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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.° 2550/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 20/05/2025
All'udienza del 20/05/2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Alberto Pizzoferrato e l'avv. Luca Gavioli per la parte ricorrente presente di persona;
Parte_1
l'avv. Marco Costantini che dichiara di comparire per delega orale dell'avv.
Antonio Porpora per la parte resistente Controparte_1
Si procede alla discussione della causa di accertamento di mansioni dirigenziali – condanna al pagamento di differenze retributive.
L'avv. Alberto Pizzoferrato si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. l'8 maggio 2025, anche in relazione alla quantificazione delle differenze retributive richieste da determinare, occorrendo, previa eventuale consulenza tecnica d'ufficio laddove non siano ritenuti sufficienti i conteggi depositati in atti. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Marco Costantini si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e di quanto esposto nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 9 maggio 2025, in cui sono stati ripercorsi gli esiti dell'attività istruttoria svolta, che ha completamente confermato quanto già eccepito nella memoria di costituzione, in tema di insussistenza della qualifica dirigenziale, irrilevante essendo – tra le altre circostanze – quella del coordinamento delle risorse quali elemento sintomatico degli asseriti 18 anni di dirigenza. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 20/05/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona N. 2550/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
avv. Alberto Pizzoferrato) Parte_1 ricorrente e (avv.ti Antonio Porpora e Mattia Finarelli) Controparte_1
Resistente
e ha pubblicato la sentenza medesima dando lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande presentate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 controparte nel presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.850,00, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge. Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Bologna, 20 maggio 2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 20/05/2025
All'udienza del 20/05/2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Alberto Pizzoferrato e l'avv. Luca Gavioli per la parte ricorrente presente di persona;
Parte_1
l'avv. Marco Costantini che dichiara di comparire per delega orale dell'avv.
Antonio Porpora per la parte resistente Controparte_1
Si procede alla discussione della causa di accertamento di mansioni dirigenziali – condanna al pagamento di differenze retributive.
L'avv. Alberto Pizzoferrato si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. l'8 maggio 2025, anche in relazione alla quantificazione delle differenze retributive richieste da determinare, occorrendo, previa eventuale consulenza tecnica d'ufficio laddove non siano ritenuti sufficienti i conteggi depositati in atti. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Marco Costantini si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e di quanto esposto nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 9 maggio 2025, in cui sono stati ripercorsi gli esiti dell'attività istruttoria svolta, che ha completamente confermato quanto già eccepito nella memoria di costituzione, in tema di insussistenza della qualifica dirigenziale, irrilevante essendo – tra le altre circostanze – quella del coordinamento delle risorse quali elemento sintomatico degli asseriti 18 anni di dirigenza. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 20/05/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona N. 2550/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
avv. Alberto Pizzoferrato) Parte_1 ricorrente e (avv.ti Antonio Porpora e Mattia Finarelli) Controparte_1
Resistente
e ha pubblicato la sentenza medesima dando lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande presentate da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 controparte nel presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.850,00, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge. Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Bologna, 20 maggio 2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona