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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 137/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
Rilevato che, come da ordinanza del 30-11-2023, il presente procedimento era stato rinviato all'udienza del 20-02-2024 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.,
Premesso che l'udienza del 20 febbraio 2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Rilevato che parte attrice ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate il 19-02-2024, il Giudice pone la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”
(281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 19
R.G. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 137/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IM (TV), via
Roncadelle n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Novello, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE–
CONTRO
, in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_2
(C.F. ), con sede legale in Controparte_3 C.F._1
pagina 2 di 19 IN (ME), Via Regione Siciliana s.n.c. (C.F. P.IVA e n. iscr. al Registro
Imprese ); P.IVA_2
Convenuta non costituita -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalla società
attrice il 19-02-2024;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato (vedi produzione documentale del 27-1-2022) conveniva in giudizio Parte_1
, e, sulla scorta delle proprie ragioni in fatto e Controparte_2
in diritto ivi articolate, chiedeva all'intestato Tribunale di “accertata e dichiarata la responsabilità della subappaltatrice nella causazione CP_2
del sinistro del 12.09.2008 presso il cantiere denominato Org_1
” sito in Sant'Oreste, in località Saletti a Roma, per l'effetto, condannare
[...]
la stessa al pagamento della somma di euro 236.150,00 in favore dell'odierna attrice, o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso spese e compensi di lite integralmente rifusi…”.
Ancorché regolarmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 6 giugno 2022, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito della successiva udienza del 26 gennaio 2023, con ordinanza del 30 gennaio 2023, il G.I., premettendo pagina 3 di 19 che “Al fine di valutare la rilevanza delle prove testimoniali articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., posto che, ad un sommario esame e impregiudicata ogni valutazione di merito, appare, allo stato, perplesso inferire che la “mancata presa di distanza” dal sinistro equivalga ad ammissione di responsabilità della società convenuta, parte attrice va invitata a chiarire e eventualmente documentare se, in relazione all'accertamento conservativo di danno del 10.02.2009, che si assume redatto in contraddittorio con le imprese interessate,
venne data rituale comunicazione per la partecipazione anche alla società
convenuta, atteso che, dall'esame dell'allegato n. 6, non figura né la comparizione del legale rappresentante della stessa né la sottoscrizione del verbale da parte dello stesso”, rinviava per quanto sopra all'udienza del 27 marzo 2023.
In data 24-3-2023, parte attrice depositava le proprie osservazioni e allegava la documentazione a corredo delle stesse.
Quindi, con ordinanza del 27-03-2023, il G.I. ammetteva le prove testimoniali chieste dall'attrice come di seguito “ Premessa la contumacia della società convenuta che, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita,
vanno ritenute ammissibili e rilevanti le prove testimoniali articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 5-09-2022
limitatamente ai capitoli di prova indicati con i numeri 2-3-5-8-13; gli altri apparendo superflui in ragione di quanto documentato in atti” e, in accoglimento dell'istanza di prova delegata, con successivo provvedimento del 14-04-
2023, delegava l'assunzione delle prove testimoniali ammesse al Tribunale
di Treviso, fissando quale termine ultimo per provvedere il 31-10-2023, e pagina 4 di 19 rinviava per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé all'udienza del 27-11-
2023.
Di talché, escussi i testi dinanzi al Giudice delegato, alla predetta udienza del 27 novembre 2023, come accennato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20-02-2024 con assegnazione di un termine per il deposito di una memoria conclusiva che era tempestivamente depositata in data 9-02-2024.
Ora, premesso che l'udienza del 20 febbraio 2024 veniva sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, in data 19-02-2024 parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, ovvero “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere: in via principale, di merito, accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del sinistro del 12.09.2008 presso il Controparte_2
cantiere denominato “ ” sito in Sant'Oreste, in località Organizzazione_1
Saletti, a Roma, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 236.150,00 in favore dell'odierna attrice, o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso, spese e compensi di lite integralmente rifusi, come da nota spese depositata” e la causa veniva assunta in decisione.
2. Nel merito, sotto il profilo assertivo di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha allegato che « (di seguito, Parte_1
solo “ ) è azienda operante da oltre vent'anni nel mercato Parte_1
dell'edilizia, leader nel settore della posa in opera di manti e guaine pagina 5 di 19 impermeabilizzanti, nonché coperture in lamiera di vari materiali, di complessi immobiliari commerciali e direzionali (doc. 1, visura camerale). Ancora in data
12.11.2007, l'odierna attrice ha ricevuto ed accettato da Controparte_4
(di seguito, solo “ ), l'affidamento – in regime di subappalto –
[...] P_
dell'esecuzione di impermeabilizzazioni e lattonerie da installarsi sulla copertura in legno lamellare presso il cantiere denominato “ ” sito in Organizzazione_1
Sant'Oreste, in località Saletti a Roma (doc. 2, contratto di subappalto privato e lettera di invito). Successivamente, ha sua volta commissionato Parte_1
parte dell'esecuzione dei lavori di cui sopra a (di seguito, solo CP_2
“ ”), società con sede in IN (ME), con contratto di subappalto del CP_2
13.05.2008 (doc. 3). Nell'ottica di tale commessa, ha concluso con Parte_1
(di seguito, solo “ ), in data Controparte_6 Controparte_6
25.06.2007, la polizza n. 6328102774917 presso l'Agenzia di Treviso n. 632B per assicurarsi la copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile per lo svolgimento della propria attività di impresa (doc. 4, scheda di polizza, RC Org_2
Edili, quietanze di pagamento premio). Ebbene, nel corso dei lavori svolti dalla subappaltatrice presso il predetto cantiere, in data 12.09.2008, si è CP_2
verificato un incendio provocato da un cannello ossidrico lasciato acceso dalle maestranze di quest'ultima e venuto a contatto con la copertura in legno;
tale incendio ha provocato gravi danni sia alla copertura in legno dell'edificio su cui era in corso la posa di guaina impermeabilizzante, sia alcune pareti in cartongesso dell'edificio in costruzione. Immediata è stata la denuncia di sinistro formalizzata da parte dell'attrice alla propria Compagnia con relativa richiesta di accertamento peritale (doc. 5, fax 15.09.2008 / . La Parte_1 Controparte_6
pagina 6 di 19 dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni conseguenti risultano dal
Verbale di accertamento conservativo di danno del 12.02.2009, redatto in contraddittorio dalle imprese interessate nonché dalle rispettive compagnie, tra cui anche la là dove si dà atto che “le maestranze della Controparte_6
di IN (ME) (Ditta alla quale la ha a sua volta CP_2 Parte_1
subappaltato i lavori di impermeabilizzazione in parola) lasciavano un cannello con la fiamma accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato “A”” (doc. 6, verbale di accertamento conservativo di danno). Da tale verbale risulta altresì che “il danno reale complessivo relativo al sinistro è di € 202.150,00 ogni onere e spesa compresi e tutto compreso e nulla escluso e/o eccettuato, al lordo degli scoperti e/o franchigie contrattuali e/o limitazioni eventualmente previsti dalle polizze emarginate” (doc.
6, verbale di accertamento conservativo di danno). La ricostruzione del fatto mai è
stata oggetto di contestazione da parte di che è risultata non godere di CP_2
alcuna copertura assicurativa (cfr. sempre doc. 6). ha pertanto Parte_1
richiesto a di venire indennizzata delle somme che la stessa Controparte_6
era tenuta a pagare a sua committente, a causa dell'evento dannoso descritto P_
(pacificamente causato da ), avendo anche subito la stessa CP_2 Parte_1
nelle more, il blocco dei pagamenti da parte della stessa che comunicava alla P_
propria subappaltatrice di poterli svincolare solo all'esito dell'avvenuto risarcimento dei danni patiti in occasione dell'incendio del 12.09.2008 (doc. 7), il che poi avveniva con decurtazione dell'ammontare del suddetto danno dal complessivo corrispettivo pagato a dalla propria (sub) committente Parte_1
tuttavia, con mail del 13.05.2009 con cui inoltrava P_ Controparte_6
pagina 7 di 19 comunicazione della capogruppo del 21.04.2009, rendeva edotta Parte_2
l'odierna attrice circa la possibilità di una liquidazione soltanto parziale del danno
(limitata ad euro 43.605,00 al netto dello scoperto contrattuale), ritenendo operanti le condizioni di polizza previste dall'art. 17.8 delle condizioni contrattuali,
escludenti dalla garanzia i danni subiti dal tetto (doc. 8). Inutili si sono rivelate le contestazioni avanzate da in data 15-25.05.2009 (doc. 9 e 10), Parte_1
divenendo pertanto ineludibile il ricorso all'Autorità Giudiziaria. All'esito di tre gradi di giudizio (docc. 11,12,13), è stata sancita l'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie, con conseguente definitiva esclusione di qualsivoglia indennizzo in favore di da parte della propria Compagnia Parte_1
assicurativa in relazione al sinistro del 12.09.2008, causato da nel corso CP_2
dell'esecuzione dei lavori alla stessa affidati in subappalto dall'odierna attrice.
Ancor prima della conclusione del giudizio in cassazione, peraltro, Parte_1
con comunicazione a firma dello scrivente difensore di data 30.06.2017 (doc. 14),
ha diffidato alla corresponsione della somma di euro 202.150,00, proprio CP_2
in ragione tanto della mancata operatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza contratta con quanto della sua incontestabile Controparte_6
responsabilità nella causazione del sinistro verificatosi in occasione delle lavorazioni eseguite presso il cantiere “ ” di Sant'Oreste – Organizzazione_1
Roma. a causa di ciò, come detto, si è infatti vista costretta da Parte_1
ultimo a riconoscere alla propria committente principale, l'intero ammontare P_
del danno dalla stessa subito per fatto e colpa di , come quantificato nel CP_2
verbale di accertamento conservativo, pari a euro 202.150,00 (doc. 15, fattura n.
1301 del 24.07.2009 / . Con la suddetta comunicazione, P_ Parte_1
pagina 8 di 19 peraltro, sono state altresì richiamate le ulteriori voci di spesa sopportate da
[...]
in conseguenza del sinistro de quo, che qui nuovamente si richiedono nei Parte_1
limiti di quelle strettamente connesse al rifacimento della copertura bituminosa,
ammontanti ad euro 34.000,00 (cfr. doc. 14, comunicazione fax 15.04.2009
allegata). Cristallizzatosi pertanto il danno patito dall'odierna attrice per esclusiva responsabilità di , danno quantificabile in complessivi euro 236.150,00 e CP_2
visto il silenzio serbato da quest'ultima che sin qui non ha dato corso ad alcuna condotta riparatoria, si rende necessario per ricorrere alla tutela Parte_1
giudiziale», argomentando, inoltre, in diritto, che «Sulla responsabilità di per il danno cagionato a e non coperto da assicurazione CP_2 Parte_1
anzitutto, a seguito dell'intervenuto pagamento in favore della Parte_1
propria committente della somma per il danno causato dalla subappaltatrice P_
, ha pacificamente diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima, effettiva CP_2
responsabile dell'evento dannoso, quanto meno ex art. 1203, n. 3 c.c., ben potendo l'odierna attrice surrogarsi, come fa, all'azione di natura extracontrattuale (ex artt.
2043, 2051 c.c.) che avrebbe avuto nei confronti di rotex. Pacifico che P_
Si. ha avuto la piena custodia sia degli strumenti di lavoro dalla stessa CP_2
utilizzati, sia del luogo in cui ha eseguito le lavorazioni, in quanto unico soggetto ad operare in cantiere per la posa delle guaine di copertura, in forza del contratto di subappalto in essere con contratto che, all'art. 7, prevede il divieto Parte_1
di ulteriore subappalto per i lavori in questione, di talché solamente il personale di
, e nessun altro, deve ritenersi responsabile dell'accaduto, perché nessun CP_2
altro poteva essere legittimamente addetto a quelle lavorazioni. Pacifico, inoltre, che esercitando quel potere di fatto sul cantiere, non temporaneo né CP_2
pagina 9 di 19 occasionale, ed organizzando in totale autonomia la propria attività, si è quindi assunta la piena responsabilità di quanto ivi svoltosi, atteso che l'unico onere a carico di fatte salve le mere indicazioni su come eseguire le Parte_1
lavorazioni appaltate, risulta esclusivamente la fornitura del materiale da posare
(cfr. art. 5, doc. 3). Non revocabile in dubbio, infine, che il danno sia stato cagionato da , le cui maestranze “lasciavano un cannello con la fiamma CP_2
accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato “A”” (cfr. doc. 6). Ciò posto, la responsabilità dell'odierna convenuta emerge comunque anche dal contratto d'appalto (id est, subappalto) sottoscritto con in data 13.05.2008. Parte_1
Già al punto 4 delle premesse, si prevede (in maniera del tutto ricognitiva) che
“l'appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera, che sarà eseguita sotto la propria responsabilità escludendo da ogni rischio il committente”, nella specie l'odierna attrice. Disposizione rimasta lettera morta se è vero, com'è vero, che, nonostante la pacifica responsabilità
dell'odierna convenuta nella causazione del sinistro verificatosi presso il cantiere de quo, siccome emergente dal verbale di accertamento conservativo di danno, con i conseguenti effetti pregiudizievoli determinatisi in capo alla committente al P_
cui ristoro ha provveduto affatto esclusa dal rischio assicurato, Parte_1
mediante il pagamento della somma di euro 236.150,00. Come già rilevato, consta infatti documentalmente, senza dubbio alcuno, che il danneggiamento del fabbricato sia stato causato dall'abbandono di una fiamma ossidirica accesa durante l'applicazione di una guaina bituminosa per l'impermeabilizzazione della copertura lignea del tetto dell'immobile oggetto delle lavorazioni. Ma la responsabilità di pagina 10 di 19 Si. emerge altresì dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, del CP_2
contratto d'appalto, rubricato “PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO
DELL'APPALTATORE”, che in punto di garanzie specifiche erano a prevedere, in capo all'appaltatore: - L'uso idoneo e l'adeguata cura di tutte le eventuali macchine operatrici presenti in cantiere;
- Mantenimento in cantiere di mano d'opera che per professionalità e numero garantisca il pieno rispetto dei programmi e la qualità dei lavori a perfetta regola d'arte. Evidente come dal combinato disposto di tali previsioni contrattuali e dalla lettura del verbale di accertamento conservativo di danno emerga pacificamente l'assoluta mancanza di professionalità e cura delle strumentazioni da parte delle maestranze di Si. , che mai avrebbero dovuto – CP_2
in base ai più basilari canoni di diligenza, prudenza e perizia - lasciare la fiamma ossidrica azionata a contatto con la copertura lignea dell'immobile costruito,
evitando così di cagionare quel danno dal cui rischio di verificazione l'attrice avrebbe dovuto essere sollevata».
Ancora, rileva notare che, a fronte della richiesta di chiarimenti del G.I. di cui alla precitata ordinanza del 30 gennaio 2023, parte attrice in data 24-3-
2023, ha dedotto quanto si trascrive: «A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2023 il Giudice ha invitato parte attrice a chiarimenti (anche documentali) in ordine alle circostanze emergenti dal documento n. 6 allegato alla citazione introduttiva ed in particolare se la società convenuta sia stata preventivamente informata circa l'accertamento conservativo di danno del
10.02.2009 al fine di potervi partecipare e prendere posizione in ordine alla sua responsabilità. E ciò in quanto dal relativo verbale non risulta né la comparizione,
né la sottoscrizione da parte del legale rappresentante di SI.Protex. Invero, il pagina 11 di 19 verbale in questione contiene già un primo dato informativo, tutt'altro che neutro,
là dove attesta che “la ha dichiarato di non essere a sua volta Org_3 CP_2
assicurata”: elemento in possesso dei periti di e Controparte_6 [...]
già al momento dell'accertamento (diversamente non avrebbero CP_7
potuto farne menzione nel verbale), e risalente alla data del 20.11.2008 come risulta espressamente dalla stessa ammissione in tal senso di SI. (cfr. doc. 18, CP_2
allegato alla memoria 183, n. 2 c.p.c.), il che permette di inferire la sussistenza di un'interlocuzione previa tra l'odierna conventa e le Compagnie assicurative in merito a quanto avvenuto in località S. Oreste il 10.02.2009, in contraddittorio con le altre parti interessate. L'atto “dichiaratorio”, richiamato dai periti, con cui
SI. , in riferimento al contratto di subappalto in essere con CP_2 Parte_1
ed all'incendio del 12.09.2008, comunicava “di non avere propria copertura
[...]
assicurativa relativa ai lavori eseguiti nel cantiere sito in Sant'Oreste loc. Saletti
(RM) denominato ”, conferma sia la presenza in loco Organizzazione_1
della ditta, sia la responsabilità della medesima, considerato che non v'è in tale documento alcuna presa di distanza da quanto accaduto. Presa di distanza, in ogni caso, che non v'è neppure in riscontro alla prima ed immediata contestazione di a SI (doc. 19), allorché quest'ultima comunicava all'attrice, Parte_1 CP_2
in data 18.09.2008, (doc. 20) che “In riferimento alla Vs. raccomandata del
15.09.2008, Vi informiamo che stiamo provvedendo a nominare un ns. perito, il quale si recherà a stretto giro presso il cantiere in oggetto al fine di verificare le cause dirette e indirette che hanno determinato l'incidente sul cantiere”. È dato,
dunque, di ricavare come verosimilmente a seguito delle proprie verifiche SI. CP_2
non abbia potuto far altro che constatare essa stessa la propria responsabilità, senza pagina 12 di 19 nulla poter aggiungere. Segue, come detto, la sola dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa. Ma vi è di più. Con comunicazione di data 04.02.2009, a firma del legale di intervenuto (doc. 21), indirizzata non solo ad CP_2 [...]
ma anche alle compagnie , la Parte_1 Organizzazione_4
società convenuta, a distanza di cinque mesi dal fatto, nel dare seguito alla bozza già stilata del “verbale di accertamento conservativo di danno”1 (e che alla stessa era stata evidentemente trasmessa) in vista dell'incontro già programmato (e di cui era altrettanto evidentemente a conoscenza) del 10.02.2009, tenta di CP_2
difendersi (vista la ricostruzione che si sarebbe verbalizzata: “le maestranze della di IN (ME) (Ditta alla quale la ha a sua CP_2 Pt_1 Parte_1
volta subappaltato i lavori di impermeabilizzazione in parola) lasciavano un cannello con la fiamma accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato
“A””), evocando una non meglio precisata natura accidentale dell'evento (ma così
confermando la sua presenza in cantiere, unico soggetto legittimato ad esserlo in ragione della tipologia di lavorazioni da svolgere e per espressa previsione contrattuale) e contestando la quantificazione del danno. In ogni caso, la circostanza che SI. tramite il proprio legale prenda puntuale posizione sul CP_2
contenuto del verbale citandone addirittura l'intitolazione e che tra i destinatari della comunicazione dell'Avv. Scarcella vi siano anche le Compagnie assicurative fa certamente presumere che, quanto meno a livello informativo, la convenuta fosse stata senza dubbio messa a conoscenza che in data 10.02.2009 le parti coinvolte 1 Basti considerare che il verbale era chiaramente stato predisposto in anticipo, tant'è che contiene un lungo articolato scritto a macchina, ben prima dell'incontro, e le parti presenti poi si sono limitate a completare con i nomi delle persone fisiche dei rappresentanti e con luogo e data in calce, oltre alle firme. pagina 13 di 19 (anche per il tramite delle proprie compagnie assicurative) avrebbero proceduto al noto accertamento, con un preciso verbale che avrebbe avuto quel determinato contenuto. Tutto quanto detto, fuga ogni dubbio circa il fatto che, in relazione all'accertamento conservativo di danno del 10.02.2009, redatto in contraddittorio con le imprese interessate, venne di certo data rituale comunicazione per la partecipazione anche alla società convenuta. Si ribadisce, del resto, che l'intervento di è stato immediato, atteso che, come risulta dal documento Controparte_6
n. 16 allegato, il perito della Compagnia redigeva verbale di sopralluogo già in data
17.09.2008, appena cinque giorni dopo l'evento dannoso. In pari data la
Committente contestava ad la responsabilità in capo al P_ Parte_1
subappaltatore , richiamando proprio il verbale di sopralluogo del perito CP_2
assicurativo (cfr. doc. 17 allegato alla memoria 183, n. 2 c.p.c.). In data 18.09.2008
SI. , come detto, informava circa l'imminente nomina di un CP_2 Parte_1
perito per verificare le cause che determinanti l'incendio (lo si ripete, senza negare la propria responsabilità, né la propria presenza in loco): all'odierna attrice mai è
pervenuto l'esito di tale indagine peritale di parte. In data 09.10.2008 il precedente legale di con comunicazione inviata per conoscenza anche al legale Parte_1
di , Avv. Scarcella, evidentemente già interessato della vicenda, CP_2
contestava a quest'ultima la responsabilità dell'accaduto formulando richiesta risarcitoria. In data 20.11.2008 interviene, come detto, la nota dichiarazione della convenuta, in relazione alla mancanza di copertura assicurativa per i lavori eseguiti nel cantiere di Sant'Oreste (doc. 22). Poi più nulla sino alla comunicazione dell'Avv. Scarcella, legale di , datata 04.02.2009 (in cui si CP_2
fa riferimento all'incontro già programmato tra le parti in data 10.02.2009, in vista pagina 14 di 19 del quale era già stato evidentemente predisposto e diffuso dalle compagnie assicurative, come chiarito supra, la bozza del “verbale di accertamento conservativo di danno”), che interloquisce sia con l'odierna attrice sia con le due compagnie assicurative coinvolte ( e , lasciando ampiamente Org_5 CP_7
presumere l'esistenza di un canale informativo già in essere con queste ultime,
chiaramente dimostrando di ben conoscere la data in cui si sarebbe svolto l'accertamento conservativo di danno, e dando addirittura evidenza di aver letto la bozza medesima2, col tentativo (seppure tardivo) di negare una propria responsabilità e di invocare viceversa il caso fortuito (dopo che prima aveva sempre data per pacifico il proprio coinvolgimento). Sulla decisione, poi, di non presenziare né di sottoscrivere il verbale, ma attenderne invece i risultati, ben può
aver influito l'assenza di qualsiasi seria difesa e viepiù di copertura assicurativa in capo alla stessa relativamente al danno in questione. Che poi la mera CP_2
inerzia sia la cifra distintiva dell'atteggiamento di SI. nelle varie fasi di CP_2
questa vicenda lo dimostra il fatto che anche nel presente epilogo giudiziale la convenuta pur regolarmente citata ha deciso di restare contumace», corredando le predette osservazioni con la documentazione ivi prodotta.
3. Sotto il profilo probatorio, le allegazioni dell'attrice hanno trovato pieno riscontro sia alla luce della copiosa documentazione prodotta in giudizio sia ancora in virtù delle dichiarazioni rese dai testi escussi sui capitoli di prova ammessi, ossia “2) vero che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di subappalto, le opere di impermeabilizzazione sono state eseguite
Co 2 In cui infatti si legge “le maestranze della di IN (ME) (Ditta alla quale la CP_2 Parte_1 ha a sua volta subappaltato i lavori di impermeabilizzazione in parola) lasciavano un cannello con la fiamma accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato “A”” (doc. 6). pagina 15 di 19 unicamente dalla società la quale era – per tutto il periodo di Controparte_8
esecuzione che va dal 13.05.2008 al 15.07.2008 (termine contrattuale all'evidenza non rispettato)- l'unica impresa presente in cantiere per questo tipo di lavorazioni;
3) vero che, al momento dell'intervento in cantiere del personale di CP_2
era già stata eseguito da terzi il completamento della struttura del tetto in
[...]
legno del fabbricato su cui dovevano operare le maestranze di PROTEX. Pt_1
5) vero che, al momento dell'intervento in cantiere del personale di SI. CP_2
residuavano esclusivamente le opere di impermeabilizzazione, (che
[...]
consistevano essenzialmente nella posa delle guaine isolanti della copertura e opere accessorie di raccordo); 8) vero che, in data 12.09.2008, in occasione dell'incendio di cui ai capitoli n. 6 e 7, operavano all'interno del fabbricato in cui erano in corso i lavori di impermeabilizzazione unicamente le maestranze dipendenti di
13) vero che l'ammontare del danno, consistito nella CP_2
distruzione di parte della copertura, è stato determinato sulla base dei seguenti costi di rifacimento (come da doc. 06 che mi si rammostra), e in particolare: euro
44.200,00 relativi allo smontaggio della copertura in legno interessata dall'incendio; euro 93.500,00 relativa alla fornitura e posa in opera di una nuova copertura di legno lamellare analoga a quella smontata;
euro 18.000,00 relativi al trasporto a rifiuto e relativo smaltimento dei residui della copertura incendiata;
euro 33.850,00 relativi ai danni subiti dalle pareti interne in cartongesso;
euro
14.600,00 relativi alla pitturazione con primer delle pareti”.
Ora, premesso che “In via generale e in punto di diritto nel nostro ordinamento la contumacia non equivale a non contestazione, permanendo in capo alla parte attrice l'onus probandi in ordine ai fatti allegati” (Tribunale Pavia sez. III,
pagina 16 di 19 16/06/2021, n.855), i superiori fatti, come articolati nei predetti capitoli di prova, sono stati confermati da tutti i testi sentiti all'udienza del 13 luglio
2023 dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Treviso come da verbale in atti.
4. Soddisfatti gli oneri probatori gravanti su sul piano Parte_1
strettamente giuridico, considerato che “Il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur se legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono pienamente distinti ed autonomi. Ciò comporta che il rapporto diretto intercorre solo tra l'originario committente e l'appaltatore, restando del tutto estraneo il subappaltatore, contro cui dunque il committente non può
esercitare azione diretta” (Tribunale Potenza, 29/03/2023, n.375), la responsabilità della convenuta discende, anzitutto, dalle previsioni del contratto di appalto stipulato fra le parti il 13 maggio del 2008, ove, in particolare nelle lettere c) e d) dell'art. 4, rubricato “prestazioni ed oneri a carico dell'appaltatore”, venne posto a carico della “L'uso idoneo CP_2
e l'adeguata cura di tutte le eventuali macchine operatrici presenti in cantiere;
-
Mantenimento in cantiere di mano d'opera che per professionalità e numero garantisca il pieno rispetto dei programmi e la qualità dei lavori a perfetta regola d'arte”.
Considerato, allora, che la violazione di tali prestazioni e di tali oneri da parte della società è emersa nel corso Controparte_2
dell'istruttoria per quanto sopra argomentato e ritenuto che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa va interamente imputata alla condotta negligente della convenuta contumace, la stessa va pagina 17 di 19 condannata a rifondere all'attrice la somma complessiva di € 236.150,00
oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, premesso che “In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cassazione civile sez. III,
27/02/2023, n.5813), le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la mancata costituzione in giudizio della convenuta e quindi l'assenza di difese contrastanti rispetto alle domande dell'attrice) di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n.
137/2022 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 18 di 19 - Previa dichiarazione di contumacia della società Si. Controparte_2
[...]
1. Accoglie la domanda avanzata in citazione da parte attrice e, per l'effetto,
condanna Si. al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma complessiva di € 236.150,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. Condanna Si. al pagamento, in favore della Controparte_2
società attrice, delle spese di lite che liquida in € 7.052,00, per compensi,
oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e diritti di segreteria (€ 27,00).
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Patti il 20-02-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
Rilevato che, come da ordinanza del 30-11-2023, il presente procedimento era stato rinviato all'udienza del 20-02-2024 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.,
Premesso che l'udienza del 20 febbraio 2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Rilevato che parte attrice ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate il 19-02-2024, il Giudice pone la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”
(281 sexies comma 1 c.p.c.).
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R.G. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 137/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IM (TV), via
Roncadelle n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Novello, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE–
CONTRO
, in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_2
(C.F. ), con sede legale in Controparte_3 C.F._1
pagina 2 di 19 IN (ME), Via Regione Siciliana s.n.c. (C.F. P.IVA e n. iscr. al Registro
Imprese ); P.IVA_2
Convenuta non costituita -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalla società
attrice il 19-02-2024;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato (vedi produzione documentale del 27-1-2022) conveniva in giudizio Parte_1
, e, sulla scorta delle proprie ragioni in fatto e Controparte_2
in diritto ivi articolate, chiedeva all'intestato Tribunale di “accertata e dichiarata la responsabilità della subappaltatrice nella causazione CP_2
del sinistro del 12.09.2008 presso il cantiere denominato Org_1
” sito in Sant'Oreste, in località Saletti a Roma, per l'effetto, condannare
[...]
la stessa al pagamento della somma di euro 236.150,00 in favore dell'odierna attrice, o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso spese e compensi di lite integralmente rifusi…”.
Ancorché regolarmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 6 giugno 2022, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito della successiva udienza del 26 gennaio 2023, con ordinanza del 30 gennaio 2023, il G.I., premettendo pagina 3 di 19 che “Al fine di valutare la rilevanza delle prove testimoniali articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., posto che, ad un sommario esame e impregiudicata ogni valutazione di merito, appare, allo stato, perplesso inferire che la “mancata presa di distanza” dal sinistro equivalga ad ammissione di responsabilità della società convenuta, parte attrice va invitata a chiarire e eventualmente documentare se, in relazione all'accertamento conservativo di danno del 10.02.2009, che si assume redatto in contraddittorio con le imprese interessate,
venne data rituale comunicazione per la partecipazione anche alla società
convenuta, atteso che, dall'esame dell'allegato n. 6, non figura né la comparizione del legale rappresentante della stessa né la sottoscrizione del verbale da parte dello stesso”, rinviava per quanto sopra all'udienza del 27 marzo 2023.
In data 24-3-2023, parte attrice depositava le proprie osservazioni e allegava la documentazione a corredo delle stesse.
Quindi, con ordinanza del 27-03-2023, il G.I. ammetteva le prove testimoniali chieste dall'attrice come di seguito “ Premessa la contumacia della società convenuta che, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita,
vanno ritenute ammissibili e rilevanti le prove testimoniali articolate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 5-09-2022
limitatamente ai capitoli di prova indicati con i numeri 2-3-5-8-13; gli altri apparendo superflui in ragione di quanto documentato in atti” e, in accoglimento dell'istanza di prova delegata, con successivo provvedimento del 14-04-
2023, delegava l'assunzione delle prove testimoniali ammesse al Tribunale
di Treviso, fissando quale termine ultimo per provvedere il 31-10-2023, e pagina 4 di 19 rinviava per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé all'udienza del 27-11-
2023.
Di talché, escussi i testi dinanzi al Giudice delegato, alla predetta udienza del 27 novembre 2023, come accennato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20-02-2024 con assegnazione di un termine per il deposito di una memoria conclusiva che era tempestivamente depositata in data 9-02-2024.
Ora, premesso che l'udienza del 20 febbraio 2024 veniva sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, in data 19-02-2024 parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, ovvero “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere: in via principale, di merito, accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del sinistro del 12.09.2008 presso il Controparte_2
cantiere denominato “ ” sito in Sant'Oreste, in località Organizzazione_1
Saletti, a Roma, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 236.150,00 in favore dell'odierna attrice, o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso, spese e compensi di lite integralmente rifusi, come da nota spese depositata” e la causa veniva assunta in decisione.
2. Nel merito, sotto il profilo assertivo di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha allegato che « (di seguito, Parte_1
solo “ ) è azienda operante da oltre vent'anni nel mercato Parte_1
dell'edilizia, leader nel settore della posa in opera di manti e guaine pagina 5 di 19 impermeabilizzanti, nonché coperture in lamiera di vari materiali, di complessi immobiliari commerciali e direzionali (doc. 1, visura camerale). Ancora in data
12.11.2007, l'odierna attrice ha ricevuto ed accettato da Controparte_4
(di seguito, solo “ ), l'affidamento – in regime di subappalto –
[...] P_
dell'esecuzione di impermeabilizzazioni e lattonerie da installarsi sulla copertura in legno lamellare presso il cantiere denominato “ ” sito in Organizzazione_1
Sant'Oreste, in località Saletti a Roma (doc. 2, contratto di subappalto privato e lettera di invito). Successivamente, ha sua volta commissionato Parte_1
parte dell'esecuzione dei lavori di cui sopra a (di seguito, solo CP_2
“ ”), società con sede in IN (ME), con contratto di subappalto del CP_2
13.05.2008 (doc. 3). Nell'ottica di tale commessa, ha concluso con Parte_1
(di seguito, solo “ ), in data Controparte_6 Controparte_6
25.06.2007, la polizza n. 6328102774917 presso l'Agenzia di Treviso n. 632B per assicurarsi la copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile per lo svolgimento della propria attività di impresa (doc. 4, scheda di polizza, RC Org_2
Edili, quietanze di pagamento premio). Ebbene, nel corso dei lavori svolti dalla subappaltatrice presso il predetto cantiere, in data 12.09.2008, si è CP_2
verificato un incendio provocato da un cannello ossidrico lasciato acceso dalle maestranze di quest'ultima e venuto a contatto con la copertura in legno;
tale incendio ha provocato gravi danni sia alla copertura in legno dell'edificio su cui era in corso la posa di guaina impermeabilizzante, sia alcune pareti in cartongesso dell'edificio in costruzione. Immediata è stata la denuncia di sinistro formalizzata da parte dell'attrice alla propria Compagnia con relativa richiesta di accertamento peritale (doc. 5, fax 15.09.2008 / . La Parte_1 Controparte_6
pagina 6 di 19 dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni conseguenti risultano dal
Verbale di accertamento conservativo di danno del 12.02.2009, redatto in contraddittorio dalle imprese interessate nonché dalle rispettive compagnie, tra cui anche la là dove si dà atto che “le maestranze della Controparte_6
di IN (ME) (Ditta alla quale la ha a sua volta CP_2 Parte_1
subappaltato i lavori di impermeabilizzazione in parola) lasciavano un cannello con la fiamma accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato “A”” (doc. 6, verbale di accertamento conservativo di danno). Da tale verbale risulta altresì che “il danno reale complessivo relativo al sinistro è di € 202.150,00 ogni onere e spesa compresi e tutto compreso e nulla escluso e/o eccettuato, al lordo degli scoperti e/o franchigie contrattuali e/o limitazioni eventualmente previsti dalle polizze emarginate” (doc.
