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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 13709/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. CIPOLLA MASSIMO Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Conclusioni per il ricorrente: “......Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126, co. 3, D.P.R. n. 115/2002 accogliere l'istanza di patrocinio legale a spese dello Stato avanzato dall'odierna ricorrente. In via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione artt. 5 e 19 ter, co. 5, del d.lgs. 150/2011. Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig. al rilascio di un Pt_1 permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI nella formulazione introdotta con D. L. 130/2020. In via istruttoria, voglia l'Ill.mo Tribunale adito acquisire dall'Amministrazione avverso cui è ricorso tutti gli atti del procedimento nonché disporre l'interrogatorio libero del Ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario........”.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 3 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, neg provvedimento emesso in data 30.11.2023 dal Questore della Provincia di , CP_1 notificatogli il 4.9.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data 16.12.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale “…l'allontanamento dal territorio nazionale non comport(a) una violazione del diritto del richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato e non svolta in via continuativa anche a causa, da ultimo, di un incidente stradale con conseguenze pregiudizievoli per la sua salute, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. In data 4 ottobre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il è rimasto Controparte_1 contumace. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 9 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato con l'ausilio parziale dell'interprete:” ADR: io sono in Italia dal 2014. Capisco quando parli, e parlo un po' d'italiano. ADR: ora da marzo di quest'anno sto lavorando in un'azienda agricola ma ora sto ammazzando gli agnelli, lavoro 4 o 5 giorni a settimana, a volte tre ore a volte 6 ore al giorno, dipende dalla necessità o meno della azienda. Per questo lavoro non sono stato ancora pagato perché ho iniziato da meno di un mese, nel 2022 e nel 2023 ho lavorato sempre in campagna per altre aziende agricole. ADR: ho subito un incidente stradale nel 2023 e questo mi ha impedito di lavorare di più in campagna nel 2023. Sono stato risarcito dall'assicurazione ma ho ancora un po' di dolore alla schiena. Per il resto, la mia salute è buona...... ADR: non partecipo a corsi di formazione o di apprendimento della lingua italiana perché ho solo la ricevuta cartacea e le iscrizioni a questi corsi vanno fatte in modalità telematica ma l'accesso mi è stato sempre impedito;
così come non posso richiedere la residenza perché non ho il permesso, cioè la tesserina in plastica. Poi l'avv. Cipolla mi aveva indicato un centro nelle vicinanze del Comune di Ferrara dove poter andare a iscrivermi per i corsi di italiano, io ci sono andato, mi è stato detto che mi avrebbero fatto sapere ma non ho più ricevuto notizie. ADR: si ho presentato una prima domanda di asilo nel 2014 e la Ct mi aveva riconosciuto la
Pag. 2 di 7 protezione umanitaria, che ho potuto rinnovare una prima volta mentre successivamente non più perché nel frattempo mi ero trasferito in Svizzera e a causa del Covid non ero riuscito a rientrare in Italia in tempo, ho provato a rientrare in un due momenti successivi ma ci sono riuscito nel 2021 ma ho ricevuto all'aeroporto di Venezia il decreto di espulsione, il mio precedente avvocato ha impugnato il decreto e ho avuto sei mesi di permesso, ma nel 2022 ho avuto un'altra espulsione e così ho presentato la dom protezione speciale. Poi, la notifica del provvedimento di rigetto da parte della Questura di della domanda di protezione speciale è arrivata a settembre del CP_1
2024 e il provvediment spensione dell'efficacia esecutiva di questo rifiuto da parte del Tribunale di Bologna è arrivato a ottobre sempre del 2024. Prima di questi due provvedimenti con l'avvocato ho depositato una terza domanda di protezione internazionale perché nel 2021 al mio rientro in Italia avevo presentato una seconda domanda di asilo che m rigettata non solo dalla Commissione ma anche dal tribunale di Bologna. La Questura di al momento mi ha CP_1 detto che devo decidere se proseguire con la domanda di protezione speci n quella di asilo da ultimo presentata da me;
