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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5204/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5204/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] il [...] Parte_2
, nata a [...] il [...] Parte_3
Avv. Augusto Palese attori contro
(C.F. , in persona del Direttore Generale Rag. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Avv. Marzio Brazesco convenuta e
CP_3 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Nel merito, in via principale: Voglia il Tribunale adito condannare, in solido tra loro, la
[...] quale Compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante Controparte_4 CP_5 targato EC 845 XW, di proprietà del IG. e dallo stesso condotto nell'evento
[...] CP_3 de quo, nonché lo stesso IG. , quale proprietario e conducente del veicolo IS CP_3
pagina 1 di 13 targato EC 845 XW, al risarcimento di tutti i danni subiti dal IG. nel CP_5 Parte_1 sinistro occorsogli in data 19.10.2014, nella complessiva misura di € #71.042,17# ( Em_1 tantunomilazeroquarantadue/17#), o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, ed oltre alla refusione integrale dei costi per CTU e CTP.
Condannarsi, altresì, i medesimi, in solido tra loro, al pagamento di € #50.000,00#
(#cinquantamila/00#) in favore dei IG.ri e , di cui € Parte_2 Parte_3
#25.000,00# (#venticinquemila/00#) in favore del IG. ed € #25.000,00# Parte_2
(#venticinquemila/00#) in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento del Parte_3 danno riflesso da questi patito quali genitori conviventi del IG. , oltre ad interessi Parte_1 legali dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per parte convenuta
“NEL MERITO
In via principale
Per le causali di cui in premessa e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, dato atto di quanto già percepito dagli attori ante causam, mandare assolta la convenuta Controparte_6 da ogni domanda svolta nei suoi confronti, che andrà rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Vittoria di spese di giudizio.
In subordine salvo gravame
Previo ogni accertamento e declaratoria del caso, giusto il disposto di cui all'art. 1227 c.c. e dato atto di quanto già percepito ante causam dal sig. ridurre il risarcimento Parte_1 ulteriormente dovuto allo stesso da in proporzione al grado di responsabilità Controparte_6 acclarato, da determinarsi per le sole voci di danno provate e in misura inferiore al preteso.
Spese di lite integralmente compensate.
In ogni caso
Rigettare le domande risarcitorie avanzate dai sig.ri e Parte_2 Parte_3 perché infondate in fatto e in diritto.
Vittoria di spese di giudizio
pagina 2 di 13 Con espressa riserva di agire in surroga verso i corresponsabili per quanto in denegata ipotesi dovesse essere condannata a pagare e con espressa riserva di ripetizione delle somme Controparte_6 eventualmente pagate in eccesso agli attori e/o non dovute.
IN VIA ISTRUTTORIA
(A) Si chiede ammettersi prova orale per interrogatorio formale del sig. (capitoli Parte_1
1,2,3,4) e per testi nella persona dei sig.ri:
Istruttore Capo C/O Polizia locale di Chioggia, da escutersi anche a mezzo di Testimone_1 prova delegata avanti il Tribunale di VE (capitoli 1,2,3,4,5)
Vice Istruttore C/O Polizia locale di Chioggia, da escutersi anche a mezzo di Testimone_2 prova delegata avanti il Tribunale di VE (capitoli 1,2,3,4,5)
Sovrintendente Polizia di Stato C/O Polizia Stradale di AD da escutersi anche Persona_1
a mezzo di prova delegata avanti il Tribunale di AD (capitoli 1,2,3,4,5)
Assistente Capo della Polizia di Stato , C/O Polizia Stradale di AD da escutersi Tes_3 anche a mezzo di prova delegata avanti il Tribunale di AD (capitoli 1,2,3,4,5)
Ispettore Capo , C/O Polizia Stradale di AD, Distaccamento di Piove di Sacco, Testimone_4 da escutersi anche a mezzo di prova delegata avanti il Tribunale di AD (capitoli 1,2,3,4,5)
