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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1072/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1072/2019, avente a oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Angela BARONE, giusta P.IVA_1
procura in atti.
Attore-Opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga MERONI, giusta P.IVA_2
procura in atti.
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 30.4.2025 le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte e la causa viene decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 1.03.2019, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2018, emesso il 12.12.2018, notificato il 21.01.2019, con il quale gli è stato ingiunto, in favore di il pagamento della somma di Controparte_1 pagina 1 di 9 € 697.373,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per crediti maturati da CP_2
e Hera Comm s.r.l. – a titolo di corrispettivo per la distribuzione di energia elettrica e gas - poi
[...]
ceduti a Controparte_1
L'opponente ha all'uopo dedotto: che gli atti di cessione sarebbero inefficaci, in quanto, in applicazione dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e 9 allegato E della legge n. 2248/1865, ai fini della loro efficacia, oltre alla notifica al debitore, sarebbe stata necessaria un'esplicita adesione da parte dell'ente pubblico.
Ha altresì aggiunto che i predetti atti di cessione risulterebbero privi dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 185 del 2008, da cui deriverebbe la loro inopponibilità al Pt_1
Con riguardo, invece, alla documentazione prodotta in sede monitoria da Controparte_1
l'opponente ne ha rilevato l'inidoneità per l'emissione del decreto opposto, in quanto non integrato il requisito della prova scritta. A tale riguardo, ha precisato che in atti mancava la produzione completa di tutte le fatture a cui le forniture si riferivano, aggiungendo sul punto che alcune delle stesse erano già state pagate e altre, invece, non erano state mai state trasmesse al Pt_1
Ulteriormente, ha rilevato sia l'illegittimità del calcolo degli interessi di mora che del riconoscimento degli interessi anatocistici.
Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che nulla deve, a qualsiasi titolo, il alla Banca opposta e, altresì, di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, in via preliminare, ha chiesto la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare la misura del credito vantato dalla stessa nei confronti del e, conseguentemente, Pt_1
condannarlo al pagamento di quanto fosse risultato dovuto in corso di causa per capitale e interessi di mora ex art. d. lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale.
A tale scopo, ha precisato che i rapporti di fornitura tra l'opponente e la e Hera Comm CP_2
erano stati instaurati principalmente in regime di c.d. “salvaguardia o di maggior tutela” e gli atti di cessione erano opponibili al poiché, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la disciplina Pt_1 richiamata dall'opponente, per mancanza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi.
In ordine all'eccepito pagamento di alcune fatture, la banca opposta ha rappresentato che tale deduzione risultava sprovvista di riscontro probatorio;
precisando, al contempo, che il mancato invio delle fatture non costituisce fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria. Inoltre, ha evidenziato come il non aveva mai effettuato richiesta di chiarimenti per le forniture né Pt_1
contestato la loro esecuzione. Per ultimo, ha eccepito l'infondatezza del motivo di opposizione riguardante l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora, anatocistici e dei costi di recupero.
All'udienza dell'1.07.2019 il giudice ha concesso alle parti termine per note e, in tale occasione,
pagina 2 di 9 parte opponente ha rilevato l'illegittimità della somma € 40.840,00 -ricompresa nell'importo ingiunto- quale somma richiesta, a titolo di rimborso forfetario ex art.6, comma 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, calcolata moltiplicando l'importo forfettario di € 40,00 per le 1.021 fatture oggetto di 4 atti di cessione.
La causa è stata istruita mediante prove documentali e viene decisa come di seguito.
****
Ciò premesso, l'opposizione proposta dall'opponente è infondata, per Parte_1
quanto di seguito spiegato.
Innanzitutto, si ritiene opportuno richiamare la disciplina della cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, le cui norme hanno natura derogatoria e speciale rispetto alla normativa generale prescritta dagli articoli 1260 e ss. c.c. in materia di cessione del credito.
In primo luogo, giova osservare che gli articoli 69 e 70 del Regio decreto n. 2440 del 18 novembre
1923 prevedono, espressamente, che le cessioni dei crediti vantati nei confronti dello Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, all. E), della detta Legge 20 marzo 1865, n. 2248, la cessione resta inefficace in assenza del consenso dell'amministrazione ceduta. Tale disciplina, la quale mira a garantire il coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione, tende in effetti a evitare che, “durante
l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in
"corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale” (Cass.
13261/2000; 268/2006). Da ciò deriva l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso della amministrazione statale, ma solo fino a quando il contratto è in corso;
aggiungendosi, al contempo, che la suesposta disciplina è stata, poi, integrata tramite le norme prescritte dall'articolo
106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), oggi sostituito dal d.lgs. n.
36 del 2023.
Chiarito, dunque, l'ambito operativo della normativa sopracitata, va tuttavia osservato che la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 non si applica quando il debitore ceduto è un ente locale, dal momento che un tale tipo di ente non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali. Al riguardo, infatti, un constante orientamento giurisprudenziale ha affermato che “la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione statale (artt. 69 e 70 del
R.D. n. 2440/1923, art. 9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica
pagina 3 di 9 indiscriminatamente a tutte le cessioni ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello
Stato (in questo senso, tra le tante, Cass. n. 996/2021; Cass. n. 22315/2020; Cass. n. 32788/2019; Cass.
n. 30658/2017; Cass. n. 2760/2015).
Sul punto, sempre la Suprema Corte di cassazione ha affermato “il principio secondo cui alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all'art. 115 (abrogato dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) prevedeva espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle "amministrazioni pubbliche" debitrici
(con previsione, tra l'altro, di efficacia e opponibilità della cessione in mancanza di tempestivo rifiuto da parte dell'amministrazione) - non si applica il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto tale norma riguarda la sola amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali,
e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e segg. c.c. (v. Cass. n. 17496/2008, n.
6038/2010). Questa conclusione trova indiretta conferma nell'aggiunta, nel citato art. 69, di un comma
5 decies con il quale il legislatore (v. L. 11 novembre 2005, n. 231, di conversione del D.L. 9 settembre
2005, n. 182) ha precisato che tra le amministrazioni dello Stato (alle quali soltanto, implicitamente ma chiaramente, si riferisce la norma) sono comprese le Agenzie da esso istituite anche quando dotate di personalità giuridica (ivi comprese le Agenzie del demanio e per le erogazioni in agricoltura) (Cass.
n. 23273/2014).
In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 può trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, nei confronti dei quali restano applicabili le disposizioni prescritte dal c.d. Codice dei contratti pubblici.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, nel caso di specie non può ritenersi necessaria l'adesione del alla cessione del credito, in quanto ente locale, dovendosi peraltro evidenziare Parte_1 che i crediti ceduti attengono a rapporti già esauriti, tra l'altro, forniti prevalentemente in regime di salvaguardia che, in quanto tale, elimina il rischio di un'interruzione del servizio di fornitura di beni essenziali in favore dell'ente pubblico.
Ne discende che, nella fattispecie, in base a tutto quanto dedotto, non trova applicazione la disciplina sopra esposta, ma l'art. 106, co. 13, d.lgs. n. 50 del 2016, oramai sostituito dal d.lgs. n. 50 del 2023, da pagina 4 di 9 cui consegue che le cessioni dei crediti notificate e non opposte del debitore ceduto (ente locale), devono ritenersi pienamente efficaci nei confronti del odierno opponente. Pt_1
Quanto, invece, all'eccepita violazione dei requisiti di cui all'all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.
185 del 2008, in virtù della sua interpretazione nonché applicazione, può ritenersi -contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente- che per i crediti scaturenti da somministrazioni di energia elettrica è irrilevante la mancanza della relativa certificazione mediante la piattaforma elettronica, introdotta dalla disciplina citata, in quanto tale procedimento non riveste carattere obbligatorio.
Esaminando ora il merito della controversia, si osservi che, come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta allo stesso provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nella fattispecie, dunque, incombeva su la quale ha agito in giudizio al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento dei crediti originariamente vantati da ed Hera Comm s.r.l., CP_2
fornire prova circa la sussistenza del credito stesso, il quale è derivato dai rapporti di somministrazione istaurati tra il e le società energetiche. Parte_1
Sul punto, giova innanzitutto, precisare che se “l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in
“regime di salvaguardia”, il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno
2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia”), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico (Trib. di Ragusa n. 483/2025 del 28.03.2025).
Inoltre, la giurisprudenza di merito ha affermato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel
c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle
pagina 5 di 9 previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi, quindi, di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del Parte_2
30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n.
1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno”
(Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
Nel caso di specie, anzitutto, si rileva che è circostanza pacifica tra le parti che i rapporti di somministrazione di energia elettrica intercorsi tra il ed ed Hera Parte_1 CP_2
Comm s.r.l. siano stati instaurati in regime di salvaguardia, con la conseguenza che ai fini della loro validità non è richiesto un contratto scritto, determinandosi un'eccezione alla regola secondo la quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta.
In ogni caso, lo stesso comune ha confermato di avere anche stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con “quale miglior convenzionato CONSIP per il regime in libero CP_2 mercato” (atto di citazione p. 2) e, all'uopo, l'opposta ha versato in atti i moduli di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritti dal ognuno con il proprio POD Pt_1
(“point of delivery”) di riferimento.
Venendo al quantum, il non ha contestato l'erogazione delle forniture Parte_1
energetiche, piuttosto contestando le fatture poste a fondamento del credito ed eccependo che alcune risulterebbero pagate e altre non sono mai state trasmesse
A sostegno di ciò ha prodotto dei mandati di pagamento rispetto a cui, tuttavia, incerta rimane l'effettività dell'operazione (e dovendo ritenersi tardiva la produzione della lista delle fatture pagate, operata solo con la terza memoria istruttoria, deputata all'articolazione di prova contraria, trattandosi, invece della prova diretta di un fatto estintivo).
pagina 6 di 9 A ciò si aggiunga che la società opposta ha comunque versato in atti n. 4 cessioni dei crediti, con le relative notifiche - circostanza questa, tra l'altro, che trova riscontro nella lettera inviata dal a Pt_1
datata al 15.01.02018-, di cui due attengono ai rapporti con Controparte_1 CP_2
e, in particolare, ai crediti derivante dall'erogazione di energia elettrica per il periodo 2015-2017,
[...]
e le altre due ai rapporti con Hera Comm s.p.a., che si riferiscono al periodo di distribuzione di energia elettrica per il 2017.
Tutto ciò dedotto, può dirsi raggiunta la prova del credito e della validità ed efficacia delle cessioni oggetto di controversia.
Sul punto, va ulteriormente rimarcato che il non ha dato prova di avere pagato interamente le Pt_1
somme domandate e, in assenza, inoltre, di (specifica, equivalendo la contestazione generica a non contestazione) contestazione sia sull'esecuzione delle relative prestazioni che sull'indicazione dell'importo – peraltro diminuito a fronte dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio, come dichiarato dall'opposta e non contestato dall'opponente – da ultimo indicato dalla società opposta con le note del 17.04.2025, ad avviso del Tribunale risulta provata l'attuale spettanza, in capo a
[...]
del credito per sorte capitale pari ad € 364.660,94. Controparte_1
A tal fine, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
Parte convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento degli interessi moratori che, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n.231/2002 “…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (emergendo con tutta evidenza il ritardato pagamento), nonché al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Va infine, ritenuta legittima la richiesta operata della banca opposta relativa al pagamento di ulteriore somma da aggiungere a quella della sorte capitale, a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento delle fatture oggetto del giudizio.
pagina 7 di 9 Infatti, tale disposizione dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Dunque, in base alla suddetta norma spetta al creditore a titolo di risarcimento, un importo forfettario di
€ 40,00, salva la prova del maggior danno, importo che va riconosciuto per ogni fattura il cui importo sia stato corrisposto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m. i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, considerata la natura documentale del giudizio), liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Parte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 1072/2019 R.G.:
1)rigetta l'opposizione proposta dal;
Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2388/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa, in data 12.12.2018;
3) condanna il , al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della somma di € 364.660,94 a titolo di sorte capitale nonché al Controparte_1
pagamento di interessi e spese come in parte motiva e dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per come quantificata in parte motiva;
4) ogni altra domanda assorbita e/o rigettata;
5) condanna il al pagamento in favore Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 15.000,00 per Parte_3 compensi professionali dell'opposizione, € 3.870,00 per compensi e spese della fase monitoria, oltre iva e c.p.a.;
Ragusa, 30.4.2025
IL GIUDICE
pagina 8 di 9
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1072/2019, avente a oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Angela BARONE, giusta P.IVA_1
procura in atti.
Attore-Opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Olga MERONI, giusta P.IVA_2
procura in atti.
Convenuta-Opposta
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 30.4.2025 le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte e la causa viene decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 1.03.2019, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2018, emesso il 12.12.2018, notificato il 21.01.2019, con il quale gli è stato ingiunto, in favore di il pagamento della somma di Controparte_1 pagina 1 di 9 € 697.373,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per crediti maturati da CP_2
e Hera Comm s.r.l. – a titolo di corrispettivo per la distribuzione di energia elettrica e gas - poi
[...]
ceduti a Controparte_1
L'opponente ha all'uopo dedotto: che gli atti di cessione sarebbero inefficaci, in quanto, in applicazione dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e 9 allegato E della legge n. 2248/1865, ai fini della loro efficacia, oltre alla notifica al debitore, sarebbe stata necessaria un'esplicita adesione da parte dell'ente pubblico.
Ha altresì aggiunto che i predetti atti di cessione risulterebbero privi dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 185 del 2008, da cui deriverebbe la loro inopponibilità al Pt_1
Con riguardo, invece, alla documentazione prodotta in sede monitoria da Controparte_1
l'opponente ne ha rilevato l'inidoneità per l'emissione del decreto opposto, in quanto non integrato il requisito della prova scritta. A tale riguardo, ha precisato che in atti mancava la produzione completa di tutte le fatture a cui le forniture si riferivano, aggiungendo sul punto che alcune delle stesse erano già state pagate e altre, invece, non erano state mai state trasmesse al Pt_1
Ulteriormente, ha rilevato sia l'illegittimità del calcolo degli interessi di mora che del riconoscimento degli interessi anatocistici.
Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che nulla deve, a qualsiasi titolo, il alla Banca opposta e, altresì, di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, in via preliminare, ha chiesto la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare la misura del credito vantato dalla stessa nei confronti del e, conseguentemente, Pt_1
condannarlo al pagamento di quanto fosse risultato dovuto in corso di causa per capitale e interessi di mora ex art. d. lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale.
A tale scopo, ha precisato che i rapporti di fornitura tra l'opponente e la e Hera Comm CP_2
erano stati instaurati principalmente in regime di c.d. “salvaguardia o di maggior tutela” e gli atti di cessione erano opponibili al poiché, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la disciplina Pt_1 richiamata dall'opponente, per mancanza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi.
In ordine all'eccepito pagamento di alcune fatture, la banca opposta ha rappresentato che tale deduzione risultava sprovvista di riscontro probatorio;
precisando, al contempo, che il mancato invio delle fatture non costituisce fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria. Inoltre, ha evidenziato come il non aveva mai effettuato richiesta di chiarimenti per le forniture né Pt_1
contestato la loro esecuzione. Per ultimo, ha eccepito l'infondatezza del motivo di opposizione riguardante l'illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora, anatocistici e dei costi di recupero.
All'udienza dell'1.07.2019 il giudice ha concesso alle parti termine per note e, in tale occasione,
pagina 2 di 9 parte opponente ha rilevato l'illegittimità della somma € 40.840,00 -ricompresa nell'importo ingiunto- quale somma richiesta, a titolo di rimborso forfetario ex art.6, comma 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, calcolata moltiplicando l'importo forfettario di € 40,00 per le 1.021 fatture oggetto di 4 atti di cessione.
La causa è stata istruita mediante prove documentali e viene decisa come di seguito.
****
Ciò premesso, l'opposizione proposta dall'opponente è infondata, per Parte_1
quanto di seguito spiegato.
Innanzitutto, si ritiene opportuno richiamare la disciplina della cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, le cui norme hanno natura derogatoria e speciale rispetto alla normativa generale prescritta dagli articoli 1260 e ss. c.c. in materia di cessione del credito.
In primo luogo, giova osservare che gli articoli 69 e 70 del Regio decreto n. 2440 del 18 novembre
1923 prevedono, espressamente, che le cessioni dei crediti vantati nei confronti dello Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, all. E), della detta Legge 20 marzo 1865, n. 2248, la cessione resta inefficace in assenza del consenso dell'amministrazione ceduta. Tale disciplina, la quale mira a garantire il coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione, tende in effetti a evitare che, “durante
l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in
"corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale” (Cass.
13261/2000; 268/2006). Da ciò deriva l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso della amministrazione statale, ma solo fino a quando il contratto è in corso;
aggiungendosi, al contempo, che la suesposta disciplina è stata, poi, integrata tramite le norme prescritte dall'articolo
106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), oggi sostituito dal d.lgs. n.
36 del 2023.
Chiarito, dunque, l'ambito operativo della normativa sopracitata, va tuttavia osservato che la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 non si applica quando il debitore ceduto è un ente locale, dal momento che un tale tipo di ente non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali. Al riguardo, infatti, un constante orientamento giurisprudenziale ha affermato che “la disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti nei confronti dell'Amministrazione statale (artt. 69 e 70 del
R.D. n. 2440/1923, art. 9 della legge 2248/1965), in quanto derogatoria rispetto alla disciplina codicistica e come tale insuscettibile di applicazione analogica e/o estensiva, non si applica
pagina 3 di 9 indiscriminatamente a tutte le cessioni ma riguarda solo i crediti vantati verso le amministrazioni dello
Stato (in questo senso, tra le tante, Cass. n. 996/2021; Cass. n. 22315/2020; Cass. n. 32788/2019; Cass.
n. 30658/2017; Cass. n. 2760/2015).
Sul punto, sempre la Suprema Corte di cassazione ha affermato “il principio secondo cui alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all'art. 115 (abrogato dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) prevedeva espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle "amministrazioni pubbliche" debitrici
(con previsione, tra l'altro, di efficacia e opponibilità della cessione in mancanza di tempestivo rifiuto da parte dell'amministrazione) - non si applica il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto tale norma riguarda la sola amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali,
e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e segg. c.c. (v. Cass. n. 17496/2008, n.
6038/2010). Questa conclusione trova indiretta conferma nell'aggiunta, nel citato art. 69, di un comma
5 decies con il quale il legislatore (v. L. 11 novembre 2005, n. 231, di conversione del D.L. 9 settembre
2005, n. 182) ha precisato che tra le amministrazioni dello Stato (alle quali soltanto, implicitamente ma chiaramente, si riferisce la norma) sono comprese le Agenzie da esso istituite anche quando dotate di personalità giuridica (ivi comprese le Agenzie del demanio e per le erogazioni in agricoltura) (Cass.
n. 23273/2014).
In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 può trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, nei confronti dei quali restano applicabili le disposizioni prescritte dal c.d. Codice dei contratti pubblici.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, nel caso di specie non può ritenersi necessaria l'adesione del alla cessione del credito, in quanto ente locale, dovendosi peraltro evidenziare Parte_1 che i crediti ceduti attengono a rapporti già esauriti, tra l'altro, forniti prevalentemente in regime di salvaguardia che, in quanto tale, elimina il rischio di un'interruzione del servizio di fornitura di beni essenziali in favore dell'ente pubblico.
