conseguente necessità del suo ricalcolo, invocando le risultanze della perizia di parte espletata nella fase stragiudiziale dalla quale risulta un saldo a credito in misura pari a euro 222.387,07. A fronte di quanto sopra, l'istituto di credito, tempestivamente costituito in giudizio, ha, tra l'altro eccepito la prescrizione, sull'opposizione di parte attrice che ha allegato l'insussistenza di versamenti solutori. Appare, pertanto, necessario esaminare le singole doglianze svolte da parte attrice, alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte.
2.A. SULLA APPLICAZIONE ILLEGITTIMA DI INTERESSI ULTRALEGALI L'attrice invoca l'applicazione di tassi ultralegali in difetto della forma scritta fino al 20/01/1998 e il conseguente diritto al ricalcolo degli importi dovuti mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB. Dagli atti non emerge la produzione del contratto di apertura del conto corrente, ma esclusivamente successive pattuizioni delle condizioni economiche e richieste di affidamento accordate (v. pag. 7, 8 e 9 della CTU). Dunque, correttamente il CTU ha applicato il tasso solo nell'ipotesi di pattuizione scritta (ossia a far data dal 26/02/1993), anche con riferimento alle variazioni applicate (che ove non effettuate nel rispetto della disciplina relativa allo ius variandi sono state espunte se sfavorevoli al correntista), laddove rispettoso del tasso soglia antiusura (v. infra punto 2.D.). Per il periodo in cui non è emersa la pattuizione in forma scritta degli interessi, il CTU correttamente ha applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c., venendo in rilievo un rapporto contrattuale acceso in data anteriore al 31/12/1990, sulla base della allegazione attorea, non contestata sul punto dall'istituto di credito (v. Cass., n. 34600/2022: “La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma”).
2.B SULLA ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.
pagina 8 di 21 L'attrice si duole, poi, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del rapporto, invocando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 9/02/2000, e la violazione del divieto di anatocismo introdotto nell'anno 2014. Al riguardo, vanno svolte le considerazioni che seguono. In diritto, va richiamato il principio consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola che prevede l'anatocismo è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c., “poiché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez. Un., n. 21095/2004). Né quanto indicato dalla banca in merito all'adeguamento alla reciprocità ed alla pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo si osserva che la introduzione di una clausola anatocistica determina un peggioramento delle condizioni contrattuali ragion per cui con riferimento ai rapporti iniziati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9/02/2000, come nel caso di specie, è, comunque, necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Alessandria, 21/02/2015; Tribunale Torino 2/07/2015; Tribunale Piacenza 27/10/2014; Tribunale Teramo 26/07/2016; Tribunale Ferrara 8/06/2017; Tribunale di Terni, 4/02/2020). Difatti, deve ritenersi ai fini della necessaria approvazione per iscritto della clientela ai sensi dell'art. 7 della delibera cit., che, posto che per il periodo precedente al 30/06/2000 è pacifico che la banca non potesse applicare l'anatocismo (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 cit. e la giurisprudenza conforme successiva: da ultimo Cass., n. 20172/2013), l'introduzione di tale meccanismo determina all'evidenza “un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali applicate” (v. sul punto la chiara ricostruzione in motivazione del Tribunale Ferrara cit.; nella giurisprudenza di merito, v. anche Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024 e n. 351 del 21/05/2024; da ultimo, v. Corte d'Appello Perugia, n. 488 del 5/07/2024 che ha chiarito come, in tema di contratti stipulati ante Delibera CICR del 9/02/2000, l'istituto di credito sia tenuto a provare in giudizio di aver provveduto all'espressa pattuizione in rinnovo in adeguamento alle prescrizioni della Delibera CICR del 9/02/2000, risultando insufficiente la comunicazione unilaterale al cliente delle nuove modalità di capitalizzazione e irrilevanti la comunicazione unilaterale delle nuove condizioni, l'applicazione di fatto della pari periodicità e la pubblicazione in GU della comunicazione alla clientela dell'adeguamento). Tale impostazione è, allo stato, fatta propria da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, con impostazione che si condivide, che ha chiarito che, stante la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, non si può negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR con riferimento ai contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del comma III dell'art. 7 della delibera CICR che impone la specifica approvazione della clientela (Cass., n. 26769/2019, in motivazione;
