TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1629 /2025
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Vertente tra
, nato ad [...] il [...] , rapp.tato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Mariana Anna Allocca
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.ta e difesa CP_1 C.F._2 dall' avv. Mariana Anna Allocca
Ricorrenti
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc del 2.07.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo. RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Castello di Cisterna il giorno 21/04/2001, che dalla loro unione nascevano i figli in data 10/02/2002 e in data 15/03/2006, entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
MOTIVI
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale dà atto che il sig. si impegna a Parte_1 versare in favore della moglie, allo stato non autosufficiente, un assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare ( capo 2) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo CP_1 di legittimazione reale.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nato ad [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_1 CP_1
c.f , nata a [...] il [...] che hanno contratto
[...] C.F._2 matrimonio in Castello di Cisterna il giorno 21/04/2001 ( atto n. 2 P. II, s. A, anno 2001 );
2) Determina in € 300,00 il contributo a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con soggezione alla rivalutazione Istat;
CP_1
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
4) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15/07/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca