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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2053/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati: dott.ssa LA LOCOCO Presidente dott. ON SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 21.10.2024 al n. 2053 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 1948/2023 del 23.06.2023
promossa da elettivamente domiciliata in Prato (PO), Via Q. Baldinucci n. 10, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Di Rocco che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Firenze, Corso n. 2, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maria, Luigia Cosma che lo rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellato -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: divorzio giudiziale. [... La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
: “…Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni avversa istanza, Pt_2
deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità del procedimento e, quindi, della sentenza del Tribunale
Ordinario di Firenze, n. 1948/2023, pubblicata in data 23.06.2023, R.G.N.
11917/2022, e quivi impugnata per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari…”; per l'appellato “…la Corte di Appello respinga CP_2
il ricorso e condanni la IG.r al pagamento in favore del comparente di una Pt_1
somma equamente liquidata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc in ragione della violazione dei doveri processuali ed al rimborso delle spese di lite…”; per il Pubblico
Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Firenze, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di , nella contumacia di quest'ultima, così CP_1 Parte_1
decideva: “…dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Firenze il 24.3.1990 tr nato a [...] il [...] CP_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Firenze al n. 90, parte II, serie A, anno 1990; Nulla per spese. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898…”.
I.
1. Osservava in motivazione il Tribunale che “…nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del
Tribunale in data 20.2.2018, mentre il decreto di omologa è datato 9.4.2018; sicché alla data del deposito del ricorso (27.10.2022) erano già trascorsi ben oltre sei mesi.
2 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da cinque anni, alla luce della scelta della resistente di non costituirsi, pur regolarmente notiziata, manifestando così il suo totale disinteresse per le sorti del vincolo coniugale, non può più essere ricostituita. Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda proposta. Per completezza si precisa che , uno dei Per_1
gemelli, è studente universitario fuorisede, mantenuto interamente dal padre che sostiene per lui le spese di affitto dell'alloggio a Pisa e gli versa € 1.000,00 mensili per far fronte alle spese quotidiane e universitarie. La natura necessitata della pronuncia, priva di contestazione, esclude la condanna alle spese per mancanza di soccombenza…”.
I.
2. appellava la sentenza eccependo pregiudizialmente la totale Parte_1
inesistenza della notificazione sia del ricorso e del decreto di fissazione udienza presidenziale sia dell'ordinanza resa dal Presidente in tale sede con modifica delle condizioni (“…Revoca tutte le diposizioni relative all'affidamento, collocazione e frequentazione dei figli ormai maggiorenni;
Revoca con decorrenza dal mese di ottobre 2022 gli obblighi di contribuzione posti a carico del padre per i figli, essendo l'ultimo domiciliato presso il padre, il quale provvederà al suo mantenimento in via diretta;
Revoca l'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dal mese di ottobre 2022; Revoca l'assegno separativo, tenuto conto che di fatto la coniuge usufruisce da anni in via esclusiva di un immobile in comproprietà e non provvede al mantenimento del figlio non autosufficiente in alcun modo;
…”). Con unico sostanziale motivo l'appellante lamentava: “violazione degli artt. 706, 709 c.p.c. e delle norme sulla notificazione, in particolare l'art. 148 c.p.c. - inesistenza della notificazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio nonché del provvedimento presidenziale relativo all'udienza del 22.06.2023”. In riferimento ai motivi in diritto, così deduceva: “…La sentenza che con il presente atto si impugna, nonché ingiusta ed errata, è da ritenere affetta da nullità. Per ciò che attiene a quest'ultimo aspetto, devono valere le considerazioni seguenti. La scrivente difesa eccepisce la totale inesistenza della notificazione dei suddetti provvedimenti. Con
3 riferimento, più in particolare, alla notificazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio, controparte depositava nel fascicolo telematico il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, allegando altresì la copia dell'avviso di ricevimento, senza tuttavia allegare alcuna relata di notifica (all. 6 – ricorso con decreto). In assenza della relata di notifica, infatti, non è possibile neppure conoscere le modalità ed i termini in cui è avvenuta la notificazione alla
IG.r dell'atto introduttivo del giudizio: tali avvisi di ricevimento potrebbero Pt_1
essere riferiti a qualsiasi altro atto, stante l'impossibilità di verificare se il numero di raccomandata previsto sull'avviso di ricevimento corrisponda o meno con quanto previsto nella relata di notifica. La mancanza della relata di notifica, così come emerge dall'atto depositato nel fascicolo telematico a cui si è avuto accesso mediante istanza di visibilità, comporta l'inesistenza della notificazione e rappresenta un vizio insanabile (cfr. Cass. 12 ottobre 2017 n. 23968, Cass. 18 settembre 2007 n. 19358).
