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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott ssa TI SA UD
Dott. Fulvio Mastro UD
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6383 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Parte_1 C.F._1
RE LO (C.F. ) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli C.F._2
(NA) alla Piazza Carlo III n. 42;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._3
OD ZA (C.F. , presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._4
Maddaloni (CE) alla via S. Francesco d'Assisi, 24;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso in riassunzione depositato in data 26 luglio 2024, il ricorrente epigrafato premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 10/4/2000 con
[...]
, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati tre figli, CP_1 Per_1
(nato il [...]), economicamente autosufficiente, (nato il [...]) e Per_2 Per_3
(nato il [...]); che la convivenza era divenuta intollerabile a causa di profonde
[...]
diversità caratteriali e incomprensioni, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto dal Con settembre 2018, data in cui la aveva lasciato la casa coniugale mentre esso ricorrente vi era rimasto insieme ai due figli maggiori;
che esso ricorrente era lavoratore dipendente con un reddito mensile di circa euro 1.600,00, mentre la moglie lavorava presso la Cooperativa E.V.A.
e proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi;
l'assegnare della casa coniugale;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre, con Persona_3
Con regolamentazione del diritto di visita per ciascun genitore;
porre a carico della un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio (convivente con il padre) e a Per_2
proprio carico un assegno di pari importo per il mantenimento del figlio minore Per_3
(convivente con la madre), oltre al 50% alle spese straordinarie per entrambi;
[...]
disporre la divisione tra i genitori al 50% dell'assegno unico per i figli.
-Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la resistente la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava le cause della stessa addebitandole ai comportamenti violenti e dispotici del marito, tanto che era stata costretta a cercare rifugio presso un centro antiviolenza;
che il ricorrente era di fatto il dominus dell'impresa di onoranze funebri formalmente intestata al figlio aggiungendo che lo stesso percepiva quindi ulteriori redditi non dichiarati, mentre essa resistente si trovava in una condizione economica precaria con un reddito annuo di circa euro 8.200,00/8.500,00 e un canone di locazione a suo carico;
chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé e la regolamentazione del diritto di Persona_3
visita del padre;
un contributo al mantenimento per il figlio di euro 300,00 Persona_3
mensili a carico del ricorrente;
un contributo al mantenimento per il figlio di euro Per_2
150,00 mensili a proprio carico;
la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili;
la divisione tra i genitori al 50% dell'assegno unico per i figli.
2 -Depositata dal ricorrente memoria ex art. 473 bis 17, alla udienza di prima comparizione, tenutasi il 10 dicembre 2024, il Presidente relatore, sentiti i coniugi, li invitava a intraprendere un percorso di mediazione familiare e rinviava la causa al 19 marzo 2025; in tale data i procuratori delle parti davano atto dell'impossibilità di procedere alla mediazione familiare e chiedevano ulteriore rinvio per tentare di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia.
-All'udienza del 13 maggio 2025, i procuratori delle parti comunicavano che i coniugi erano addivenuti ad un accordo circa le condizioni di separazione, e chiedevano la concessione di un termine per il deposito dell'accordo transattivo;
il Presidente fissava pertanto termine perentorio ex art. 127-ter fino al 16 settembre 2025.
--Con le note depositate in data 15 settembre 2025 le parti chiedevano emettersi sentenza che recepisse l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione depositato in atti;
il
Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del P.M. in sede sull'accordo raggiunto.
-Il Pubblico Ministero in data 2 ottobre 2025 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
##############################################
-La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in atti in data 15.09.2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“1- Dichiarare la separazione giudiziale tra la sig.r ; CP_1 Parte_1
3 2- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3- Disporre che la ex casa familiare, sita in Napoli, alla Via Sartania, n. 40/12 sia assegnata al Con sig. , con il mobilio ivi esistente;
altresì la sig.ra dona la proprietà Parte_1
dell'anzidetto immobile al sig il quale si accollerà le spese notarili necessarie per il Pt_1
trasferimento della proprietà che effettuerà entro il 31/12/2026;
4- Disporre che il figlio minore , sia affidato in maniera condivisa ad entrambi Persona_3
i genitori e che abbia residenza prevalente presso l'abitazione materna, ove già vive e risiede. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore. I medesimi altresì dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi. Inoltre, ogni qual volta un genitore sarà con il minore, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente consentendo al genitore che non si trovi con loro di potersi mettere in contatto con la prole ed avere informazioni ad essa inerenti;
5- Disporre che il sig potrà vedere e tenere con se il figli , attualmente Pt_1 Persona_3
Con convivente la madre, ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la sig.r , in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo conto delle primarie esigenze del minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori;
durante la settimana ed il weekend il sig Pt_1
potrà vedere e tenere con sé il figli ogni settimana i giorni dal Venerdì dalle Persona_3
ore 17.00, sino alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso il padre, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
6- in merito alle vacanze estive, il sig potrà tenere con sé il figli per 15 Pt_1 Persona_3
giorni consecutivi o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di luglio o agosto, Con da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno alla sig.r . Inoltre, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal 30 Dicembre al 01
Gennaio con la madre. Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedi in albis, il minore trascorrerà ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento. Analoga cosa per i giorni del compleanno ed onomastico del minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza ed in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio. Per il giorno della festa della mamma e
4 della festa del papà sarà in compagnia del genitore che festeggia così pure Persona_3
per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
ogni qualvolta uno dei genitori terrà con sé il figlio, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodo concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà il minore. Comunque, ciascun genitore, quando avrà con se il figlio per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore.
7- porre a carico del sig in favore della sig.r , per il mantenimento del figlio Pt_1 CP_1
un assegno mensile di € 200,00 rivalutato annualmente secondo l'indice Persona_3
ISTAT; lo stesso verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie ovvero per l'istruzione, sanitarie e la socializzazione dei figli documentate e previamente concordate. Al riguardo si richiamano le determinazioni delle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense;
8- l'assegno unico relativo al minore (pari ad € 200,00 mensili) sarà Persona_3
corrisposto in maniera totale ed esclusiva alla sig.r (il Sig rinuncia all'importo CP_1 Pt_1
a lui spettante per Legge nella misura del 50% e pari ad € 100,00 mensili e, pertanto, in tal modo l'importo mensile a suo carico a titolo di contributo al mantenimento d risulta Per_3
pari ad € 300,00);
9- Quanto ai rapporti economici tra le parti si dichiara che entrambi sono autosufficienti economicamente e pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente.”
-Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e all'interesse della prole - dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative al trasferimento immobiliare e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero.
-La natura della decisione e l'accordo raggiunto costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
-Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
5 - PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate nell'accordo, CP_1
riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 15, Parte II, Serie A, sez. W, Anno
2000) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- DICIHARA compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott ssa TI SA UD
Dott. Fulvio Mastro UD
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6383 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Parte_1 C.F._1
RE LO (C.F. ) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli C.F._2
(NA) alla Piazza Carlo III n. 42;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._3
OD ZA (C.F. , presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._4
Maddaloni (CE) alla via S. Francesco d'Assisi, 24;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso in riassunzione depositato in data 26 luglio 2024, il ricorrente epigrafato premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 10/4/2000 con
[...]
, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati tre figli, CP_1 Per_1
(nato il [...]), economicamente autosufficiente, (nato il [...]) e Per_2 Per_3
(nato il [...]); che la convivenza era divenuta intollerabile a causa di profonde
[...]
diversità caratteriali e incomprensioni, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto dal Con settembre 2018, data in cui la aveva lasciato la casa coniugale mentre esso ricorrente vi era rimasto insieme ai due figli maggiori;
che esso ricorrente era lavoratore dipendente con un reddito mensile di circa euro 1.600,00, mentre la moglie lavorava presso la Cooperativa E.V.A.
e proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi;
l'assegnare della casa coniugale;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre, con Persona_3
Con regolamentazione del diritto di visita per ciascun genitore;
porre a carico della un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio (convivente con il padre) e a Per_2
proprio carico un assegno di pari importo per il mantenimento del figlio minore Per_3
(convivente con la madre), oltre al 50% alle spese straordinarie per entrambi;
[...]
disporre la divisione tra i genitori al 50% dell'assegno unico per i figli.
-Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la resistente la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava le cause della stessa addebitandole ai comportamenti violenti e dispotici del marito, tanto che era stata costretta a cercare rifugio presso un centro antiviolenza;
che il ricorrente era di fatto il dominus dell'impresa di onoranze funebri formalmente intestata al figlio aggiungendo che lo stesso percepiva quindi ulteriori redditi non dichiarati, mentre essa resistente si trovava in una condizione economica precaria con un reddito annuo di circa euro 8.200,00/8.500,00 e un canone di locazione a suo carico;
chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé e la regolamentazione del diritto di Persona_3
visita del padre;
un contributo al mantenimento per il figlio di euro 300,00 Persona_3
mensili a carico del ricorrente;
un contributo al mantenimento per il figlio di euro Per_2
150,00 mensili a proprio carico;
la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili;
la divisione tra i genitori al 50% dell'assegno unico per i figli.
2 -Depositata dal ricorrente memoria ex art. 473 bis 17, alla udienza di prima comparizione, tenutasi il 10 dicembre 2024, il Presidente relatore, sentiti i coniugi, li invitava a intraprendere un percorso di mediazione familiare e rinviava la causa al 19 marzo 2025; in tale data i procuratori delle parti davano atto dell'impossibilità di procedere alla mediazione familiare e chiedevano ulteriore rinvio per tentare di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia.
-All'udienza del 13 maggio 2025, i procuratori delle parti comunicavano che i coniugi erano addivenuti ad un accordo circa le condizioni di separazione, e chiedevano la concessione di un termine per il deposito dell'accordo transattivo;
il Presidente fissava pertanto termine perentorio ex art. 127-ter fino al 16 settembre 2025.
--Con le note depositate in data 15 settembre 2025 le parti chiedevano emettersi sentenza che recepisse l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione depositato in atti;
il
Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del P.M. in sede sull'accordo raggiunto.
-Il Pubblico Ministero in data 2 ottobre 2025 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
##############################################
-La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in atti in data 15.09.2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“1- Dichiarare la separazione giudiziale tra la sig.r ; CP_1 Parte_1
3 2- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
3- Disporre che la ex casa familiare, sita in Napoli, alla Via Sartania, n. 40/12 sia assegnata al Con sig. , con il mobilio ivi esistente;
altresì la sig.ra dona la proprietà Parte_1
dell'anzidetto immobile al sig il quale si accollerà le spese notarili necessarie per il Pt_1
trasferimento della proprietà che effettuerà entro il 31/12/2026;
4- Disporre che il figlio minore , sia affidato in maniera condivisa ad entrambi Persona_3
i genitori e che abbia residenza prevalente presso l'abitazione materna, ove già vive e risiede. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore. I medesimi altresì dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi. Inoltre, ogni qual volta un genitore sarà con il minore, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente consentendo al genitore che non si trovi con loro di potersi mettere in contatto con la prole ed avere informazioni ad essa inerenti;
5- Disporre che il sig potrà vedere e tenere con se il figli , attualmente Pt_1 Persona_3
Con convivente la madre, ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la sig.r , in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo conto delle primarie esigenze del minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori;
durante la settimana ed il weekend il sig Pt_1
potrà vedere e tenere con sé il figli ogni settimana i giorni dal Venerdì dalle Persona_3
ore 17.00, sino alle ore 20.00 della domenica, con pernottamento presso il padre, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
6- in merito alle vacanze estive, il sig potrà tenere con sé il figli per 15 Pt_1 Persona_3
giorni consecutivi o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di luglio o agosto, Con da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno alla sig.r . Inoltre, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal 30 Dicembre al 01
Gennaio con la madre. Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedi in albis, il minore trascorrerà ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento. Analoga cosa per i giorni del compleanno ed onomastico del minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza ed in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio. Per il giorno della festa della mamma e
4 della festa del papà sarà in compagnia del genitore che festeggia così pure Persona_3
per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
ogni qualvolta uno dei genitori terrà con sé il figlio, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodo concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà il minore. Comunque, ciascun genitore, quando avrà con se il figlio per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore.
7- porre a carico del sig in favore della sig.r , per il mantenimento del figlio Pt_1 CP_1
un assegno mensile di € 200,00 rivalutato annualmente secondo l'indice Persona_3
ISTAT; lo stesso verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie ovvero per l'istruzione, sanitarie e la socializzazione dei figli documentate e previamente concordate. Al riguardo si richiamano le determinazioni delle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense;
8- l'assegno unico relativo al minore (pari ad € 200,00 mensili) sarà Persona_3
corrisposto in maniera totale ed esclusiva alla sig.r (il Sig rinuncia all'importo CP_1 Pt_1
a lui spettante per Legge nella misura del 50% e pari ad € 100,00 mensili e, pertanto, in tal modo l'importo mensile a suo carico a titolo di contributo al mantenimento d risulta Per_3
pari ad € 300,00);
9- Quanto ai rapporti economici tra le parti si dichiara che entrambi sono autosufficienti economicamente e pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente.”
-Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e all'interesse della prole - dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative al trasferimento immobiliare e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero.
-La natura della decisione e l'accordo raggiunto costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
-Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
5 - PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate nell'accordo, CP_1
riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 15, Parte II, Serie A, sez. W, Anno
2000) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- DICIHARA compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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