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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2286/2024
Verbale di udienza del 23/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. NT GU, anche per delega dell'avv.
Cicenia, che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate. Impugna e contesta la CTU
e chiede chiamarsi il CTU a chiarimenti sulle osservazioni formulate alla bozza preliminare.
Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso chiede di essere tenuta indenne dalle spese di lite.
E' presente per parte resistente l'avv. LA che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga decisa alla luce delle conclusioni del
CTU, che ha già risposto in maniera adeguata alle osservazioni di parte ricorrente. L'avv.
LA non si oppone alla eventuale compensazione delle spese di lite.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
23.12.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2286/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
[c.f. indicato: e proseguito da Parte_1 C.F._1 Parte_2
[C.F. indicato: , [C.F. indicato: C.F._2 Parte_3
], [C.F. indicato: ], nella C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di eredi (rispettivamente quali coniuge e figli) di , [c.f. indicato: Parte_1
, nato l'[...] a [...] e deceduto in Udine in C.F._1 data 11.06.2025, rapp.ti e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Donato Cicenia e NT GU e con gli stessi elettivamente domiciliati in Avellino, alla Piazza della Libertà, 39 [indirizzi pec indicati:
, Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù CP_1 P.IVA_1 di procura in atti, dagli avv.ti PARRELLA SERGIO e LEMBO LAURA, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, (indirizzi p.e.c. indicati:
p.e.c. p.e.c. ; Email_3 Email_4 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.07.2024 adiva il Tribunale di Parte_1
2 Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'illiceità
e/o illegittimità e/o nullità, previa sua disapplicazione, del provvedimento del 24.3.2023, con il quale l' di Sant'Angelo dei Lombardi ha comunicato al ricorrente l'esito della CP_1 revisione della menomazione del 10.3.2022 <<interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggiore atteggiamento restrittivo lieve riduzione della dlco;
grado 0.35%; coefficiente attribuito è pari 0,6>> e, conseguenzialmente, ha illegittimamente diminuito la rendita dall'1.4.2021; 2) accertare e dichiarare a vantaggio del ricorrente del ripristino e del riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 50% a carattere permanente
<<broncopnemopatia ostruttiva di grado medio grave>>, con attribuzione del coefficiente pari a 0,7; 3) accertare e dichiarare dell'irrepetibilità della somma di € 17.412,53, considerata quale <> da restituire in 111 rate di importo pari ad € CP_1
157,75 da prelevare mensilmente dalla retribuzione originariamente garantita al ricorrente, nonché di ogni altra somma ritenuto <> CP_1 illegittimamente ed illecitamente trattenuta dalla retribuzione corrisposta al ricorrente;
4) condannare l' a corrispondere al ricorrente la rendita parametrata al grado di
CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica assunta ai sensi degli art. 13 DLgs n. 38/2000 pari alla percentuale del 50%, con coefficiente attribuito valore 0,7; 5) condannare l' a
CP_1 ripristinare e rideterminare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella percentuale del 50%, con coefficiente attribuito valore 0,7, senza soluzione di continuità dal 15.3.2011 all'attualità; 6) condannare l' a ripristinare e rideterminare la rendita
CP_1 correlata all'integrità psicofisica nella percentuale del 50%, con coefficiente attribuito valore 0,7, senza soluzione di continuità dal 15.3.2011 all'attualità; 7) condannare l'
CP_1 alla restituzione delle somme, aumentate degli interessi come per legge, illecitamente trattenute a decorrere dal 1.4.2023; 8) condannare, in ogni caso, l resistente al
CP_1 pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A sostegno del ricorso esponeva che: aveva prestato servizio, quale dipendente della Ditta
Isochimica di Avellino, addetto alla scoibentazione delle carrozze dal 1982 al 1993, godendo della cassa integrazione per il periodo 1988 -1993; durante il rapporto di lavoro aveva contratto malattia professionale <broncopnemopatia ostruttiva di grado medio grave>>; tale malattia, con decorrenza 15.3.2011, era stata debitamente riconosciuta ed indennizzata in relazione al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, pari al 50% a carattere permanente, con conseguente riconoscimento della rendita ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n.
38/2000 e DM 12.7.2000; inaspettatamente, soltanto in data 24.3.2023, appredenva che, a
3 seguito di revisione ai sensi dell'art. 146 D.Lgs n. 38/2000, conclusasi il 10.3.2023, la menomazione era stata accertata nei seguenti termini: <Interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggiore atteggiamento restrittivo con lieve riduzione della DLCO;
grado 0.35%; coefficiente attribuito è pari a
0,6>>; Secondo la prospettazione dell' i postumi della malattia professionale del CP_2 ricorrente erano migliorati e, conseguenzialmente, il grado di menomazione del 50% risultava ridotto al 35%.; tale diminuzione avrebbe determinato anche una reformatio del coefficiente precedentemente attribuito che dallo 0,7 era stato rideterminato allo 0,6; per effetto della modifica del grado di inabilità al 35%, l' provvedeva a ricalcolare la CP_1 rendita annua con decorrenza 15.3.2011, richiedendo al ricorrente la restituzione, a titolo di indebito, della somma di € 17.412,53 percepita nel periodo ricompreso 15.3.2011 -
24.3.2023; l'opposizione promossa ex art. 104 DPR n. 1124 del 30.6.1965 non sortiva gli esiti auspicati in quanto l' confermava integralmente la precedente diagnosi della CP_1 commissione medica del 2011, fonte della rendita, così come percepita dal ricorrente CP_1 ed illegittimamente ridotta in virtù dell'opposto provvedimento del 24.3.2023; CP_1
Deduceva la illegittimità del comportamento dell' sotto plurimi profili: a) aveva CP_1 disposto la riduzione della rendita annua, nonché la richiesta di restituzione delle somme, con rideterminazione del rateo dal 15.3.2011, a decorrere dal 1.4.2023; aveva rifiutato di espletare la visita medica collegiale asserendo che “non sono stati allegati accertamenti clinici e/o strumentali che consentano comunque di effettuare la valutazione ora per allora. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione” e senza nemmeno valutare la documentazione allegata al ricorso presentato dal ricorrente e, in particolare, la perizia tecnica asseverata versata in atti, dalla quale emergeva che << … esami tc torace e esami funzionalità respiratoria confermano spirometrie seriate nel tempo, dal 2011 ad oggi..>>.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. del diritto alla restituzione dell'importo di € 17.412,53; la infondatezza della pretesa restituzione alla luce del principio dell'affidamento e dell'assoluta buona fede del ricorrente, della non addebitabilità al percepiente della erogazione asseritamente non dovuta, nonché della pecuniaria natura e destinazione delle somme impiegate per i bisogni fondamentali della vita;
la infondatezza nel merito della pretesa per insussistenza dei presupposti per la riduzione della menomazione al 35% e per la riduzione del coefficiente da 0,7 a 0,6.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente istauratosi il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1
4 del ricorso ed evidenziando la legittimità dell'operato dell'Istituto assicuratore.
In particolare, deduceva che il ricorrente era titolare di rendita diretta per danno biologico nella misura complessiva del 50% con decorrenza 15.3.2011, costituita a seguito del riconoscimento, quale malattia professionale, di una broncopneumopatia ostruttiva di grado medio grave;
che in esito alla revisione ex art. 146 del T.U. n. 1124/65 (norma dettata in materia di asbestosi e silicosi), il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico- fisica veniva ridotto al 35% avendo i medici dell'Istituto resistente riscontrato un netto miglioramento del quadro clinico dei postumi conseguenza della patologia indennizzata, postumi consistenti in interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggiore atteggiamento restrittivo con lieve riduzione della
DLCO.
Evidenziava la equità e la correttezza della valutazione perché adeguata alle condizioni effettive ed attuali delle menomazioni e rispondente a precisi riferimenti medico-legali di cui alle tabelle allegate al D.Lgs. 38/00.
Deduceva che l' aveva sì chiesto la restituzione della somma di € 17.413,53 da CP_1 rimborsare in rate mensili tramite trattenuta sui ratei della rendita ancora in essere (nei limiti di legge ovviamente), ma l'importo si riferiva al periodo intercorso tra l'inizio del procedimento ammnistrativo di revisione della rendita (1.4.21) e la data di conclusione di tale procedimento, ossia al 10.3.23, intervallo nel quale il ricorrente aveva continuato a percepire il beneficio assicurativo in parola ancora nella misura del 50% e non già al periodo dal 15.3.11 (data di costituzione della rendita) e il 24.3.2023, data del provvedimento di revisione, come invece erroneamente sostenuto in ricorso.
Evidenziava la legittimità del comportamento dell' e richiamava al riguardo l'art. 84 del CP_1
T.U. n. 1124/65 (richiamato dall'art. 131 in materia di malattie professionali), ai sensi del quale “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
In ragione delle argomentazioni di cui innanzi concludeva come di seguito: “1) respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigettare la domanda avanzata dal sig. Parte_1 poiché infondata in fatto e diritto”.
[...]
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU, costituitisi volontariamente in prosecuzione del giudizio gli eredi di deceduto nelle more del processo, all'esito della odierna udienza di Parte_1 discussione la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
5
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato, per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Il ricorrente, già dipendente della società Isochimica S.p.A. presso lo stabilimento di
Avellino, era titolare di rendita diretta costituita a seguito del riconoscimento da parte dell' di una “broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave” quale CP_1 malattia professionale, foriera di un danno biologico pari al 50% con decorrenza dal
15.03.2011.
In data 10/03/2023 il ricorrente è stato sottoposto a visita medica di revisione presso la sede di Sant'Angelo dei Lombardi, in esito alla quale i sanitari del convenuto istituto hanno CP_1 riscontrato una “interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia in esposto ad asbesto”, la cui menomazione accertata “interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggior aspetto restrittivo con lieve riduzione della DLCO” ha comportato una riduzione della percentuale di danno biologico al
35%.
Il ricorrente ha contestato la valutazione dell' chiedendo il ripristino della rendita nella CP_1 originaria misura del 50%.
Dirimente sul punto sono le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, dott. Per_1
[...]
Nel dettaglio, in esito alle operazioni peritali -espletate sugli atti in ragione della indisponibilità del periziando a sottoporsi a visita nelle date di convocazione del 24.4.2025
e del 15.5.2025 e del decesso dello stesso in data 23.6.2025- il CTU ha posto la seguente diagnosi: “Interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia e broncopneumopatia cronica ostruttiva in esposto ad asbesto”.
Il CTU ha poi formulato il seguente giudizio medico-legale: “Il giudizio verte sulla quantificazione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) patito dal ricorrente quando era in vita, a seguito di riconoscimento da parte dell' di CP_1 una interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia quale malattia professionale da esposizione lavorativa ad asbesto. Il convenuto istituto assicuratore ha riconosciuto in sede amministrativa dapprima un danno biologico pari al 50% con decorrenza dal
15.03.2011, ridotto al 35% a decorrere dal 01/04/2021. Il de cuius è deceduto in data
11/06/2025 per cause non meglio documentate, ma da ricondurre verosimilmente ad un adenocarcinoma del pancreas con lesioni secondarie linfonodali, epatiche e peritoneali diagnosticato nel Marzo 2025, come rilevato nella documentazione sanitaria prodotta in sede peritale. Com'è noto, il D.Lgs. 23/02/2000 n°38 ha modificato radicalmente la
6 materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Precisamente, l'art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato che contrae una malattia professionale a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale. Dal suddetto dettato legislativo è stata emanata la specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (D.M. 12/07/2000), alla quale si farà di qui a poco riferimento per la valutazione medico-legale del caso di specie. Il periziato era affetto da una interstiziopatia polmonare asbesto-correlata associata ad una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dal punto di vista funzionale tale affezione dell'apparato respiratorio è documentata in atti esclusivamente nell'esame spirometrico del 10/10/2023, dove lo specialista dell' descrisse un “deficit ventilatorio di grado Pt_5 moderato di tipo ostruttivo”. Tale malattia polmonare si identifica per analogia diretta alla voce tabellare “insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A (codice 334), a cui il Legislatore ha riconosciuto una percentuale di danno biologico fino al 40%. Difatti, l'indice di riferimento richiamato all'allegato 2 parte A delle citate tabelle per le pneumopatie ostruttive è il cosiddetto FEV1 che nella fattispecie in esame è pari al 47%, ossia una riduzione percentuale del prefato indice pari al -53% collocato per definizione nell'ambito dell'insufficienza respiratoria media. Tenuto conto che le prefate tabelle riconoscono ad una riduzione percentuale dell'indice FEV1 pari a -55% una percentuale di danno biologico pari al 33%, la valutazione medico-legale espressa in sede di revisione amministrativa appare congrua (35%)”.
Il CTU incaricato ha anche precisato che “la valutazione del Dr. del Persona_2
16/05/2023 allegata al fascicolo del ricorrente”, è “avulsa da qualsiasi riferimento tabellare”, non potendosi quindi concordare con la stessa.
Il CTU ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Il Sig. nato Parte_1
l'08/05/1954 a Sant'Andrea di Conza e deceduto l'11/06/2025, era affetto da interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia e broncopneumopatia cronica ostruttiva in esposto ad asbesto. Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 35% di danno biologico già riconosciuto dall' a decorrere dal 01/04/2021, per i motivi illustrati nella parte CP_1 dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
In risposta alle osservazioni di parte ricorrente alla relazione preliminare il CTU ha osservato: “…si affrontano di seguito le osservazioni avanzate dagli Avv.ti Donato Cicenia
e NT GU, sottolineando preliminarmente che le controdeduzioni non
7 derivano da osservazioni espresse da un consulente tecnico di parte di parte”.
Nel dettaglio, in merito alle osservazioni riguardo la valutazione dell'evoluzione cronica della patologia respiratoria, il CTU ha osservato che “…si sottolinea che la documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente è composta esclusivamente da documentazione medica risalente al 2023. Tra il 2011 e il 2023 non risultano agli atti referti clinici o strumentali (spirometrie, TC torace, valutazioni pneumologiche) che consentano di tracciare in modo continuo e obiettivo l'evoluzione della patologia respiratoria paventata dai prefati difensori. Pertanto, la valutazione medico-legale peritale si è potuta basare esclusivamente sull'esame spirometrico del 10/10/2023 (FEV1 pari al 47% del teorico, corrispondente ad insufficienza respiratoria media) e sul referto
TC torace del 06/12/2023 il cui quadro radiologico è compatibile con le risultanze della citata prova di funzionalità respiratoria. È opportuno precisare che il primo riconoscimento da parte dell' , con attribuzione di un danno biologico pari al 50%, si CP_1 fondava sulla diagnosi di broncopneumopatia ostruttiva di grado medio-grave ricavabile esclusivamente dalla lettura del modello 23SS dell relativo alla visita di revisione del CP_1
10/03/2023. Tuttavia, dagli atti di causa non risulta documentazione clinica o strumentale che confermi in modo obiettivo la gravità funzionale allora dichiarata. Di conseguenza, la parte ricorrente non ha documentato alcuna progressione della patologia respiratoria. La revisione del 2023 ha invece fornito un dato funzionale concreto (spirometria del
10/10/2023), con FEV1 pari al 47% del teorico, corrispondente ad una riduzione del 53%.
Tale parametro colloca il quadro nell'ambito dell'insufficienza respiratoria media (voce tabellare 334 - percentuale massima del 40%)”.
Circa la pretesa applicazione di percentuali tabellari più elevate -(40-45% per interstiziopatia con pleuropatia e 40-50% per BPCO medio-grave)- invocata dai difensori dei ricorrenti sul presupposto che la coesistenza di due patologie croniche concorrenti debba condurre ad una valutazione complessiva superiore al 60%, il CTU ha precisato che “Tale impostazione non è conforme ai criteri applicativi delle Tabelle (D.M. 12/07/2000), CP_1 che stabiliscono espressamente che: “Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.” Pertanto, la metodologia tabellare non consente di sommare aritmeticamente le percentuali di ciascuna voce, ma impone di riferirsi al quadro funzionale globale, così come rilevato all'esame spirometrico del 10/10/2023. Inoltre, le
8 voci 338-342 invocate dai mentovati difensori si applicano a forme di interstiziopatia con grave compromissione della diffusione alveolo-capillare (DLCO) e con parametri funzionali più severi rispetto a quelli documentati. Nel fascicolo non è presente alcun referto che attesti valori di DLCO ridotti in misura tale da giustificare l'inquadramento in quelle voci tabellari.
Quanto alle osservazioni relative alla documentazione prodotta in sede peritale, il CTU ha chiarito che “in essa troviamo un generico richiamo anamnestico ad una BPCO senza alcuna consulenza pneumologica e/o prove di funzionalità respiratorie. Trattasi di documentazione attestante la diagnosi di adenocarcinoma pancreatico avanzato, patologia senza alcuna correlazione causale con la malattia professionale respiratoria riconosciuta dall' ”. CP_1
Infine, all'invito mosso dai difensori di parte ricorrente al CTU di confutare la relazione del dott. con riferimento ai rilievi clinici, al peggioramento radiologico, alla Persona_2 valutazione complessiva della compromissione respiratoria, il CTU ha motivatamente osservato quanto segue: “Ebbene, dalla lettura della prefata relazione di parte non vi alcuna traccia di “rilievi clinici”, apparendo che le osservazioni del dott. Persona_2 siano il frutto di una mera disamina della documentazione sanitaria in atti piuttosto che della valutazione clinica del ricorrente e di eventuali ulteriori accertamenti clinico- strumentali. Difatti, nella citata relazione non vi è traccia di alcun dato clinico da lui stesso rilevato sul suo assistito, mancando così l'obiettività clinica indispensabile per la formulazione di un giudizio medico-legale attendibile e motivato. Le stesse citazioni di esami strumentali appaiono generiche e non meglio individuabili, se si eccettua l'esame spirometrico del 10/10/2023 oggetto di valutazione in sede peritale, mentre le sue conclusioni sono disancorate da qualsiasi metodologia tabellare, che costituisce vincolo normativo ex art. 13 D.Lgs. 38/2000. In conclusione, le osservazioni dei difensori di parte ricorrente appaiono apodittiche e prive di qualsiasi supporto strumentale-specialistico in atti dimostrante un quadro clinico-funzionale diverso da quello già osservato ed illustrato dallo scrivente nella bozza peritale. Alla luce di quanto sopra, si conferma integralmente il giudizio medico-legale espresso nella bozza relativa all'elaborato peritale già trasmessa alle parti”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame documentale della
9 condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Il consulente nominato ha, in definitiva, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le valutazioni della commissione medica motivando in CP_1 maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali.
In conclusione, in adesione alle valutazioni espresse dal C.T.U., la domanda principale deve essere rigettata.
5. Parimenti infondata è la domanda subordinata, con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittima la pretesa dell' resistente di vedersi rimborsata la somma di € CP_2
17.413,53, indebitamente percepita dall'assicurato, per il periodo compreso dal 15.3.11 (data di costituzione della rendita) e il 24.3.2023, data del provvedimento di revisione (cfr. la pagina 3 del ricorso introduttivo ove è scritto: “Per effetto della modifica del grado di inabilità al 35%, l' ha provveduto a ricalcolare la rendita annua con decorrenza CP_1
15.3.2011, richiedendo al ricorrente la restituzione della maggiore somma di € 17.412,53 indebitamente percepita nel periodo ricompreso 15.3.2011 - 24.3.2023 – data di adozione del provvedimento oggetto del presente giudizio –“).
L' ha chiesto la restituzione della suddetta somma da rimborsare in rate mensili tramite CP_1 trattenuta sui ratei della rendita ancora in essere, ma l'importo si riferisce al periodo intercorso tra l'inizio del procedimento ammnistrativo di revisione della rendita (1.4.21) e la data di conclusione di tale procedimento, ossia al 10.3.23, intervallo nel quale il sig. Pt_1 ha continuato a percepire il benefico assicurativo in parola ancora nella misura del 50% e tanto conformemente al disposto di cui all'art. 84 T.U. 1124/1965 ai sensi del quale “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”. Del resto, come correttamente osservato dall' resistente, la CP_2 circostanza che la rendita sarebbe stata diminuita a decorrere dall'1.4.2021, era stata precisata anche nel provvedimento del 24.3.23.
Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni, è inconferente l'eccezione di prescrizione come anche le difese che fanno leva sull'affidamento e la buona fede del ricorrente, stante il chiaro tenore letterale della disposizione su richiamata.
6. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni che precedono, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e
10 la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste -in assenza della rituale dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c. degli eredi costituiti in prosecuzione per l'esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto nei confronti dell' con ricorso depositato CP_1 in data 12.07.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese e pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
11
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2286/2024
Verbale di udienza del 23/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. NT GU, anche per delega dell'avv.
Cicenia, che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate. Impugna e contesta la CTU
e chiede chiamarsi il CTU a chiarimenti sulle osservazioni formulate alla bozza preliminare.
Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso chiede di essere tenuta indenne dalle spese di lite.
E' presente per parte resistente l'avv. LA che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga decisa alla luce delle conclusioni del
CTU, che ha già risposto in maniera adeguata alle osservazioni di parte ricorrente. L'avv.
LA non si oppone alla eventuale compensazione delle spese di lite.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
23.12.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2286/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
[c.f. indicato: e proseguito da Parte_1 C.F._1 Parte_2
[C.F. indicato: , [C.F. indicato: C.F._2 Parte_3
], [C.F. indicato: ], nella C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di eredi (rispettivamente quali coniuge e figli) di , [c.f. indicato: Parte_1
, nato l'[...] a [...] e deceduto in Udine in C.F._1 data 11.06.2025, rapp.ti e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Donato Cicenia e NT GU e con gli stessi elettivamente domiciliati in Avellino, alla Piazza della Libertà, 39 [indirizzi pec indicati:
, Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù CP_1 P.IVA_1 di procura in atti, dagli avv.ti PARRELLA SERGIO e LEMBO LAURA, con i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, (indirizzi p.e.c. indicati:
p.e.c. p.e.c. ; Email_3 Email_4 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.07.2024 adiva il Tribunale di Parte_1
2 Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'illiceità
e/o illegittimità e/o nullità, previa sua disapplicazione, del provvedimento del 24.3.2023, con il quale l' di Sant'Angelo dei Lombardi ha comunicato al ricorrente l'esito della CP_1 revisione della menomazione del 10.3.2022 <<interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggiore atteggiamento restrittivo lieve riduzione della dlco;
grado 0.35%; coefficiente attribuito è pari 0,6>> e, conseguenzialmente, ha illegittimamente diminuito la rendita dall'1.4.2021; 2) accertare e dichiarare a vantaggio del ricorrente del ripristino e del riconoscimento della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 50% a carattere permanente
<<broncopnemopatia ostruttiva di grado medio grave>>, con attribuzione del coefficiente pari a 0,7; 3) accertare e dichiarare dell'irrepetibilità della somma di € 17.412,53, considerata quale <
157,75 da prelevare mensilmente dalla retribuzione originariamente garantita al ricorrente, nonché di ogni altra somma ritenuto <
4) condannare l' a corrispondere al ricorrente la rendita parametrata al grado di
CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica assunta ai sensi degli art. 13 DLgs n. 38/2000 pari alla percentuale del 50%, con coefficiente attribuito valore 0,7; 5) condannare l' a
CP_1 ripristinare e rideterminare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella percentuale del 50%, con coefficiente attribuito valore 0,7, senza soluzione di continuità dal 15.3.2011 all'attualità; 6) condannare l' a ripristinare e rideterminare la rendita
CP_1 correlata all'integrità psicofisica nella percentuale del 50%, con coefficiente attribuito valore 0,7, senza soluzione di continuità dal 15.3.2011 all'attualità; 7) condannare l'
CP_1 alla restituzione delle somme, aumentate degli interessi come per legge, illecitamente trattenute a decorrere dal 1.4.2023; 8) condannare, in ogni caso, l resistente al
CP_1 pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A sostegno del ricorso esponeva che: aveva prestato servizio, quale dipendente della Ditta
Isochimica di Avellino, addetto alla scoibentazione delle carrozze dal 1982 al 1993, godendo della cassa integrazione per il periodo 1988 -1993; durante il rapporto di lavoro aveva contratto malattia professionale <broncopnemopatia ostruttiva di grado medio grave>>; tale malattia, con decorrenza 15.3.2011, era stata debitamente riconosciuta ed indennizzata in relazione al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, pari al 50% a carattere permanente, con conseguente riconoscimento della rendita ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n.
38/2000 e DM 12.7.2000; inaspettatamente, soltanto in data 24.3.2023, appredenva che, a
3 seguito di revisione ai sensi dell'art. 146 D.Lgs n. 38/2000, conclusasi il 10.3.2023, la menomazione era stata accertata nei seguenti termini: <Interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggiore atteggiamento restrittivo con lieve riduzione della DLCO;
grado 0.35%; coefficiente attribuito è pari a
0,6>>; Secondo la prospettazione dell' i postumi della malattia professionale del CP_2 ricorrente erano migliorati e, conseguenzialmente, il grado di menomazione del 50% risultava ridotto al 35%.; tale diminuzione avrebbe determinato anche una reformatio del coefficiente precedentemente attribuito che dallo 0,7 era stato rideterminato allo 0,6; per effetto della modifica del grado di inabilità al 35%, l' provvedeva a ricalcolare la CP_1 rendita annua con decorrenza 15.3.2011, richiedendo al ricorrente la restituzione, a titolo di indebito, della somma di € 17.412,53 percepita nel periodo ricompreso 15.3.2011 -
24.3.2023; l'opposizione promossa ex art. 104 DPR n. 1124 del 30.6.1965 non sortiva gli esiti auspicati in quanto l' confermava integralmente la precedente diagnosi della CP_1 commissione medica del 2011, fonte della rendita, così come percepita dal ricorrente CP_1 ed illegittimamente ridotta in virtù dell'opposto provvedimento del 24.3.2023; CP_1
Deduceva la illegittimità del comportamento dell' sotto plurimi profili: a) aveva CP_1 disposto la riduzione della rendita annua, nonché la richiesta di restituzione delle somme, con rideterminazione del rateo dal 15.3.2011, a decorrere dal 1.4.2023; aveva rifiutato di espletare la visita medica collegiale asserendo che “non sono stati allegati accertamenti clinici e/o strumentali che consentano comunque di effettuare la valutazione ora per allora. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione” e senza nemmeno valutare la documentazione allegata al ricorso presentato dal ricorrente e, in particolare, la perizia tecnica asseverata versata in atti, dalla quale emergeva che << … esami tc torace e esami funzionalità respiratoria confermano spirometrie seriate nel tempo, dal 2011 ad oggi..>>.