…Ciò comporta l'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, consistente quindi il presupposto affinché possa formarsi tra le parti il giudicato. Tale vizio di notifica è deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determina una situazione cui l'art. 327, comma 2, c.p.c. - che attiene alle ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa - va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se, in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto (cfr. Cass. 25 giugno 2004 n. 11853). L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio comporta la nullità radicale sia del procedimento, sia della sentenza stessa del Giudice (cfr. Cass. 12 aprile 2004, n.
8608). Tale vizio, poi, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., deve essere convertito in motivo di impugnazione. La IG.ra , infatti, non soltanto non ha avuto la ben che Pt_1
minima conoscenza del procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ma nemmeno sapeva dell'esistenza dell'udienza dinanzi al Presidente: nonostante la richiesta alla controparte di fornire prova della avvenuta notifica del provvedimento presidenziale di cui sopra (cfr. All. 4), l'odierna appellante non ha ottenuto alcuna dimostrazione circa la avvenuta ed effettiva notificazione del
4 suddetto provvedimento. Pertanto, alla IG.r non è stato notificato né l'atto Pt_1
introduttivo, né il provvedimento presidenziale, né la sentenza definitiva. Tale vizio della notifica ha comportato l'assoluta ignoranza circa l'instaurazione del procedimento de quo e la sua contumacia involontaria. Ciò è dimostrato dal fatto che nel fascicolo telematico non sono presenti prove da cui emerga la avvenuta e regolamentare notifica alla odierna ricorrente, oltre al fatto che nel procedimento con cui sono stati sciolti gli effetti civili del matrimonio, il Presidente disponeva la revoca di tutti i provvedimenti emessi in sede di separazione consensuale, determinando quindi una situazione del tutto diversa rispetto alla preesistente e certamente non favorevole alla IG.ra . Se quest'ultima fosse venuta a Pt_1
conoscenza dell'instaurazione del procedimento de quo, si sarebbe certamente costituita ed avrebbe sollevato le relative contestazioni con riferimento alle modifiche proposte in via autonoma ed unilaterale dal IG. in spregio al CP_1
basilare principio del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c.- Inoltre, stante la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., il quale, tra l'altro, prevede la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ma non l'inesistenza della notificazione, il giudice dell'appello non potrà rimettere la causa al giudice di primo grado, bensì dovrà limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12/04/2006, n.8608, Cass. Civ., sez. III,
18/09/2007, n.19358). Deve seguire, pertanto, pronuncia di nullità della sentenza n.
1948/2023, pubblicata dal Tribunale Ordinario di Firenze il 23/06/2023, R.G.N.
11917/2022. …”. Concludeva come in epigrafe.
I.
3. Si costituiva il quale contestava ogni doglianza di CP_1
controparte chiedendo la reiezione del gravame avverso. In particolare, evidenziava quanto segue: “…I) All'udienza dell'1.2.2023, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Firenze ha attestato il deposito, da parte del procuratore del ricorrente
IG. del “ricorso regolarmente notificato” (cfr. all. 1). All'udienza del CP_1
22.6.2023, il Giudice ha attestato il deposito della “ordinanza presidenziale notificata alla resistente contumace” (cfr. all. 2). Tali documenti, nella versione cartacea
5 originale, si rinvengono anche nel fascicolo d'ufficio del procedimento RG n.