cioè entrambe le domande non possono procedere insieme. L'avv. Montagnana conferma tale ultima circostanza alla quale ha fatto riferimento poc'anzi il ricorrente. ADR: io abito a Bondeno in un appartamento in affitto con altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che hanno entrambi i permessi di soggiorno. Quando lavoro contribuisco a pagare una parte dell'affitto, anche quando lavoro in nero, sempre in campagna, riesco a pagare 100,00-150,00 di affitto al mese. ADR: quando ho avuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria non sono riuscito a trovare lavoro regolare e poi mi sono trasferito in Svizzera perché qui in Italia facevo fatica a pagare anche l'affitto e ho raggiunto un amico che viveva a Losanna e che mi aveva suggerito di raggiungerlo lì. ADR: ho un'amica stretta, ma non siamo fidanzati, da due anni, è mia connazionale, si chiama PY ed ha un permesso di soggiorno della durata di cinque anni. Non conosco il suo cognome. ADR: oltre a lavorare, ascolto musica e faccio un po' di attività sportiva all'aperto ma non in palestra. ADR dell'avv. Montagnana: frequento un corso individuale della Bibbia in lingua pidgin english presso la Congregazione dei Testimoni di Geova di CP_1 ogni tanto mi reco anche alle riunioni settimanali di tale Congregazione. L'interprete qui conferma tale ultima circostanza essendo lui anche l'interprete del ricorrente durante lo svolgimento di questo corso individuale di studio e di interpretazione e/o commento della Bibbia e che non vi è da parte della Congregazione la possibilità di rilasciare certificati o attestati di frequenza a tale corso in quanto non espressamente previsto. ADR: vorrei aggiungere che senza permesso io non ho il medico di base”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pag. 3 di 7 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato: v. doc. 1 ricorso) Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale
Pag. 4 di 7 nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione sul territorio italiano.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. sul punto provvedimento questorile impugnato), ha avviato un regolare percorso di integrazione lavorativa, sia pur non in via continuativa e con modesti guadagni: ha, infatti, in corso un contratto di lavoro come bracciante agricolo a far data dal 12.03.2025 e con prossima scadenza al 12.6.25 (cfr. doc. 17, in atti;
doc. 21 – busta paga marzo 2025), dopo aver in precedenza svolto altri lavori nel medesimo settore agricolo verosimilmente in forza del primo permesso di soggiorno concessogli “per motivi umanitari” come poi rinnovato, per ultima volta, nel 2019 a seguito del suo trasferimento, per la ricerca di un lavoro, in Svizzera, e del suo rientro in Italia a settembre del 2021; ha pres ttività lavorativa tra il 2022 (v. docc. 8, 9 e 10-CUD2024 ricorso e doc. 20 – estratto ricorso) e il 2023 fino almeno CP_2 al coinvolgimento, quale terzo trasportato, in un in e stradale nel luglio del 2023 (doc. 12 – referti Ps;
doc. 13 – referti ottobre 2023) a seguito del quale riportava diverse contusioni con recidiva del dolore ad aprile del 2025 come risulta dal certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento (v. docc. 12 e 13 ricorso e doc. 19 – nota di deposito del 19.5.25). Quanto alla sua situazione alloggiativa, il ricorrente risulta essere conduttore, insieme ad altri due suoi connazionali, di un immobile sito nel Comune di Bondeno (v. doc. 11 – contratto di locazione registrato allegato al ricorso). Il ricorrente ha dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale con l'ausilio solo parziale di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale d'udienza (v. verbale udienza 9.4.25). Peraltro, il ricorrente manca dal suo Paese d'origine oramai da quasi undici anni in considerazione del lungo percorso migratorio con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con i familiari ancora ivi eventualmente presenti (nulla sul punto il ricorrente ha
Pag. 5 di 7 dichiarato in sede giudiziale e, comunque, v. doc. 3 ricorso-parere CT di Bologna in relazione alla prima domanda di protezione internazionale: “...la situazione personale del richiedente rileva aspetti di vulnerabilità poiché non vi sono riferimenti familiari in Nigeria” “... è giunto in Italia nell'ambito dell'operazione militare umanitaria denominata Mare Nostrum”). Né a diverse valutazioni pare potersi giungere alla luce della pendenza di una nuova domanda di asilo avanzata dal ricorrente in data 8.3.2024 e ciò sia in quanto successiva a quella di presentazione della domanda de qua e sia in quanto avente ad oggetto un petitum verosimilmente più ampio di quello oggetto del presente giudizio (v. doc. 14 – domanda di PI e successivi inoltri;
