CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5520 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3452/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Rosita Leone (C.F.: ) e dall'Avv. Ilaria Pappagallo (C.F. C.F._1
) per procura generale alle liti autenticata dal Notaio in C.F._2 Persona_1
data 13.11.24, rep. 57001 - racc. 16791, allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._6 Parte_5
), (C.F.: ) E C.F._7 Parte_6 C.F._8 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Parte_7 C.F._9
NA (C.F.: ) che li rappresenta e difende per procura speciale alle liti C.F._10
allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 305/2025 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 10.3.2025 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 305 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata e notificata il 6.2.2025 che,
pronunciando sulle domande proposte da e , e , CP_1 Parte_7 Pt_2 Parte_3
, e nei confronti dell'odierna appellante, aveva così deciso: “1) Pt_4 Pt_5 Parte_6
dichiara il diritto degli attori ad esigere ed incassare i buoni fruttiferi postali indicati in
motivazione; 2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
corrispondere agli attori le somme ad essi dovute a titolo di capitale ed interessi maturati, oltre gli
interessi legali dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
3)condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori
che liquida in complessivi euro 4.600,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, che fossero rigettate le domande proposte in primo grado,
con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli appellati, costituendosi l'8.9.2025, eccepivano, innanzitutto, l'improcedibilità dell'appello ex
art. 348 c.p.c., secondo cui “l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio, se l'appellante
non si costituisce in termini”, deducendo che non aveva effettuato l'iscrizione Parte_1
a ruolo entro il 20.3.2025, ma soltanto in data 25.7.2025, ad oltre quattro mesi dalla notifica dell'atto di citazione in appello. Del resto, in data 28.7.2025 l'appellante aveva depositato istanza di rimessione in termini sul presupposto del disguido nell'iscrizione a ruolo per causa ad essa non imputabile, mentre, in realtà, il problema tecnico prospettato era riconducibile all'errore commesso dal difensore che, non solo aveva depositato un file in formato diverso da quello richiesto dal sistema per il deposito, ma aveva colpevolmente ignorato sia la terza pec, ricevuta in data 18.3.2025
alle ore 14:18, che preannunciava la presenza di problematiche, che la quarta pec, giunta il
19.3.2025 alle ore 12:17, con cui si comunicava il rifiuto degli atti per un errore fatale sulla notifica
“rdac”, con l'invito a ripetere l'iscrizione e depositare la notifica in formato “pdf.”.
Sempre in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, che aveva attinto il capo “Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che non ha Parte_1
prodotto in atti il D.M. istitutivo della serie dei buoni 1F8 sicché non ha provato la data di
scadenza presumibilmente prevista per i buoni di quella serie”, senza però censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure o indicare eventuali violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi e riproponeva, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria formulata in primo grado in via subordinata, sul presupposto della violazione degli obblighi informativi e di buona fede e correttezza gravanti su . Parte_1
Concludevano, pertanto, chiedendo, in rito, che il gravame fosse dichiarato improcedibile e/o inammissibile, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
nel merito, che esso fosse rigettato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedevano che fosse accolta la domanda risarcitoria, con conseguente condanna di al pagamento della somma pari al capitale indicato nei buoni fruttiferi postali ed agli Parte_1
interessi maturati sino al 6.5.2021, con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 1°.10.2025 la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del
5.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c.,
assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
All'udienza suddetta, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e la Corte riservava la causa in decisione.
L'appello è improcedibile, e tale va dichiarato, atteso che l'appellante si è costituita il 25.7.2025,
oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello, avvenuta il 10.3.2025.