successive conformi: Cass., n. 9140/2020 che espressamente afferma la necessità della espressa pattuizione e Cass., n. 29420/2020, la quale si esprime in termini di “intenzione” del Collegio
pagina 9 di 21 “di dare continuità applicativa … al principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche”; da ultimo, v. Cass., n. 35104 del 29/11/2022; per tale ragione, allo stato non viene accolta la diversa impostazione seguita da Cass., n. 5054, 5064 e 8639 del 2024). Al riguardo, va precisato che l'orientamento della Suprema Corte che nella presente sede viene condiviso è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella misura in cui ha espressamente affermato l'intenzione di dare seguito al consolidato orientamento secondo il quale “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (Cass., n. 28215 del 4/11/2024). Alla stregua di tali principi, corretto appare, pertanto, l'operato del CTU nella parte in cui fino alla data di sottoscrizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ha eliminato ogni forma di capitalizzazione degli interessi (v. pag. 16 dell'elaborato). Quanto al periodo successivo, in fatto si osserva che la specifica pattuizione sulla pari periodicità di capitalizzazione trimestrale è stata sottoscritta dal correntista in data 11/12/2000. Tuttavia, tale contratto non distingue il tasso creditore nominale annuo e quello effettivo rapporto su base annua, limitandosi ad indicare l'unica percentuale dell'1,75% (v. doc. 6B nel fascicolo di parte attrice). Sul punto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass., n. 4321/2022). In particolare, la delibera CICR ha subordinato l'anatocismo non solo alla pattuizione della stessa periodicità ma anche, nell'ipotesi di capitalizzazione infrannuale (come nel caso di specie in cui è trimestrale), alla indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, ragion per cui la coincidenza di indicazione tra tasso annuo effettivo e tasso nominale priva di contenuto la clausola anatocistica in favore del cliente (ossia riferita agli interessi attivi) e, al contempo, non soddisfa l'art. 6 della delibera cit. ossia “una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo” (Cass., cit. in motivazione). Solamente nel contratto del 13/09/2004 tale condizione risulta soddisfatta in quanto il tasso creditore nominale annuo è indicato nella misura dello 0,90% e il tasso creditore effettivo annuo nella misura dello 0,903% (v. allegato 6C nel fascicolo di parte attrice). Ne consegue che corretto appare l'operato del CTU nella parte in cui ha escluso l'anatocismo sino al 12/09/2004 (v. chiarimenti depositati in data 31/10/2024). Al riguardo, vanno disattese le deduzioni di cui alla comparsa conclusionale in merito al fatto che il contratto del 30/11/2006 (doc. 6D), il contratto del 22/07/2009 (doc. 6E) e il contratto del 5/04/2013 (doc. 6F), non contengono alcuna previsione del tasso degli interessi creditori, venendo in rilievo contratti di affidamento o di apertura di credito in conto corrente che, per tale ragione, contemplano esclusivamente il tasso debitore, fermo restando che quello creditore era pagina 10 di 21 già contemplato nel contratto del 13/09/2004, costituente “appendice alla convenzione di conto corrente”. Con riferimento alla questione relativa alla applicazione del divieto di anatocismo contemplato dalla L. di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), occorre richiamare il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., n. 21344/2024) in punto di immediata portata precettiva del divieto ossia la sua operatività a prescindere dalla adozione da parte del CICR della delibera ivi prevista, ragion per cui condivisibile appare l'operato del CTU nella parte in cui da tale momento (ossia dal 1°/01/2014) ha eliminato la capitalizzazione trimestrale (v. pag. 5 dei chiarimenti depositati in data 31/10/2024).
2.C. SULLA APPLICAZIONE DI CONDIZIONI NON PATTUITE (C.M.S., ONERI, COMMISSIONI E GIORNI DI VALUTA. Parimenti condivisibile appare l'operato del CTU con riferimento a tali profili nella misura in cui la cms è stata esclusa fino al momento in cui è emersa una corretta pattuizione (v. pag. 16 della CTU), ha verificato la sussistenza della pattuizione sulle valute rispettata nel corso del rapporto (v. pag. 17 della CTU) e ha tenuto conto esclusivamente delle spese contrattuali espressamente pattuite (v. pag. 18 della CTU).
