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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 728/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 728 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: contratti bancari – restituzione somme.
TRA
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 05.09.1991 e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Esposito, (C.F. ) - PEC C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli Email_1
in via F. Caracciolo n. 14,
-attore-
E
(C.F. , p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma al viale Europa n. 190,
rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Barone (C.F. ) - PEC C.F._3
1 ed elettivamente domiciliata presso Email_2 [...]
in Napoli in piazza Matteotti n. 2, Controparte_2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, chiedeva dichiararsi la responsabilità della Parte_1
convenuta per aver consentito a terzi di porre in essere prelievi Controparte_1
di somme esistenti sul conto Bancoposta n.1000113405, di cui era titolare e per il quale aveva chiesto ed ottenuto di essere abilitato al servizio di Home Banking, al fine di poterlo liberamente gestire a mezzo Internet.
2. L'attore, in data 09.04.2021, riceveva un messaggio sulla sua utenza telefonica mobile con cui gli veniva chiesto di indicare i propri dati anagrafici, essendosi verificate, a dire dell'interlocutore, delle incongruenze sulle modalità di accesso al conto Bancoposta, e pertanto, al fine di evitarne il blocco, doveva accedere ad un link fornitogli, nonché compilare il relativo modulo inviato allo stesso online, nel quale doveva indicare i relativi dati di accesso al proprio conto.
3. Il poneva in essere tutte le operazioni richieste all'esito delle quali Parte_1
subiva addebiti, relativi a pagamenti effettuati sul proprio conto, pari a €. 9.192,00.
Sporgeva denunzia presso la Questura di Napoli, Commissariato di Sorrento e richiedeva sia il blocco e l'estinzione del conto Bancoposta, sia della Carta allo stesso associata.
4. Si costituiva ritualmente in giudizio la quale sosteneva la non CP_1
rimborsabilità di quanto richiesto, in virtù della legittimità delle transazioni
2 eseguite, in quanto le operazioni di addebito, risultavano essere state disposte esclusivamente dal titolare della carta Bancoposta, tramite il corretto inserimento dei dati informatici, a conoscenza unicamente del solo titolare.
5. Incardinatosi il giudizio, il Tribunale disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il quale veniva effettuato con esito negativo ed all'udienza del 07.10.2024 il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione,
alle parti, dei termini ex art.190 c.p.c..
Prima di entrare nel merito della questione è opportuno fare chiarezza sulla tipologia del raggiro telematico posto ai danni del . Parte_1
Nell'ultimo decennio, ed in particolar modo nel biennio della pandemia, le truffe telematiche conosciute come phishing, smishing e vishing sono aumentate del
600%. Il phishing, (tradotto letteralmente come prendere all'amo), è una truffa effettuata tramite internet o altri strumenti informatici con la quale il truffatore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile, di solito mediante l'utilizzo di una comunicazione digitale che imita, nell'aspetto e nel contenuto,
messaggi legittimi dei fornitori di servizi.
La disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010 n.
11, attuativo della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato in-
terno europeo, che individua in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e alla custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente.
Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, è tenuto ad utilizzare gli stru-
menti di pagamento secondo i termini d'uso pattuiti con il prestatore;
a comunicare
3 allo stesso, non appena ne venga a conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropria-
zione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento;
ad adottare tutte le misure idonee a proteggere i dispositivi di accesso personalizzati. Per cui,
in base al successivo art. 12 c. 3, l'utente assume la responsabilità delle perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropria-
zione indebita, qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di cui all'art. 7, con dolo o colpa grave.
Ai sensi dell'art 10 c. 2 d.lgs. 11/2010, quindi, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello stru-
mento di pagamento, provando la frode dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno ex art. 2697 c. 2 c.c..
Anche la giurisprudenza di legittimità, del resto, ha affermato che “la responsabilità
della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con partico-
lare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente me-
diante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha
natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave
dell'utente” (cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045).