Ing. C/O Studio Fais, Navagero 6, AD da escutersi anche a mezzo di prova Testimone_5 delegata avanti il Tribunale di AD (capitoli 1,2,3,4,5,6)
Sulle seguenti istanze istruttorie:
1. Vero che “Il giorno 19.10.2014, alle ore 16.30 a Codevigo, il IG. , alla guida del Parte_1 veicolo DA IX targato EL639FY di sua proprietà, percorreva la SS309 “Romea”, con direzione VE-Chioggia”; (doc.1)
2. Vero che “Giunto nei pressi della progressiva chilometrica n. 97+800 il sig. veniva colpito Pt_1 frontalmente dal veicolo IS QA targato EC845XW del IG. , che, proveniente CP_3 dall'opposto senso di marcia e per cause di natura imprecisata, invadeva la corsia percorsa dalla
DA IX”; (doc.1)
3. Vero che “Sopraggiungeva nel frangente sulla SS309 “Romea” con direzione VE-Chioggia, il veicolo Opel RA targato CP883GG e condotto dal sig. , il quale tamponava nella parte Per_2 posteriore lato sinistro la DA del sig. ”; (doc.1) Pt_1
4. Vero che “A seguito dell'urto inferto dalla Opel del sig. , i tre autoveicoli (Opel del Per_2 sig. , DA IX del sig. e IS QA targato EC845XW del IG. ) si Per_2 Pt_1 CP_3 spostavano solidalmente di circa 80 centimetri nella direzione di marcia della Opel, trovando infine
pagina 3 di 13 posizione di quiete”;
5. Vero che “Interveniva dapprima sui luoghi del sinistro la Polizia Stradale di Chioggia, i cui Agenti provvedevano a documentare la posizione dei veicoli prima della rimozione, come da foto 19 e 20 che mi si rammostrano e il cui contenuto confermo”; (sub. doc.1 pag. 12 di 16 dell'Informativa Tes_ preliminare della PS di Piove di Sacco, allegata alla relazione dello studio
6. Vero che “Su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AD, ho redatto relazione tecnica che mi si rammostra sub. doc.1 (relazione tecnica Studio Fais), il cui contenuto confermo integralmente”.
(B) Si insiste nel rinnovo della CTU medico ergonomica con nomina di altro consulente ex art. 196 cpc, volta ad accertare quali lesioni in nesso causale con il sinistro abbia riportato il IG. Pt_1 in conseguenza dell'evento occorso il 19.10.2014, se dette lesioni siano compatibili con il
[...] corretto utilizzo dei mezzi di ritenzione e in che misura, quale sia stata la durata dell'inabilità temporanea e se dalle lesioni siano derivati esiti permanenti sulla preesistente integrità psico-fisica del soggetto, nonché quali siano le spese congrue pertinenti e commisurate e se tali spese potevano esser poste a carico del servizio sanitario nazionale o struttura convenzionata.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.05.2019 , Parte_1 Parte_2
e hanno evocato in giudizio e
[...] Parte_3 CP_3 Controparte_1 esponendo che: - il primo di essi, in data 19.10.2014 verso le ore 16.30
[...] Parte_1 stava percorrendo la S.S. 309 verso Chioggia a bordo della propria autovettura modello “DA
IX” targata EL639FY; - improvvisamente, all'altezza della progressiva kilometrica 97+800,
l'autovettura IS QA condotta da invadeva l'opposta corsia di marcia CP_3 andando a collidere contro il veicolo di;
- quest'ultimo veniva successivamente Controparte_7 tamponato da un'altra autovettura sopraggiungente;
- l'incidente determinava gravissime lesioni sulla persona del , oltre al decesso di , figlia minore di età del conducente Pt_1 Persona_3 dell'autovettura IS;
- in seguito al sinistro veniva trasportato presso il P.S. Parte_1 dell'O.C. di Chioggia (VE) ove veniva diagnosticata “frattura chiusa, ossa del metacarpo;
frattura del malleolo esterno, chiusa;
frattura chiusa più costole;
frattura chiusa delle ossa nasali”; - successivamente, a causa della gravità delle lesioni, veniva ricoverato nel Reparto di Chirurgia
Generale e sottoposto ad intervento chirurgico in data 23.10.2014; - il medico legale dott.
