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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3023/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.f. ivi res. in Parte_1 C.F._1
Via Vesuvio n° 34 ed elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via L. da Vinci n.15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Oliveri che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
8616/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
pagina 1 di 5 Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… 1)
Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione invocata (A.O.I.), ingiustamente denegata;
(…)”. CP_ L' si è costituito – a seguito della disposta rinotifica del ricorso - con memoria depositata tempestivamente in data 9 giugno 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45,
3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata CP_2 dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed CP_1 onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 9 luglio2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 5 Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 28 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 3 marzo 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 5 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione peritale e le contestazioni di parte ricorrente hanno già trovato risposta nella relazione definitiva depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio.
pagina 3 di 5 Parte ricorrente si è limitata ad affermare “… 1) Non risulta correttamente valutata
l'incidenza funzionale del trauma occorso al ricorrente rispetto all'attività lavorativa di bracciante agricolo. Nulla scrive sul punto il CTU, limitandosi a ritenere che le conseguenze del trauma riportato dal ricorrente siano a "lieve incidenza funzionale”, per cui non è dato sapere se nelle condizioni in cui si trova il SI. possa continuare a svolgere le Parte_1 mansioni di bracciante agricolo o meno atteso che l'incidente balistico di cui è rimasto vittima ha compromesso in maniera irrimediabile l'articolazione al punto da non consentirgli più di svolgere l'attività di bracciante agricolo”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 30 dicembre
2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “Esiti di pregresso trauma balistico con ferita al malleolo mediale destro (2022) trattato con innesto autologo di cute ed a settembre 2024 intervento di rigenerativa con monocells solution in atto a lieve incidenza funzionale”.
Il perito ha osservato “Posta la diagnosi nei termini di cui sopra, alla luce della visita medico-legale cui il ricorrente è stato sottoposto, della documentazione sanitaria vagliata e della valutazione dell'incidenza tanto delle singole menomazioni, quanto complessivamente considerate, si ritiene che il ricorrente non risulti in atto affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.
1. Legge 12 giugno 1984 n. 222), pertanto, non presenta in atto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Il SI. , infatti, presenta in atto una lieve limitazione al movimento del Parte_1 passo, tale da non impedire e/o ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti.
Le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
pagina 4 di 5 Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 28 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio, CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 11 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 luglio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3023/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.f. ivi res. in Parte_1 C.F._1
Via Vesuvio n° 34 ed elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via L. da Vinci n.15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Oliveri che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
8616/24 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
pagina 1 di 5 Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… 1)
Ritenere e dichiarare che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione invocata (A.O.I.), ingiustamente denegata;
(…)”. CP_ L' si è costituito – a seguito della disposta rinotifica del ricorso - con memoria depositata tempestivamente in data 9 giugno 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45,
3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata CP_2 dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed CP_1 onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 9 luglio2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 5 Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 28 marzo 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 3 marzo 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 5 febbraio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione peritale e le contestazioni di parte ricorrente hanno già trovato risposta nella relazione definitiva depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, all'esito dell'esame obiettivo e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio.
pagina 3 di 5 Parte ricorrente si è limitata ad affermare “… 1) Non risulta correttamente valutata
l'incidenza funzionale del trauma occorso al ricorrente rispetto all'attività lavorativa di bracciante agricolo. Nulla scrive sul punto il CTU, limitandosi a ritenere che le conseguenze del trauma riportato dal ricorrente siano a "lieve incidenza funzionale”, per cui non è dato sapere se nelle condizioni in cui si trova il SI. possa continuare a svolgere le Parte_1 mansioni di bracciante agricolo o meno atteso che l'incidente balistico di cui è rimasto vittima ha compromesso in maniera irrimediabile l'articolazione al punto da non consentirgli più di svolgere l'attività di bracciante agricolo”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 30 dicembre
2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetto da “Esiti di pregresso trauma balistico con ferita al malleolo mediale destro (2022) trattato con innesto autologo di cute ed a settembre 2024 intervento di rigenerativa con monocells solution in atto a lieve incidenza funzionale”.
Il perito ha osservato “Posta la diagnosi nei termini di cui sopra, alla luce della visita medico-legale cui il ricorrente è stato sottoposto, della documentazione sanitaria vagliata e della valutazione dell'incidenza tanto delle singole menomazioni, quanto complessivamente considerate, si ritiene che il ricorrente non risulti in atto affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.
1. Legge 12 giugno 1984 n. 222), pertanto, non presenta in atto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Il SI. , infatti, presenta in atto una lieve limitazione al movimento del Parte_1 passo, tale da non impedire e/o ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti.
Le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
pagina 4 di 5 Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 28 marzo 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio, CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 11 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5