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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 9043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9043/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAZZI FRANCESCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in SAN MAURIZIO Parte_1 Controparte_1
CANAVESE il 23/04/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/04/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Tofane n. 92/7/E, di proprietà del signor alla Parte_1 signora la quale vi abiterà insieme alla figlia Controparte_1 Per_1
AFFIDA in via condivisa della figlia minore individuando la sua abitazione principale presso Per_1 la madre, con diritto del padre di tenere la figlia presso di sé nei seguenti periodi:
- due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
- un giorno alla settimana dalle 17:30 (dall'uscita del dopo scuola) alla mattina successiva;
- una settimana nel periodo delle festività natalizie;
- due settimane nelle vacanze estive;
- per Pasqua e durante le vacanze di carnevale ad anni alterni.
DÀ ATTO che il signor pagherà integralmente la rata mensile del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare pari a € 505,00.
DÀ ATTO che le spese condominiali, di riscaldamento e dell'acqua relative alla casa familiare saranno integralmente a carico della signora Controparte_1
DISPONE che il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_1 mensilmente, entro il giorno 5 del mese, alla signora la somma di € 500,00; somma soggetta CP_1 ad adeguamento ISTAT ex lege a partire dall'anno successivo alla omologa.
DISPONE che sempre al fine di contribuire ulteriormente al mantenimento della figlia il costo Per_1 dei Ticket Restaurant per il pranzo a scuola, sarà integralmente pagato dal signor Parte_1
DÀ ATTO che la retta della scuola frequentata da Istituto Sociale, sito in Torino, Corso Siracusa Per_1
n. 10, così come il costo del doposcuola, saranno integralmente a carico della signora CP_1
[...]
DISPONE che i signori e contribuiranno al 50% ciascuno al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia per qualsivoglia genere di spesa straordinaria, quali le spese mediche Per_1 non coperte dal sistema sanitario nazionale, spese scolastiche (ulteriori rispetto a quelle sopra indicate pagina 2 di 4 sub. F e G) ed extra scolastiche, che quest'ultima dovesse generare sino alla sua autosufficienza economica.
L. Nell'ambito delle spese straordinarie dovranno essere distinte:
- le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento del trasporto pubblico;
- le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati (diverse e ulteriori rispetto a quelle già pattuite dai genitori di cui sopra sub. G); tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese per la patente;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
- le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- le spese medico – sanitarie connotate da necessarietà o urgenza, gli esami, le visite specialistiche, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori.
DÀ ATTO che al fine della dimostrazione del preventivo accordo, qualora necessario, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione preventiva all'altro genitore a mezzo e-mail o raccomandata, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
DÀ ATTO che per ogni singolo capitolo di spesa, superiore a € 500,00 (concordato o dovuto anche senza accordo come sopra specificato) il genitore che dovrà sostenere il costo, dovrà darne comunicazione all'altro almeno cinque giorni prima di effettuare il pagamento, affinché questi possa mettere a disposizione dell'altro la somma necessaria.
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere tra i genitori dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto a inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori saranno invitati tempestivamente a richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9043/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAZZI FRANCESCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in SAN MAURIZIO Parte_1 Controparte_1
CANAVESE il 23/04/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/04/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Tofane n. 92/7/E, di proprietà del signor alla Parte_1 signora la quale vi abiterà insieme alla figlia Controparte_1 Per_1
AFFIDA in via condivisa della figlia minore individuando la sua abitazione principale presso Per_1 la madre, con diritto del padre di tenere la figlia presso di sé nei seguenti periodi:
- due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
- un giorno alla settimana dalle 17:30 (dall'uscita del dopo scuola) alla mattina successiva;
- una settimana nel periodo delle festività natalizie;
- due settimane nelle vacanze estive;
- per Pasqua e durante le vacanze di carnevale ad anni alterni.
DÀ ATTO che il signor pagherà integralmente la rata mensile del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare pari a € 505,00.
DÀ ATTO che le spese condominiali, di riscaldamento e dell'acqua relative alla casa familiare saranno integralmente a carico della signora Controparte_1
DISPONE che il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_1 mensilmente, entro il giorno 5 del mese, alla signora la somma di € 500,00; somma soggetta CP_1 ad adeguamento ISTAT ex lege a partire dall'anno successivo alla omologa.
DISPONE che sempre al fine di contribuire ulteriormente al mantenimento della figlia il costo Per_1 dei Ticket Restaurant per il pranzo a scuola, sarà integralmente pagato dal signor Parte_1
DÀ ATTO che la retta della scuola frequentata da Istituto Sociale, sito in Torino, Corso Siracusa Per_1
n. 10, così come il costo del doposcuola, saranno integralmente a carico della signora CP_1
[...]
DISPONE che i signori e contribuiranno al 50% ciascuno al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia per qualsivoglia genere di spesa straordinaria, quali le spese mediche Per_1 non coperte dal sistema sanitario nazionale, spese scolastiche (ulteriori rispetto a quelle sopra indicate pagina 2 di 4 sub. F e G) ed extra scolastiche, che quest'ultima dovesse generare sino alla sua autosufficienza economica.
L. Nell'ambito delle spese straordinarie dovranno essere distinte:
- le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento del trasporto pubblico;
- le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati (diverse e ulteriori rispetto a quelle già pattuite dai genitori di cui sopra sub. G); tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese per la patente;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
- le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo dei genitori: corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- le spese medico – sanitarie connotate da necessarietà o urgenza, gli esami, le visite specialistiche, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori.
DÀ ATTO che al fine della dimostrazione del preventivo accordo, qualora necessario, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione preventiva all'altro genitore a mezzo e-mail o raccomandata, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
DÀ ATTO che per ogni singolo capitolo di spesa, superiore a € 500,00 (concordato o dovuto anche senza accordo come sopra specificato) il genitore che dovrà sostenere il costo, dovrà darne comunicazione all'altro almeno cinque giorni prima di effettuare il pagamento, affinché questi possa mettere a disposizione dell'altro la somma necessaria.
DÀ ATTO che i conteggi di dare/avere tra i genitori dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto a inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori saranno invitati tempestivamente a richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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