L'istanza di remissione in termini, presentata sull'assunto della non imputabilità a del Parte_1
ritardo nell'iscrizione, è priva di fondamento, avendo la difesa dell'appellante allegato di aver ricevuto in data 19.3.2025 “una comunicazione di Accettazione deposito (All. 7), nella quale,
inspiegabilmente, si riportava la seguente dicitura: “…ATTENZIONE IL SISTEMA NON
PERMETTE ISCRIZIONE A RUOLO IN QUANTO VI È UN ERRORE FATALE SULLA NOTIFICA
RDAC. RIPETERE L'ISCRIZIONE E LA NOTIFICA DEPOSITARLA IN PDF. ATTI RIFIUTATI IL
19/03/2025” (v. istanza depositata il 28.7.2025, pag. 2).
Ebbene, a fronte del contenuto di detta comunicazione - in cui si rappresentava in termini chiari ed inequivoci che l'iscrizione a ruolo non era andata a buon fine e che gli atti erano stati rifiutati,
essendovi un errore fatale sulla notifica rdac, con esplicita richiesta di ripetere l'iscrizione e depositare la notifica in formato pdf - l'appellante avrebbe dovuto attivarsi per la tempestiva costituzione, ancora possibile atteso che il termine di cui all'art. 165 c.p.c. sarebbe spirato il giorno successivo, depositando la notifica nel formato pdf specificamente indicato. Per converso, essa ha ignorato colpevolmente il contenuto della comunicazione e ha proceduto all'iscrizione a ruolo solo dopo oltre quattro mesi dalla notifica dell'impugnazione.
Risulta, pertanto, di palmare evidenza che non sussistono i presupposti della rimessione in termini,
la quale è ammissibile solo ove la decadenza si ricolleghi ad un impedimento di carattere assoluto ed oggettivo, non imputabile a colpa della parte istante, sempreché quest'ultima si attivi con immediatezza non appena l'ostacolo venga meno.
Alla declaratoria di improcedibilità del gravame fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate secondo i parametri indicati dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, applicati nella misura media per le fasi di studio e introduttiva ed in quella minima sia per la fase trattazione/istruzione, atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un rinvio all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione, che per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato.
Va disposta la distrazione a favore del difensore degli appellati, dichiaratosi antistatario.
In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara improcedibile l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pietro NA;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3452/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Rosita Leone (C.F.: ) e dall'Avv. Ilaria Pappagallo (C.F. C.F._1
) per procura generale alle liti autenticata dal Notaio in C.F._2 Persona_1
data 13.11.24, rep. 57001 - racc. 16791, allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._6 Parte_5
), (C.F.: ) E C.F._7 Parte_6 C.F._8 (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Parte_7 C.F._9
NA (C.F.: ) che li rappresenta e difende per procura speciale alle liti C.F._10
allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 305/2025 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 10.3.2025 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 305 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata e notificata il 6.2.2025 che,
pronunciando sulle domande proposte da e , e , CP_1 Parte_7 Pt_2 Parte_3
, e nei confronti dell'odierna appellante, aveva così deciso: “1) Pt_4 Pt_5 Parte_6
dichiara il diritto degli attori ad esigere ed incassare i buoni fruttiferi postali indicati in
motivazione; 2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
corrispondere agli attori le somme ad essi dovute a titolo di capitale ed interessi maturati, oltre gli
interessi legali dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
3)condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori
che liquida in complessivi euro 4.600,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, che fossero rigettate le domande proposte in primo grado,
con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli appellati, costituendosi l'8.9.2025, eccepivano, innanzitutto, l'improcedibilità dell'appello ex
art. 348 c.p.c., secondo cui “l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio, se l'appellante
non si costituisce in termini”, deducendo che non aveva effettuato l'iscrizione Parte_1
a ruolo entro il 20.3.2025, ma soltanto in data 25.7.2025, ad oltre quattro mesi dalla notifica dell'atto di citazione in appello. Del resto, in data 28.7.2025 l'appellante aveva depositato istanza di rimessione in termini sul presupposto del disguido nell'iscrizione a ruolo per causa ad essa non imputabile, mentre, in realtà, il problema tecnico prospettato era riconducibile all'errore commesso dal difensore che, non solo aveva depositato un file in formato diverso da quello richiesto dal sistema per il deposito, ma aveva colpevolmente ignorato sia la terza pec, ricevuta in data 18.3.2025
alle ore 14:18, che preannunciava la presenza di problematiche, che la quarta pec, giunta il
19.3.2025 alle ore 12:17, con cui si comunicava il rifiuto degli atti per un errore fatale sulla notifica
“rdac”, con l'invito a ripetere l'iscrizione e depositare la notifica in formato “pdf.”.
Sempre in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, che aveva attinto il capo “Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che non ha Parte_1
prodotto in atti il D.M. istitutivo della serie dei buoni 1F8 sicché non ha provato la data di
scadenza presumibilmente prevista per i buoni di quella serie”, senza però censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure o indicare eventuali violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi e riproponeva, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria formulata in primo grado in via subordinata, sul presupposto della violazione degli obblighi informativi e di buona fede e correttezza gravanti su . Parte_1
Concludevano, pertanto, chiedendo, in rito, che il gravame fosse dichiarato improcedibile e/o inammissibile, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
nel merito, che esso fosse rigettato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedevano che fosse accolta la domanda risarcitoria, con conseguente condanna di al pagamento della somma pari al capitale indicato nei buoni fruttiferi postali ed agli Parte_1
interessi maturati sino al 6.5.2021, con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 1°.10.2025 la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del
5.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 350-bis c.p.c.,
assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
All'udienza suddetta, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e la Corte riservava la causa in decisione.
L'appello è improcedibile, e tale va dichiarato, atteso che l'appellante si è costituita il 25.7.2025,
oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello, avvenuta il 10.3.2025.
L'istanza di remissione in termini, presentata sull'assunto della non imputabilità a del Parte_1
ritardo nell'iscrizione, è priva di fondamento, avendo la difesa dell'appellante allegato di aver ricevuto in data 19.3.2025 “una comunicazione di Accettazione deposito (All. 7), nella quale,
inspiegabilmente, si riportava la seguente dicitura: “…ATTENZIONE IL SISTEMA NON
PERMETTE ISCRIZIONE A RUOLO IN QUANTO VI È UN ERRORE FATALE SULLA NOTIFICA
RDAC. RIPETERE L'ISCRIZIONE E LA NOTIFICA DEPOSITARLA IN PDF. ATTI RIFIUTATI IL
19/03/2025” (v. istanza depositata il 28.7.2025, pag. 2).
Ebbene, a fronte del contenuto di detta comunicazione - in cui si rappresentava in termini chiari ed inequivoci che l'iscrizione a ruolo non era andata a buon fine e che gli atti erano stati rifiutati,
essendovi un errore fatale sulla notifica rdac, con esplicita richiesta di ripetere l'iscrizione e depositare la notifica in formato pdf - l'appellante avrebbe dovuto attivarsi per la tempestiva costituzione, ancora possibile atteso che il termine di cui all'art. 165 c.p.c. sarebbe spirato il giorno successivo, depositando la notifica nel formato pdf specificamente indicato. Per converso, essa ha ignorato colpevolmente il contenuto della comunicazione e ha proceduto all'iscrizione a ruolo solo dopo oltre quattro mesi dalla notifica dell'impugnazione.
Risulta, pertanto, di palmare evidenza che non sussistono i presupposti della rimessione in termini,
la quale è ammissibile solo ove la decadenza si ricolleghi ad un impedimento di carattere assoluto ed oggettivo, non imputabile a colpa della parte istante, sempreché quest'ultima si attivi con immediatezza non appena l'ostacolo venga meno.
Alla declaratoria di improcedibilità del gravame fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate secondo i parametri indicati dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, applicati nella misura media per le fasi di studio e introduttiva ed in quella minima sia per la fase trattazione/istruzione, atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un rinvio all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione, che per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato.
Va disposta la distrazione a favore del difensore degli appellati, dichiaratosi antistatario.
In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara improcedibile l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pietro NA;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi