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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15547/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PECCE MARZIA, elettivamente domiciliato in VIA VALDOSSOLA N. 2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE Parte_2 C.F._2
MARZIA elettivamente domiciliato in VIA VALDOSSOLA N. 2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA
RICORRENTI Con l'intervento del PM INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
6 dicembre 2024; visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
pagina 1 di 4 visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio in data 16.08.2007; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l.
8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, nata a [...] il [...], C.F: , residente Parte_1 C.F._1 in Bologna, Via Timavo n. 12,
e
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Bologna, Via Timavo n. 12, matrimonio contratto a norma del codice civile in Bologna, in data 2 giugno 2004, Atto n. 212,
Parte 1, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1- la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra , resterà assegnata alla Parte_1 medesima, presso la quale continuerà a risiedere essendo collocato prevalentemente Per_1 presso la madre;
2 - il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali si Per_1 riconoscono reciprocamente competenza ed adeguatezza genitoriale pagina 2 di 4 4 - la permanenza di con il padre, già prevista dai genitori fin dal momento della loro Per_1 separazione, continuerà ad essere organizzata su base bisettimanale come segue: ogni settimana, il giovedì e venerdì, dall' uscita da scuola fino al mattino successivo quando il figlio si recherà a scuola in autonomia;
fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all' uscita da scuola fino al lunedì mattina quando il figlio si recherà a scuola;
durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà in maniera esclusiva con un periodo Per_1 di vacanza di almeno due settimane, in periodi che i genitori si comunicheranno tempestivamente
(entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque non appena sarà disponibile il piano ferie) onde evitare sovrapposizioni di date;
durante il periodo Natalizio, ciascun genitore trascorrerà con una settimana, alternando di Per_1 anno in anno la settimana di Natale (23-30 dicembre) a quella di Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio); le vacanze pasquali verranno trascorse da interamente con la madre o con il padre che si Per_1 alterneranno di anno in anno;
5 - i genitori concordano fin d'ora che eventuali modifiche al calendario di cui sopra saranno sempre possibili, in un'ottica di flessibilità e reciproca collaborazione, tenuto conto anche delle esigenze del figlio minore e del rispetto dei suoi impegni. Considerata l'età di Per_1
in ogni caso i genitori terranno conto dei suoi desiderata anche circa le eventuali Per_1 variazioni di calendario.
6 - i genitori concordano fin d'ora che quando la sig.ra dovrà recarsi a Roma Parte_1 per occuparsi della madre, il sig. continuerà ad occuparsi di in sua vece fino Parte_2 Per_1 al suo ritorno secondo le consuete modalità fintanto che le riterranno attuabili e rispondenti al migliore interesse di Per_1
7 - i genitori si impegnano a collaborare e cooperare nell' interesse superiore del figlio e Per_1 si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
8 - il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 ordinario di la somma mensile di € 250,00, mediante bonifico bancario da effettuarsi Per_1 mensilmente entro il giorno 5; l'assegno sarà rivalutato annualmente su base ISTAT, come per legge;
9 - i genitori sosterranno le spese extra relative al figlio nella misura del 50% ciascuno. Per_1
Per le spese extra le parti concordano di applicare le linee guida del tribunale di Bologna, e dunque classificarle come segue:
- Spese extra da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell' interesse dei figli: trattasi di spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, salvo la spesa sia resa eccessivamente gravosa da mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, intervenuti a causa o successivamente allo scioglimento dell' unione. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista (ivi compresi trattamenti e farmaci prescritti), spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dei genitori in ordine alla frequenza dell' istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (comprese attrezzature, corredo sportivo e spese per trasferte per gare e partite), spese ludico – ricreativo – culturali, precedute pagina 3 di 4 dalla scelta concordata dell' attività, campi scuola estivi, baby sitter necessaria al genitore collocatario qualora il genitore non collocatario non offra tempestivamente di contribuire nella custodia anche per il tramite della propria rete familiare, abbonamento a mezzi di trasporto pubblici, spese scolastiche di iscrizione e dotazione iniziale, uscite scolastiche senza pernottamento, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- Spese extra da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (anche via mail) anche in relazione alla modalità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (anche via mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa misura, salvo diverso accordo.
I coniugi concordano che il cd. “assegno unico figli minori” sia richiesto al 50% come per legge da ciascun genitore;
10 - i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dunque nessuna pretesa relativa al mantenimento del coniuge viene avanzata.
11 - i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni aspetto relativo al proprio divorzio e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro per i titoli e causali di cui in premessa.
12 - nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 25.3.2025.
Il Giudice est. dott. Francesca Neri
Il Presidente dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - i genitori concordano nell'esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa ma disgiunta, talchè ciascun genitore prenderà autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione delle esigenze del figlio quando quest' ultimo si troverà presso di sé. Le decisioni più importanti riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, ed in ogni caso la gestione di esigenze straordinarie di saranno viceversa prese dai genitori Per_1 congiuntamente, essendo l'indirizzo educativo loro onere condiviso;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15547/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PECCE MARZIA, elettivamente domiciliato in VIA VALDOSSOLA N. 2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE Parte_2 C.F._2
MARZIA elettivamente domiciliato in VIA VALDOSSOLA N. 2 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. PECCE MARZIA
RICORRENTI Con l'intervento del PM INTERVENUTO
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Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio
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Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
6 dicembre 2024; visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
pagina 1 di 4 visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio in data 16.08.2007; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l.
