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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4107/2019 R.G., promossa
, in qualità di impresa designata alla gestione del Parte_1
"Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada" (FGVS) per la regione Lazio, con sede in Venezia Mestre, Via Marocchesa n. 14 , C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Katy Rovini , C.F. PEC C.F._1
con studio in Comeana (PO), Via Email_1
Lombarda n. 54, e Carlo Pascotto , C.F. , presso i quali elegge domicilio;
-
ATTRICE –
CONTRO
- nato a [...] il [...] residente in [...], P_
Largo Trieste, 14Codice fiscale: Domicilio eletto: in Tivoli CodiceFiscale_2
Terme, via Guido Baccelli, 7, presso lo studio dell'avv. Gianni Ierardi ( C.F:
[...]
) il quale unitamente e disgiuntamente con l'avv. Alessandro C.F._3
Cima ( C.F.: – PEC : del C.F._4 Email_2
Foro di Tivoli lo rappresenta e difende
CONVENUTO
- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come precisate dalle parti all'udienza del 16/09/2024, qui di seguito trascritte e riportate: Per l'attrice n.q. di FGVS: Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via principale condannare il sig. a rimborsare alla P_
, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia Parte_1 per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di
€. 48.916.80.= ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia ed interessi legali maturati e maturandi dal di della messa in mora al saldo, comunque globalmente entro il limiti della competenza per valore del giudice adito. Sempre in via principale rigettare le eccezioni sollevate da controparte in quanto destituite di fondamento in fatto e diritto, in particolare l'eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa, l'inopponibilità della transazione ed il difetto di prova pagamenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis".
Per il convenuto : P_
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione recuperatoria azionata nel presente giudizio e, per l'effetto rigettare la domanda attrice, comunque perchè infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda avversaria dovesse risultare fondata, accertare e dichiarare che la misura dell'azione recuperatoria è pari alla minor somma di euro 8.339,70.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella sua Parte_1 qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), conveniva in giudizio il Sig. dinanzi P_ all'intestato Tribunale.
L'attrice esponeva che in data 22/05/2002 a Roma, il Sig. , alla P_ guida del veicolo Nissan Micra tg. AX520PA, privo di copertura assicurativa, aveva causato un sinistro stradale omettendo di dare la precedenza e collidendo con una motocicletta.
A seguito di tale sinistro, il FGVS, nella persona dell'impresa designata Parte_1
, aveva provveduto a risarcire i danni subiti dal danneggiato, Sig.
[...] Pt_2
, e a rimborsare l'INAIL per le prestazioni erogate.
[...]
L'attrice affermava di aver complessivamente versato la somma di € 48.916,80.
Sulla base di tali presupposti, esercitava nei confronti del Sig. Parte_1
l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 292 del D. Lgs. 209/05 (già art. P_
29 L. 990/1969) al fine di ottenere la restituzione di quanto versato.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di €
48.916,80, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Inizialmente, la notifica dell'atto di citazione risultava negativa per irreperibilità del convenuto.
Il Giudice concedeva termine per la rinnovazione della citazione, che avveniva in data 10/03/2021. Ricevuta la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, il Sig.
2 si costituiva in giudizio, contestando integralmente la domanda P_ attorea.
Il convenuto sollevava le seguenti eccezioni:
1) prescrizione del diritto di rivalsa, ritenendo applicabile il termine biennale ex art. 2947 comma 2 c.c. sia per le somme pagate al danneggiato che per quelle rimborsate all'INAIL, inquadrando entrambe le fattispecie nello schema della surrogazione legale;
2) inopponibilità delle transazioni stipulate dall'attrice con il danneggiato e l'INAIL, non avendo il convenuto partecipato ad esse, contestando l'entità e i criteri del risarcimento, in particolare sostenendo una doppia liquidazione del danno biologico e la necessità di detrarre le somme liquidate dall'INAIL;
3) difetto di prova dei pagamenti, affermando che le mere quietanze non fossero sufficienti a dimostrare l'effettivo versamento delle somme nei confronti di un terzo estraneo, e che fosse necessaria la produzione della documentazione bancaria. In subordine, chiedeva che l'importo dovuto fosse limitato a € 8.339,70.
Dopo la costituzione del convenuto, all'udienza del 28/10/2021, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Le parti depositavano le proprie memorie.
In un'udienza successiva (10/11/2022), il Giudice non ammetteva le prove richieste (inclusa la prova testimoniale richiesta dall'attrice sui pagamenti) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa proseguiva con altro giudice istruttore.
Le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 16/09/2024, tenuta in forma scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito nei termini.
MOTIVAZIONE
La domanda proposta da in qualità di impresa designata Parte_1 del FGVS, nei confronti di , volta ad ottenere il rimborso delle P_ somme pagate a seguito di un sinistro causato da un veicolo non assicurato e imputabile alla responsabilità del convenuto, risulta fondata e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
**1. Sulla natura giuridica dell'azione di rivalsa del FGVS e l'eccezione di prescrizione.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa, sostenendo
3 l'applicabilità del termine biennale previsto dall'art. 2947 comma 2 c.c. Egli distingue tra l'azione per le somme pagate al danneggiato (che inquadra nell'art. 292 comma 1 CAP ma sostiene comunque soggetta a prescrizione biennale in quanto surrogazione) e quella per le somme rimborsate all'INAIL (che inquadra pacificamente nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c. a cui si applicherebbe il termine biennale).
Tale eccezione è infondata. Come correttamente dedotto dalla parte attrice,
l'azione di rivalsa esercitata dall'impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art. 292 comma 1 del D. Lgs. 209/05 (già art. 29 comma 1 L. 990/1969) riveste una natura autonoma e speciale ex lege. Tale azione si distingue nettamente sia dallo schema del regresso tra coobbligati solidali tipici che dalla surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Il FGVS, e per esso l'impresa designata, non agisce in surrogazione del danneggiato per ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito, bensì esercita un proprio diritto di credito avente ad oggetto il rimborso delle somme versate in luogo del responsabile non assicurato.
L'obbligazione del responsabile verso il FGVS ha natura di debito di valuta, certa, liquida ed esigibile una volta effettuato il pagamento.
Nel caso di specie, i pagamenti a fondamento dell'azione risalgono al 2006.
L'attrice ha correttamente eccepito che la prescrizione decennale è stata interrotta da atti idonei. In particolare, è stata prodotta una lettera di messa in mora datata
27/11/2014 e un tentativo di negoziazione assistita del 14/10/2015, atti entrambi intervenuti prima del decorso del termine decennale dai pagamenti.
Successivamente, il termine decennale è stato ulteriormente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione avvenuta in data 10/03/2021.
Pertanto, alla data della proposizione della domanda e per tutta la durata del processo, nessuna prescrizione è maturata.
Per quanto riguarda le somme rimborsate all'INAIL, sebbene il convenuto le inquadri nello schema della surrogazione, l'art. 28 della L. 990/69 (oggi art. 142
CAP) riconosceva all'ente gestore dell'assicurazione sociale (INAIL) il diritto di ottenere direttamente dall'impresa designata il rimborso delle spese sostenute.
L'azione di rivalsa del FGVS ex art. 292 D. Lgs. 209/05 copre genericamente
"l'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", senza distinguere la provenienza o la natura del credito soddisfatto. Anche qualora si volesse aderire all'interpretazione del convenuto per la quota INAIL, la tesi dell'attrice sulla natura unitaria e speciale dell'azione di rivalsa, soggetta a prescrizione decennale, prevale sulla frammentazione in distinte azioni con termini prescrizionali diversi.
La giurisprudenza richiamata dall'attrice, in particolare la Sentenza della
4 Suprema Corte n. 21514/2022, rafforza la qualificazione dell'azione di rivalsa come autonoma e speciale.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di prescrizione è da rigettarsi.
2. Sull'inopponibilità delle transazioni e la contestazione dell'ammontare.
Il convenuto ha eccepito l'inopponibilità delle transazioni stipulate tra l'attrice, il danneggiato e l'INAIL, non avendo egli partecipato ad esse. Ha, quindi, contestato l'ammontare del risarcimento pagato al danneggiato Sig. (€ Parte_2
27.500,00), sostenendo che integrasse una "errata duplice corresponsione" per il danno biologico in violazione del principio indennitario e che, pertanto, l'impresa designata avrebbe dovuto corrispondere al danneggiato un importo significativamente inferiore, limitato ai soli danni materiali al veicolo (€ 4.422,90) e alle spese legali (€ 3.916,80).
Anche tale eccezione è infondata.
È pacifica l'affermazione per cui il responsabile civile che non ha partecipato alla transazione stipulata tra il danneggiato e l'assicuratore (o il FGVS) ha il diritto di contestare l'entità e i criteri del risarcimento liquidato. T
Tuttavia, nel merito, la contestazione del convenuto sulla presunta "doppia liquidazione" non trova fondamento giuridico.
Come correttamente argomentato dalla difesa di , il sistema Parte_1 normativo consente al soggetto danneggiato da un sinistro stradale di ottenere sia il risarcimento civilistico dal responsabile (coperto dal FGVS in caso di non assicurazione) sia, ove ne ricorrano i presupposti, le prestazioni previdenziali dall'ente assicuratore sociale (INAIL).