[...]
rilevava che “a seguito del sinistro stradale subito in data 19/10/2014 il IGnor Per_4 Pt_1 riportò un trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali, trauma toracico chiuso
[...]
pagina 4 di 13 con fratture costali multiple a destra, trauma alla mano destra con frattura scomposta della diafisi del IV e V metacarpo, trauma concussivo-contusivo al rachide lombo-sacrale con frattura dei processi trasversali di L1 ed L2 a destra, trauma alla caviglia destra con frattura del malleolo peronale”; - in conseguenza delle lesioni riportate in seguito al sinistro il sig. ha Pt_1 necessitato di costante assistenza da parte dei genitori conviventi e Parte_2
i quali, per tale motivo, hanno subito uno stravolgimento delle proprie Parte_3 esistenze;
- con sentenza n. 161/2018, all'esito di giudizio abbreviato (RGN 10504/2014 –
2379/2015 G.I.P.) il Tribunale di AD condannava il , imputato (tra l'altro) per lesioni CP_3 personali ai danni del , al risarcimento del danno dallo stesso subito, liquidato in via Pt_1 provvisionale nella somma di € 15.000,00, nonché di € 5.000,00 ciascuna in favore dei genitori di quest'ultimo, rimettendo per un integrale ristoro al giudice civile;
- Controparte_1 corrispondeva al la somma complessiva di € 78.500,00, trattenuta quale acconto sul Pt_1 maggior danno;
- le predette somme non sono satisfattive dell'intero danno subito, quantificato nella ulteriore somma di € 71.042,17 a favore di e di € 25.000,00 ciascuno in Parte_1 favore di e , della quale viene chiesto il risarcimento nella Parte_2 Parte_3 presente sede.
Si è costituita in persona del l.r.p.t., non contestando che in data Controparte_1
19.10.2014 il veicolo condotto da e di proprietà di quest'ultimo, in transito sulla CP_3 statale “Romea”, ed assicurato per la responsabilità civile con propria polizza, “per non meglio precisate ragioni”, si sia spostato “verso sinistra, andando ad invadere l'opposta corsia di marcia, urtando così frontalmente la DA tg. EL639FY dell'attore”; evidenziando, tuttavia: - che il veicolo condotto da veniva tamponato “nell'immediatezza” da altra autovettura Parte_1
(modello “Opel RA” targata CP883GG, condotta da ) e che i due urti, avvenuti Persona_5 contestualmente, hanno in ugual misura concorso a cagionare il danno lamentato dal;
- Pt_1 che quest'ultimo nel condurre il proprio veicolo non utilizzava le cinture di sicurezza;
- che le richieste formulate da e sono infondate in fatto ed in Parte_2 Parte_3 diritto, concludendo come sopra riportato.
Pur nella regolarità della notifica non si costituiva, venendo dichiarato contumace CP_3 in data 17.10.2019.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona di (dott. . Parte_1 Persona_6
pagina 5 di 13 La predetta consulenza è stata dichiarata nulla con ordinanza del 5.12.2022 per mancato rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
Ne è stata dunque disposta la rinnovazione e nominato C.T.U. il dott. Persona_7
A seguito del deposito dell'elaborato peritale e della riassegnazione del fascicolo allo scrivente
Giudice, la causa è stata chiamata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.05.2024 con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Si osserva quanto segue.
Non è contestato che in data 19.10.2014 ore 16.30 circa, si trovasse alla guida Parte_1 dell'autovettura, di sua proprietà, modello “DA IX 35” targata EL639FY, allorquando all'altezza della progressiva chilometrica n 97+800, l'autovettura modello “IS Qasqai” targata
EC845XW condotta dal proprietario , assicurata per la responsabilità civile da CP_3 in transito lungo la Statale Romea, abbia oltrepassato la striscia Controparte_1 bianca continua di mezzeria stradale, spostandosi “verso sinistra, andando ad invadere l'opposta corsia di marcia, urtando così frontalmente” l'autovettura condotta dall'odierno attore.