D'altro canto, il d.lgs. n. 11/2010, a garanzia della sicurezza degli strumenti di pa-
gamento elettronici, pone anche a carico del gestore dei servizi di pagamento il rispetto di obblighi determinati, tra i quali rientrano, specularmente ai doveri impo-
sti al cliente: l'obbligo di assicurare che i dispositivi personalizzati per l'utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizza-
4 tore legittimato (art. 8 c. 1 lett. a); l'obbligo di assicurare che siano sempre dispo-
nibili strumenti adeguati affinché l'utilizzatore possa effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 c. 1 lett. b (art. 8 c. 1 lett. c).
Obblighi più specifici riguardano, poi, la necessità di attuare l'identificazione forte del cliente, quando l'utente accede al suo conto di pagamento online o dispone un'operazione di pagamento elettronico, nonché quando effettua qualsiasi azione,
tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi (art.10 bis c. 1).
Pertanto, perché l'utilizzatore sopporti le perdite derivate da un uso illegittimo dello strumento di pagamento ad opera di terzi, non è sufficiente che il prestatore del servizio dia prova di una condotta fraudolenta o dell'inadempimento degli obblighi ex art 7 d.lgs 11/2010 sorretto da dolo o colpa grave del cliente, dovendo altresì
dimostrare, preventivamente, di aver adempiuto i doveri di tutela del consumatore prescritti dal citato decreto (cfr. Cass. 26/11/2020, n. 26916). L'art. 10 c. 1 d.lgs.
11/2010 afferma infatti che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita “è onere del prestatore di servizi di paga-
mento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente re-
gistrata e contabilizzata che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”.
Di talché, l'applicazione della norma contenuta nell'art. 12 c. 3 d.lgs 11/2010, che imputa la responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, presuppone il raggiungimento di una duplice prova da parte dell'istituto di credito, ossia quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave.
5 Essendo questo il parametro normativo di riferimento per valutare la fondatezza della pretesa attorea, diviene determinante l'analisi delle modalità specifiche attra-
verso le quali è stata praticata, con successo, la truffa.
Dagli atti di causa emerge che i truffatori, ingenerando nell'attore fiducia e credi-
bilità circa l'attendibilità del proprio interlocutore, gli avrebbero inviato un sms,
che appariva al destinatario con il nome della convenuta, con cui veniva invitato
“per motivi di sicurezza ..” ad aprire un link ed a confermare le proprie credenziali;
link che, una volta cliccato, rinviava ad un “sito truffa”, consentendo ai truffatori di carpire le credenziali del correntista e di procedere successivamente ad effettuare i prelievi dal suo conto.
Nel caso di specie, pertanto se da un lato la descrizione della procedura e delle numerose azioni, vede senza dubbio una cooperazione del ricorrente, seppur ovvia-
mente carpita e fraudolenta (Cass. n. 7214/2023) nel concludere l'operazione e tra-
slare il denaro, dall'altro lato occorre verificare se le operazioni di pagamento e di prelievo per frequenza siano da considerarsi “anomale”.
L'intermediario che non abbia predisposto idonei strumenti per evidenziare e/o bloccare automaticamente comportamenti che siano evidentemente anomali, ne è
responsabile (così dec. n. 4852/2022; ma già, , dec. n. 11849/2017, CP_3
dec. n. 3534/2014, n. 4131/2015, n. 11452/2016).
I sistemi di monitoraggio e di alert adottati per intercettare elementi sintomatici di un rischio di frode rispetto a operazioni c.d. sospette sono previsti ex lege nelle indicazioni contenute nel d.m. 30 aprile 2007, n. 112, adottato in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento” (cfr. ABF Roma, Dec. n. 1625/2022).
6 Inoltre, secondo la consolidata opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'at-
tività bancaria, in quanto attività riservata, deve sottostare al canone di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. (“diligenza dell'accorto banchiere”), con con-
seguente adozione di tutte le cautele necessarie.
Ciò chiarito, l'anomalo utilizzo del conto avrebbe dovuto portare l'intermediario,
in forza del livello di diligenza da lui preteso dall'art. 1176, comma 2, c.c., ad adot-
tare cautele ulteriori e non standard o meramente automatizzate, prima di dare corso a tale anomala operazione.