Le liquidazioni operate dall'INAIL e quelle di natura civilistica rispondono a logiche e funzioni diverse e la loro coesistenza non configura, di per sé, una duplicazione indebita.
ha dettagliato in prima memoria le voci che compongono Parte_1
l'importo complessivo versato al danneggiato e al suo legale:
- Invalidità Biologica riconosciuta (su base civilistica) pari al 16% per un valore di € 23.868,00, a fronte di un'Invalidità Biologica riconosciuta dall'Inail del
13% per un valore di € 17.087,00;
- il Differenziale corrisposto dal FGVS per il danno biologico è stato, quindi, pari ad € 6.781,00 (ottenuto dalla differenza tra la valutazione civilistica e l'indennizzo INAIL).
- A ciò si aggiungono l'Invalidità temporanea per 150 giorni valorizzata in €
4.400.00 e il Danno Morale liquidato in € 11.307.00, per un totale relativo ai danni alla persona di circa € 23.000,00 (comprensivo di spese mediche).
5 - A questi importi si somma il Danno materiale al veicolo per € 4.500,00, determinando il totale versato di € 27.500,00 (destinato al danneggiato e al suo legale).
Questo Giudice osserva come, a fronte della percentuale di invalidità biologica permanente accertata e posta a base della liquidazione civilistica (16%) – percentuale che, si rileva, non è stata specificatamente contestata nei suoi presupposti medico-legali da parte del convenuto – l'importo liquidato a titolo di danno biologico differenziale (€ 6.781,00) e l'importo liquidato a titolo di danno morale (€ 11.307,00) risultino complessivamente largamente contenuti e persino inferiori ai parametri liquidativi comunemente adottati in casi analoghi per pari grado di invalidità permanente e voci di danno, quali ad esempio quelli desumibili dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal
Tribunale di Milano.
Parte convenuta nel resistere all'azione di rivalsa esercitata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada ha sollevato specifiche contestazioni in merito all'importo liquidato dal Fondo medesimo al danneggiato nell'anno 2006. In particolare, il convenuto lamenta che le somme corrisposte a titolo di danno biologico e di danno morale, non risultano giustificate
Tali contestazioni appaiono, ad avviso di questo Giudice, destituite di fondamento.
Giova premettere che l'intervento del FGVS si è reso necessario unicamente a causa della condotta illecita del convenuto, il quale, al momento del sinistro, circolava privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile, venendo così meno a un obbligo primario posto a tutela della collettività e dei singoli.
Ciò posto, occorre esaminare nel merito la congruità della liquidazione operata dal FGVS nel 2006. Dagli atti risulta che al danneggiato, all'epoca di 36 anni, fu riconosciuta un'invalidità permanente (danno biologico) del 16%.
Quanto al Danno Biologico (€ 23.868,00): La somma liquidata, pari ad €
23.868,00, deve essere valutata alla luce dei criteri e delle tabelle in uso nel 2006.
Sebbene all'epoca non esistesse una Tabella Unica Nazionale, il riferimento prevalente era costituito dalle tabelle elaborate dai principali Tribunali, tra cui quello di Milano. Tali tabelle, pur con valori inferiori a quelli attuali (anche al netto della mera rivalutazione monetaria), adottavano già un sistema a "punto variabile", tenendo conto sia della percentuale di invalidità che dell'età del danneggiato. La cifra di € 23.868,00, considerata la significativa percentuale del 16% e la giovane età del danneggiato (36 anni, con conseguente lunga aspettativa di vita su cui
6 l'invalidità avrebbe inciso), appare del tutto plausibile e congrua se rapportata ai valori mediamente liquidati dai Tribunali italiani in quel periodo storico per fattispecie analoghe. Anzi, un'analisi comparativa con i valori attuali, pur tenendo conto dell'inflazione, suggerisce che tale importo si collocava in una fascia prudenziale e non certamente eccessiva.
Quanto al Danno Morale (€ 11.307,00): Anche la somma liquidata a titolo di danno morale, pari ad € 11.307,00, resiste alle critiche del convenuto. Tale importo corrisponde a circa il 47,4% di quello liquidato per il danno biologico.
Questa modalità di calcolo, basata sull'applicazione di una frazione (spesso compresa tra 1/4 e 1/2) del danno biologico, rappresentava una prassi consolidata e ampiamente accettata dalla giurisprudenza dell'epoca, antecedente alle note "Sentenze di San Martino" del 2008. L'applicazione di una percentuale prossima al 50% appare giustificata dalla gravità del danno biologico (16%) e dall'impatto che la sofferenza interiore inevitabilmente produce su un soggetto ancora nel pieno della propria vita lavorativa e relazionale. Non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di eccessività o di anomalia in tale liquidazione.
In conclusione, la liquidazione effettuata dal FGVS nel 2006, per un importo complessivo di € 35.175,00 per danno biologico e morale (oltre all'invalidità temporanea e alle spese mediche e ai danni al veicolo ), non solo appare pienamente giustificata e congrua alla luce dei parametri medico-legali e dei criteri liquidativi vigenti all'epoca, ma si configura altresì come ragionevole e contenuta.
È infatti verosimile che, in sede giudiziale, il danneggiato avrebbe potuto ottenere un risarcimento di entità pari o addirittura superiore.
Alla tesi del convenuto circa un'eccessiva liquidazione o una "doppia corresponsione", si contrappone pertanto la evidente congruenza e la ragionevolezza delle somme corrisposte dalla impresa designata, che non si configurano affatto come un "illecito arricchimento" del danneggiato.
Ne discende che gli importi corrisposti da per le diverse voci di Parte_1 danno (danno biologico, differenziale, invalidità temporanea, danno morale, danno materiale, spese mediche e legali), come dettagliatamente riepilogato, sono stati liquidati in conformità ai criteri risarcitori civilistici e risultano proporzionati e giustificati rispetto ai danni patiti dal Sig. Pt_2
Pertanto, non essendovi prova di un'errata o eccessiva liquidazione, le somme così determinate e corrisposte sono pienamente recuperabili nell'ambito dell'azione di rivalsa esercitata nei confronti del responsabile non assicurato.
L'attrice ha depositato documentazione (conteggi INAIL, perizia tecnica,
7 relazione medico-legale) a supporto dell'ammontare liquidato.
Dalla documentazione non emerge alcuna arbitrarietà o errore nel calcolo delle somme pagate dal FGVS. Le contestazioni del convenuto appaiono generiche e volte a ridurre strumentalmente l'importo richiesto. L'importo complessivo di €
48.916,80 richiesto in rivalsa da è provato dai documenti depositati Parte_1
e dalle motivazioni addotte a giustificazione dei pagamenti effettuati sia al danneggiato che all'INAIL.
Anche l'eccezione relativa all'ammontare e all'inopponibilità delle transazioni è pertanto da rigettarsi.
3. Sul difetto di prova dei pagamenti.
Il convenuto ha eccepito il difetto di prova dell'effettivo pagamento delle somme richieste in rivalsa, sostenendo che le quietanze prodotte non fossero sufficienti e che fosse necessaria la produzione della documentazione bancaria attestante l'incasso delle somme da parte dei destinatari. Anche questa eccezione è infondata e non supportata da un corretto inquadramento giuridico. La quietanza rilasciata dal creditore al debitore (o, come nel caso di specie, da chi ha ricevuto il pagamento all'impresa designata che ha effettuato il versamento) ha natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. Essa costituisce prova piena dell'avvenuto pagamento e del ricevimento delle somme da parte del creditore.
Nel caso di specie, ha depositato copia degli atti di quietanza Parte_1 sottoscritti dai soggetti che hanno ricevuto le somme (danneggiato, suo legale, rappresentante INAIL). Tali quietanze attestano inequivocabilmente l'avvenuto ricevimento degli importi liquidati a titolo di risarcimento/rimborso. L'attrice ha altresì prodotto copie di assegni di pagamento e una comunicazione con dati bancari a ulteriore riprova dei versamenti effettuati. Il convenuto non ha fornito alcuna prova o indizio concreto del mancato verificarsi di tali pagamenti, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria delle quietanze nei suoi confronti e a dedurre la necessità di documentazione bancaria. La mancata produzione di documentazione bancaria dettagliata, pur essendo prassi comune per un intermediario assicurativo, non inficia automaticamente la prova del pagamento fornita attraverso le quietanze e gli altri elementi documentali prodotti. La richiesta del convenuto appare, ancora una volta, pretestuosa e dilatoria.
Sebbene il Giudice non abbia ritenuto ammissibile la prova testimoniale richiesta dall'attrice a conferma dei pagamenti, la decisione di non ammettere tale prova non implica che i pagamenti non siano provati per via documentale. Le quietanze, integrate dagli altri documenti prodotti, costituiscono un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'effettivo versamento delle somme da parte di
8 . Pertanto, anche l'eccezione di difetto di prova dei pagamenti è da Parte_1 rigettarsi.
4. Sulla responsabilità del convenuto e l'importo dovuto.
Atteso il rigetto delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dal convenuto, la domanda attrice merita accoglimento nel suo integrale ammontare, in quanto provato e giustificato.
Di conseguenza, il Sig. è tenuto a rimborsare a P_ Parte_1 la somma capitale di € 48.916,80 (quarantottomilanovecentosedici/80),
[...] oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (27/11/2014) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono pertanto poste integralmente a carico del convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N.
4107/2019 tra n.q. di FGVS, attrice, e , Parte_1 P_ convenuto, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea.