11917/2022 del Tribunale di Firenze, laddove l'appellante – usando la necessaria diligenza – avrebbe potuto rinvenirli, riscontrando anche l'esistenza delle rispettive relate di notifica. I verbali di udienza sono atti pubblici con efficacia fidefacente ex art. 2700 cc di quanto attestato dal Pubblico Ufficiale che li ha formati. Possono essere contestati solo mediante la querela di falso, peraltro esponendo il pubblico ufficiale al reato di cui all'art. 476 comma 2 c.p. Nel sostenere – in contrasto con quanto risultante dai sopra citati verbali - “la totale inesistenza della notificazione dei suddetti provvedimenti” (cfr. pag. 2 del ricorso in appello), l'appellante presuppone e sottintende la falsità di quanto in essi attestato dal Giudice: ma non dà atto del relativo accertamento giudiziale e neppure di avere sporto denuncia per il reato ex art- 479 c.p. sul quale fonda la sua doglianza in questa sede. …E' per tali ragioni che l'unico motivo risulta pretestuoso, prima ancora che infondato e palesemente errato, dal che consegue che l'appello è stato introdotto con grave colpa e senza la necessaria diligenza, tanto da legittimare la condanna punitiva del comma
3 dell'art. 96 cpc.- II) In ogni caso, l'appello è tardivo. Proposto oltre un anno dopo la notifica della sentenza (cfr. all. 3), esso risulta eccedere il termine, anche a volere considerare la data nella quale la stessa sig.ra dice di avere saputo della Pt_1
pronuncia di divorzio …”. Concludeva, anch'egli, come in epigrafe riportato.
I.
4. Fissata con decreto, ex art. 737 ss. c.p.c. secondo il rito applicabile ratione temporis, l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al Collegio e concessi i termini, gli atti erano trasmessi al Pubblico Ministero ai fini dell'intervento ed infine la causa, sulle note scritte sostitutive di udienza nelle quali le Parti reiteravano le proprie difese, era trattenuta in decisione.
II. Motivi di impugnazione. L'appello è inammissibile. La inesistenza lamentata concerne la mancata notificazione sia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale sia dell'ordinanza presidenziale resa all'udienza sia della sentenza. Effettivamente, da un lato non risultano allegati al fascicolo d'ufficio telematico le relate di notifica di tali atti, ma era comunque verificabile dal
6 fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado (allegato al fascicolo d'ufficio della Corte)
che le notifiche furono effettuate dall'ufficiale giudiziario con relative relate;
i relativi atti sono depositati in tale fascicolo e certamente erano nella disponibilità dell'appellante per la relativa consultazione.
II.
1. In particolare, emerge dagli atti del fascicolo cartaceo la notifica negativa a mani di ricorso/decreto a mezzo ufficiale giudiziario il quale, in data 30.11.2022, attestava l'assenza del destinatario e di persona atta a ritirare il plico e l'esecuzione delle attività di cui all'art. 140 c.p.c. con: a) affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, b) deposito di copia dell'atto alla Casa comunale;
c) spedizione della raccomandata a.r. in data 02.12.2022, recante numero corrispondente a quello indicato nell'avviso di ricevimento, pure presente nel fascicolo, da cui risulta il mancato ritiro. La notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 3/2010, è pertanto da ritenersi perfezionata in favore del destinatario in data 12.12.2022, vale a dire tempestivamente in riferimento al termine concesso in decreto (22.12.2022, vale a dire fino al quarantesimo giorno libero prima dell'udienza presidenziale, fissata al 01.02.2023).
Ne consegue che la era stata ritualmente portata a conoscenza del processo di Pt_1
divorzio.
