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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11617/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CATALANO Parte_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via del
Bersagliere n, 8 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
[...]
Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/07/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 30/07/2024, il sig. , contestando le Parte_1
risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445- bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei CP_1
requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità, dell'indennità d'accompagnamento e del suo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod., dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che
, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità (ma non dell'indennità d'accompagnamento) ed accertato il suo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod. a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.1.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è ritenersi in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità (ma non dell'indennità d'accompagnamento) nonché persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod. a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.1.2023).
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' CP_1
la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il è in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità (ma non dell'indennità d'accompagnamento) nonché persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della
L. 104/1992 e ss. mod. a decorrere dalla data della domanda amministrativa per fruire dell'indennità d'accompagnamento, a decorrere dal 27.1.2023.
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra le parti e condanna l' alla rifusione della restante parte che liquida in euro 1.500,00 oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Fabrizio Catalano.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11617/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CATALANO Parte_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via del
Bersagliere n, 8 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
[...]
Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/07/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 30/07/2024, il sig. , contestando le Parte_1
risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445- bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei CP_1
requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità, dell'indennità d'accompagnamento e del suo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod., dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che
, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità (ma non dell'indennità d'accompagnamento) ed accertato il suo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod. a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.1.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è ritenersi in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità (ma non dell'indennità d'accompagnamento) nonché persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod. a decorrere dalla data della domanda amministrativa (27.1.2023).
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' CP_1
la restante parte, liquidata come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il è in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità (ma non dell'indennità d'accompagnamento) nonché persona con disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della
L. 104/1992 e ss. mod. a decorrere dalla data della domanda amministrativa per fruire dell'indennità d'accompagnamento, a decorrere dal 27.1.2023.
Dichiara compensate per un terzo le spese di lite fra le parti e condanna l' alla rifusione della restante parte che liquida in euro 1.500,00 oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Fabrizio Catalano.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
IL GIUDICE
Dante Martino