2. Per l'effetto, condanna a rimborsare a P_ Parte_1 in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
l'importo di € 48.916,80 (quarantottomilanovecentosedici/80), oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (27/11/2014) al saldo effettivo.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di P_
che liquida in euro 7000,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali (15%) , contributo unificato , iva e cpa
4. Così deciso in Treviso, 24.5.2025
IL GIUDICE Dott. Luca Deli
________________________________________
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4107/2019 R.G., promossa
, in qualità di impresa designata alla gestione del Parte_1
"Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada" (FGVS) per la regione Lazio, con sede in Venezia Mestre, Via Marocchesa n. 14 , C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Katy Rovini , C.F. PEC C.F._1
con studio in Comeana (PO), Via Email_1
Lombarda n. 54, e Carlo Pascotto , C.F. , presso i quali elegge domicilio;
-
ATTRICE –
CONTRO
- nato a [...] il [...] residente in [...], P_
Largo Trieste, 14Codice fiscale: Domicilio eletto: in Tivoli CodiceFiscale_2
Terme, via Guido Baccelli, 7, presso lo studio dell'avv. Gianni Ierardi ( C.F:
[...]
) il quale unitamente e disgiuntamente con l'avv. Alessandro C.F._3
Cima ( C.F.: – PEC : del C.F._4 Email_2
Foro di Tivoli lo rappresenta e difende
CONVENUTO
- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come precisate dalle parti all'udienza del 16/09/2024, qui di seguito trascritte e riportate: Per l'attrice n.q. di FGVS: Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via principale condannare il sig. a rimborsare alla P_
, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia Parte_1 per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di
€. 48.916.80.= ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia ed interessi legali maturati e maturandi dal di della messa in mora al saldo, comunque globalmente entro il limiti della competenza per valore del giudice adito. Sempre in via principale rigettare le eccezioni sollevate da controparte in quanto destituite di fondamento in fatto e diritto, in particolare l'eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa, l'inopponibilità della transazione ed il difetto di prova pagamenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis".
Per il convenuto : P_
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione recuperatoria azionata nel presente giudizio e, per l'effetto rigettare la domanda attrice, comunque perchè infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda avversaria dovesse risultare fondata, accertare e dichiarare che la misura dell'azione recuperatoria è pari alla minor somma di euro 8.339,70.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella sua Parte_1 qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), conveniva in giudizio il Sig. dinanzi P_ all'intestato Tribunale.
L'attrice esponeva che in data 22/05/2002 a Roma, il Sig. , alla P_ guida del veicolo Nissan Micra tg. AX520PA, privo di copertura assicurativa, aveva causato un sinistro stradale omettendo di dare la precedenza e collidendo con una motocicletta.
A seguito di tale sinistro, il FGVS, nella persona dell'impresa designata Parte_1
, aveva provveduto a risarcire i danni subiti dal danneggiato, Sig.
[...] Pt_2
, e a rimborsare l'INAIL per le prestazioni erogate.
[...]
L'attrice affermava di aver complessivamente versato la somma di € 48.916,80.
Sulla base di tali presupposti, esercitava nei confronti del Sig. Parte_1
l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 292 del D. Lgs. 209/05 (già art. P_
29 L. 990/1969) al fine di ottenere la restituzione di quanto versato.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di €
48.916,80, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Inizialmente, la notifica dell'atto di citazione risultava negativa per irreperibilità del convenuto.
Il Giudice concedeva termine per la rinnovazione della citazione, che avveniva in data 10/03/2021. Ricevuta la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, il Sig.
2 si costituiva in giudizio, contestando integralmente la domanda P_ attorea.
Il convenuto sollevava le seguenti eccezioni:
1) prescrizione del diritto di rivalsa, ritenendo applicabile il termine biennale ex art. 2947 comma 2 c.c. sia per le somme pagate al danneggiato che per quelle rimborsate all'INAIL, inquadrando entrambe le fattispecie nello schema della surrogazione legale;
2) inopponibilità delle transazioni stipulate dall'attrice con il danneggiato e l'INAIL, non avendo il convenuto partecipato ad esse, contestando l'entità e i criteri del risarcimento, in particolare sostenendo una doppia liquidazione del danno biologico e la necessità di detrarre le somme liquidate dall'INAIL;
3) difetto di prova dei pagamenti, affermando che le mere quietanze non fossero sufficienti a dimostrare l'effettivo versamento delle somme nei confronti di un terzo estraneo, e che fosse necessaria la produzione della documentazione bancaria. In subordine, chiedeva che l'importo dovuto fosse limitato a € 8.339,70.
Dopo la costituzione del convenuto, all'udienza del 28/10/2021, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Le parti depositavano le proprie memorie.
In un'udienza successiva (10/11/2022), il Giudice non ammetteva le prove richieste (inclusa la prova testimoniale richiesta dall'attrice sui pagamenti) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa proseguiva con altro giudice istruttore.
Le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 16/09/2024, tenuta in forma scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito nei termini.