6, verbale di accertamento conservativo di danno). La ricostruzione del fatto mai è
stata oggetto di contestazione da parte di che è risultata non godere di CP_2
alcuna copertura assicurativa (cfr. sempre doc. 6). ha pertanto Parte_1
richiesto a di venire indennizzata delle somme che la stessa Controparte_6
era tenuta a pagare a sua committente, a causa dell'evento dannoso descritto P_
(pacificamente causato da ), avendo anche subito la stessa CP_2 Parte_1
nelle more, il blocco dei pagamenti da parte della stessa che comunicava alla P_
propria subappaltatrice di poterli svincolare solo all'esito dell'avvenuto risarcimento dei danni patiti in occasione dell'incendio del 12.09.2008 (doc. 7), il che poi avveniva con decurtazione dell'ammontare del suddetto danno dal complessivo corrispettivo pagato a dalla propria (sub) committente Parte_1
tuttavia, con mail del 13.05.2009 con cui inoltrava P_ Controparte_6
pagina 7 di 19 comunicazione della capogruppo del 21.04.2009, rendeva edotta Parte_2
l'odierna attrice circa la possibilità di una liquidazione soltanto parziale del danno
(limitata ad euro 43.605,00 al netto dello scoperto contrattuale), ritenendo operanti le condizioni di polizza previste dall'art. 17.8 delle condizioni contrattuali,
escludenti dalla garanzia i danni subiti dal tetto (doc. 8). Inutili si sono rivelate le contestazioni avanzate da in data 15-25.05.2009 (doc. 9 e 10), Parte_1
divenendo pertanto ineludibile il ricorso all'Autorità Giudiziaria. All'esito di tre gradi di giudizio (docc. 11,12,13), è stata sancita l'inoperatività della garanzia assicurativa nel caso di specie, con conseguente definitiva esclusione di qualsivoglia indennizzo in favore di da parte della propria Compagnia Parte_1
assicurativa in relazione al sinistro del 12.09.2008, causato da nel corso CP_2
dell'esecuzione dei lavori alla stessa affidati in subappalto dall'odierna attrice.
Ancor prima della conclusione del giudizio in cassazione, peraltro, Parte_1
con comunicazione a firma dello scrivente difensore di data 30.06.2017 (doc. 14),
ha diffidato alla corresponsione della somma di euro 202.150,00, proprio CP_2
in ragione tanto della mancata operatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza contratta con quanto della sua incontestabile Controparte_6
responsabilità nella causazione del sinistro verificatosi in occasione delle lavorazioni eseguite presso il cantiere “ ” di Sant'Oreste – Organizzazione_1
Roma. a causa di ciò, come detto, si è infatti vista costretta da Parte_1
ultimo a riconoscere alla propria committente principale, l'intero ammontare P_
del danno dalla stessa subito per fatto e colpa di , come quantificato nel CP_2
verbale di accertamento conservativo, pari a euro 202.150,00 (doc. 15, fattura n.
1301 del 24.07.2009 / . Con la suddetta comunicazione, P_ Parte_1
pagina 8 di 19 peraltro, sono state altresì richiamate le ulteriori voci di spesa sopportate da
[...]
in conseguenza del sinistro de quo, che qui nuovamente si richiedono nei Parte_1
limiti di quelle strettamente connesse al rifacimento della copertura bituminosa,
ammontanti ad euro 34.000,00 (cfr. doc. 14, comunicazione fax 15.04.2009
allegata). Cristallizzatosi pertanto il danno patito dall'odierna attrice per esclusiva responsabilità di , danno quantificabile in complessivi euro 236.150,00 e CP_2
visto il silenzio serbato da quest'ultima che sin qui non ha dato corso ad alcuna condotta riparatoria, si rende necessario per ricorrere alla tutela Parte_1
giudiziale», argomentando, inoltre, in diritto, che «Sulla responsabilità di per il danno cagionato a e non coperto da assicurazione CP_2 Parte_1
anzitutto, a seguito dell'intervenuto pagamento in favore della Parte_1
propria committente della somma per il danno causato dalla subappaltatrice P_
, ha pacificamente diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima, effettiva CP_2
responsabile dell'evento dannoso, quanto meno ex art. 1203, n. 3 c.c., ben potendo l'odierna attrice surrogarsi, come fa, all'azione di natura extracontrattuale (ex artt.
2043, 2051 c.c.) che avrebbe avuto nei confronti di rotex. Pacifico che P_
Si. ha avuto la piena custodia sia degli strumenti di lavoro dalla stessa CP_2
utilizzati, sia del luogo in cui ha eseguito le lavorazioni, in quanto unico soggetto ad operare in cantiere per la posa delle guaine di copertura, in forza del contratto di subappalto in essere con contratto che, all'art. 7, prevede il divieto Parte_1
di ulteriore subappalto per i lavori in questione, di talché solamente il personale di
, e nessun altro, deve ritenersi responsabile dell'accaduto, perché nessun CP_2
altro poteva essere legittimamente addetto a quelle lavorazioni. Pacifico, inoltre, che esercitando quel potere di fatto sul cantiere, non temporaneo né CP_2
pagina 9 di 19 occasionale, ed organizzando in totale autonomia la propria attività, si è quindi assunta la piena responsabilità di quanto ivi svoltosi, atteso che l'unico onere a carico di fatte salve le mere indicazioni su come eseguire le Parte_1
lavorazioni appaltate, risulta esclusivamente la fornitura del materiale da posare
(cfr. art. 5, doc. 3). Non revocabile in dubbio, infine, che il danno sia stato cagionato da , le cui maestranze “lasciavano un cannello con la fiamma CP_2
accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato “A”” (cfr. doc. 6). Ciò posto, la responsabilità dell'odierna convenuta emerge comunque anche dal contratto d'appalto (id est, subappalto) sottoscritto con in data 13.05.2008. Parte_1
Già al punto 4 delle premesse, si prevede (in maniera del tutto ricognitiva) che
“l'appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera, che sarà eseguita sotto la propria responsabilità escludendo da ogni rischio il committente”, nella specie l'odierna attrice. Disposizione rimasta lettera morta se è vero, com'è vero, che, nonostante la pacifica responsabilità
dell'odierna convenuta nella causazione del sinistro verificatosi presso il cantiere de quo, siccome emergente dal verbale di accertamento conservativo di danno, con i conseguenti effetti pregiudizievoli determinatisi in capo alla committente al P_
cui ristoro ha provveduto affatto esclusa dal rischio assicurato, Parte_1
mediante il pagamento della somma di euro 236.150,00. Come già rilevato, consta infatti documentalmente, senza dubbio alcuno, che il danneggiamento del fabbricato sia stato causato dall'abbandono di una fiamma ossidirica accesa durante l'applicazione di una guaina bituminosa per l'impermeabilizzazione della copertura lignea del tetto dell'immobile oggetto delle lavorazioni. Ma la responsabilità di pagina 10 di 19 Si. emerge altresì dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, del CP_2
contratto d'appalto, rubricato “PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO
DELL'APPALTATORE”, che in punto di garanzie specifiche erano a prevedere, in capo all'appaltatore: - L'uso idoneo e l'adeguata cura di tutte le eventuali macchine operatrici presenti in cantiere;
- Mantenimento in cantiere di mano d'opera che per professionalità e numero garantisca il pieno rispetto dei programmi e la qualità dei lavori a perfetta regola d'arte. Evidente come dal combinato disposto di tali previsioni contrattuali e dalla lettura del verbale di accertamento conservativo di danno emerga pacificamente l'assoluta mancanza di professionalità e cura delle strumentazioni da parte delle maestranze di Si. , che mai avrebbero dovuto – CP_2
in base ai più basilari canoni di diligenza, prudenza e perizia - lasciare la fiamma ossidrica azionata a contatto con la copertura lignea dell'immobile costruito,
evitando così di cagionare quel danno dal cui rischio di verificazione l'attrice avrebbe dovuto essere sollevata».
Ancora, rileva notare che, a fronte della richiesta di chiarimenti del G.I. di cui alla precitata ordinanza del 30 gennaio 2023, parte attrice in data 24-3-
2023, ha dedotto quanto si trascrive: «A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2023 il Giudice ha invitato parte attrice a chiarimenti (anche documentali) in ordine alle circostanze emergenti dal documento n. 6 allegato alla citazione introduttiva ed in particolare se la società convenuta sia stata preventivamente informata circa l'accertamento conservativo di danno del
10.02.2009 al fine di potervi partecipare e prendere posizione in ordine alla sua responsabilità. E ciò in quanto dal relativo verbale non risulta né la comparizione,
né la sottoscrizione da parte del legale rappresentante di SI.Protex. Invero, il pagina 11 di 19 verbale in questione contiene già un primo dato informativo, tutt'altro che neutro,
là dove attesta che “la ha dichiarato di non essere a sua volta Org_3 CP_2
assicurata”: elemento in possesso dei periti di e Controparte_6 [...]
già al momento dell'accertamento (diversamente non avrebbero CP_7
potuto farne menzione nel verbale), e risalente alla data del 20.11.2008 come risulta espressamente dalla stessa ammissione in tal senso di SI. (cfr. doc. 18, CP_2
allegato alla memoria 183, n. 2 c.p.c.), il che permette di inferire la sussistenza di un'interlocuzione previa tra l'odierna conventa e le Compagnie assicurative in merito a quanto avvenuto in località S. Oreste il 10.02.2009, in contraddittorio con le altre parti interessate. L'atto “dichiaratorio”, richiamato dai periti, con cui
SI. , in riferimento al contratto di subappalto in essere con CP_2 Parte_1
ed all'incendio del 12.09.2008, comunicava “di non avere propria copertura
[...]
assicurativa relativa ai lavori eseguiti nel cantiere sito in Sant'Oreste loc. Saletti
(RM) denominato ”, conferma sia la presenza in loco Organizzazione_1
della ditta, sia la responsabilità della medesima, considerato che non v'è in tale documento alcuna presa di distanza da quanto accaduto. Presa di distanza, in ogni caso, che non v'è neppure in riscontro alla prima ed immediata contestazione di a SI (doc. 19), allorché quest'ultima comunicava all'attrice, Parte_1 CP_2
in data 18.09.2008, (doc. 20) che “In riferimento alla Vs. raccomandata del
15.09.2008, Vi informiamo che stiamo provvedendo a nominare un ns. perito, il quale si recherà a stretto giro presso il cantiere in oggetto al fine di verificare le cause dirette e indirette che hanno determinato l'incidente sul cantiere”. È dato,
dunque, di ricavare come verosimilmente a seguito delle proprie verifiche SI. CP_2
non abbia potuto far altro che constatare essa stessa la propria responsabilità, senza pagina 12 di 19 nulla poter aggiungere. Segue, come detto, la sola dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa. Ma vi è di più. Con comunicazione di data 04.02.2009, a firma del legale di intervenuto (doc. 21), indirizzata non solo ad CP_2 [...]
ma anche alle compagnie , la Parte_1 Organizzazione_4
società convenuta, a distanza di cinque mesi dal fatto, nel dare seguito alla bozza già stilata del “verbale di accertamento conservativo di danno”1 (e che alla stessa era stata evidentemente trasmessa) in vista dell'incontro già programmato (e di cui era altrettanto evidentemente a conoscenza) del 10.02.2009, tenta di CP_2
difendersi (vista la ricostruzione che si sarebbe verbalizzata: “le maestranze della di IN (ME) (Ditta alla quale la ha a sua CP_2 Pt_1 Parte_1
volta subappaltato i lavori di impermeabilizzazione in parola) lasciavano un cannello con la fiamma accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato
“A””), evocando una non meglio precisata natura accidentale dell'evento (ma così
confermando la sua presenza in cantiere, unico soggetto legittimato ad esserlo in ragione della tipologia di lavorazioni da svolgere e per espressa previsione contrattuale) e contestando la quantificazione del danno. In ogni caso, la circostanza che SI. tramite il proprio legale prenda puntuale posizione sul CP_2
contenuto del verbale citandone addirittura l'intitolazione e che tra i destinatari della comunicazione dell'Avv. Scarcella vi siano anche le Compagnie assicurative fa certamente presumere che, quanto meno a livello informativo, la convenuta fosse stata senza dubbio messa a conoscenza che in data 10.02.2009 le parti coinvolte 1 Basti considerare che il verbale era chiaramente stato predisposto in anticipo, tant'è che contiene un lungo articolato scritto a macchina, ben prima dell'incontro, e le parti presenti poi si sono limitate a completare con i nomi delle persone fisiche dei rappresentanti e con luogo e data in calce, oltre alle firme. pagina 13 di 19 (anche per il tramite delle proprie compagnie assicurative) avrebbero proceduto al noto accertamento, con un preciso verbale che avrebbe avuto quel determinato contenuto. Tutto quanto detto, fuga ogni dubbio circa il fatto che, in relazione all'accertamento conservativo di danno del 10.02.2009, redatto in contraddittorio con le imprese interessate, venne di certo data rituale comunicazione per la partecipazione anche alla società convenuta. Si ribadisce, del resto, che l'intervento di è stato immediato, atteso che, come risulta dal documento Controparte_6
n. 16 allegato, il perito della Compagnia redigeva verbale di sopralluogo già in data
17.09.2008, appena cinque giorni dopo l'evento dannoso. In pari data la
Committente contestava ad la responsabilità in capo al P_ Parte_1
subappaltatore , richiamando proprio il verbale di sopralluogo del perito CP_2
assicurativo (cfr. doc. 17 allegato alla memoria 183, n. 2 c.p.c.). In data 18.09.2008
SI. , come detto, informava circa l'imminente nomina di un CP_2 Parte_1
perito per verificare le cause che determinanti l'incendio (lo si ripete, senza negare la propria responsabilità, né la propria presenza in loco): all'odierna attrice mai è
pervenuto l'esito di tale indagine peritale di parte. In data 09.10.2008 il precedente legale di con comunicazione inviata per conoscenza anche al legale Parte_1
di , Avv. Scarcella, evidentemente già interessato della vicenda, CP_2
contestava a quest'ultima la responsabilità dell'accaduto formulando richiesta risarcitoria. In data 20.11.2008 interviene, come detto, la nota dichiarazione della convenuta, in relazione alla mancanza di copertura assicurativa per i lavori eseguiti nel cantiere di Sant'Oreste (doc. 22). Poi più nulla sino alla comunicazione dell'Avv. Scarcella, legale di , datata 04.02.2009 (in cui si CP_2
fa riferimento all'incontro già programmato tra le parti in data 10.02.2009, in vista pagina 14 di 19 del quale era già stato evidentemente predisposto e diffuso dalle compagnie assicurative, come chiarito supra, la bozza del “verbale di accertamento conservativo di danno”), che interloquisce sia con l'odierna attrice sia con le due compagnie assicurative coinvolte ( e , lasciando ampiamente Org_5 CP_7
presumere l'esistenza di un canale informativo già in essere con queste ultime,
chiaramente dimostrando di ben conoscere la data in cui si sarebbe svolto l'accertamento conservativo di danno, e dando addirittura evidenza di aver letto la bozza medesima2, col tentativo (seppure tardivo) di negare una propria responsabilità e di invocare viceversa il caso fortuito (dopo che prima aveva sempre data per pacifico il proprio coinvolgimento). Sulla decisione, poi, di non presenziare né di sottoscrivere il verbale, ma attenderne invece i risultati, ben può
aver influito l'assenza di qualsiasi seria difesa e viepiù di copertura assicurativa in capo alla stessa relativamente al danno in questione. Che poi la mera CP_2
inerzia sia la cifra distintiva dell'atteggiamento di SI. nelle varie fasi di CP_2
questa vicenda lo dimostra il fatto che anche nel presente epilogo giudiziale la convenuta pur regolarmente citata ha deciso di restare contumace», corredando le predette osservazioni con la documentazione ivi prodotta.