II.2. È fatto pacifico, inoltre, che la sentenza di divorzio del Tribunale, pubblicata in data 23.06.2023 fu appellata soltanto con ricorso depositato in data
21.10.2024, dunque certamente anche oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. in caso di mancata notifica della stessa (c.d. “termine lungo”). Ebbene, in caso di impugnazione tardiva – come certamente il presente – per costante giurisprudenza di legittimità, la Parte non costituita in primo grado, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità
della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cassazione civile, Sezione V, 18/05/2022 n. 16080;
7 Sezione III, 15/01/2020 n. 532). Nel caso di specie, come detto, la rituale notificazione di ricorso e decreto (a tralasciare quelle successive dell'ordinanza presidenziale e della sentenza in riferimento alle quali è comunque prova in atti della relata e dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario) comportava per la convenuta certamente la conoscenza legale del processo. Di qui, Pt_1
l'inammissibilità dell'appello, come detto, tardivo anche in riferimento al termine lungo.
III. La domanda di responsabilità aggravata e le spese di lite. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, Pt_1
dovendosi dare atto che la documentazione necessaria relativa alle notifiche degli atti di primo grado è evincibile esclusivamente dal fascicolo cartaceo, non essendo stata inserita nel fascicolo telematico – per più agile consultazione – nonostante le eccezioni fondanti l'appello. Quanto alle spese di lite del grado, esse seguono invece la soccombenza sostanziale e sono liquidate in favore dell'appellato come da CP_1
dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminabile di complessità bassa con parametro compreso tra minimo e medio e al netto della fase istruttoria, attesa l'assenza di ulteriore attività
in questo grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 1948/2023 del 23.06.2023, CP_1
così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) respinge la domanda di responsabilità aggravata proposta dall'appellato CP_1
3) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono Pt_1
liquidati, in favore dell'appellato in complessivi € 5.000,00=, oltre accessori CP_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
8 4) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 07.10.2025
IL CONSIGLIERE Estensore LA PRESIDENTE
ON ON LA CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati: dott.ssa LA LOCOCO Presidente dott. ON SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 21.10.2024 al n. 2053 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 1948/2023 del 23.06.2023
promossa da elettivamente domiciliata in Prato (PO), Via Q. Baldinucci n. 10, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Di Rocco che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Firenze, Corso n. 2, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maria, Luigia Cosma che lo rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellato -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: divorzio giudiziale. [... La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
: “…Voglia la Corte di appello adita, respinta ogni avversa istanza, Pt_2
deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità del procedimento e, quindi, della sentenza del Tribunale
Ordinario di Firenze, n. 1948/2023, pubblicata in data 23.06.2023, R.G.N.
11917/2022, e quivi impugnata per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari…”; per l'appellato “…la Corte di Appello respinga CP_2
il ricorso e condanni la IG.r al pagamento in favore del comparente di una Pt_1
somma equamente liquidata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc in ragione della violazione dei doveri processuali ed al rimborso delle spese di lite…”; per il Pubblico
Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Firenze, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di , nella contumacia di quest'ultima, così CP_1 Parte_1
decideva: “…dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Firenze il 24.3.1990 tr nato a [...] il [...] CP_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Firenze al n. 90, parte II, serie A, anno 1990; Nulla per spese. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898…”.
I.
1. Osservava in motivazione il Tribunale che “…nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del
Tribunale in data 20.2.2018, mentre il decreto di omologa è datato 9.4.2018; sicché alla data del deposito del ricorso (27.10.2022) erano già trascorsi ben oltre sei mesi.
2 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da cinque anni, alla luce della scelta della resistente di non costituirsi, pur regolarmente notiziata, manifestando così il suo totale disinteresse per le sorti del vincolo coniugale, non può più essere ricostituita. Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda proposta. Per completezza si precisa che , uno dei Per_1
gemelli, è studente universitario fuorisede, mantenuto interamente dal padre che sostiene per lui le spese di affitto dell'alloggio a Pisa e gli versa € 1.000,00 mensili per far fronte alle spese quotidiane e universitarie. La natura necessitata della pronuncia, priva di contestazione, esclude la condanna alle spese per mancanza di soccombenza…”.
I.
2. appellava la sentenza eccependo pregiudizialmente la totale Parte_1
inesistenza della notificazione sia del ricorso e del decreto di fissazione udienza presidenziale sia dell'ordinanza resa dal Presidente in tale sede con modifica delle condizioni (“…Revoca tutte le diposizioni relative all'affidamento, collocazione e frequentazione dei figli ormai maggiorenni;
Revoca con decorrenza dal mese di ottobre 2022 gli obblighi di contribuzione posti a carico del padre per i figli, essendo l'ultimo domiciliato presso il padre, il quale provvederà al suo mantenimento in via diretta;
Revoca l'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dal mese di ottobre 2022; Revoca l'assegno separativo, tenuto conto che di fatto la coniuge usufruisce da anni in via esclusiva di un immobile in comproprietà e non provvede al mantenimento del figlio non autosufficiente in alcun modo;
…”). Con unico sostanziale motivo l'appellante lamentava: “violazione degli artt. 706, 709 c.p.c. e delle norme sulla notificazione, in particolare l'art. 148 c.p.c. - inesistenza della notificazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio nonché del provvedimento presidenziale relativo all'udienza del 22.06.2023”. In riferimento ai motivi in diritto, così deduceva: “…La sentenza che con il presente atto si impugna, nonché ingiusta ed errata, è da ritenere affetta da nullità. Per ciò che attiene a quest'ultimo aspetto, devono valere le considerazioni seguenti. La scrivente difesa eccepisce la totale inesistenza della notificazione dei suddetti provvedimenti. Con
3 riferimento, più in particolare, alla notificazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio, controparte depositava nel fascicolo telematico il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, allegando altresì la copia dell'avviso di ricevimento, senza tuttavia allegare alcuna relata di notifica (all. 6 – ricorso con decreto). In assenza della relata di notifica, infatti, non è possibile neppure conoscere le modalità ed i termini in cui è avvenuta la notificazione alla
IG.r dell'atto introduttivo del giudizio: tali avvisi di ricevimento potrebbero Pt_1
essere riferiti a qualsiasi altro atto, stante l'impossibilità di verificare se il numero di raccomandata previsto sull'avviso di ricevimento corrisponda o meno con quanto previsto nella relata di notifica. La mancanza della relata di notifica, così come emerge dall'atto depositato nel fascicolo telematico a cui si è avuto accesso mediante istanza di visibilità, comporta l'inesistenza della notificazione e rappresenta un vizio insanabile (cfr. Cass. 12 ottobre 2017 n. 23968, Cass. 18 settembre 2007 n. 19358).
…Ciò comporta l'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, consistente quindi il presupposto affinché possa formarsi tra le parti il giudicato. Tale vizio di notifica è deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determina una situazione cui l'art. 327, comma 2, c.p.c. - che attiene alle ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa - va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se, in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto (cfr. Cass. 25 giugno 2004 n. 11853). L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio comporta la nullità radicale sia del procedimento, sia della sentenza stessa del Giudice (cfr. Cass. 12 aprile 2004, n.
8608). Tale vizio, poi, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., deve essere convertito in motivo di impugnazione. La IG.ra , infatti, non soltanto non ha avuto la ben che Pt_1
minima conoscenza del procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ma nemmeno sapeva dell'esistenza dell'udienza dinanzi al Presidente: nonostante la richiesta alla controparte di fornire prova della avvenuta notifica del provvedimento presidenziale di cui sopra (cfr. All. 4), l'odierna appellante non ha ottenuto alcuna dimostrazione circa la avvenuta ed effettiva notificazione del
4 suddetto provvedimento. Pertanto, alla IG.r non è stato notificato né l'atto Pt_1
introduttivo, né il provvedimento presidenziale, né la sentenza definitiva. Tale vizio della notifica ha comportato l'assoluta ignoranza circa l'instaurazione del procedimento de quo e la sua contumacia involontaria. Ciò è dimostrato dal fatto che nel fascicolo telematico non sono presenti prove da cui emerga la avvenuta e regolamentare notifica alla odierna ricorrente, oltre al fatto che nel procedimento con cui sono stati sciolti gli effetti civili del matrimonio, il Presidente disponeva la revoca di tutti i provvedimenti emessi in sede di separazione consensuale, determinando quindi una situazione del tutto diversa rispetto alla preesistente e certamente non favorevole alla IG.ra . Se quest'ultima fosse venuta a Pt_1
conoscenza dell'instaurazione del procedimento de quo, si sarebbe certamente costituita ed avrebbe sollevato le relative contestazioni con riferimento alle modifiche proposte in via autonoma ed unilaterale dal IG. in spregio al CP_1
basilare principio del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c.- Inoltre, stante la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., il quale, tra l'altro, prevede la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ma non l'inesistenza della notificazione, il giudice dell'appello non potrà rimettere la causa al giudice di primo grado, bensì dovrà limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12/04/2006, n.8608, Cass. Civ., sez. III,
18/09/2007, n.19358). Deve seguire, pertanto, pronuncia di nullità della sentenza n.
1948/2023, pubblicata dal Tribunale Ordinario di Firenze il 23/06/2023, R.G.N.
11917/2022. …”. Concludeva come in epigrafe.
I.
3. Si costituiva il quale contestava ogni doglianza di CP_1
controparte chiedendo la reiezione del gravame avverso. In particolare, evidenziava quanto segue: “…I) All'udienza dell'1.2.2023, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale di Firenze ha attestato il deposito, da parte del procuratore del ricorrente
IG. del “ricorso regolarmente notificato” (cfr. all. 1). All'udienza del CP_1
22.6.2023, il Giudice ha attestato il deposito della “ordinanza presidenziale notificata alla resistente contumace” (cfr. all. 2). Tali documenti, nella versione cartacea
5 originale, si rinvengono anche nel fascicolo d'ufficio del procedimento RG n.
11917/2022 del Tribunale di Firenze, laddove l'appellante – usando la necessaria diligenza – avrebbe potuto rinvenirli, riscontrando anche l'esistenza delle rispettive relate di notifica. I verbali di udienza sono atti pubblici con efficacia fidefacente ex art. 2700 cc di quanto attestato dal Pubblico Ufficiale che li ha formati. Possono essere contestati solo mediante la querela di falso, peraltro esponendo il pubblico ufficiale al reato di cui all'art. 476 comma 2 c.p. Nel sostenere – in contrasto con quanto risultante dai sopra citati verbali - “la totale inesistenza della notificazione dei suddetti provvedimenti” (cfr. pag. 2 del ricorso in appello), l'appellante presuppone e sottintende la falsità di quanto in essi attestato dal Giudice: ma non dà atto del relativo accertamento giudiziale e neppure di avere sporto denuncia per il reato ex art- 479 c.p. sul quale fonda la sua doglianza in questa sede. …E' per tali ragioni che l'unico motivo risulta pretestuoso, prima ancora che infondato e palesemente errato, dal che consegue che l'appello è stato introdotto con grave colpa e senza la necessaria diligenza, tanto da legittimare la condanna punitiva del comma
3 dell'art. 96 cpc.- II) In ogni caso, l'appello è tardivo. Proposto oltre un anno dopo la notifica della sentenza (cfr. all. 3), esso risulta eccedere il termine, anche a volere considerare la data nella quale la stessa sig.ra dice di avere saputo della Pt_1
pronuncia di divorzio …”. Concludeva, anch'egli, come in epigrafe riportato.
I.
4. Fissata con decreto, ex art. 737 ss. c.p.c. secondo il rito applicabile ratione temporis, l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al Collegio e concessi i termini, gli atti erano trasmessi al Pubblico Ministero ai fini dell'intervento ed infine la causa, sulle note scritte sostitutive di udienza nelle quali le Parti reiteravano le proprie difese, era trattenuta in decisione.
II. Motivi di impugnazione. L'appello è inammissibile. La inesistenza lamentata concerne la mancata notificazione sia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale sia dell'ordinanza presidenziale resa all'udienza sia della sentenza. Effettivamente, da un lato non risultano allegati al fascicolo d'ufficio telematico le relate di notifica di tali atti, ma era comunque verificabile dal
6 fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado (allegato al fascicolo d'ufficio della Corte)
che le notifiche furono effettuate dall'ufficiale giudiziario con relative relate;
i relativi atti sono depositati in tale fascicolo e certamente erano nella disponibilità dell'appellante per la relativa consultazione.
II.
1. In particolare, emerge dagli atti del fascicolo cartaceo la notifica negativa a mani di ricorso/decreto a mezzo ufficiale giudiziario il quale, in data 30.11.2022, attestava l'assenza del destinatario e di persona atta a ritirare il plico e l'esecuzione delle attività di cui all'art. 140 c.p.c. con: a) affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, b) deposito di copia dell'atto alla Casa comunale;
c) spedizione della raccomandata a.r. in data 02.12.2022, recante numero corrispondente a quello indicato nell'avviso di ricevimento, pure presente nel fascicolo, da cui risulta il mancato ritiro. La notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 3/2010, è pertanto da ritenersi perfezionata in favore del destinatario in data 12.12.2022, vale a dire tempestivamente in riferimento al termine concesso in decreto (22.12.2022, vale a dire fino al quarantesimo giorno libero prima dell'udienza presidenziale, fissata al 01.02.2023).
Ne consegue che la era stata ritualmente portata a conoscenza del processo di Pt_1
divorzio.
II.2. È fatto pacifico, inoltre, che la sentenza di divorzio del Tribunale, pubblicata in data 23.06.2023 fu appellata soltanto con ricorso depositato in data
21.10.2024, dunque certamente anche oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. in caso di mancata notifica della stessa (c.d. “termine lungo”). Ebbene, in caso di impugnazione tardiva – come certamente il presente – per costante giurisprudenza di legittimità, la Parte non costituita in primo grado, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità
della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cassazione civile, Sezione V, 18/05/2022 n. 16080;
7 Sezione III, 15/01/2020 n. 532). Nel caso di specie, come detto, la rituale notificazione di ricorso e decreto (a tralasciare quelle successive dell'ordinanza presidenziale e della sentenza in riferimento alle quali è comunque prova in atti della relata e dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario) comportava per la convenuta certamente la conoscenza legale del processo. Di qui, Pt_1
l'inammissibilità dell'appello, come detto, tardivo anche in riferimento al termine lungo.
III. La domanda di responsabilità aggravata e le spese di lite. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, Pt_1
dovendosi dare atto che la documentazione necessaria relativa alle notifiche degli atti di primo grado è evincibile esclusivamente dal fascicolo cartaceo, non essendo stata inserita nel fascicolo telematico – per più agile consultazione – nonostante le eccezioni fondanti l'appello. Quanto alle spese di lite del grado, esse seguono invece la soccombenza sostanziale e sono liquidate in favore dell'appellato come da CP_1
dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminabile di complessità bassa con parametro compreso tra minimo e medio e al netto della fase istruttoria, attesa l'assenza di ulteriore attività
in questo grado.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 1948/2023 del 23.06.2023, CP_1
così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) respinge la domanda di responsabilità aggravata proposta dall'appellato CP_1
3) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono Pt_1
liquidati, in favore dell'appellato in complessivi € 5.000,00=, oltre accessori CP_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
8 4) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 07.10.2025
IL CONSIGLIERE Estensore LA PRESIDENTE
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