MOTIVAZIONE
La domanda proposta da in qualità di impresa designata Parte_1 del FGVS, nei confronti di , volta ad ottenere il rimborso delle P_ somme pagate a seguito di un sinistro causato da un veicolo non assicurato e imputabile alla responsabilità del convenuto, risulta fondata e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
**1. Sulla natura giuridica dell'azione di rivalsa del FGVS e l'eccezione di prescrizione.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto di rivalsa, sostenendo
3 l'applicabilità del termine biennale previsto dall'art. 2947 comma 2 c.c. Egli distingue tra l'azione per le somme pagate al danneggiato (che inquadra nell'art. 292 comma 1 CAP ma sostiene comunque soggetta a prescrizione biennale in quanto surrogazione) e quella per le somme rimborsate all'INAIL (che inquadra pacificamente nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 c.c. a cui si applicherebbe il termine biennale).
Tale eccezione è infondata. Come correttamente dedotto dalla parte attrice,
l'azione di rivalsa esercitata dall'impresa designata dal FGVS ai sensi dell'art. 292 comma 1 del D. Lgs. 209/05 (già art. 29 comma 1 L. 990/1969) riveste una natura autonoma e speciale ex lege. Tale azione si distingue nettamente sia dallo schema del regresso tra coobbligati solidali tipici che dalla surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Il FGVS, e per esso l'impresa designata, non agisce in surrogazione del danneggiato per ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito, bensì esercita un proprio diritto di credito avente ad oggetto il rimborso delle somme versate in luogo del responsabile non assicurato.
L'obbligazione del responsabile verso il FGVS ha natura di debito di valuta, certa, liquida ed esigibile una volta effettuato il pagamento.
Nel caso di specie, i pagamenti a fondamento dell'azione risalgono al 2006.
L'attrice ha correttamente eccepito che la prescrizione decennale è stata interrotta da atti idonei. In particolare, è stata prodotta una lettera di messa in mora datata
27/11/2014 e un tentativo di negoziazione assistita del 14/10/2015, atti entrambi intervenuti prima del decorso del termine decennale dai pagamenti.
Successivamente, il termine decennale è stato ulteriormente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione avvenuta in data 10/03/2021.
Pertanto, alla data della proposizione della domanda e per tutta la durata del processo, nessuna prescrizione è maturata.
Per quanto riguarda le somme rimborsate all'INAIL, sebbene il convenuto le inquadri nello schema della surrogazione, l'art. 28 della L. 990/69 (oggi art. 142
CAP) riconosceva all'ente gestore dell'assicurazione sociale (INAIL) il diritto di ottenere direttamente dall'impresa designata il rimborso delle spese sostenute.
L'azione di rivalsa del FGVS ex art. 292 D. Lgs. 209/05 copre genericamente
"l'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", senza distinguere la provenienza o la natura del credito soddisfatto. Anche qualora si volesse aderire all'interpretazione del convenuto per la quota INAIL, la tesi dell'attrice sulla natura unitaria e speciale dell'azione di rivalsa, soggetta a prescrizione decennale, prevale sulla frammentazione in distinte azioni con termini prescrizionali diversi.
La giurisprudenza richiamata dall'attrice, in particolare la Sentenza della
4 Suprema Corte n. 21514/2022, rafforza la qualificazione dell'azione di rivalsa come autonoma e speciale.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di prescrizione è da rigettarsi.
2. Sull'inopponibilità delle transazioni e la contestazione dell'ammontare.
Il convenuto ha eccepito l'inopponibilità delle transazioni stipulate tra l'attrice, il danneggiato e l'INAIL, non avendo egli partecipato ad esse. Ha, quindi, contestato l'ammontare del risarcimento pagato al danneggiato Sig. (€ Parte_2
27.500,00), sostenendo che integrasse una "errata duplice corresponsione" per il danno biologico in violazione del principio indennitario e che, pertanto, l'impresa designata avrebbe dovuto corrispondere al danneggiato un importo significativamente inferiore, limitato ai soli danni materiali al veicolo (€ 4.422,90) e alle spese legali (€ 3.916,80).
Anche tale eccezione è infondata.
È pacifica l'affermazione per cui il responsabile civile che non ha partecipato alla transazione stipulata tra il danneggiato e l'assicuratore (o il FGVS) ha il diritto di contestare l'entità e i criteri del risarcimento liquidato. T
Tuttavia, nel merito, la contestazione del convenuto sulla presunta "doppia liquidazione" non trova fondamento giuridico.
Come correttamente argomentato dalla difesa di , il sistema Parte_1 normativo consente al soggetto danneggiato da un sinistro stradale di ottenere sia il risarcimento civilistico dal responsabile (coperto dal FGVS in caso di non assicurazione) sia, ove ne ricorrano i presupposti, le prestazioni previdenziali dall'ente assicuratore sociale (INAIL).