E' emerso (Ing. - consulente della Procura della Repubblica di VE - procedimento Per_8
R.G.N. 14/10504) che quest'ultimo avvedutosi della manovra effettuata dal conducente dell'autovettura “IS” si è portato verso il margine destro della propria corsia di marcia ed abbia iniziato “una manovra di frenatura di emergenza”, non potendo tuttavia evitare l'urto frontale con l'autovettura condotta dal , la quale si era portata a meno di un metro dal CP_3 margine della carreggiata;
che dopo l'urto l'autovettura “DA” è stata sospinta indietro per circa 6.5m e che nel volgere di “brevissimi istanti” è sopraggiunta da tergo l'autovettura “Opel” condotta da (non evocato in causa) la quale tamponava “violentemente” Persona_5
l'autovettura del che la precedeva nella marcia. Pt_1
E' rimasta priva di qualsivoglia dimostrazione la pretesa “pariteticità concorsuale” tra i conducenti delle due autovetture (uno dei quali, come detto, è rimasto estraneo al giudizio) nella causazione dei danni al , per le lesioni personali dal medesimo riportate (oltre che per il Pt_1 decesso della minore ) è stata emessa dal Tribunale di AD, a seguito di giudizio Persona_3 abbreviato, sentenza n. 161/2018 di condanna del , riconosciuta la penale responsabilità CP_3 del suddetto per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., alla pena di anni 1 di reclusione, oltre sanzioni accessorie, e condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile con pagina 6 di 13 provvisionale di € 15.000, 00 nonché di € 5.000,00 in favore di ciascuno dei genitori del danneggiato, parti civili.
Quanto al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del , dalla lettura della Pt_1 consulenza dell'Ing. è emerso, che quelle relative ai sedili anteriori fossero “avvolte e Per_8 bloccate”, laddove quella posteriori fossero “libere” (come anche accertato dal perito nominato dall'odierna parte convenuta).
Priva di dimostrazione è rimasta tuttavia l'incidenza causale del suddetto elemento fattuale, riferibile alla condotta del danneggiato, rispetto ai danni dallo stesso riportati.
Conformi sul punto le conclusioni della consulenza depositata dal dott. il quale, pur Per_7 rilevando l'impossibilità di accertare se le stesse fossero in uso al momento del sinistro (come sostenuto dal ) evidenzia l'impossibilità di determinare l'incidenza causale di tale fattore Pt_1 rispetto alle lesioni riportate (“Per quanto riguarda invece la compatibilità con l' utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell' infortunato al momento dell' evento traumatico, segnalata peraltro nella consulenza chirurgica effettuata al P.S. (v. sopra) mi vedo costretto ad adottare il criterio del si vera sunt exposita rispetto alle dichiarazioni del periziato che aveva dichiarato di averle indossate e che sarebbero state sganciate da due ragazzi sopraggiunti per soccorrerlo.
Quanto sopra è in contrasto con quanto ha riferito la parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta laddove viene esposto che in sede di ispezione da parte dell' accertatore incaricato le cinture di sicurezza anteriori della DA sarebbero risultate avvolte e bloccate. In ogni caso a mio parere la violenta dinamica dell'evento traumatico rende impossibile una credibile ipotesi di quali sarebbero state le lesioni nel caso che la cintura, circostanza come detto come detto negata dall'attore, non fosse stata indossata al momento degli urti).
Così ricostruita la dinamica del sinistro ed accertata anche nella presente civile la responsabilità di
(art. 2054 comma 1 c.c.), è ora possibile procedere al vaglio della fondatezza delle CP_3 domande attoree e alla quantificazione del danno.
chiede, innanzitutto, il ristoro dei danni non patrimoniali subiti. Parte_1
Preliminarmente, si rileva, che le conclusioni peritali (perizia a firma dott. , che saranno Per_7 di seguito richiamate nel vaglio della fondatezza delle singole domande di parte attrice, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano immuni da vizi logico giuridici e congruamente motivate, potendo quindi essere poste a base della decisione.
E' emerso che in seguito al sinistro, ha riportato “politrauma con trauma Parte_1 facciale e frattura delle ossa nasali , frattura della base del quarto e quinto metacarpo della mano
pagina 7 di 13 destra trattata con fili di K, frattura di numerose coste a destra e frattura dei processi trasversi di
L1 L2 , frattura del malleolo peroneale della gamba destra trattato con immobilizzazione gessata”.
Il danno biologico temporaneo è stato determinato in assoluto per 10 giorni;
parziale al 75% per
40 giorni;
parziale al 50% per 60 giorni;
parziale al 25% per 60 giorni.
A seguito della stabilizzazione del trauma, il danno biologico permanente è stato valutato pari al
20% rispetto all'integrità preesistente ed il livello di sofferenza soggettiva stimato in termini
“medi” durante la malattia e “moderato nel cronico”.
Per quanto riguarda il danno biologico, lo stesso è definito dall'art. 138, comma II, lett. a) del
D.Lgs. n. 209 del 2005, come la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Quando al danno morale come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Civ. Sez. VI, n. 4878 del 19.2.2019; Cass. Sez. III, n.
7513 del 27.3.2018).
Si tratta infatti di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo anche al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (Cass. Civ. Sez. III, n. 28989 dell'11.11.2019).
Nella perdurante inattuazione della tabella unica nazionale, si utilizzano le Tabelle adottate dal
Tribunale di Milano, dalle quali sono tratti i valori di seguito indicati.
Alla luce di quanto emerso dalla valutazione del danno biologico, permanente e temporaneo, effettuata nella consulenza d'ufficio l'importo risarcibile al danneggiato (di anni 39 al momento del fatto, essendo nato il [...]) risulta pari ad € 93.711,00 (dei quali € 83.936,00 per danno biologico permanente - valore punto € 3.809,75, oltre ad incremento per sofferenza soggettiva per complessivo valore di € 5.181,26; ed € 9.775,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
Il suddetto importo è liquidato all'attualità.
La domanda di personalizzazione del danno va rigettata, osservandosi che i pregiudizi patiti devono ritenersi già congruamente ristorati con i valori tabellari (Cass. Civ. n. 5865 del 4.3.2021).
pagina 8 di 13 Con riguardo al danno patrimoniale, va risarcita la somma di € 4.234, 40 che si ritiene congrua per spese mediche ed assistenza (cfr. 16 pag. C.T.U. dott. - da rivalutarsi dai singoli Per_7 esborsi all'attualità.
Devono essere detratte le somme già corrisposte sulle quali dovrà essere effettuata analoga operazione di rivalutazione per omogeneità di poste, sia pure con la diversa decorrenza dalla corresponsione.
In data 4.8.2015 risulta liquidato da a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale e patrimoniale, l'importo di € 35.000, 00 (il quale, attualizzato, corrisponde a €
41.930,00) ed in data 4.5.2026 l' ulteriore importo di € 43.500, 00 (che, attualizzato, corrisponde a € 52.417,50), per complessivi € 94. 347, 50, trattenuti come acconti dal danneggiato.
Entrambe le parti danno atto della avvenuta corresponsione, in esecuzione della sentenza n.
161/2018 emessa dal Tribunale di AD, della somma ivi liquidata a titolo di provvisionale di €
15.000,00. La suddetta va rivalutata (in carenza di indicazione, non fornita dalle parti, della data della corresponsione) a partire dal deposito della sentenza e, pertanto, è corrispondente all'attualità a € 17.625, 00.
A fronte dei suddetti importi (€ 94. 347, 50+€ 17.625, 00= €111.972, 50), alcun importo aggiuntivo risulta dovuto al , con conseguente rigetto della domanda dallo stesso Pt_1 proposta, annullando lo scomputo di quanto già percepito qualunque ulteriore pretesa risarcitoria.
Sulla domanda di risarcimento in favore di e , si osserva Parte_2 Parte_3 che in relazione al danno da lesione del rapporto parentale, occorre premettere che è necessario accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n.
25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
pagina 9 di 13 Deve ritenersi possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Inoltre, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17058/2017), fermo restando che la prova presuntiva non può essere svilita ad una "mera massima d'esperienza", deve comunque ritenersi che la stessa possa essere desunta anche d'ufficio dal giudice, qualora la parte abbia allegato e provato fatti noti che ne possano costituire il fondamento, trattandosi di ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, consente di risalire, secondo l'id quod plerumque accidit a fatti ignorati.
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino come era la "natura ed intensità" del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la "quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare", in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Tale accertamento diviene particolarmente rilevante anche in quanto la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare. Sul punto, recente, la corte di
Cassazione ha ribadito che: "In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,
l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del
11/11/2019).
