Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7188/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7188/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'Amato Claudio, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Sarro Giuliano, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.09.2024 [nato a [...] il Parte_1
9.04.1969 (C.F. ] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del C.F._1 matrimonio contratto con [nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
)] in data 20.08.2013 in Salerno, esponendo che la C.F._2 comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n.
3252/2017 emesso in data 21.02.2017.
Il ricorrente chiedeva, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 disposto in sede di separazione.
si costituiva con comparsa del 11.01.2025, la quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio, contestava il contenuto del ricorso introduttivo e chiedeva la previsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile pari ad euro 200,00.
Alla udienza del 04.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto in data 12.2.2025 il seguente accordo (depositato con le note di udienza da entrambi i difensori) in ordine alle condizioni di divorzio:
“1) la premessa è patto;
2) le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per tutte le causali in premessa, a decorrere dalla data dell' 11/02/2025;
3) il signor verserà immediatamente, all'esito della sottoscrizione del Pt_1 presente atto, una tantum e a mero titolo transattivo, la somma complessiva pari ad €.2.500,00 in un'unica soluzione con bonifico sul conto corrente bancario della signora . CP_1
La copia del pagamento sarà allegata al presente accordo e la presente scrittura transattiva avrà validità ed efficacia tra le parti all'esito dell'incasso della somma pattuita;
4) le parti dichiarano che le spese di giudizio sono integralmente compensate ed i
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procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto per autentica e rinuncia al vincolo della solidarietà professionale”.
A tale udienza la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 3252/2017 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 21.02.2017, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ] e C.F._1 CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] in data 20.08.2013 in C.F._2
Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto
Comune anno 2013, Atto n. 72 Parte I;
- provvede conformemente alle condizioni concordate tra le parti in data 12.2.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia
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autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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