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. del diritto alla restituzione dell'importo di € 17.412,53; la infondatezza della pretesa restituzione alla luce del principio dell'affidamento e dell'assoluta buona fede del ricorrente, della non addebitabilità al percepiente della erogazione asseritamente non dovuta, nonché della pecuniaria natura e destinazione delle somme impiegate per i bisogni fondamentali della vita;
la infondatezza nel merito della pretesa per insussistenza dei presupposti per la riduzione della menomazione al 35% e per la riduzione del coefficiente da 0,7 a 0,6.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente istauratosi il contraddittorio si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1
4 del ricorso ed evidenziando la legittimità dell'operato dell'Istituto assicuratore.
In particolare, deduceva che il ricorrente era titolare di rendita diretta per danno biologico nella misura complessiva del 50% con decorrenza 15.3.2011, costituita a seguito del riconoscimento, quale malattia professionale, di una broncopneumopatia ostruttiva di grado medio grave;
che in esito alla revisione ex art. 146 del T.U. n. 1124/65 (norma dettata in materia di asbestosi e silicosi), il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico- fisica veniva ridotto al 35% avendo i medici dell'Istituto resistente riscontrato un netto miglioramento del quadro clinico dei postumi conseguenza della patologia indennizzata, postumi consistenti in interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggiore atteggiamento restrittivo con lieve riduzione della
DLCO.
Evidenziava la equità e la correttezza della valutazione perché adeguata alle condizioni effettive ed attuali delle menomazioni e rispondente a precisi riferimenti medico-legali di cui alle tabelle allegate al D.Lgs. 38/00.
Deduceva che l' aveva sì chiesto la restituzione della somma di € 17.413,53 da CP_1 rimborsare in rate mensili tramite trattenuta sui ratei della rendita ancora in essere (nei limiti di legge ovviamente), ma l'importo si riferiva al periodo intercorso tra l'inizio del procedimento ammnistrativo di revisione della rendita (1.4.21) e la data di conclusione di tale procedimento, ossia al 10.3.23, intervallo nel quale il ricorrente aveva continuato a percepire il beneficio assicurativo in parola ancora nella misura del 50% e non già al periodo dal 15.3.11 (data di costituzione della rendita) e il 24.3.2023, data del provvedimento di revisione, come invece erroneamente sostenuto in ricorso.
Evidenziava la legittimità del comportamento dell' e richiamava al riguardo l'art. 84 del CP_1
T.U. n. 1124/65 (richiamato dall'art. 131 in materia di malattie professionali), ai sensi del quale “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
In ragione delle argomentazioni di cui innanzi concludeva come di seguito: “1) respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigettare la domanda avanzata dal sig. Parte_1 poiché infondata in fatto e diritto”.
[...]
Effettuata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU, costituitisi volontariamente in prosecuzione del giudizio gli eredi di deceduto nelle more del processo, all'esito della odierna udienza di Parte_1 discussione la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
5
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato, per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Il ricorrente, già dipendente della società Isochimica S.p.A. presso lo stabilimento di
Avellino, era titolare di rendita diretta costituita a seguito del riconoscimento da parte dell' di una “broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave” quale CP_1 malattia professionale, foriera di un danno biologico pari al 50% con decorrenza dal
15.03.2011.
In data 10/03/2023 il ricorrente è stato sottoposto a visita medica di revisione presso la sede di Sant'Angelo dei Lombardi, in esito alla quale i sanitari del convenuto istituto hanno CP_1 riscontrato una “interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia in esposto ad asbesto”, la cui menomazione accertata “interstiziopatia polmonare ed associata pleuropatia con deficit ventilatorio di tipo misto a maggior aspetto restrittivo con lieve riduzione della DLCO” ha comportato una riduzione della percentuale di danno biologico al
35%.
Il ricorrente ha contestato la valutazione dell' chiedendo il ripristino della rendita nella CP_1 originaria misura del 50%.
Dirimente sul punto sono le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, dott. Per_1
[...]
Nel dettaglio, in esito alle operazioni peritali -espletate sugli atti in ragione della indisponibilità del periziando a sottoporsi a visita nelle date di convocazione del 24.4.2025
e del 15.5.2025 e del decesso dello stesso in data 23.6.2025- il CTU ha posto la seguente diagnosi: “Interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia e broncopneumopatia cronica ostruttiva in esposto ad asbesto”.