2.D. SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Inoltre, parte attrice lamenta il superamento del tasso soglia antiusura, avendo la banca in tesi applicato un TEG medio nella misura del 23,363% a fronte del TEG medio di soglia antiusura nello stesso arco temporale pari al 14,81%, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. e, in ogni caso, applicazione di un TEG differente da quello convenuto. Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni
pagina 11 di 21 della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n. 11173/2019). Al contempo, l'odierno giudicante ritiene opportuno precisare in diritto che il computo autonomo degli interessi corrispettivi e di mora, certamente rilevanti ai fini della verifica dell'usura (come affermato da Cass., n. 350/2013, dalla quale tuttavia non è dato desumere alcun principio che imponga la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori), rinviene giustificazione nella diversità degli uni e degli altri poiché gli interessi corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria laddove, invece, gli interessi moratori perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita (v. sulla esclusione della sommatoria: Cass., n. 17447/2019; Cass., n. 9237/2020; nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, sentenza n. 5 del 2/01/2024, sentenza n. 875 del 20/12/2024, e sentenza n. 16 del 13/01/2025; Tribunale di Locri del 3/03/2018; Tribunale Napoli, 13/02/2018; Tribunale Napoli, 9/02/2018; Tribunale Treviso, 1/06/2017; Trib. Palermo Sez. V, 22-03-2017; Trib. Pordenone, 17-03-2017; Trib. Torino Sez. fall., 15-06-2017; Trib. Savona, 10-03-2016; Trib. Monza Sez. III, 02-07- 2016; Trib. Chieti, 23-04-2015). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Supremo Collegio, che ha sul punto precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022). Infine, laddove si riscontri il superamento del tasso soglia antiusura, la sanzione prevista dalla norma investe esclusivamente gli interessi interessati dalla violazione, ma non colpisce gli interessi lecitamente convenuti (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020). Ciò chiarito in diritto, si osserva in fatto che il CTU, correttamente, ha eseguito la verifica dell'usura originaria ossia in occasione di ogni sottoscrizione delle condizioni economiche avvenuta successivamente alla prima rilevazione dei tassi medi e dei tassi soglia relativa al II° trimestre 1997 (v. pag. 9 della CTU), applicando la formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia ed escludendo la ricorrenza dell'usura in tutte le ipotesi esaminate, eccezion fatta per il contratto dell'11/12/2000 (in cui è stata riscontrata usura contrattuale dei tassi oltre fido;
v. pag. 10/15 dell'elaborato; tuttavia non avendo riscontrato l'applicazione di tale tasso non è stata effettuata alcuna ricostruzione sul punto: v. pag. 4 dei chiarimenti depositati in data 18/10/2023)
2.E. SULLA PRESCRIZIONE ECCEPITA DALLA BANCA.
pagina 12 di 21 Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca tempestivamente costituita in giudizio, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Per quanto concerne, poi, i versamenti operati su un conto attivo, premesso che il giudizio sulla qualificazione del versamento va effettuato sulla base della situazione esistente alla data in cui è eseguito e non di scenari ipotetici, il versamento sul conto attivo è equiparabile al versamento sul conto affidato poiché in entrambi i casi non si verifica la perdita della disponibilità delle somme versate dal lato del cliente, il quale può riutilizzare le medesime somme, ragion per cui non viene in rilievo un pagamento, diversamente dal caso di conto scoperto in cui il versamento riduce l'esposizione debitoria del cliente fino all'azzeramento (in assenza di fido) o fino al limite superiore del fido (in caso di sconfinamento), senza che il cliente possa nuovamente utilizzare le somme versate (si veda nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 8/01/2021; v. anche in motivazione, Cass., n. 1783/2013). Dunque, va escluse la natura solutoria dei versamenti effettuati su conto attivo. Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n.
