Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 luglio 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
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E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale pochi giorni fa l' Avviso pubblico della società in house del Ministero del lavoro "Sviluppo Italia" finalizzato al finanziamento di progetti di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini della Repubblica di Tunisia , con risorse a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – OS2 Migrazione legale e Integrazione, lettera p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine L'avviso ha l'obiettivo di promuovere canali legali di ingresso in Italia attraverso percorsi di formazione svolta nel paese di origine e di assistenza nel periodo di ingresso in Italia. Le …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Pescara, sentenza 14/11/2024, n. 558Provvedimento: n. 955/2023 r.g.lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 14/11/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 SOLIDORO SIRIO, giusta procura in atti; PARTE RICORRENTE e (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso …Leggi di più...
- diritto comunitario·
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- graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
- art. 5 D.lgs. n. 59/2017·
- equiparazione titoli·
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- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- normativa concorsi docenti·
- giurisprudenza Consiglio di Stato
- 2. Trib. Udine, sentenza 10/06/2025, n. 259Provvedimento: R.G.L. 99/25 TRIBUNALE DI UDINE VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 10.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Ilaria Ballarin Cont in sostituzione dell' avv. Domenico Naso per parte ricorrente e la dott.ssa Rosaria Rizzo per . L'avv. Ilaria Ballarin insiste per l'accoglimento del ricorso, contesta le deduzioni avverse e precisa che il ricorrente è attualmente assunto a tempo indeterminato e pertanto vi è prova della permanenza nel sistema scolastico. La dott.ssa Rosaria Rizzo si richiama alla memoria di costituzione. Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura …Leggi di più...
- DPCM 28.11.2016·
- art. 1, comma 121, L. 107/2015·
- carta del docente·
- equipollenza educatore/docente·
- prescrizione quinquennale·
- interessi legali o rivalutazione monetaria·
- DPCM 23.09.2015·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diritto alla formazione
- 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2513Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da Dott. ST RA Presidente rel. Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere Dott. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2159/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Zinzi e con lui elettivamente Parte_1 domiciliata in Isola del Liri (FR), Via Siracusa 5, presso la sede legale della società “ [...] ; Controparte_1 APPELLANTE E rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 Generale …Leggi di più...
- supplenze annuali·
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- O.M. 60/2020·
- DM 374/2017·
- supplenze temporanee·
- concorsi docenti·
- graduatorie di istituto·
- art. 5 d.lgs. 59/2017·
- art. 1, comma 110, legge 107/2015·
- graduatorie provinciali supplenze
- 4. Trib. Milano, sentenza 24/07/2024, n. 3711Provvedimento: N. R.G. 2845/2024 TRIBUNALE di MILANO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2845/2024 promossa da: , rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Romeo Parte_1 ricorrente CONTRO Il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' Controparte_2 (C.F, ) in persona dei [...] P.IVA_1 rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Emanuela Lucia Romano e dall'Avv. Francesco Serafino, …Leggi di più...
- graduatorie di circolo e di istituto (GI)·
- abilitazione all'insegnamento·
- ordinanza ministeriale n. 60/2020·
- graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)·
- equiparazione titoli·
- giurisprudenza amministrativa·
- 24 crediti formativi universitari (CFU)·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- normativa concorsi docenti·
- ordinanza ministeriale n. 112/2022·
- art. 5 D.Lgs. 59/2017
- 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/05/2025, n. 3736Provvedimento: Pubblicato il 02/05/2025 N. 03736/2025REG.PROV.COLL. N. 07045/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7045 del 2024, proposto da Comune di Melfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via …Leggi di più...
- fusione istituti scolastici·
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- inammissibilità ricorso·
- annullamento in autotutela·
- principio di sussidiarietà·
- accreditamento ITS Academy·
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- eccesso di potere·
- procedura di evidenza pubblica·
- principio di legittimo affidamento
Versioni del testo
- Capo I : Principi
- Art. 1. Istituzione del Sistema terziario
di istruzione tecnologica superiore 1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonche' dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensita' di conoscenza, per la competitivita' e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.
2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all' articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , della durata di almeno 800 ore. N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l' art. 15, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 », pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.:
«5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.»
- Si riporta l' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.:
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).
- 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell' art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell' art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all' art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 , nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.» - Capo II : Missione e criteri generali di organizzazione degli its academy