L'automatizzazione dei controlli bancari consentita dal progresso scientifico e tec-
nologico non può comportare, infatti, una regressione del livello di tutela che deve essere garantito al singolo risparmiatore.
La predisposizione da parte della convenuta di un sistema di autenticazione forte per l'operatività su conto on line di per sé non rappresenta il massimo delle cautele tecnologicamente possibili per contrastare – tra gli altri – i fenomeni di phishing,
bensì il minimo della cautela pretesa dal legislatore per evitare che il prestatore di servizi di pagamento risponda in ogni caso (quindi anche nell'ipotesi di colpa grave del pagatore) di qualsiasi operazione non autorizzata, salva la frode ai sensi dell'art. 12.2-bis del d.lgs.11/2010.
Pertanto, si può concludere evidenziando un concorso di colpa tra le parti;
da un lato il correntista ha assunto un comportamento poco adeguato ed imprudente nel cliccare sul link non riconducibile ictu oculi alla convenuta, dall'altro non ha CP_1
utilizzato un corretto controllo delle operazioni bancarie tali da poter bloccare il conto corrente prima della disposizione dei pagamenti.
7 Il concorso del fatto del danneggiato comporta la proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, atteso che tale concorso è configurabile non sola-
mente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volonta-
riamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza so-
ciale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (Cass. n. 11698/2014).
Nel caso di specie si ritiene che sussista una responsabilità concorrente del danneg-
giato nella misura del 50%, con la conseguenza che la somma da restituire al ricor-
rente, parametrata alla somma sottratta illecitamente da terzi dal conto corrente dello stesso e sul cui ammontare non vi è stata alcuna contestazione, deve essere ridotta in pari misura.
La domanda di risarcimento del danno deve, invece, essere dichiarata improponi-
bile per mancata allegazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della stessa.
Vista la dichiarazione di concorso di colpa tra le parti sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, III sezione civile, in persona del giudice onorario dott. Gianluigi Ciampa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della stessa, così provvede:
8 1. condanna in persona del l.r.p.t., alla restituzione all'istante Controparte_1
della somma di € 4.596,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 29.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 728 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: contratti bancari – restituzione somme.
TRA
, (C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 05.09.1991 e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Esposito, (C.F. ) - PEC C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli Email_1
in via F. Caracciolo n. 14,
-attore-
E
(C.F. , p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma al viale Europa n. 190,
rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Barone (C.F. ) - PEC C.F._3
1 ed elettivamente domiciliata presso Email_2 [...]
in Napoli in piazza Matteotti n. 2, Controparte_2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, chiedeva dichiararsi la responsabilità della Parte_1
convenuta per aver consentito a terzi di porre in essere prelievi Controparte_1
di somme esistenti sul conto Bancoposta n.1000113405, di cui era titolare e per il quale aveva chiesto ed ottenuto di essere abilitato al servizio di Home Banking, al fine di poterlo liberamente gestire a mezzo Internet.
2. L'attore, in data 09.04.2021, riceveva un messaggio sulla sua utenza telefonica mobile con cui gli veniva chiesto di indicare i propri dati anagrafici, essendosi verificate, a dire dell'interlocutore, delle incongruenze sulle modalità di accesso al conto Bancoposta, e pertanto, al fine di evitarne il blocco, doveva accedere ad un link fornitogli, nonché compilare il relativo modulo inviato allo stesso online, nel quale doveva indicare i relativi dati di accesso al proprio conto.
3. Il poneva in essere tutte le operazioni richieste all'esito delle quali Parte_1
subiva addebiti, relativi a pagamenti effettuati sul proprio conto, pari a €. 9.192,00.
Sporgeva denunzia presso la Questura di Napoli, Commissariato di Sorrento e richiedeva sia il blocco e l'estinzione del conto Bancoposta, sia della Carta allo stesso associata.
4. Si costituiva ritualmente in giudizio la quale sosteneva la non CP_1
rimborsabilità di quanto richiesto, in virtù della legittimità delle transazioni
2 eseguite, in quanto le operazioni di addebito, risultavano essere state disposte esclusivamente dal titolare della carta Bancoposta, tramite il corretto inserimento dei dati informatici, a conoscenza unicamente del solo titolare.
5. Incardinatosi il giudizio, il Tribunale disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il quale veniva effettuato con esito negativo ed all'udienza del 07.10.2024 il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione,
alle parti, dei termini ex art.190 c.p.c..
Prima di entrare nel merito della questione è opportuno fare chiarezza sulla tipologia del raggiro telematico posto ai danni del . Parte_1
Nell'ultimo decennio, ed in particolar modo nel biennio della pandemia, le truffe telematiche conosciute come phishing, smishing e vishing sono aumentate del
600%. Il phishing, (tradotto letteralmente come prendere all'amo), è una truffa effettuata tramite internet o altri strumenti informatici con la quale il truffatore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile, di solito mediante l'utilizzo di una comunicazione digitale che imita, nell'aspetto e nel contenuto,
messaggi legittimi dei fornitori di servizi.
La disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010 n.
11, attuativo della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato in-
terno europeo, che individua in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e alla custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente.
Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, è tenuto ad utilizzare gli stru-
menti di pagamento secondo i termini d'uso pattuiti con il prestatore;
a comunicare
3 allo stesso, non appena ne venga a conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropria-
zione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento;
ad adottare tutte le misure idonee a proteggere i dispositivi di accesso personalizzati. Per cui,
in base al successivo art. 12 c. 3, l'utente assume la responsabilità delle perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropria-
zione indebita, qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di cui all'art. 7, con dolo o colpa grave.
Ai sensi dell'art 10 c. 2 d.lgs. 11/2010, quindi, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello stru-
mento di pagamento, provando la frode dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno ex art. 2697 c. 2 c.c..
Anche la giurisprudenza di legittimità, del resto, ha affermato che “la responsabilità
della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con partico-
lare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente me-
diante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha
natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave
dell'utente” (cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045).
D'altro canto, il d.lgs. n. 11/2010, a garanzia della sicurezza degli strumenti di pa-
gamento elettronici, pone anche a carico del gestore dei servizi di pagamento il rispetto di obblighi determinati, tra i quali rientrano, specularmente ai doveri impo-
sti al cliente: l'obbligo di assicurare che i dispositivi personalizzati per l'utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizza-
4 tore legittimato (art. 8 c. 1 lett. a); l'obbligo di assicurare che siano sempre dispo-
nibili strumenti adeguati affinché l'utilizzatore possa effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 c. 1 lett. b (art. 8 c. 1 lett. c).
Obblighi più specifici riguardano, poi, la necessità di attuare l'identificazione forte del cliente, quando l'utente accede al suo conto di pagamento online o dispone un'operazione di pagamento elettronico, nonché quando effettua qualsiasi azione,
tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi (art.10 bis c. 1).
Pertanto, perché l'utilizzatore sopporti le perdite derivate da un uso illegittimo dello strumento di pagamento ad opera di terzi, non è sufficiente che il prestatore del servizio dia prova di una condotta fraudolenta o dell'inadempimento degli obblighi ex art 7 d.lgs 11/2010 sorretto da dolo o colpa grave del cliente, dovendo altresì
dimostrare, preventivamente, di aver adempiuto i doveri di tutela del consumatore prescritti dal citato decreto (cfr. Cass. 26/11/2020, n. 26916). L'art. 10 c. 1 d.lgs.
11/2010 afferma infatti che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita “è onere del prestatore di servizi di paga-
mento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente re-
gistrata e contabilizzata che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”.
Di talché, l'applicazione della norma contenuta nell'art. 12 c. 3 d.lgs 11/2010, che imputa la responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, presuppone il raggiungimento di una duplice prova da parte dell'istituto di credito, ossia quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave.
5 Essendo questo il parametro normativo di riferimento per valutare la fondatezza della pretesa attorea, diviene determinante l'analisi delle modalità specifiche attra-
verso le quali è stata praticata, con successo, la truffa.
