Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1969, n. 1007
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 gennaio 1970
Art. 2.
L'esonero di cui all'articolo precedente puo' riguardare le seguenti forme di assicurazione obbligatoria:
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro la tubercolosi;
d) tutela economica e sanitaria delle lavoratrici madri;
e) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'esonero da una o piu' assicurazioni predette puo' essere richiesto dai datori di lavoro che garantiscono ai propri dipendenti - mediante la stipula di convenzioni con le compagnie di assicurazione, anche private, operanti nel territorio di Campione d'Italia - prestazioni, per ciascuna delle forme obbligatorie di assicurazione indicate nel primo comma, non inferiori a quelle garantite dalle norme che disciplinano le assicurazioni obbligatorie predette e senza maggiore aggravio contributivo per i lavoratori.
I datori di lavoro potranno essere, altresi', esonerati dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica per gli assegni familiari, purche' garantiscano per contratto, ai lavoratori, un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per quanto riguarda le prestazioni ed i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni.
L'esonero per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela economico-sanitaria delle lavoratrici madri non puo' essere richiesto per i lavoratori che non risiedono nel territorio di Campione d'Italia.
Le convenzioni relative all'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dovranno prevedere a carico delle compagnie di assicurazioni stipulanti l'obbligo di trasferire le riserve matematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel caso previsto al seguente articolo 5.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1970