Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 3Articolo 5
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8 novembre 1970
Art. 4. (Sistemi di ammissione)

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.
I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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