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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1318/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Panella;
e
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Thomas Heribert Rosciani.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI: “revocare, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n.
1948/2014 del Tribunale di Ancona, come integrata dall'ordinanza del 06.03.2017, RG
4121/2016, del Tribunale di Ancona, l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio
Ferme nel resto le condizioni. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni relative ai contributi economici in favore del figlio Per_1
- 1 - disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1948/2014, successivamente modificata con il provvedimento del 06.03.2017 reso nell'ambito del giudizio di modifica iscritto con n.r.g.
4121/2016.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che il 21.5.2025 ha espresso parere favorevole.
3. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio il quale è stato assunto con contratto di apprendistato presso Per_1 la ditta “Carrozzeria Baiocco”, percependo una retribuzione netta mensile di circa 600,00 euro e si è allontanato dalla casa materna per andare a vivere stabilmente con il padre presso l'immobile di Osimo, via Croce Rossa n. 24, per cui sono venuti meno i presupposti che legittimavano la previsione di un contributo in favore della signora a titolo di mantenimento del figlio. Pt_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1318/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1
Panella;
e
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Thomas Heribert Rosciani.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI: “revocare, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza n.
1948/2014 del Tribunale di Ancona, come integrata dall'ordinanza del 06.03.2017, RG
4121/2016, del Tribunale di Ancona, l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio
Ferme nel resto le condizioni. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni relative ai contributi economici in favore del figlio Per_1
- 1 - disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1948/2014, successivamente modificata con il provvedimento del 06.03.2017 reso nell'ambito del giudizio di modifica iscritto con n.r.g.
4121/2016.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che il 21.5.2025 ha espresso parere favorevole.
3. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio il quale è stato assunto con contratto di apprendistato presso Per_1 la ditta “Carrozzeria Baiocco”, percependo una retribuzione netta mensile di circa 600,00 euro e si è allontanato dalla casa materna per andare a vivere stabilmente con il padre presso l'immobile di Osimo, via Croce Rossa n. 24, per cui sono venuti meno i presupposti che legittimavano la previsione di un contributo in favore della signora a titolo di mantenimento del figlio. Pt_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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