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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7756/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.07.2024 da
1) (già Parte_1 Pt_2
Nata a OV (ALBANIA) il 15.07.1988 cittadina: italiana e albanese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_3
Nato a Milano il 03.09.1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con gli Avv.ti Thomas Mambrini (C.F. ; PEC C.F._3
e Paola della Campa (C.F. ; PEC Email_1 C.F._4
, entrambi con studio in via San Giovanni Sul Muro 18, Email_2
Milano, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OV (Albania) il 21.09.2018, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0473, Registro 03, parte II Serie C1)
separati consensualmente con sentenza n. 1687/2024 pubblicato il 31.10.2024 del Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• accertata la sussistenza dei presupposti, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in OV (Albania) il 21.09.2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al
n. 0473, Registro 03, parte II Serie C1, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• disporre il ripristino del cognome originario della signora (già Pt_2 Parte_1
, con i provvedimenti conseguenti;
Pt_2
• dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti con rinuncia reciproca al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 16.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OV (Albania) il 21.09.2018 tra
(già e Parte_1 Pt_2 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, dichiarando che i coniugi sono economicamente indipendenti con rinuncia reciproca al mantenimento;
3) Dispone il ripristino del cognome originario della signora (già , Pt_2 Parte_1 Pt_2 con i provvedimenti conseguenti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.07.2024 da
1) (già Parte_1 Pt_2
Nata a OV (ALBANIA) il 15.07.1988 cittadina: italiana e albanese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_3
Nato a Milano il 03.09.1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con gli Avv.ti Thomas Mambrini (C.F. ; PEC C.F._3
e Paola della Campa (C.F. ; PEC Email_1 C.F._4
, entrambi con studio in via San Giovanni Sul Muro 18, Email_2
Milano, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OV (Albania) il 21.09.2018, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0473, Registro 03, parte II Serie C1)
separati consensualmente con sentenza n. 1687/2024 pubblicato il 31.10.2024 del Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• accertata la sussistenza dei presupposti, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in OV (Albania) il 21.09.2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al
n. 0473, Registro 03, parte II Serie C1, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
• disporre il ripristino del cognome originario della signora (già Pt_2 Parte_1
, con i provvedimenti conseguenti;
Pt_2
• dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti con rinuncia reciproca al mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 16.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OV (Albania) il 21.09.2018 tra
(già e Parte_1 Pt_2 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, dichiarando che i coniugi sono economicamente indipendenti con rinuncia reciproca al mantenimento;
3) Dispone il ripristino del cognome originario della signora (già , Pt_2 Parte_1 Pt_2 con i provvedimenti conseguenti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG