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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5594/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 29/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5594/2019
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in San Giorgio a Cremano (NA) alla Parte_1
via Salvo d'Acquisto n. 49, presso lo studio dell'Avv. BARONE MARIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
, elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano (NA) alla Controparte_1
via Salvo d'Acquisto n. 49, presso lo studio dell'Avv. BARONE MARIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
e elett.te dom.ta in La Spezia (SP) alla via Paolo Emilio Controparte_2
Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ZURLO RAFFAELE e dell'Avv. ONORATI ANDREA in virtù di procura in atti
- OPPOSTA avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione-ne" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
pag. 2/5 Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Controparte_2
e erano tenuti a dimostrare l'eventuale Parte_1 Controparte_1
esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Con la proposizione della odierna opposizione, e Parte_1 CP_1
hanno contestato:
[...]
- la carenza di prova, sulla base del solo estratto conto ex art 50 TUB, del credito ingiunto;
- la mancata comunicazione della cessione del credito;
- l'erroneità ed illegittimità del calcolo relativo alle modalità di determinazione degli interessi.
Del tutto infondata la dedotta carenza di prova del credito.
pag. 3/5 Ed, infatti, in tema di prova del credito, fornita da un istituto di credito bancario, nel giudizio monitorio è sufficiente l'estratto di saldaconto, ossia la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento (cfr., Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357), onere probatorio pienamente assolto, nella vicenda odierna, dalla banca opposta, con la produzione, agli atti del giudizio, del contratto di finanziamento e degli estratti conto.
Anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione della avvenuta cessione risulta smentita per tabulas, attesa la produzione, agli atti del giudizio, della raccomandata (ricevuta il 23.9.2016) con la quale notiziava gli CP_3
opponenti dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Ugualmente priva di pregio la dedotta applicazione, al rapporto de quo, di interessi non dovuti, e tanto in ragione del tenore assolutamente generico delle doglianze formulate dalla società opponente, la quale ha censurato la ricorrenza di interessi e di commissioni e spese in via del tutto indiretta, non ricollegandolo in alcun modo alla fattispecie concreta, né tali deficienze di allegazione sono state colmate, all'esito della scadenza del deposito dei termini per il deposito di memorie istruttorie, non avendo prodotto alcunché a supporto delle proprie (pur vaghe e generiche) asserzioni.
Gli opponenti non hanno, pertanto, assolto l'onere assertivo – prima ancora che probatorio – che su di loro gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione.
Infine, per quanto concerne la contestazione relativa ad un supposto difetto di legittimazione dell'opposta, la stessa si palesa inammissibile atteso che la stessa
è stata formulata tardivamente dagli opponenti, solo con il deposito delle pag. 4/5 memorie conclusionali (oltre ad essere, comunque, infondata, giacché la legittimazione dell'opposta emerge dagli atti, ed in particolare dall'estratto della
Gazzetta Ufficiale prodotta in sede monitoria).
Pertanto, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento, elenco integrale dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto sino alla chiusura), la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte)
e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1341/2019 del 11.06.2019, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna gli opponenti e al Parte_1 Controparte_1
pagamento in solido, in favore dell'opposta delle spese Controparte_2
processuali che si liquidano in € 3.809, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 29/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5594/2019
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.ta in San Giorgio a Cremano (NA) alla Parte_1
via Salvo d'Acquisto n. 49, presso lo studio dell'Avv. BARONE MARIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
, elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano (NA) alla Controparte_1
via Salvo d'Acquisto n. 49, presso lo studio dell'Avv. BARONE MARIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
e elett.te dom.ta in La Spezia (SP) alla via Paolo Emilio Controparte_2
Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ZURLO RAFFAELE e dell'Avv. ONORATI ANDREA in virtù di procura in atti
- OPPOSTA avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione-ne" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
pag. 2/5 Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre Controparte_2
e erano tenuti a dimostrare l'eventuale Parte_1 Controparte_1
esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Con la proposizione della odierna opposizione, e Parte_1 CP_1
hanno contestato:
[...]
- la carenza di prova, sulla base del solo estratto conto ex art 50 TUB, del credito ingiunto;
- la mancata comunicazione della cessione del credito;
- l'erroneità ed illegittimità del calcolo relativo alle modalità di determinazione degli interessi.
Del tutto infondata la dedotta carenza di prova del credito.
pag. 3/5 Ed, infatti, in tema di prova del credito, fornita da un istituto di credito bancario, nel giudizio monitorio è sufficiente l'estratto di saldaconto, ossia la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento (cfr., Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14357), onere probatorio pienamente assolto, nella vicenda odierna, dalla banca opposta, con la produzione, agli atti del giudizio, del contratto di finanziamento e degli estratti conto.
Anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione della avvenuta cessione risulta smentita per tabulas, attesa la produzione, agli atti del giudizio, della raccomandata (ricevuta il 23.9.2016) con la quale notiziava gli CP_3
opponenti dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Ugualmente priva di pregio la dedotta applicazione, al rapporto de quo, di interessi non dovuti, e tanto in ragione del tenore assolutamente generico delle doglianze formulate dalla società opponente, la quale ha censurato la ricorrenza di interessi e di commissioni e spese in via del tutto indiretta, non ricollegandolo in alcun modo alla fattispecie concreta, né tali deficienze di allegazione sono state colmate, all'esito della scadenza del deposito dei termini per il deposito di memorie istruttorie, non avendo prodotto alcunché a supporto delle proprie (pur vaghe e generiche) asserzioni.
Gli opponenti non hanno, pertanto, assolto l'onere assertivo – prima ancora che probatorio – che su di loro gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione.
Infine, per quanto concerne la contestazione relativa ad un supposto difetto di legittimazione dell'opposta, la stessa si palesa inammissibile atteso che la stessa
è stata formulata tardivamente dagli opponenti, solo con il deposito delle pag. 4/5 memorie conclusionali (oltre ad essere, comunque, infondata, giacché la legittimazione dell'opposta emerge dagli atti, ed in particolare dall'estratto della
Gazzetta Ufficiale prodotta in sede monitoria).
Pertanto, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di finanziamento, elenco integrale dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto sino alla chiusura), la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte)
e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1341/2019 del 11.06.2019, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna gli opponenti e al Parte_1 Controparte_1
pagamento in solido, in favore dell'opposta delle spese Controparte_2
processuali che si liquidano in € 3.809, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5