Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11549/2024 R.G., avente ad oggetto: Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015 – docenti a tempo determinato
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
BASILE GIUSEPPE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in
VIA MASCAGNI 52 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, docente non di ruolo della scuola pubblica, ha adito questo ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di
€.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
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personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per il periodo indicato in atti, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato.
L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, che l'eventuale accoglimento della domanda sia limitato in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte, con la sentenza 27/10/2023, n.29961. Ha eccepito la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati e trascritti, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere seriale della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va rigettata la generica eccezione di prescrizione sollevata dal
, tenuto conto che nessuno dei termini invocati risultano decorsi, come si CP_1
desume agevolmente dalla semplice verifica del periodo per il quale viene richiesto il beneficio, la data di proposizione del ricorso e quella della sua notifica.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Giova, a tal fine, richiamare per relationem la pronunzia ormai nota della Corte di
Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450), secondo cui, peraltro, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica…”.
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Si rileva, inoltre, la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione 27/10/2023, n.29961,
resa a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c..
Quest'ultima, per quanto rileva nella presente sede, ha affermato che “La carta docente,
prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di
domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli
titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di
mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo)
possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994,
dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli
insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione
dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo
di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del
caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico),
nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Deve poi rilevarsi che il legislatore è intervenuto nella materia, prevedendo che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante” (art. 15 Decreto Legge
del 13/06/2023 - N. 69, conv. con modifiche in legge del 10/08/2023 - N. 103).
Tale previsione, cionondimeno, non esaurisce, neppure parzialmente, l'ambito della contesa, posto che essa sembra riguardare solo l'anno 2023, si riferisce ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e considerato che, al momento, non vi è neppure
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prova della volontà dell'amministrazione di adempiere nei riguardi della parte ricorrente.
Danno diritto al riconoscimento del beneficio in questione i periodi di servizio svolti a tempo determinato, iniziati nei primi mesi di ciascun anno scolastico e cessati quantomeno al 30 giugno successivo, come sono quelli specificati e documentati in ricorso, non oggetto di alcuna analitica contestazione ex art. 115 c.p.c., e come di seguito riportati in dispositivo.
In tali casi, invero, la situazione lavorativa della parte ricorrente, impegnata fino al termine delle attività didattiche con inizio nei primi mesi dell'anno scolastico, è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un fondamento alla denunziata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, e ciò anche in applicazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia in seno alla pronunzia sopra richiamata.
Quanto agli effetti della medesima, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità
europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere
vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti
giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali
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sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una
disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino
“ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Come peraltro è noto, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma
dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in
cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante
regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali
dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento
stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei
compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav.,
21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Tenuto conto di quanto premesso, della documentazione in atti e in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione (con la sentenza
27/10/2023, n.29961), va pertanto accertato il conseguente diritto della parte ricorrente,
con la condanna del agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1
fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei termini indicati in motivazione;
ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024;
CONDANNA l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €.257,5, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, C.P.A.,
C.U., se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., nella specie Avv.to/ti BASILE GIUSEPPE
Così deciso e depositato, in Catania, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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