pagina 13 di 21 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018), ragion per cui vanno disattese le deduzioni difensive di parte attrice contenute sul punto nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica in punto di onere della prova del pagamento. Al riguardo, si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della banca come nel caso di specie, grava
“sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897 del 16/10/2024). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024) . Sul punto, non appare corretta l'applicazione del saldo-banca e deve, piuttosto, trovare applicazione il saldo ricalcolato, attuato dal CTU in linea rispetto alle indicazioni più recenti della giurisprudenza della Suprema Corte, tenendo in considerazione l'affidamento contrattuale emergente dagli atti e dando atto dell'impossibilità di verificare l'esistenza di un fido di fatto (v. pag. 4 dei chiarimenti depositati in data 5/06/2024, in cui il CTU all'esito del ricalcolo conclude: “Alla fine di tale ricalcolo si può affermare che tutte le competenze risultano pagate e prescritte fino al 26/05/1998; di conseguenza la ricostruzione del saldo del conto corrente è avvenuta dal 27/05/1997, periodo non prescritto”). Con riferimento, in particolare, alle deduzioni difensive svolte da parte attrice in ordine alla errata valutazione del fido di fatto da parte del CTU sia in sede di osservazioni critiche sia in sede di comparsa conclusionale, occorre, in primo luogo, richiamare le risposte del CTU, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, poiché esaustive (v. risposta alle osservazioni critiche di parte attrice rese dal CTU a pag. 30 e seguenti dell'elaborato del 5/06/2024). Mentre in relazione alle deduzioni di carattere giuridico, anche come svolte in sede di comparsa conclusionale, riservate notoriamente al sindacato dell'organo giurisdizionale, va precisato, per un verso, che gli sconfinamenti, anche ripetuti, non possono costituire di per sé prova dell'affidamento, essendo riconducibili ad un atteggiamento di mera tolleranza della banca e, per altro verso, che analoghe condotte in relazione a precedenti pagamenti di assegni e il report contenuto della Centrale Rischi non consentono di ritenere positivamente accertato pagina 14 di 21 l'affidamento di fatto, ben potendo essere letti alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso (Cass., n. 12947/1998; Cass., n. 9018/1998; Cass., n. 8160/1999; Cass., n. 13063/2023). Ciò chiarito, va ribadito, in ordine all'utilizzo del saldo ricalcolato, quanto affermato dalla Suprema Corte in merito al fatto che “non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse apparentemente solutorie con rimesse effettivamente solutorie” (Cass., n. 7721/2023, in motivazione). Dunque, l'originaria contabilità della banca non è attendibile in quanto fondata sull'addebito di poste illegittime, il cui computo potrebbe determinare una solo apparente situazione di extrafido proprio sulla base dell'addebito di competenze e interessi non dovuti (v. sempre Cass., n. 7721/2023, in motivazione, che, al contempo, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità formatasi sul saldo ricalcolato -a far data dalla decisione n. 9141 del 2020- ha ritenuto di applicare il saldo ricalcolato “proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010”). Alla stregua delle superiori considerazioni e dei principi di diritto sopra richiamati, deve, pertanto, trovare accoglimento la ricostruzione 1 dei chiarimenti depositati in data 31/10/2024 (ossia quella che esclude l'anatocismo sino al 12/09/2004 e, quindi, a far data dall'anno 2014), alla stregua della quale è stato accertato un saldo a debito in capo al correntista pari a euro 13.668,09 alla data del 31/03/2021, in luogo di quello maggiore a debito risultante dalla contabilità della banca (v. pag. 7 dei chiarimenti depositati in data 31/10/2024).
3.SUI CONTRATTI DI MUTUO. Con riferimento ai contratti di mutuo, rispettivamente, stipulati con in data CP_3
16/12/2002 (rep. n. 27193, racc. n. 8675) e in data 6/02/2008 (rep. n. 83338, racc. n. 7818), parte attrice, in sintesi, si duole dell'applicazione dell'ammortamento alla francese con regime finanziario dell'interesse composto, in luogo dell'interesse semplice, invocando la violazione degli artt. 1284, 821 e 1194 c.c., la sussistenza di costi occulti ai fini dell'usura e la violazione del divieto di anatocismo, chiedendo la restituzione degli importi non dovuti (quantificati, quanto al mutuo stipulato nell'anno 2002 in euro 36.413,99 nell'ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo e in euro 9.244,40 nell'ipotesi di applicazione del regime di capitalizzazione semplice e, quanto al mutuo stipulato nell'anno 2008, in euro 51.060,49 nell'ipotesi di applicazione del tasso sostitutivo e in euro 18.961,51 nell'ipotesi di applicazione del regime di capitalizzazione semplice). In primo luogo, in fatto, appare opportuno riportare le condizioni di cui ai contratti di mutuo:
-il contratto di mutuo stipulato in data 16/12/2002 (rep. n. 27193, racc. n. 8675) ha ad oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 250.000,00, da restituire in 10 anni mediante 20 rate semestrali costanti posticipate, al tasso di interesse variabile indicato in contratto (pari a ½ del tasso nominale annuo determinabile come “media aritmetica dei tassi su base annua dell'EURIBOR a sei mesi rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea, pubblicati dai principali quotidiani finanziari, per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese solare antecedente il periodo di applicazione;
tale media sarà moltiplicata per il coefficiente 365/360, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di 1,25 punti percentuali”), con previsione pagina 15 di 21 dell'interesse di mora (“misura del tasso di interesse massimo che regola le operazioni della specie al momento del ritardo”);
-il contratto di mutuo stipulato in data 6/02/2008 (rep. n. 83338, racc. n. 7818) ha ad oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 400.000,00, da restituire in 15 anni mediante 180 rate mensili costanti posticipate, al tasso di interesse variabile indicato in contratto (“media aritmetica dei tassi su base annua dell'Euribor 365 ad un mese, rilavati a cura della Federazione Bancaria Europea, per valute relative ai giorni lavorativi del mese solare antecedente il periodo di applicazione, arrotondata allo 0,05 superiore e maggiorata di 1 punto percentuale”), con previsione dell'ISC (al 5,49%) e dell'interesse di mora (tasso nominale annuo maggiorato di due punti). Ciò premesso in fatto, con riferimento alle doglianze svolte da parte attrice in tema di ammortamento alla francese e al regime finanziario dell'interesse composto, vanno svolte le considerazioni che seguono in diritto. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024; in fatto, v. pag. 38 della CTU in risposta alle osservazioni critiche del CT di parte attrice: “nel piano di ammortamento alla francese non vi è capitalizzazione composta in quanto l'utilizzo di detto piano non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale -capitale originario meno l'importo pagato con la rata precedente”). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto dei contratti di mutuo in esame, che prevedono il pagamento di un numero definito di rate con periodicità indicata (semestrale o mensile) ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024).