v. doc. 15 – convocazione per il 09.10.2024, tutti allegati al ricorso). Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un o sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_1 novellato art. 19 è stato disciplinato endo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Pag. 6 di 7 8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente; lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla sulle spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 13709/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. CIPOLLA MASSIMO Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Conclusioni per il ricorrente: “......Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126, co. 3, D.P.R. n. 115/2002 accogliere l'istanza di patrocinio legale a spese dello Stato avanzato dall'odierna ricorrente. In via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione artt. 5 e 19 ter, co. 5, del d.lgs. 150/2011. Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig. al rilascio di un Pt_1 permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI nella formulazione introdotta con D. L. 130/2020. In via istruttoria, voglia l'Ill.mo Tribunale adito acquisire dall'Amministrazione avverso cui è ricorso tutti gli atti del procedimento nonché disporre l'interrogatorio libero del Ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario........”.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 3 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, neg provvedimento emesso in data 30.11.2023 dal Questore della Provincia di , CP_1 notificatogli il 4.9.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso in data 16.12.2022 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale “…l'allontanamento dal territorio nazionale non comport(a) una violazione del diritto del richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa sia pur a tempo determinato e non svolta in via continuativa anche a causa, da ultimo, di un incidente stradale con conseguenze pregiudizievoli per la sua salute, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. In data 4 ottobre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il è rimasto Controparte_1 contumace. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 9 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato con l'ausilio parziale dell'interprete:” ADR: io sono in Italia dal 2014. Capisco quando parli, e parlo un po' d'italiano. ADR: ora da marzo di quest'anno sto lavorando in un'azienda agricola ma ora sto ammazzando gli agnelli, lavoro 4 o 5 giorni a settimana, a volte tre ore a volte 6 ore al giorno, dipende dalla necessità o meno della azienda. Per questo lavoro non sono stato ancora pagato perché ho iniziato da meno di un mese, nel 2022 e nel 2023 ho lavorato sempre in campagna per altre aziende agricole. ADR: ho subito un incidente stradale nel 2023 e questo mi ha impedito di lavorare di più in campagna nel 2023. Sono stato risarcito dall'assicurazione ma ho ancora un po' di dolore alla schiena. Per il resto, la mia salute è buona...... ADR: non partecipo a corsi di formazione o di apprendimento della lingua italiana perché ho solo la ricevuta cartacea e le iscrizioni a questi corsi vanno fatte in modalità telematica ma l'accesso mi è stato sempre impedito;
così come non posso richiedere la residenza perché non ho il permesso, cioè la tesserina in plastica. Poi l'avv. Cipolla mi aveva indicato un centro nelle vicinanze del Comune di Ferrara dove poter andare a iscrivermi per i corsi di italiano, io ci sono andato, mi è stato detto che mi avrebbero fatto sapere ma non ho più ricevuto notizie. ADR: si ho presentato una prima domanda di asilo nel 2014 e la Ct mi aveva riconosciuto la
Pag. 2 di 7 protezione umanitaria, che ho potuto rinnovare una prima volta mentre successivamente non più perché nel frattempo mi ero trasferito in Svizzera e a causa del Covid non ero riuscito a rientrare in Italia in tempo, ho provato a rientrare in un due momenti successivi ma ci sono riuscito nel 2021 ma ho ricevuto all'aeroporto di Venezia il decreto di espulsione, il mio precedente avvocato ha impugnato il decreto e ho avuto sei mesi di permesso, ma nel 2022 ho avuto un'altra espulsione e così ho presentato la dom protezione speciale. Poi, la notifica del provvedimento di rigetto da parte della Questura di della domanda di protezione speciale è arrivata a settembre del CP_1
2024 e il provvediment spensione dell'efficacia esecutiva di questo rifiuto da parte del Tribunale di Bologna è arrivato a ottobre sempre del 2024. Prima di questi due provvedimenti con l'avvocato ho depositato una terza domanda di protezione internazionale perché nel 2021 al mio rientro in Italia avevo presentato una seconda domanda di asilo che m rigettata non solo dalla Commissione ma anche dal tribunale di Bologna. La Questura di al momento mi ha CP_1 detto che devo decidere se proseguire con la domanda di protezione speci n quella di asilo da ultimo presentata da me;