Come affermato dalla giurisprudenza, nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il pagina 10 di 13 massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Emerge nel caso di specie che gli attori fossero genitori conviventi del , rispetto ai quali Pt_1 può dirsi accertata la sofferenza interiore morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 23.11.2021 da e Controparte_8
). Parte_4
Si effettua nel caso di specie una liquidazione in conformità al sistema a punti previsto dalla
Tabelle romane approvate nel mese di novembre 2023 prevedendo le stesse specifiche modalità di quantificazione del danno (Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Si considera il valore del punto pari a € 5.924 (ovvero € 3.474 per componente la morale soggettiva e € 2.450 per quella dinamico relazionale).
Sulla base del sistema ivi previsto si stima equo in favore di liquidare in favore di Parte_2
l'importo di € 27.487, 36 (attualizzato, pari a € 27.817,21) e l'importo di € 28.453, 20
[...]
(attualizzato, pari a € 28.794,64) in favore di considerandosi: - 29 punti per Parte_3
(di cui 20 per la relazione parentale, 7 per l'età del figlio, 2 per l'età di Parte_2
(anni 71), nato il [...]); - 30 punti per , (di cui 20 per Parte_2 Parte_3 la relazione parentale, 7 per l'età del figlio, 3 per l'età della stessa, nata il [...] (anni 66)); in entrambi i casi da moltiplicarsi per il coefficiente di 0,8 correlato al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, tenuto conto del valore del punto sopra indicato (€ 5.924) e della percentuale di invalidità riportata dal figlio.
Su tali somme, costituenti un c.d. credito di valore – giacché assolvono alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato – vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno i quali, in forza di un orientamento giurisprudenziale al quale va dato continuità, vanno riconosciuti anche d'ufficio laddove non oggetto di una specifica domanda giudiziale, atteso che devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda (Cass. n. 26374 del 2014; Cass.
n. 5317 del 2022).
pagina 11 di 13 La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento delle somme corrispondenti al danno subito corrispondenti ai frutti che le somme di denaro dovute a titolo di indennizzo avrebbero prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento. La misura degli stessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali da applicarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e di anno e anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo scolpito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21396 del 2014 e
Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
Devono essere detratte le somme già corrisposte (€ 5.000,00 per ciascuno, di cui alla piu' volte citata sentenza del Tribunale di AD n. 161/2018) liquidate a titolo di provvisionale sul maggior danno, sulle quali dovrà essere effettuata analoga operazione di rivalutazione per omogeneità di poste, sia pure con la diversa decorrenza dalla corresponsione.
Si compensano le spese di lite per la metà, condannando in solido i convenuti al pagamento del rimanente 50%. Si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa (da determinarsi, alla luce degli importi differenziali liquidati, nello scaglione compreso tra
€26.001 e 52.000), delle fasi svolte e dell'aumento ex art. 4, comma 2 per la difesa di piu' parti aventi la medesima posizione processuale.
Spese di C.T.P. e C.T.U., compensate per metà tre le parti e per la rimanente a carico dei convenuti in via solidale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni altra domanda rigettata:
- accerta la responsabilità civile di per i danni occorsi a in CP_3 Parte_1 occasione del sinistro occorso in data 19.10.2014;
- dato atto delle somme già percepite da quest'ultimo a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale (complessivi €111.972, 50, attualizzati) rigetta la domanda dal medesimo proposta di condanna dei convenuti alla corresponsione di ulteriori somme;
- condanna, per le causali di cui in motivazione, e CP_3 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. in solido a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] le somme (già attualizzate) di € 27.817,21 in favore di e di € 28.794,64 in Parte_2
pagina 12 di 13 favore di , oltre interessi come da parte motiva, detratte, previa rivalutazione, Parte_3 le somme già corrisposte;
- liquida le spese di lite complessivamente in € 9.900,80 per onorari, oltre accessori, ponendo l'esborso per metà a carico dei convenuti in solido e compensando l'ulteriore metà;
- spese di C.T.P. e C.T.U. per metà a carico dei convenuti in solido, compensata l'ulteriore metà.
Si comunichi.
Così deciso in VE, il 17.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti
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