Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9782/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Parte_1 Antonietta Papadia;
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Elio Vulpis;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata – volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione ex art. 46 all. a) R.D. 148/1931 del 4 agosto 2022 nonché all'annullamento del predetto provvedimento, alla condanna della società resistente al ripristino delle condizioni di lavoro quo ante e dunque a reinserire il ricorrente nel ruolo di capo officina nonché al risarcimento dei danni subiti con condanna alle spese di lite ivi comprese quelle del giudizio cautelare precedentemente instaurato tra le parti – è solo parzialmente fondata per le motivazioni di seguito illustrate. Venendo al merito è doveroso premettere che il provvedimento del 4.08.2022, oggetto della presente impugnativa giudiziale, è, come anticipato e come evidente dalla lettura del medesimo (si veda il doc. 13 attoreo), un provvedimento di sospensione cautelare dal soldo e dal servizio reso ai sensi dell'art. 46 all. A) R.D. 148/1931. Ciò posto, si deve ancora sottolineare che attraverso la domanda di cui al presente vaglio il ricorrente ha principalmente inteso impugnare il suddetto provvedimento chiedendo anche il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) asseritamente conseguenti dalla pretesa illegittimità dello stesso.
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<Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore. La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò. Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole. Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio. Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato>>. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente osservato che: <Con specifico
2 riferimento alla sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, disposta ai sensi dell'art. 46 dell'allegato "A" al detto R.D. n. 148 del 1931 nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimenti disciplinari e penali, questa Corte ha in più occasioni ribadito che essa costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere provvisorio, che è estranea al procedimento disciplinare, ancorchè ad esso connessa (Cass. Sez. U, n. 5779 del 23/03/2004, Sez. L, n. 27110 del 2006, n. 18498 del 2008), sicchè una volta che i fatti contestati all'agente rientrino in quelli che legittimano l'adozione di una sanzione disciplinare, l'azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino l'adozione del provvedimento cautelare. 2.2. Non può poi porsi questione di legittimità costituzionale dell'istituto della sospensione dal soldo e dal servizio previsto dal R.D. n. 148 del 1931, art. 46 in relazione al primo inciso dell'art. 36 Cost., che prevede la necessaria proporzione della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato: tale misura infatti determina una sospensione temporanea del sinallagma contrattuale, nella sussistenza di un'esigenza di tutelare l'azienda nei casi previsti dal comma 1, esigenza all'affidabilità del servizio analoga a quella sentita nel rapporto di lavoro pubblico (Corte Cost. n. 168 del 1973). Questa Corte si è del resto pronunciata in più occasioni in tema di sospensione cautelare prevista dalla contrattazione collettiva in vari comparti del pubblico impiego, precisando che il divieto di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro sussiste quando esso venga esercitato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (o di emergenze del tutto eccezionali, in cui la sospensione possa ragionevolmente ritenersi necessariamente attivabile) e che la regola implicita nella natura cautelare e interinale della sospensione è la sua durata, che non può superare quella del procedimento disciplinare e dell'eventuale procedimento penale in funzione dei quali è prevista (Cass. n. 5147 del 2013, n. 26287 del 2013). Nel rispetto di detti limiti, quindi, la sospensione deve ritenersi legittima>> (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 855/2017). Ancora, è stato osservato dalla Corte di legittimità che:
<la sospensione preventiva dallo stipendio e dal servizio, disposta ai sensi dell'art. 46 dell'allegato "A" al regio decreto n. 148 del 1931 nei confronti degli agenti autoferrotranviari sottoposti a procedimenti disciplinari e penali, costituisce non già una sanzione disciplinare, come la sospensione dal servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, ma una misura cautelare di carattere
3 provvisorio, che è estranea al procedimento disciplinare, ancorchè ad esso connessa, e, pertanto, è impugnabile davanti al giudice ordinario - secondo il criterio stabilito dall'art. 10 del citato regio decreto, modificato dalla legge n. 633 del 1957, che affida all'a.g.o. la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - (v. Cass. S.U. 23/3/2004 n. 5779, Cass. S.U. 27/10/1995 n. 11175, Cass. S.U. 5/2/1991 n. 1085), sicchè in tale sede "l'agente può contestare la ricorrenza in concreto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disposizione regolamentare e quindi la legittimità stessa del provvedimento di sospensione" (v. Cass. 15/7/1997 n. 6441). Tale sospensione è disposta "in forza di un potere discrezionale dell'azienda, la quale può, per ragioni di autotutela, rinnovare il provvedimento finchè sia cessata o risolta la causa che vi ha dato origine" (v. Cass. 13/7/2001 n. 9557) e la efficacia di tale misura cautelare permane fino a quando non sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo ad opera del Consiglio di disciplina, il quale esaurisce il procedimento disciplinare" (v, Cass. 19/12/2006 n. 27110)>> (si veda Cass civ., Sez. Lav., 18498/2008). Ciò posto, è assolutamente evidente che quello oggetto della presente impugnativa rappresenti, non una misura sanzionatoria (come paventato dal ricorrente), ma una misura cautelare con conseguente inapplicabilità del principio del “ne bis in idem” che, invece, implica che in relazione il medesimo comportamento sia stato oggetto di due sanzioni disciplinari differenti. Ancora sul punto, il fatto che all'interno del provvedimento del 4.08.2022 si richiami il contenuto dell'opinamento di destituzione notificato in data 24.01.2022 (in relazione agli addebiti contenuti nella lettera di contestazione disciplinare del 9.12.2021 e consistenti nell'aver comandato, in occasione del soccorso di vettura in avaria, l'invio in sostituzione di un autobus non disponibile perché in fermo tecnico sin dal giorno 03/12/2021 con conseguente fermo del veicolo sostitutivo e principio di incendio nel vano motore dello stesso) e delle giustificazioni rese dal all'interno di quel Parte_1 procedimento disciplinare non risultano idonee a disvelare l'assunta natura sostanziale di provvedimento disciplinare della misura oggetto di causa in quanto è del tutto evidente che quest'ultimo – come palese dalla lettura dell'art. 46 citato e dalle spiegazioni fornite dal Giudice di legittimità – costituisce misura che comunque si ricollega a fatti in ordine ai quali è stato instaurato un procedimento disciplinare. Proseguendo nell'esame delle doglianze sollevate dal ricorrente, non appare neanche fondata la contestazione