cioè entrambe le domande non possono procedere insieme. L'avv. Montagnana conferma tale ultima circostanza alla quale ha fatto riferimento poc'anzi il ricorrente. ADR: io abito a Bondeno in un appartamento in affitto con altri due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che hanno entrambi i permessi di soggiorno. Quando lavoro contribuisco a pagare una parte dell'affitto, anche quando lavoro in nero, sempre in campagna, riesco a pagare 100,00-150,00 di affitto al mese. ADR: quando ho avuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria non sono riuscito a trovare lavoro regolare e poi mi sono trasferito in Svizzera perché qui in Italia facevo fatica a pagare anche l'affitto e ho raggiunto un amico che viveva a Losanna e che mi aveva suggerito di raggiungerlo lì. ADR: ho un'amica stretta, ma non siamo fidanzati, da due anni, è mia connazionale, si chiama PY ed ha un permesso di soggiorno della durata di cinque anni. Non conosco il suo cognome. ADR: oltre a lavorare, ascolto musica e faccio un po' di attività sportiva all'aperto ma non in palestra. ADR dell'avv. Montagnana: frequento un corso individuale della Bibbia in lingua pidgin english presso la Congregazione dei Testimoni di Geova di CP_1 ogni tanto mi reco anche alle riunioni settimanali di tale Congregazione. L'interprete qui conferma tale ultima circostanza essendo lui anche l'interprete del ricorrente durante lo svolgimento di questo corso individuale di studio e di interpretazione e/o commento della Bibbia e che non vi è da parte della Congregazione la possibilità di rilasciare certificati o attestati di frequenza a tale corso in quanto non espressamente previsto. ADR: vorrei aggiungere che senza permesso io non ho il medico di base”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Pag. 3 di 7 4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato: v. doc. 1 ricorso) Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale
Pag. 4 di 7 nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione sul territorio italiano.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (v. sul punto provvedimento questorile impugnato), ha avviato un regolare percorso di integrazione lavorativa, sia pur non in via continuativa e con modesti guadagni: ha, infatti, in corso un contratto di lavoro come bracciante agricolo a far data dal 12.03.2025 e con prossima scadenza al 12.6.25 (cfr. doc. 17, in atti;
doc. 21 – busta paga marzo 2025), dopo aver in precedenza svolto altri lavori nel medesimo settore agricolo verosimilmente in forza del primo permesso di soggiorno concessogli “per motivi umanitari” come poi rinnovato, per ultima volta, nel 2019 a seguito del suo trasferimento, per la ricerca di un lavoro, in Svizzera, e del suo rientro in Italia a settembre del 2021; ha pres ttività lavorativa tra il 2022 (v. docc. 8, 9 e 10-CUD2024 ricorso e doc. 20 – estratto ricorso) e il 2023 fino almeno CP_2 al coinvolgimento, quale terzo trasportato, in un in e stradale nel luglio del 2023 (doc. 12 – referti Ps;
doc. 13 – referti ottobre 2023) a seguito del quale riportava diverse contusioni con recidiva del dolore ad aprile del 2025 come risulta dal certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento (v. docc. 12 e 13 ricorso e doc. 19 – nota di deposito del 19.5.25). Quanto alla sua situazione alloggiativa, il ricorrente risulta essere conduttore, insieme ad altri due suoi connazionali, di un immobile sito nel Comune di Bondeno (v. doc. 11 – contratto di locazione registrato allegato al ricorso). Il ricorrente ha dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale con l'ausilio solo parziale di un mediatore linguistico, come evincibile dal verbale d'udienza (v. verbale udienza 9.4.25). Peraltro, il ricorrente manca dal suo Paese d'origine oramai da quasi undici anni in considerazione del lungo percorso migratorio con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con i familiari ancora ivi eventualmente presenti (nulla sul punto il ricorrente ha
Pag. 5 di 7 dichiarato in sede giudiziale e, comunque, v. doc. 3 ricorso-parere CT di Bologna in relazione alla prima domanda di protezione internazionale: “...la situazione personale del richiedente rileva aspetti di vulnerabilità poiché non vi sono riferimenti familiari in Nigeria” “... è giunto in Italia nell'ambito dell'operazione militare umanitaria denominata Mare Nostrum”). Né a diverse valutazioni pare potersi giungere alla luce della pendenza di una nuova domanda di asilo avanzata dal ricorrente in data 8.3.2024 e ciò sia in quanto successiva a quella di presentazione della domanda de qua e sia in quanto avente ad oggetto un petitum verosimilmente più ampio di quello oggetto del presente giudizio (v. doc. 14 – domanda di PI e successivi inoltri;
v. doc. 15 – convocazione per il 09.10.2024, tutti allegati al ricorso). Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un o sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_1 novellato art. 19 è stato disciplinato endo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Pag. 6 di 7 8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente; lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla sulle spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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