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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2023 promossa da:
, nata nella REPUBBLICA del CONGO il Parte_1
09/12/1972 (C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cecilia Gipponi ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato nella REPUBBLICA del CONGO il 16/04/1972 CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona
Le parti, nate entrambe nella Repubblica del Congo, ma aventi entrambe la cittadinanza italiana da anni, hanno contratto matrimonio in AV
(Repubblica del Congo) il 1.1.1992.
Dalla loro unione sono nati i figli , nel 2002; Persona_1
, nel 2005; , Persona_2 Persona_3 nel 2014 e , nel 2016. Persona_4
Essendo che a far data dal 2018 la si è trasferita in Francia con i Pt_1 figli, mentre il vive a tutt'oggi in Italia, a Sergnano (CR), sul regime della CP_1 responsabilità genitoriale dei figli della coppia e sul loro mantenimento si è pronunciata l'A.G. Francese (in particolare il Tribunal Judiciaire de Mulhouse, con sentenza del 2.5.2023: cfr. il doc. 4 ricorrente), conformemente ai reg. UE
4/2009 e 1111/2019.
Con ricorso del 11/07/2023 la ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Il non costituendosi, e per questo venendo dichiarato contumace- CP
è comparso personalmente alla prima udienza del 18.1.2024, non opponendosi alle domande della ricorrente.
Con sentenza n. 319 del 15.5.2024 stata dichiarata la separazione personale delle parti. Quindi la causa è stata rimessa ruolo, il è rimasto contumace CP_1
e non è comparso, e la causa è stata mandata in decisione all'udienza del
27.3.2025.
Va confermata anche per la domanda di divorzio (come già fatto per la domanda di separazione) la individuazione da parte della ricorrente della A.G. italiana come giurisdizione competente a pronunciarsi sulle domande sullo status delle parti e per la decisione delle domande va data applicazione alla legge italiana: la giurisdizione italiana sussiste in base al criterio ex art. 3 lettera a) iii) del reg. UE 1111/2019, essendo il convenuto residente in Italia;
la legge italiana va applicata in forza del criterio sussidiario ex art. 8 lettera c) reg. UE
1259/2010, richiamato dall'art. 31 l. 218/95, essendo cessata la convivenza nel
2018, essendo le parti entrambe cittadini italiani.
Applicando il diritto italiano, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra le parti: fra di esse è stata pronunciata sentenza di separazione da questo
Tribunale (sentenza n. 319/2024), passata in giudicato;
dalla prima udienza di separazione, celebratasi il 18.1.2024, è trascorso più di un anno;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Le spese di lite dell'intero giudizio vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1397/2023
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nata a Parte_1
AV (Repubblica del Congo) il 9.12.1972 e , nato CP_1
a AV (Repubblica del Congo) il 16.4.1972, matrimonio contratto in AV il 1.1.1992 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Sergnano al n. 4 Parte II Serie C anno 2014;
DICHIARA le spese di lite dell'intero giudizio di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 14.4.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sergnano;