pagina 16 di 21 In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”.
pagina 17 di 21 La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il tasso dei mutui è variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del Par prestito, l' (quanto al contratto stipulato nell'anno 2008), e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025). In particolare, ritiene chi scrive che a fronte del chiaro e dettagliato tenore delle condizioni contrattuali che rilevano nella fattispecie concreta, come sopra richiamate, l'omessa allegazione del piano di ammortamento, contrariamente agli assunti di parte attrice nella memoria di pagina 18 di 21 replica, non determina alcuna significativa e seria compromissione della possibilità di comprensione da parte del mutuatario degli importi dovuti, né determina alcun profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento a fronte dei precisi criteri sopra richiamati per individuare i tassi applicati, non costituendo un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019). Al riguardo, si ribadisce che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto integralmente a rimborsare all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione nella fase attuativa del rapporto.
Dunque, ritiene chi scrive che le informazioni contenute nei contratti abbiano consentito una adeguata informazione del cliente sull'operazione concordata. Con riferimento all'usura, vanno richiamate in primo luogo le considerazioni sopra svolte in ordine al rilievo da assegnare in via esclusiva al momento della pattuizione, con esclusione dell'usura sopravvenuta. Preme, inoltre, evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Va, infine, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in
pagina 19 di 21 rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successive conformi, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024 e CA Perugia, n. 875 del 20/12/2024; quest'ultima decisione afferma, al contempo, che l'impostazione favorevole all'esclusione del computo della commissione di estinzione anticipata appare coerente con il principio di simmetria che non consente di cumulare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni;
sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017).
Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, il CTU ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia da parte degli interessi corrispettivi sia da parte degli interessi di mora in entrambi i mutui (v. pag. 20 e 21 della CTU per il mutuo stipulato nell'anno 2002 e pag. 24 e 25 della CTU per il mutuo stipulato nell'anno 2008; v. anche pag. 40 delle conclusioni, ove per entrambi i mutui il CTU afferma: “dalle indagini effettuate il ctu ha riscontrato che sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora sottoscritti non sono risultati usurari. Per tale motivo non è stata effettuata alcuna ricostruzione”). Le ulteriori doglianze articolate appaiono manifestamente generiche e, per tale ragione, sono insuscettibili di essere apprezzate quale valida contestazione, avuto particolare riguardo alle domande risarcitorie che, valutate la sussistenza comunque di un importo a debito nel rapporto di conto corrente e la debenza delle somme mutuate e restituite, devono essere respinte, dovendosi precisare quanto alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale sul punto che la richiesta formulata determinerebbe il sostanziale svuotamento dell'istituto della prescrizione. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, tenuto conto, per un verso, della riduzione (anche se non nella misura richiesta da parte attrice) dell'esposizione debitoria del conto corrente e, per altro verso, dell'infondatezza delle domande svolte in relazione ai mutui, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento agli esborsi della CTU che vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti nella misura liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea con riferimento al rapporto di conto corrente, accerta che alla data del 31/03/2021 il saldo del conto corrente per cui è causa è pari pagina 20 di 21 ad euro 13.668,09 a debito del correntista;
-respinge nel resto le domande attoree;
-compensa integralmente le spese di lite;
-pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso in data 24/05/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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