Le liquidazioni operate dall'INAIL e quelle di natura civilistica rispondono a logiche e funzioni diverse e la loro coesistenza non configura, di per sé, una duplicazione indebita.
ha dettagliato in prima memoria le voci che compongono Parte_1
l'importo complessivo versato al danneggiato e al suo legale:
- Invalidità Biologica riconosciuta (su base civilistica) pari al 16% per un valore di € 23.868,00, a fronte di un'Invalidità Biologica riconosciuta dall'Inail del
13% per un valore di € 17.087,00;
- il Differenziale corrisposto dal FGVS per il danno biologico è stato, quindi, pari ad € 6.781,00 (ottenuto dalla differenza tra la valutazione civilistica e l'indennizzo INAIL).
- A ciò si aggiungono l'Invalidità temporanea per 150 giorni valorizzata in €
4.400.00 e il Danno Morale liquidato in € 11.307.00, per un totale relativo ai danni alla persona di circa € 23.000,00 (comprensivo di spese mediche).
5 - A questi importi si somma il Danno materiale al veicolo per € 4.500,00, determinando il totale versato di € 27.500,00 (destinato al danneggiato e al suo legale).
Questo Giudice osserva come, a fronte della percentuale di invalidità biologica permanente accertata e posta a base della liquidazione civilistica (16%) – percentuale che, si rileva, non è stata specificatamente contestata nei suoi presupposti medico-legali da parte del convenuto – l'importo liquidato a titolo di danno biologico differenziale (€ 6.781,00) e l'importo liquidato a titolo di danno morale (€ 11.307,00) risultino complessivamente largamente contenuti e persino inferiori ai parametri liquidativi comunemente adottati in casi analoghi per pari grado di invalidità permanente e voci di danno, quali ad esempio quelli desumibili dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal
Tribunale di Milano.
Parte convenuta nel resistere all'azione di rivalsa esercitata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada ha sollevato specifiche contestazioni in merito all'importo liquidato dal Fondo medesimo al danneggiato nell'anno 2006. In particolare, il convenuto lamenta che le somme corrisposte a titolo di danno biologico e di danno morale, non risultano giustificate
Tali contestazioni appaiono, ad avviso di questo Giudice, destituite di fondamento.
Giova premettere che l'intervento del FGVS si è reso necessario unicamente a causa della condotta illecita del convenuto, il quale, al momento del sinistro, circolava privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile, venendo così meno a un obbligo primario posto a tutela della collettività e dei singoli.
Ciò posto, occorre esaminare nel merito la congruità della liquidazione operata dal FGVS nel 2006. Dagli atti risulta che al danneggiato, all'epoca di 36 anni, fu riconosciuta un'invalidità permanente (danno biologico) del 16%.
Quanto al Danno Biologico (€ 23.868,00): La somma liquidata, pari ad €
23.868,00, deve essere valutata alla luce dei criteri e delle tabelle in uso nel 2006.
Sebbene all'epoca non esistesse una Tabella Unica Nazionale, il riferimento prevalente era costituito dalle tabelle elaborate dai principali Tribunali, tra cui quello di Milano. Tali tabelle, pur con valori inferiori a quelli attuali (anche al netto della mera rivalutazione monetaria), adottavano già un sistema a "punto variabile", tenendo conto sia della percentuale di invalidità che dell'età del danneggiato. La cifra di € 23.868,00, considerata la significativa percentuale del 16% e la giovane età del danneggiato (36 anni, con conseguente lunga aspettativa di vita su cui
6 l'invalidità avrebbe inciso), appare del tutto plausibile e congrua se rapportata ai valori mediamente liquidati dai Tribunali italiani in quel periodo storico per fattispecie analoghe. Anzi, un'analisi comparativa con i valori attuali, pur tenendo conto dell'inflazione, suggerisce che tale importo si collocava in una fascia prudenziale e non certamente eccessiva.
Quanto al Danno Morale (€ 11.307,00): Anche la somma liquidata a titolo di danno morale, pari ad € 11.307,00, resiste alle critiche del convenuto. Tale importo corrisponde a circa il 47,4% di quello liquidato per il danno biologico.
Questa modalità di calcolo, basata sull'applicazione di una frazione (spesso compresa tra 1/4 e 1/2) del danno biologico, rappresentava una prassi consolidata e ampiamente accettata dalla giurisprudenza dell'epoca, antecedente alle note "Sentenze di San Martino" del 2008. L'applicazione di una percentuale prossima al 50% appare giustificata dalla gravità del danno biologico (16%) e dall'impatto che la sofferenza interiore inevitabilmente produce su un soggetto ancora nel pieno della propria vita lavorativa e relazionale. Non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di eccessività o di anomalia in tale liquidazione.
In conclusione, la liquidazione effettuata dal FGVS nel 2006, per un importo complessivo di € 35.175,00 per danno biologico e morale (oltre all'invalidità temporanea e alle spese mediche e ai danni al veicolo ), non solo appare pienamente giustificata e congrua alla luce dei parametri medico-legali e dei criteri liquidativi vigenti all'epoca, ma si configura altresì come ragionevole e contenuta.