8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, nata a [...] il [...], C.F: , residente Parte_1 C.F._1 in Bologna, Via Timavo n. 12,
e
nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Bologna, Via Timavo n. 12, matrimonio contratto a norma del codice civile in Bologna, in data 2 giugno 2004, Atto n. 212,
Parte 1, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1- la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra , resterà assegnata alla Parte_1 medesima, presso la quale continuerà a risiedere essendo collocato prevalentemente Per_1 presso la madre;
2 - il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali si Per_1 riconoscono reciprocamente competenza ed adeguatezza genitoriale pagina 2 di 4 4 - la permanenza di con il padre, già prevista dai genitori fin dal momento della loro Per_1 separazione, continuerà ad essere organizzata su base bisettimanale come segue: ogni settimana, il giovedì e venerdì, dall' uscita da scuola fino al mattino successivo quando il figlio si recherà a scuola in autonomia;
fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all' uscita da scuola fino al lunedì mattina quando il figlio si recherà a scuola;
durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà in maniera esclusiva con un periodo Per_1 di vacanza di almeno due settimane, in periodi che i genitori si comunicheranno tempestivamente
(entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque non appena sarà disponibile il piano ferie) onde evitare sovrapposizioni di date;
durante il periodo Natalizio, ciascun genitore trascorrerà con una settimana, alternando di Per_1 anno in anno la settimana di Natale (23-30 dicembre) a quella di Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio); le vacanze pasquali verranno trascorse da interamente con la madre o con il padre che si Per_1 alterneranno di anno in anno;
5 - i genitori concordano fin d'ora che eventuali modifiche al calendario di cui sopra saranno sempre possibili, in un'ottica di flessibilità e reciproca collaborazione, tenuto conto anche delle esigenze del figlio minore e del rispetto dei suoi impegni. Considerata l'età di Per_1
in ogni caso i genitori terranno conto dei suoi desiderata anche circa le eventuali Per_1 variazioni di calendario.
6 - i genitori concordano fin d'ora che quando la sig.ra dovrà recarsi a Roma Parte_1 per occuparsi della madre, il sig. continuerà ad occuparsi di in sua vece fino Parte_2 Per_1 al suo ritorno secondo le consuete modalità fintanto che le riterranno attuabili e rispondenti al migliore interesse di Per_1
7 - i genitori si impegnano a collaborare e cooperare nell' interesse superiore del figlio e Per_1 si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
8 - il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 ordinario di la somma mensile di € 250,00, mediante bonifico bancario da effettuarsi Per_1 mensilmente entro il giorno 5; l'assegno sarà rivalutato annualmente su base ISTAT, come per legge;
9 - i genitori sosterranno le spese extra relative al figlio nella misura del 50% ciascuno. Per_1
Per le spese extra le parti concordano di applicare le linee guida del tribunale di Bologna, e dunque classificarle come segue:
- Spese extra da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell' interesse dei figli: trattasi di spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, salvo la spesa sia resa eccessivamente gravosa da mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, intervenuti a causa o successivamente allo scioglimento dell' unione. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista (ivi compresi trattamenti e farmaci prescritti), spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dei genitori in ordine alla frequenza dell' istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (comprese attrezzature, corredo sportivo e spese per trasferte per gare e partite), spese ludico – ricreativo – culturali, precedute pagina 3 di 4 dalla scelta concordata dell' attività, campi scuola estivi, baby sitter necessaria al genitore collocatario qualora il genitore non collocatario non offra tempestivamente di contribuire nella custodia anche per il tramite della propria rete familiare, abbonamento a mezzi di trasporto pubblici, spese scolastiche di iscrizione e dotazione iniziale, uscite scolastiche senza pernottamento, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- Spese extra da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (anche via mail) anche in relazione alla modalità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (anche via mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa misura, salvo diverso accordo.
I coniugi concordano che il cd. “assegno unico figli minori” sia richiesto al 50% come per legge da ciascun genitore;
10 - i ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dunque nessuna pretesa relativa al mantenimento del coniuge viene avanzata.
11 - i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni aspetto relativo al proprio divorzio e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro per i titoli e causali di cui in premessa.
12 - nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 25.3.2025.
Il Giudice est. dott. Francesca Neri
Il Presidente dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - i genitori concordano nell'esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa ma disgiunta, talchè ciascun genitore prenderà autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione delle esigenze del figlio quando quest' ultimo si troverà presso di sé. Le decisioni più importanti riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, ed in ogni caso la gestione di esigenze straordinarie di saranno viceversa prese dai genitori Per_1 congiuntamente, essendo l'indirizzo educativo loro onere condiviso;