4 relativa all'asserita intempestività della misura cautelare oggetto di causa. Sul punto vale la pena sottolineare che la connotazione della tempestività è normativamente ed ermeneuticamente riferita alla sola misura disciplinare e che, come desumibile dalla lettura dell'art. 46 e dalla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, non vi è la statuizione di alcun termine per l'adozione del provvedimento interinale in argomento la cui efficacia, comunque, viene meno con la conclusione del procedimento disciplinare. La circostanza secondo cui il provvedimento oggetto di causa è stato adottato a distanza di otto mesi rispetto ai fatti oggetto di contestazione disciplinare è certamente e notevolmente attenuata (in guisa tale da farla rientrare nell'alveo dell'esercizio di potere datoriale non contrario ai canoni di correttezza e buona fede) ove solo si consideri che l' resistente, dopo aver ricevuto dal CP_1 dipendente le diverse giustificazioni e le diverse richieste fino a tutto il gennaio 2022, nell'esercizio del potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, ha posto il ricorrente in ferie ininterrottamente dal 16.04.2022 al 4.08.2022 sicché l'allontanamento del servizio era già stato per altra via raggiunto dalla datrice nei tre mesi e mezzo anteriori all'adozione della sospensione in esame. Peraltro, il ritardo nella pronuncia del consiglio di disciplina sulla contestazione disciplinare del , Parte_1 per un verso, non può riguardare direttamente il provvedimento oggetto di causa (in quanto lo stesso è, appunto, atto estraneo al procedimento disciplinare) e, in ogni caso (sebbene potesse essere astrattamente idoneo ad allungare i tempi di applicazione del provvedimento interinale oggetto di causa) non appare neanche imputabile alla società resistente, atteso che è documentato che l'annullamento in autotutela adottato dal rispetto Pt_2 all'autorizzazione tacita conferita al dott. Pt_3
a svolgere l'incarico extragiudiziario di
[...] presidente del suddetto consiglio di disciplina è stata oggetto di impugnativa innanzi ad entrambi i gradi della giustizia amministrativa. Proseguendo nell'esame delle doglianze sollevate dal ricorrente va ancora sottolineato che, come anche illustrato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, “una volta che i fatti contestati all'agente rientrino in quelli che legittimano l'adozione di una sanzione disciplinare, l'azienda non ha alcun obbligo di individuare ragioni autonome che giustifichino l'adozione del provvedimento cautelare”; per altro verso la ratio della misura provvisoria di cui all'art. 46 in oggetto non è ricollegabile necessariamente solo a necessità attinenti all'istruzione del procedimento disciplinare instaurato in
5 quanto, come già esposto, mira a tutelare in generale l'“affidabilità del servizio” di trasporto. La misura della sospensione in argomento risulta in ogni caso giustificata in quanto i fatti in relazione a cui è stata disposta (appunto quelli raffigurati all'interno della contestazione disciplinare del 9.12.2021) risultano astrattamente catalogabili nella condotta di colui che cagiona pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio causando accidenti nella marcia con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose (passibile di retrocessione ai sensi del n. 2) dell'art. 44 dell'all. a) o di colui che per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda (passibile di destituzione ai sensi del n. 14) dell'art. 45 dell'all. a) R.D. 148/1931. In forza delle argomentazioni innanzi illustrate i profili di illegittimità del provvedimento interinale oggetto di causa vanno reputati certamente insussistenti sicché è parimenti infondata la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivati dal predetto provvedimento. Proseguendo nell'esame delle domande spiegate, la domanda volta alla riassegnazione delle mansioni di capo-officina è, invece, fondata. Sul punto è circostanza pacifica tra le parti che il sig.
sia stato riammesso in servizio dalla azienda Parte_1 con il trattamento economico di capo-officina ma con mansioni appartenenti al profilo inferiore di operatore tecnico. L'adibizione a mansioni inferiori non può essere reputata legittima sia in quanto attuata in spregio all'art. 46, comma 4, all. a), del R.D. 148/1931 perché, nel caso di cui all'odierno vaglio, difetta la domanda o il consenso del dipendente all'attribuzione di mansioni differenti o inferiori sia perché difforme rispetto all'art. 2103 c.c. (non constando alcun ipotetico riassetto organizzativo dell'azienda). In ragione di tanto la resistente deve essere CP_2 condannata ad assegnare al ricorrente le mansioni di capo- officina assegnate in epoca precedente alla sospensione dal soldo e dal servizio. In ultimo, le richieste spiegate alle pagg. da 1 a 16 del ricorso sono inammissibili in quanto evidentemente volte a ottenere (anche con vivaci critiche) la modifica delle statuizioni di provvedimenti cautelari pronunciati inter partes all'interno del provvedimento di reclamo. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
6 - accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente ad assegnare al ricorrente le mansioni di capo-officina;
- rigetta tutte le restanti domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 6.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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