È infatti verosimile che, in sede giudiziale, il danneggiato avrebbe potuto ottenere un risarcimento di entità pari o addirittura superiore.
Alla tesi del convenuto circa un'eccessiva liquidazione o una "doppia corresponsione", si contrappone pertanto la evidente congruenza e la ragionevolezza delle somme corrisposte dalla impresa designata, che non si configurano affatto come un "illecito arricchimento" del danneggiato.
Ne discende che gli importi corrisposti da per le diverse voci di Parte_1 danno (danno biologico, differenziale, invalidità temporanea, danno morale, danno materiale, spese mediche e legali), come dettagliatamente riepilogato, sono stati liquidati in conformità ai criteri risarcitori civilistici e risultano proporzionati e giustificati rispetto ai danni patiti dal Sig. Pt_2
Pertanto, non essendovi prova di un'errata o eccessiva liquidazione, le somme così determinate e corrisposte sono pienamente recuperabili nell'ambito dell'azione di rivalsa esercitata nei confronti del responsabile non assicurato.
L'attrice ha depositato documentazione (conteggi INAIL, perizia tecnica,
7 relazione medico-legale) a supporto dell'ammontare liquidato.
Dalla documentazione non emerge alcuna arbitrarietà o errore nel calcolo delle somme pagate dal FGVS. Le contestazioni del convenuto appaiono generiche e volte a ridurre strumentalmente l'importo richiesto. L'importo complessivo di €
48.916,80 richiesto in rivalsa da è provato dai documenti depositati Parte_1
e dalle motivazioni addotte a giustificazione dei pagamenti effettuati sia al danneggiato che all'INAIL.
Anche l'eccezione relativa all'ammontare e all'inopponibilità delle transazioni è pertanto da rigettarsi.
3. Sul difetto di prova dei pagamenti.
Il convenuto ha eccepito il difetto di prova dell'effettivo pagamento delle somme richieste in rivalsa, sostenendo che le quietanze prodotte non fossero sufficienti e che fosse necessaria la produzione della documentazione bancaria attestante l'incasso delle somme da parte dei destinatari. Anche questa eccezione è infondata e non supportata da un corretto inquadramento giuridico. La quietanza rilasciata dal creditore al debitore (o, come nel caso di specie, da chi ha ricevuto il pagamento all'impresa designata che ha effettuato il versamento) ha natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. Essa costituisce prova piena dell'avvenuto pagamento e del ricevimento delle somme da parte del creditore.
Nel caso di specie, ha depositato copia degli atti di quietanza Parte_1 sottoscritti dai soggetti che hanno ricevuto le somme (danneggiato, suo legale, rappresentante INAIL). Tali quietanze attestano inequivocabilmente l'avvenuto ricevimento degli importi liquidati a titolo di risarcimento/rimborso. L'attrice ha altresì prodotto copie di assegni di pagamento e una comunicazione con dati bancari a ulteriore riprova dei versamenti effettuati. Il convenuto non ha fornito alcuna prova o indizio concreto del mancato verificarsi di tali pagamenti, limitandosi a contestare l'efficacia probatoria delle quietanze nei suoi confronti e a dedurre la necessità di documentazione bancaria. La mancata produzione di documentazione bancaria dettagliata, pur essendo prassi comune per un intermediario assicurativo, non inficia automaticamente la prova del pagamento fornita attraverso le quietanze e gli altri elementi documentali prodotti. La richiesta del convenuto appare, ancora una volta, pretestuosa e dilatoria.
Sebbene il Giudice non abbia ritenuto ammissibile la prova testimoniale richiesta dall'attrice a conferma dei pagamenti, la decisione di non ammettere tale prova non implica che i pagamenti non siano provati per via documentale. Le quietanze, integrate dagli altri documenti prodotti, costituiscono un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'effettivo versamento delle somme da parte di
8 . Pertanto, anche l'eccezione di difetto di prova dei pagamenti è da Parte_1 rigettarsi.
4. Sulla responsabilità del convenuto e l'importo dovuto.
Atteso il rigetto delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dal convenuto, la domanda attrice merita accoglimento nel suo integrale ammontare, in quanto provato e giustificato.
Di conseguenza, il Sig. è tenuto a rimborsare a P_ Parte_1 la somma capitale di € 48.916,80 (quarantottomilanovecentosedici/80),
[...] oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (27/11/2014) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono pertanto poste integralmente a carico del convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N.
4107/2019 tra n.q. di FGVS, attrice, e , Parte_1 P_ convenuto, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea.
2. Per l'effetto, condanna a rimborsare a P_ Parte_1 in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
l'importo di € 48.916,80 (quarantottomilanovecentosedici/80), oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (27/11/2014) al saldo effettivo.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di P_
che liquida in euro 7000,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali (15%) , contributo unificato , iva e cpa
4. Così deciso in Treviso, 24.5.2025
IL GIUDICE Dott. Luca Deli
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Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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