Ne discende che, nella fattispecie, in base a tutto quanto dedotto, non trova applicazione la disciplina sopra esposta, ma l'art. 106, co. 13, d.lgs. n. 50 del 2016, oramai sostituito dal d.lgs. n. 50 del 2023, da pagina 4 di 9 cui consegue che le cessioni dei crediti notificate e non opposte del debitore ceduto (ente locale), devono ritenersi pienamente efficaci nei confronti del odierno opponente. Pt_1
Quanto, invece, all'eccepita violazione dei requisiti di cui all'all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.
185 del 2008, in virtù della sua interpretazione nonché applicazione, può ritenersi -contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente- che per i crediti scaturenti da somministrazioni di energia elettrica è irrilevante la mancanza della relativa certificazione mediante la piattaforma elettronica, introdotta dalla disciplina citata, in quanto tale procedimento non riveste carattere obbligatorio.
Esaminando ora il merito della controversia, si osservi che, come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta allo stesso provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nella fattispecie, dunque, incombeva su la quale ha agito in giudizio al Controparte_1
fine di ottenere il pagamento dei crediti originariamente vantati da ed Hera Comm s.r.l., CP_2
fornire prova circa la sussistenza del credito stesso, il quale è derivato dai rapporti di somministrazione istaurati tra il e le società energetiche. Parte_1
Sul punto, giova innanzitutto, precisare che se “l'erogazione dell'energia elettrica o del gas avviene in
“regime di salvaguardia”, il rapporto di fornitura trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno
2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione di mercati dell'energia”), convertito in l. 3 agosto 2007 n. 125, con cui il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti (per lo più clienti privati non domestici o pubbliche amministrazioni) che, per qualsivoglia ragione (soprattutto pregresse morosità, cessazione improvvisa dell'attività del fornitore), fossero privi di fornitore ovvero non avessero ancora esercitato il diritto di sceglierne uno sul mercato libero e non possano restare senza energia elettrica. Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra fornitore individuato per un determinato territorio dall'Acquirente Unico ed il cliente finale del servizio di salvaguardia non ha, quindi, fonte convenzionale, bensì legale, derivando dalle previsioni di legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di un contratto;
le relative condizioni economiche sono stabilite in base alle disposizioni dell'ARERA e secondo le modalità di calcolo fissate con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico (Trib. di Ragusa n. 483/2025 del 28.03.2025).
Inoltre, la giurisprudenza di merito ha affermato che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel
c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle
pagina 5 di 9 previsioni del D.L. 18 giugno 2007 n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi, quindi, di fonte legale del rapporto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della ” (Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del Parte_2
30.11.2022; Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022; Tribunale di Catanzaro, n.
1553/22). Ed ancora, “…quando un Ente esercente un'attività di pubblico servizio rimane privo di un contratto di somministrazione del gas, pur continuando a prelevarlo dalla rete, non potendo l'utenza essere disalimentata (per evidenti ragioni di interesse pubblico), la fornitura di gas viene mantenuta in essere attraverso il servizio di ultima istanza che viene assegnato a uno specifico “fornitore di ultima istanza” (FUI), selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara…Non vi è quindi alcun contratto che regola questa fornitura, ma essa è attivata automaticamente proprio per effetto della normativa citata e proprio nei casi in cui il contratto di fornitura per qualche ragione è venuto meno”
(Tribunale di Alessandria, n.607/2023).
Nel caso di specie, anzitutto, si rileva che è circostanza pacifica tra le parti che i rapporti di somministrazione di energia elettrica intercorsi tra il ed ed Hera Parte_1 CP_2
Comm s.r.l. siano stati instaurati in regime di salvaguardia, con la conseguenza che ai fini della loro validità non è richiesto un contratto scritto, determinandosi un'eccezione alla regola secondo la quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta.
In ogni caso, lo stesso comune ha confermato di avere anche stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con “quale miglior convenzionato CONSIP per il regime in libero CP_2 mercato” (atto di citazione p. 2) e, all'uopo, l'opposta ha versato in atti i moduli di adesione per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritti dal ognuno con il proprio POD Pt_1
(“point of delivery”) di riferimento.
Venendo al quantum, il non ha contestato l'erogazione delle forniture Parte_1
energetiche, piuttosto contestando le fatture poste a fondamento del credito ed eccependo che alcune risulterebbero pagate e altre non sono mai state trasmesse
A sostegno di ciò ha prodotto dei mandati di pagamento rispetto a cui, tuttavia, incerta rimane l'effettività dell'operazione (e dovendo ritenersi tardiva la produzione della lista delle fatture pagate, operata solo con la terza memoria istruttoria, deputata all'articolazione di prova contraria, trattandosi, invece della prova diretta di un fatto estintivo).
pagina 6 di 9 A ciò si aggiunga che la società opposta ha comunque versato in atti n. 4 cessioni dei crediti, con le relative notifiche - circostanza questa, tra l'altro, che trova riscontro nella lettera inviata dal a Pt_1
datata al 15.01.02018-, di cui due attengono ai rapporti con Controparte_1 CP_2
e, in particolare, ai crediti derivante dall'erogazione di energia elettrica per il periodo 2015-2017,
[...]
e le altre due ai rapporti con Hera Comm s.p.a., che si riferiscono al periodo di distribuzione di energia elettrica per il 2017.
Tutto ciò dedotto, può dirsi raggiunta la prova del credito e della validità ed efficacia delle cessioni oggetto di controversia.
Sul punto, va ulteriormente rimarcato che il non ha dato prova di avere pagato interamente le Pt_1
somme domandate e, in assenza, inoltre, di (specifica, equivalendo la contestazione generica a non contestazione) contestazione sia sull'esecuzione delle relative prestazioni che sull'indicazione dell'importo – peraltro diminuito a fronte dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio, come dichiarato dall'opposta e non contestato dall'opponente – da ultimo indicato dalla società opposta con le note del 17.04.2025, ad avviso del Tribunale risulta provata l'attuale spettanza, in capo a
[...]
del credito per sorte capitale pari ad € 364.660,94. Controparte_1
A tal fine, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, non avendo il fruitore dato prova, né tantomeno contestato, il malfunzionamento degli stessi nonché l'eventuale non corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, le fatture poste a fondamento della domanda sono da ritenersi fondanti il credito vantato.
Parte convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento degli interessi moratori che, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n.231/2002 “…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (emergendo con tutta evidenza il ritardato pagamento), nonché al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Va infine, ritenuta legittima la richiesta operata della banca opposta relativa al pagamento di ulteriore somma da aggiungere a quella della sorte capitale, a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento delle fatture oggetto del giudizio.
pagina 7 di 9 Infatti, tale disposizione dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Dunque, in base alla suddetta norma spetta al creditore a titolo di risarcimento, un importo forfettario di
€ 40,00, salva la prova del maggior danno, importo che va riconosciuto per ogni fattura il cui importo sia stato corrisposto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, ivi incluse quelle della fase monitoria, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m. i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, considerata la natura documentale del giudizio), liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Parte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 1072/2019 R.G.:
1)rigetta l'opposizione proposta dal;
Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2388/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa, in data 12.12.2018;
3) condanna il , al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della somma di € 364.660,94 a titolo di sorte capitale nonché al Controparte_1
pagamento di interessi e spese come in parte motiva e dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per come quantificata in parte motiva;
4) ogni altra domanda assorbita e/o rigettata;
5) condanna il al pagamento in favore Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 15.000,00 per Parte_3 compensi professionali dell'opposizione, € 3.870,00 per compensi e spese della fase monitoria, oltre iva e c.p.a.;
Ragusa, 30.4.2025
IL GIUDICE
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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