Art. 29-ter. (( (Disposizioni in materia di incompatibilita' per i membri del Direttorio e per il personale della Banca d'Italia addetto alle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione).)) 1. ((I membri del Direttorio della Banca d'Italia, fino alla scadenza del periodo di incompatibilita' di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione del mandato, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con:)) a) ((i soggetti sottoposti a sorveglianza, a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, a risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico;)) b) ((i soggetti che controllano o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonche' i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;)) c) ((i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al membro del Direttorio interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilita' di cui al comma 3;)) d) ((i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attivita' istituzionali.)) 2. ((I dipendenti della Banca d'Italia che svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, fino alla scadenza del periodo di incompatibilita' di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con:)) a) ((i soggetti rispetto ai quali il dipendente e' stato direttamente coinvolto nell'attivita' di vigilanza, sorveglianza, risoluzione o nel relativo processo decisionale;)) b) ((i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonche' i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;)) c) ((i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al dipendente interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilita' di cui al comma 3;)) d) ((i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia su questioni riconducibili alla responsabilita' del dipendente durante il suo rapporto di impiego.)) 3. ((Il periodo di incompatibilita' ha una durata pari a:)) a) ((ventiquattro mesi per i membri del Direttorio;)) b) ((dodici mesi per il personale.)) 4. ((In relazione alle incompatibilita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia riconosce ai membri del Direttorio un appropriato indennizzo determinato all'atto del conferimento del mandato.)) 5. ((I soggetti sottoposti alle incompatibilita' di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro. Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilita', la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilita' e fino alla cessazione del rapporto di impiego.
Durante il periodo di incompatibilita' il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2. Il personale in quiescenza, dimissionario o destituito non ha titolo a un indennizzo per la durata dell'incompatibilita'.)) 6. ((Con atto regolamentare interno della Banca d'Italia, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, sono specificati i contenuti e le modalita' degli obblighi di comunicazione di cui al comma 5, nonche' l'organo competente all'accertamento della ricorrenza in concreto dei presupposti dei divieti di cui ai commi 1 e 2.)) 7. ((I contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.))
Durante il periodo di incompatibilita' il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2. Il personale in quiescenza, dimissionario o destituito non ha titolo a un indennizzo per la durata dell'incompatibilita'.)) 6. ((Con atto regolamentare interno della Banca d'Italia, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, sono specificati i contenuti e le modalita' degli obblighi di comunicazione di cui al comma 5, nonche' l'organo competente all'accertamento della ricorrenza in concreto dei presupposti dei divieti di cui ai commi 1 e 2.)) 7. ((I contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.))