Il CTU ha poi formulato il seguente giudizio medico-legale: “Il giudizio verte sulla quantificazione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) patito dal ricorrente quando era in vita, a seguito di riconoscimento da parte dell' di CP_1 una interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia quale malattia professionale da esposizione lavorativa ad asbesto. Il convenuto istituto assicuratore ha riconosciuto in sede amministrativa dapprima un danno biologico pari al 50% con decorrenza dal
15.03.2011, ridotto al 35% a decorrere dal 01/04/2021. Il de cuius è deceduto in data
11/06/2025 per cause non meglio documentate, ma da ricondurre verosimilmente ad un adenocarcinoma del pancreas con lesioni secondarie linfonodali, epatiche e peritoneali diagnosticato nel Marzo 2025, come rilevato nella documentazione sanitaria prodotta in sede peritale. Com'è noto, il D.Lgs. 23/02/2000 n°38 ha modificato radicalmente la
6 materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Precisamente, l'art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato che contrae una malattia professionale a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale. Dal suddetto dettato legislativo è stata emanata la specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (D.M. 12/07/2000), alla quale si farà di qui a poco riferimento per la valutazione medico-legale del caso di specie. Il periziato era affetto da una interstiziopatia polmonare asbesto-correlata associata ad una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dal punto di vista funzionale tale affezione dell'apparato respiratorio è documentata in atti esclusivamente nell'esame spirometrico del 10/10/2023, dove lo specialista dell' descrisse un “deficit ventilatorio di grado Pt_5 moderato di tipo ostruttivo”. Tale malattia polmonare si identifica per analogia diretta alla voce tabellare “insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A (codice 334), a cui il Legislatore ha riconosciuto una percentuale di danno biologico fino al 40%. Difatti, l'indice di riferimento richiamato all'allegato 2 parte A delle citate tabelle per le pneumopatie ostruttive è il cosiddetto FEV1 che nella fattispecie in esame è pari al 47%, ossia una riduzione percentuale del prefato indice pari al -53% collocato per definizione nell'ambito dell'insufficienza respiratoria media. Tenuto conto che le prefate tabelle riconoscono ad una riduzione percentuale dell'indice FEV1 pari a -55% una percentuale di danno biologico pari al 33%, la valutazione medico-legale espressa in sede di revisione amministrativa appare congrua (35%)”.
Il CTU incaricato ha anche precisato che “la valutazione del Dr. del Persona_2
16/05/2023 allegata al fascicolo del ricorrente”, è “avulsa da qualsiasi riferimento tabellare”, non potendosi quindi concordare con la stessa.
Il CTU ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Il Sig. nato Parte_1
l'08/05/1954 a Sant'Andrea di Conza e deceduto l'11/06/2025, era affetto da interstiziopatia polmonare con associata pleuropatia e broncopneumopatia cronica ostruttiva in esposto ad asbesto. Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 35% di danno biologico già riconosciuto dall' a decorrere dal 01/04/2021, per i motivi illustrati nella parte CP_1 dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
In risposta alle osservazioni di parte ricorrente alla relazione preliminare il CTU ha osservato: “…si affrontano di seguito le osservazioni avanzate dagli Avv.ti Donato Cicenia
e NT GU, sottolineando preliminarmente che le controdeduzioni non
7 derivano da osservazioni espresse da un consulente tecnico di parte di parte”.
Nel dettaglio, in merito alle osservazioni riguardo la valutazione dell'evoluzione cronica della patologia respiratoria, il CTU ha osservato che “…si sottolinea che la documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente è composta esclusivamente da documentazione medica risalente al 2023. Tra il 2011 e il 2023 non risultano agli atti referti clinici o strumentali (spirometrie, TC torace, valutazioni pneumologiche) che consentano di tracciare in modo continuo e obiettivo l'evoluzione della patologia respiratoria paventata dai prefati difensori. Pertanto, la valutazione medico-legale peritale si è potuta basare esclusivamente sull'esame spirometrico del 10/10/2023 (FEV1 pari al 47% del teorico, corrispondente ad insufficienza respiratoria media) e sul referto
TC torace del 06/12/2023 il cui quadro radiologico è compatibile con le risultanze della citata prova di funzionalità respiratoria. È opportuno precisare che il primo riconoscimento da parte dell' , con attribuzione di un danno biologico pari al 50%, si CP_1 fondava sulla diagnosi di broncopneumopatia ostruttiva di grado medio-grave ricavabile esclusivamente dalla lettura del modello 23SS dell relativo alla visita di revisione del CP_1
10/03/2023. Tuttavia, dagli atti di causa non risulta documentazione clinica o strumentale che confermi in modo obiettivo la gravità funzionale allora dichiarata. Di conseguenza, la parte ricorrente non ha documentato alcuna progressione della patologia respiratoria. La revisione del 2023 ha invece fornito un dato funzionale concreto (spirometria del
10/10/2023), con FEV1 pari al 47% del teorico, corrispondente ad una riduzione del 53%.
Tale parametro colloca il quadro nell'ambito dell'insufficienza respiratoria media (voce tabellare 334 - percentuale massima del 40%)”.
