TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Luca Mercuri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5837 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 19/10/2024, con concessione alle parti di termini ridotti per comparsa conclusionale e repliche, vertente tra:
(C.F. Controparte_1 Parte_1
, con l'avv. Barbara Straface (pec: P.IVA_1 Email_1
- appellante -
E
C.F. ), con l'avv. Michele Florio Controparte_2 P.IVA_2
- appellata -
NONCHÉ
, Controparte_3 [...]
Controparte_4
[...]
[...]
[...] Controparte_5
[...] [...]
CP_6
[...] CP_7
[...] CP_8
[...] CP_5
CP_9
[...]
Controparte_10
1
[...] CP_11
- altri appellati contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Severo (FG) n. 275/17 (Giudice
Dr. Avv. Antonio Capraro)
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, (ex IACP della Parte_1
Provincia di GI, di seguito anche solo ” ovvero “appellante”) ha convenuto in giudizio, Pt_1
dinanzi al Tribunale di GI, la (di seguito anche solo Controparte_2
” o “appellata”), nonché tutti i componenti (all'epoca dei fatti) dell'autogestione di CP_2 [...]
Co
, CA , di , oltre a chiedendo l'integrale riforma della Controparte_3 CP_4 CP_11 sentenza in epigrafe indicata del Giudice di Pace di , emessa all'esito del giudizio di CP_4
opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla medesima autorità con il n. 54/2011, nei confronti di di GI (ora e del ( Controparte_12 Parte_1 CP_3 [...]
dell'immobile sito in alla , chiedendo CP_13 CP_4 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in accoglimento dell'appello spiegato, riformare la sentenza di I grado e, per l'effetto,
2) revocare il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dall'appellata, con rigetto quindi della CP_ domanda azionata da nei confronti dell'odierna (ex ), attraverso il CP_2 Parte_1
procedimento monitorio a suo tempo avviato, per carenza di legittimazione passiva sostanziale del medesimo ente rispetto al credito azionato;
3) e con condanna di parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio e ulteriore condanna della stessa per lite temeraria.
Si è costuita in grado di appello la sola società agente originariamente in monitorio per CP_2
l'adempimento di un contratto di manutenzione dell'impianto ascensore presso l'immobile di
[...]
Co CP_1
, CA , all'epoca dei fatti facente parte del patrimonio indisponibile dello Controparte_3
della Provincia di GI, poi ma affidato in autogestione, sin dal momento Parte_1
dell'assegnazione dei singoli alloggi ERP, agli assegnatari medesimi, in base a quanto previsto dalla legge regionale al tempo vigente e dal regolamento annesso ai contratti di locazione stipulati con gli assegnatari.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 19/10/24, la sola parte appellante ha precisato le proprie conclusioni, come da note di trattazione
2 scritta depositate, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
Ancora una volta solo l'appellante ha depositato la sola memoria conclusionale.
§§§
Va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. Cass.
08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ad esempio da Trib. Reggio Emilia 27.05.2015 e 29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013,
Trib. Piacenza 16.02.2011).
§§§
L'appello risulta dunque fondato nel merito per le ragioni di cui subito appresso.
1) La responsabilità solidale o meno dello (ora CP_12 Pt_1
Come dedotto dall'appellante, anche in primo grado, senza sostanziale contestazione da parte dell'appellata (salvo che sull'interpretazione delle relative norme), la Legge regionale e il
Regolamento dell'autogestione dell'immobile in parola, vigenti al momento dello svolgimento delle supposte prestazioni da parte dell'attrice (in senso sostanziale) per l'adempimento del pagamento dei conseguenti corrispettivi, prevedevano l'affidamento all'autogestione degli assegnatari degli alloggi ERP della responsabilità relativa alla gestione dei servizi comuni, tra cui proprio il servizio ascensore, nonché della responsabilità delle conseguenti manutenzioni, ordinarie e straordinarie.
Tanto emerge dal Regolamento per l'autogestione (all. 6 del fascicolo dell'ente di primo grado), emanato in ossequio, e quindi con la copertura, di fonte primaria qual era l'art. 38, comma 4 della
Legge n. 54/1984, vigente all'epoca dei fatti, che poneva, peraltro in modo non CP_14
difforme da molte altre leggi regionali in materia, in capo ai singoli assegnatari di un alloggio ERP gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e, in particolare, con riguardo al
3 funzionamento dell'impianto ascensore.
peraltro non ha mai contestato l'esistenza delle dette norme, offrendone solo una lettura CP_2
giuridicamente diversa.
Altrettanto non contestato nella presente controversia è che il contratto di manutenzione non sia mai intercorso comunque tra l'ente pubblico e la società agente: le fatture stesse non furono mai emesse CP_1 nei confronti dello (ora ) e non vi è in atti alcun contratto tout court, quindi tanto meno Pt_1
CP_1 tra lo e . CP_2
Per stessa ammissione di parte appellata, i lavori furono al più richiesti da un assegnatario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali furono poi fatturati, anche se, come si vedrà poi oltre, non vi è nemmeno certezza sulla riferibilità all'immobile di , CA 6/C, di Controparte_3
tutte le fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto
Al titolo IV (Norme per la gestione e autogestione degli alloggi) della 20/12/1984 n. 54 CP_15
(Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Pubblicata nel n. 136 del 20 dicembre 1984 e abrogata solo CP_16
con Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10, art. 44, lettera a) erano contenute le norme di riferimento e, cioè l'art. 37 (Autogestione degli alloggi e dei servizi), del seguente tenore: “
1. Gli enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione ed il loro funzionamento. 2.
Negli stabili ultimati dopo la entrata in vigore della presente legge, viene effettuata l'autogestione dal momento della consegna degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari. 3. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione, per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.”
Laddove l'art. 38 (Modalità per l'autogestione dei servizi) recitava: “1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall' ente. 2. L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di
4 riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni. 3. Gli assegnatari che nei confronti dell'autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
L'ente gestore versa all'autogestione le quote insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle somme versate.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva - sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari
e la competente Commissione consiliare – il regolamento - tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni, nonchè quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per la autogestione della manutenzione. 5. È facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione un'aliquota definita fra il 30 e il 100 per cento della quota c) dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni. Per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una quota pari al 50% della quota di amministrazione.”
Il detto regolamento è stato puntualmente allegato dall'ente appellante fin dal giudizio di primo grado.
L' ha dedotto inoltre, nel silenzio di parte appellata sul punto, che il medesimo regolamento Pt_1
era stato allegato a tutti i contratti di locazione-assegnazione sottoscritto da tutti gli occupanti che, al momento dei lavori di manutenzione, erano assegnatari degli alloggi ERP di , Controparte_3
CA 6/C.
Dal complesso delle norme riportate emerge allora che:
a) le dette norme primarie, ma anche verosimilmente i regolamenti-tipo, sono sicuramente opponibili al creditore dell'autogestione e assoggetate al principio ignorantia legis non excusat tanto quanto a quello per cui iura novit curia;
b) l'autogestione degli alloggi ERP non è chiaramente regolata da un mero contratto di mandato
(con o senza obbligo di rendiconto) stipulato tra singoli assegnatari ed ente proprietario, ma costituisce una “entità radicalmente distinta e autonoma dall'ente proprietario” (così, ad esempio,
Trib. Ascoli Piceno 27.03.2019), nell'ambito della quale le obbligazioni assunte dalle autogestioni non possono essere pertanto oggetto di adempimento da parte dell'ente proprietario, così come l'amministratore dell'autogestione, nominato dall'assemblea degli assegnatari e non dall'ente
5 proprietario, non è un rappresentante dei proprietari delle unità immobiliari del fabbricato, ma rappresentante dei soli assegnatari;
c) il Regolamento dell'autogestione è parte integrante e sostanziale del contratto di locazione, stipulato fra l'ente proprietario e i singoli inquilini e obbliga entrambe le parti: nel caso di specie, come emerge in particolare dallo specifico regolamento de quo, oltre a esservi un'articolata regolamentazione degli organi dell'autogestione (art. 1-16), che giustifica l'individuazione dell'autonomia gestionale e soggettiva di cui già si è detto, vi sono specifiche norme sulla responsabilità dell'autogestione e dei singoli assegnatari nei confronti dell'autogestione medesima;
a mero titolo esemplificativo si sottolinea l'art. 18 (Responsabilità della gestione autonoma) in cui si dice che “Gli assegnatari sono solidalmente responsabili per tutte le spese, oneri e obblighi di legge e anche fiscali, connessi all'autogestione. L'autogestione ha la responsabilità esclusiva e totale nei confronti dei singoli assegnatari, dell'Ente gestore, dell'Ente proprietario e dei terzi per danni a persone e cose comunque e da chiunque causati, compresi quelli dovuti a cattivo funzionamento degli impianti, ad omessa o inadeguata manutenzione ed a a guasto accidentale. A copertura di detti rischi, la gestione autonoma dovrà stipulare idonee polizze assicuratve, da rivalutare annualmente e da fornire all'Ente gestore”, a testimonianza dell'autonoma soggettività dell'autogestione, la quale peraltro, a fronte dell'autonomia, era pure destinataria di finanziamenti derivanti dal riconoscimento all'autogestione delle quote dei canoni di locazione afferenti proprio alle manutenzioni;
infine, dall'art. 28 e dall'Allegato 1 al regolamento si evincono specificamente gli obblighi dell'autogestione con riguardo ai servizi comuni e all'impianto ascensore in particolare, comprensivo anche degli oneri di cui alle fatture azionate dall'appellante;
d) infatti, il presupposto per l'assegnazione di alloggi di ERP non è, come dedotto da parte appellata, l'indigenza degli occupanti (mai è emerso infatti che si tratti nel caso de quo di alloggi c.d. sociali): gli assegnatari dunque pagano un regolare canone di locazione (benché calmierato e regolato ex lege anche in base alle disponibilità economiche, ma mai nullo), così come sono in ogni caso tenuti al pagamento degli oneri per l'uso e la manutenzione dei servizi comuni di cui usufruiscono e nella misura in cui ne usufruiscono, o rifondendoli all'ente gestore con il canone di locazione (in assenza di autogestione) o all'autogestione medesima, versando le quote previste e approvate dall'assemblea dell'autogestione medesima.
Non era e non è in defintiva configurabile, in ultima analisi, una responsabilità solidale dell'ente proprietario, come una sorta di debitore “di ultima istanza”, per tutti i contratti stipulati dalle autogestioni degli immobili ERP per lo svolgimento e la manutenzione dei servizi comuni.
6 Né è configuabile, per quanto visto, alcun affidamento incolpevole o apparenza del diritto tutelabile in capo alla società appellata.
La stessa, per sua stessa ammissione, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza dell'autogestione, doveva essere a conoscenza delle norme che la regolano e non fu tratta in inganno da alcuno su una presunta garanzia da parte dell'ente proprietario. CP_1 Ne deriva l'infondatezza della domanda originariamente spiegata nei confronti dello (ora per carenza in capo a quest'ultima di qualsiasi obbligo nei confronti dell'agente. Parte_1
§§§
2) Carenza di prova anche sull'entità del credito azionato
Inoltre, come più volte dedotto dall'ente appellante, in ciò non specificamente smentito da parte della società appellata (che si è limitata sia in primo che in secondo grado alla mera iniziale costituzione senza appunto controdeduzioni specifiche sul punto), una delle fatture poste a base dell'originario provvedimento monitorio non risulta nemmeno intestata a un assegnatario di alloggio presso l'immobile di , ma a soggetto del tutto estraneo Controparte_3 all'autogestione, la signora (rimasta contumace sia in I che in II grado), che mai è stata CP_11
assegnataria di alcun alloggio presso il detto immobile.
In assenza anche dell'allegazione del presunto contratto stipulato con l'autogestione o con singoli soggetti, non vi è dunque prova in atti nemmeno dell'esatta entità dei lavori ordinati e quindi eseguiti e, soprattutto, dell'esatto corrispettivo pattuito e, comunque, spettante all'appellata anche nei confronti dell'autogestione.
Ne consegue di necessità la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Peraltro, la non ha svolto, né in primo né in secondo grado, Controparte_2
autonome domande né attività probatoria nei confronti di altri soggetti e, in particolare, nei confronti dei soggetti intestatari delle n. 4 fatture poste a base del decreto ingiuntivo a suo tempo concesso, pur essendo stati chiamati in giudizio dall'appellata, già in I grado (e poi destinatari anche della notifica dell'atto di appello), tutti gli assegnatari degli alloggi della scala in discorso, oltre alla sig.ra intestataria della quarta fattura azionata. CP_11
§§§
Quanto alle spese di giudizio, stante l'integrale soccombenza, la società appellata deve essere condanna alla rifusione delle spese e onorari del doppio grado di giudizio nei confronti dell'ente appellante, con applicazione dei parametri tempo per tempo vigenti, tenuto conto che il primo grado
7 si è concluso con sentenza del 10 maggio 2015, al punto minimo, stante la prossimità al valore più basso dello scaglione del valore del credito preteso.
Date le particolarità della fattispecie, non si rinvengono invece gli estremi per l'ulteriore condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c.
Nulla deve disporsi infine sulle spese con riguardo a tutte le altre parti rimaste contumaci, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di GI, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di I grado impugnata,
2) accoglie l'opposizione spiegata da (ex IACP), Parte_1
3) revoca il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di n. 54/2011; CP_4
4) condanna alla refusione in favore dell'ente appellante Controparte_2
delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi, quanto al giudizio di I grado in € 46,50 per esborsi ed € 671,00, per onorari, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge e, quanto al II grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00, per onorari, oltre rimborso forfetario
(15%), IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in data 24/12/2024
Il Giudice dott. Luca Mercuri
8