Dagli atti di causa emerge che i truffatori, ingenerando nell'attore fiducia e credi-
bilità circa l'attendibilità del proprio interlocutore, gli avrebbero inviato un sms,
che appariva al destinatario con il nome della convenuta, con cui veniva invitato
“per motivi di sicurezza ..” ad aprire un link ed a confermare le proprie credenziali;
link che, una volta cliccato, rinviava ad un “sito truffa”, consentendo ai truffatori di carpire le credenziali del correntista e di procedere successivamente ad effettuare i prelievi dal suo conto.
Nel caso di specie, pertanto se da un lato la descrizione della procedura e delle numerose azioni, vede senza dubbio una cooperazione del ricorrente, seppur ovvia-
mente carpita e fraudolenta (Cass. n. 7214/2023) nel concludere l'operazione e tra-
slare il denaro, dall'altro lato occorre verificare se le operazioni di pagamento e di prelievo per frequenza siano da considerarsi “anomale”.
L'intermediario che non abbia predisposto idonei strumenti per evidenziare e/o bloccare automaticamente comportamenti che siano evidentemente anomali, ne è
responsabile (così dec. n. 4852/2022; ma già, , dec. n. 11849/2017, CP_3
dec. n. 3534/2014, n. 4131/2015, n. 11452/2016).
I sistemi di monitoraggio e di alert adottati per intercettare elementi sintomatici di un rischio di frode rispetto a operazioni c.d. sospette sono previsti ex lege nelle indicazioni contenute nel d.m. 30 aprile 2007, n. 112, adottato in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante “Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento” (cfr. ABF Roma, Dec. n. 1625/2022).
6 Inoltre, secondo la consolidata opinione della dottrina e della giurisprudenza, l'at-
tività bancaria, in quanto attività riservata, deve sottostare al canone di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. (“diligenza dell'accorto banchiere”), con con-
seguente adozione di tutte le cautele necessarie.
Ciò chiarito, l'anomalo utilizzo del conto avrebbe dovuto portare l'intermediario,
in forza del livello di diligenza da lui preteso dall'art. 1176, comma 2, c.c., ad adot-
tare cautele ulteriori e non standard o meramente automatizzate, prima di dare corso a tale anomala operazione.
L'automatizzazione dei controlli bancari consentita dal progresso scientifico e tec-
nologico non può comportare, infatti, una regressione del livello di tutela che deve essere garantito al singolo risparmiatore.
La predisposizione da parte della convenuta di un sistema di autenticazione forte per l'operatività su conto on line di per sé non rappresenta il massimo delle cautele tecnologicamente possibili per contrastare – tra gli altri – i fenomeni di phishing,
bensì il minimo della cautela pretesa dal legislatore per evitare che il prestatore di servizi di pagamento risponda in ogni caso (quindi anche nell'ipotesi di colpa grave del pagatore) di qualsiasi operazione non autorizzata, salva la frode ai sensi dell'art. 12.2-bis del d.lgs.11/2010.
Pertanto, si può concludere evidenziando un concorso di colpa tra le parti;
da un lato il correntista ha assunto un comportamento poco adeguato ed imprudente nel cliccare sul link non riconducibile ictu oculi alla convenuta, dall'altro non ha CP_1
utilizzato un corretto controllo delle operazioni bancarie tali da poter bloccare il conto corrente prima della disposizione dei pagamenti.
7 Il concorso del fatto del danneggiato comporta la proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, atteso che tale concorso è configurabile non sola-
mente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volonta-
riamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza so-
ciale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (Cass. n. 11698/2014).
Nel caso di specie si ritiene che sussista una responsabilità concorrente del danneg-
giato nella misura del 50%, con la conseguenza che la somma da restituire al ricor-
rente, parametrata alla somma sottratta illecitamente da terzi dal conto corrente dello stesso e sul cui ammontare non vi è stata alcuna contestazione, deve essere ridotta in pari misura.
La domanda di risarcimento del danno deve, invece, essere dichiarata improponi-
bile per mancata allegazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della stessa.
Vista la dichiarazione di concorso di colpa tra le parti sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, III sezione civile, in persona del giudice onorario dott. Gianluigi Ciampa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della stessa, così provvede:
8 1. condanna in persona del l.r.p.t., alla restituzione all'istante Controparte_1
della somma di € 4.596,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 29.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9