3. Sotto il profilo probatorio, le allegazioni dell'attrice hanno trovato pieno riscontro sia alla luce della copiosa documentazione prodotta in giudizio sia ancora in virtù delle dichiarazioni rese dai testi escussi sui capitoli di prova ammessi, ossia “2) vero che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di subappalto, le opere di impermeabilizzazione sono state eseguite
Co 2 In cui infatti si legge “le maestranze della di IN (ME) (Ditta alla quale la CP_2 Parte_1 ha a sua volta subappaltato i lavori di impermeabilizzazione in parola) lasciavano un cannello con la fiamma accesa a contato con la copertura in legno in parola provocando così un incendio che ha danneggiato parte del fabbricato denominato “A”” (doc. 6). pagina 15 di 19 unicamente dalla società la quale era – per tutto il periodo di Controparte_8
esecuzione che va dal 13.05.2008 al 15.07.2008 (termine contrattuale all'evidenza non rispettato)- l'unica impresa presente in cantiere per questo tipo di lavorazioni;
3) vero che, al momento dell'intervento in cantiere del personale di CP_2
era già stata eseguito da terzi il completamento della struttura del tetto in
[...]
legno del fabbricato su cui dovevano operare le maestranze di PROTEX. Pt_1
5) vero che, al momento dell'intervento in cantiere del personale di SI. CP_2
residuavano esclusivamente le opere di impermeabilizzazione, (che
[...]
consistevano essenzialmente nella posa delle guaine isolanti della copertura e opere accessorie di raccordo); 8) vero che, in data 12.09.2008, in occasione dell'incendio di cui ai capitoli n. 6 e 7, operavano all'interno del fabbricato in cui erano in corso i lavori di impermeabilizzazione unicamente le maestranze dipendenti di
13) vero che l'ammontare del danno, consistito nella CP_2
distruzione di parte della copertura, è stato determinato sulla base dei seguenti costi di rifacimento (come da doc. 06 che mi si rammostra), e in particolare: euro
44.200,00 relativi allo smontaggio della copertura in legno interessata dall'incendio; euro 93.500,00 relativa alla fornitura e posa in opera di una nuova copertura di legno lamellare analoga a quella smontata;
euro 18.000,00 relativi al trasporto a rifiuto e relativo smaltimento dei residui della copertura incendiata;
euro 33.850,00 relativi ai danni subiti dalle pareti interne in cartongesso;
euro
14.600,00 relativi alla pitturazione con primer delle pareti”.
Ora, premesso che “In via generale e in punto di diritto nel nostro ordinamento la contumacia non equivale a non contestazione, permanendo in capo alla parte attrice l'onus probandi in ordine ai fatti allegati” (Tribunale Pavia sez. III,
pagina 16 di 19 16/06/2021, n.855), i superiori fatti, come articolati nei predetti capitoli di prova, sono stati confermati da tutti i testi sentiti all'udienza del 13 luglio
2023 dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Treviso come da verbale in atti.
4. Soddisfatti gli oneri probatori gravanti su sul piano Parte_1
strettamente giuridico, considerato che “Il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur se legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono pienamente distinti ed autonomi. Ciò comporta che il rapporto diretto intercorre solo tra l'originario committente e l'appaltatore, restando del tutto estraneo il subappaltatore, contro cui dunque il committente non può
esercitare azione diretta” (Tribunale Potenza, 29/03/2023, n.375), la responsabilità della convenuta discende, anzitutto, dalle previsioni del contratto di appalto stipulato fra le parti il 13 maggio del 2008, ove, in particolare nelle lettere c) e d) dell'art. 4, rubricato “prestazioni ed oneri a carico dell'appaltatore”, venne posto a carico della “L'uso idoneo CP_2
e l'adeguata cura di tutte le eventuali macchine operatrici presenti in cantiere;
-
Mantenimento in cantiere di mano d'opera che per professionalità e numero garantisca il pieno rispetto dei programmi e la qualità dei lavori a perfetta regola d'arte”.
Considerato, allora, che la violazione di tali prestazioni e di tali oneri da parte della società è emersa nel corso Controparte_2
dell'istruttoria per quanto sopra argomentato e ritenuto che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa va interamente imputata alla condotta negligente della convenuta contumace, la stessa va pagina 17 di 19 condannata a rifondere all'attrice la somma complessiva di € 236.150,00
oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, premesso che “In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cassazione civile sez. III,
27/02/2023, n.5813), le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la mancata costituzione in giudizio della convenuta e quindi l'assenza di difese contrastanti rispetto alle domande dell'attrice) di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n.
137/2022 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 18 di 19 - Previa dichiarazione di contumacia della società Si. Controparte_2
[...]
1. Accoglie la domanda avanzata in citazione da parte attrice e, per l'effetto,
condanna Si. al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma complessiva di € 236.150,00 oltre interessi Parte_1
legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. Condanna Si. al pagamento, in favore della Controparte_2
società attrice, delle spese di lite che liquida in € 7.052,00, per compensi,
oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U. e diritti di segreteria (€ 27,00).
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Patti il 20-02-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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