Circa la pretesa applicazione di percentuali tabellari più elevate -(40-45% per interstiziopatia con pleuropatia e 40-50% per BPCO medio-grave)- invocata dai difensori dei ricorrenti sul presupposto che la coesistenza di due patologie croniche concorrenti debba condurre ad una valutazione complessiva superiore al 60%, il CTU ha precisato che “Tale impostazione non è conforme ai criteri applicativi delle Tabelle (D.M. 12/07/2000), CP_1 che stabiliscono espressamente che: “Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.” Pertanto, la metodologia tabellare non consente di sommare aritmeticamente le percentuali di ciascuna voce, ma impone di riferirsi al quadro funzionale globale, così come rilevato all'esame spirometrico del 10/10/2023. Inoltre, le
8 voci 338-342 invocate dai mentovati difensori si applicano a forme di interstiziopatia con grave compromissione della diffusione alveolo-capillare (DLCO) e con parametri funzionali più severi rispetto a quelli documentati. Nel fascicolo non è presente alcun referto che attesti valori di DLCO ridotti in misura tale da giustificare l'inquadramento in quelle voci tabellari.
Quanto alle osservazioni relative alla documentazione prodotta in sede peritale, il CTU ha chiarito che “in essa troviamo un generico richiamo anamnestico ad una BPCO senza alcuna consulenza pneumologica e/o prove di funzionalità respiratorie. Trattasi di documentazione attestante la diagnosi di adenocarcinoma pancreatico avanzato, patologia senza alcuna correlazione causale con la malattia professionale respiratoria riconosciuta dall' ”. CP_1
Infine, all'invito mosso dai difensori di parte ricorrente al CTU di confutare la relazione del dott. con riferimento ai rilievi clinici, al peggioramento radiologico, alla Persona_2 valutazione complessiva della compromissione respiratoria, il CTU ha motivatamente osservato quanto segue: “Ebbene, dalla lettura della prefata relazione di parte non vi alcuna traccia di “rilievi clinici”, apparendo che le osservazioni del dott. Persona_2 siano il frutto di una mera disamina della documentazione sanitaria in atti piuttosto che della valutazione clinica del ricorrente e di eventuali ulteriori accertamenti clinico- strumentali. Difatti, nella citata relazione non vi è traccia di alcun dato clinico da lui stesso rilevato sul suo assistito, mancando così l'obiettività clinica indispensabile per la formulazione di un giudizio medico-legale attendibile e motivato. Le stesse citazioni di esami strumentali appaiono generiche e non meglio individuabili, se si eccettua l'esame spirometrico del 10/10/2023 oggetto di valutazione in sede peritale, mentre le sue conclusioni sono disancorate da qualsiasi metodologia tabellare, che costituisce vincolo normativo ex art. 13 D.Lgs. 38/2000. In conclusione, le osservazioni dei difensori di parte ricorrente appaiono apodittiche e prive di qualsiasi supporto strumentale-specialistico in atti dimostrante un quadro clinico-funzionale diverso da quello già osservato ed illustrato dallo scrivente nella bozza peritale. Alla luce di quanto sopra, si conferma integralmente il giudizio medico-legale espresso nella bozza relativa all'elaborato peritale già trasmessa alle parti”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame documentale della
9 condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Il consulente nominato ha, in definitiva, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le valutazioni della commissione medica motivando in CP_1 maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali.
In conclusione, in adesione alle valutazioni espresse dal C.T.U., la domanda principale deve essere rigettata.
5. Parimenti infondata è la domanda subordinata, con la quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi illegittima la pretesa dell' resistente di vedersi rimborsata la somma di € CP_2
17.413,53, indebitamente percepita dall'assicurato, per il periodo compreso dal 15.3.11 (data di costituzione della rendita) e il 24.3.2023, data del provvedimento di revisione (cfr. la pagina 3 del ricorso introduttivo ove è scritto: “Per effetto della modifica del grado di inabilità al 35%, l' ha provveduto a ricalcolare la rendita annua con decorrenza CP_1
15.3.2011, richiedendo al ricorrente la restituzione della maggiore somma di € 17.412,53 indebitamente percepita nel periodo ricompreso 15.3.2011 - 24.3.2023 – data di adozione del provvedimento oggetto del presente giudizio –“).
L' ha chiesto la restituzione della suddetta somma da rimborsare in rate mensili tramite CP_1 trattenuta sui ratei della rendita ancora in essere, ma l'importo si riferisce al periodo intercorso tra l'inizio del procedimento ammnistrativo di revisione della rendita (1.4.21) e la data di conclusione di tale procedimento, ossia al 10.3.23, intervallo nel quale il sig. Pt_1 ha continuato a percepire il benefico assicurativo in parola ancora nella misura del 50% e tanto conformemente al disposto di cui all'art. 84 T.U. 1124/1965 ai sensi del quale “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”. Del resto, come correttamente osservato dall' resistente, la CP_2 circostanza che la rendita sarebbe stata diminuita a decorrere dall'1.4.2021, era stata precisata anche nel provvedimento del 24.3.23.
Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni, è inconferente l'eccezione di prescrizione come anche le difese che fanno leva sull'affidamento e la buona fede del ricorrente, stante il chiaro tenore letterale della disposizione su richiamata.
6. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni che precedono, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e
10 la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste -in assenza della rituale dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c. degli eredi costituiti in prosecuzione per l'esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto nei confronti dell' con ricorso depositato CP_1 in data 12.07.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese e pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, 23/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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