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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6633/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 10/04/2024 Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 1065069230000140 TARI 2014
- SOLLECITO n. 1065069230000140 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7854/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gamma Tributi srl con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata il 12/10/2024, depositato il 15/10/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.1599, sezione 15ª dell' 8/04/2024, depositata il 10/04/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 1065069230000140 avente ad oggetto l'avviso di accertamento TARI n. 52 del 07/09/2020 Notificato in data 29/10/2020 I primi giudici così motivano:
“…… All'uopo è da rilevare, che è stato prodotto in atti, dal resistente concessionario, una relata di notifica che reca la dicitura di consegna alla "badante" (senza indicarne il nominativo). E' noto che la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art.60, comma 1, lettera b/bis - DPR n.600/1997 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa …..”.
L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa tributaria.
A sostegno dei motivi deduce l'errata pronuncia in punto di notifica dell'atto presupposto. La sentenza di primo grado è errata ovvero è illegittima poiché nel caso di specie non era dovuta alcuna successiva comunicazione di avvenuta notifica (CAN), dopo consegna dell'avviso di accertamento presupposto alla persona addetta alla casa. ll Giudice di prime cure ha confuso la notifica ai sensi dell'art.60 dPR n.600/73 con quella, effettiva espletata nel caso di specie, ossia con la notifica diretta di cui all'art. 26 dPR 602 /73. In questo caso, infatti, non doveva essere emessa la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). La procedura che richiede la suddetta comunicazione informativa è quella che riguarda la notifica effettuata a mani del destinatario tramite il messo notificatore (cfr. art. 60 dPR n.600/1973 ).
L' appellato con memorie depositate il 2/12/2024, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata eccependo l'illegittimità della notifica dell'atto presupposto effettuata alla
“badante”, senza alcuna formale identificazione e, soprattutto, senza alcun successivo invio della raccomandata informativa.
L'appellato con memorie depositate il 4/02/2025, insisteva per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è fondato e, pertanto, va accolto.
La Corte rileva che l'atto presupposto (avviso di accertamento) risulta notificato correttamente;
infatti, la notificazione è avvenuta mediante consegna del plico raccomandato alla badante il 28/10/2020. Non occorreva l'invio di alcuna raccomandata informativa, come sostenuto dalla Cassazione con ordinanza n. 9866 del 11/04/2024 “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del dPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”.
Con ordinanza n. 1686 del 19/01/2023, la Suprema Corte ha affermato che: “la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del dPR n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Quindi, il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto presupposto ovvero l'avviso di accertamento che risulta notificato il 15/09/2021.
Pertanto, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati;
dunque non è ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento per dolersi di vizi inerenti l'atto presupposto, che risulta notificato e non impugnato.
E' pacifico che in materia di riscossione delle imposte - tasse, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
La dimostrazione dell'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento evidenzia quindi l'infondatezza di tutte le eccezioni, in quanto le doglianze riguardanti la prescrizione, le sanzioni, gli interessi ect. dovevano essere fatti valere impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento nei termini decorrenti dalla notifica dello stesso avviso. Infatti, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento per dolersi di vizi inerenti atti già notificati e non opposti nei termini. E' evidente che trattasi di vizi che andavano dedotti mediante la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento, con la conseguenza che la parte avendo fatto decorrere il termine all'uopo concesso non può avvalersi dell'avvenuta conoscenza del sollecito di pagamento, ciò non può mai implicare la riapertura di termini ormai decorsi nel caso di valida notificazione dell'atto impositivo e, quindi, nel caso in esame eventuali vizi andavano denunziati nel termine di legge decorrente dalla notifica dell'atto presupposto – avviso di accertamento. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M
.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 400,00, per il primo grado ed euro 450,00, per il secondo grado oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatta richiesta.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6633/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 10/04/2024 Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 1065069230000140 TARI 2014
- SOLLECITO n. 1065069230000140 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7854/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gamma Tributi srl con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata il 12/10/2024, depositato il 15/10/2024, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n.1599, sezione 15ª dell' 8/04/2024, depositata il 10/04/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 1065069230000140 avente ad oggetto l'avviso di accertamento TARI n. 52 del 07/09/2020 Notificato in data 29/10/2020 I primi giudici così motivano:
“…… All'uopo è da rilevare, che è stato prodotto in atti, dal resistente concessionario, una relata di notifica che reca la dicitura di consegna alla "badante" (senza indicarne il nominativo). E' noto che la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art.60, comma 1, lettera b/bis - DPR n.600/1997 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa …..”.
L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, la conferma della pretesa tributaria.
A sostegno dei motivi deduce l'errata pronuncia in punto di notifica dell'atto presupposto. La sentenza di primo grado è errata ovvero è illegittima poiché nel caso di specie non era dovuta alcuna successiva comunicazione di avvenuta notifica (CAN), dopo consegna dell'avviso di accertamento presupposto alla persona addetta alla casa. ll Giudice di prime cure ha confuso la notifica ai sensi dell'art.60 dPR n.600/73 con quella, effettiva espletata nel caso di specie, ossia con la notifica diretta di cui all'art. 26 dPR 602 /73. In questo caso, infatti, non doveva essere emessa la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). La procedura che richiede la suddetta comunicazione informativa è quella che riguarda la notifica effettuata a mani del destinatario tramite il messo notificatore (cfr. art. 60 dPR n.600/1973 ).
L' appellato con memorie depositate il 2/12/2024, si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata eccependo l'illegittimità della notifica dell'atto presupposto effettuata alla
“badante”, senza alcuna formale identificazione e, soprattutto, senza alcun successivo invio della raccomandata informativa.
L'appellato con memorie depositate il 4/02/2025, insisteva per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è fondato e, pertanto, va accolto.
La Corte rileva che l'atto presupposto (avviso di accertamento) risulta notificato correttamente;
infatti, la notificazione è avvenuta mediante consegna del plico raccomandato alla badante il 28/10/2020. Non occorreva l'invio di alcuna raccomandata informativa, come sostenuto dalla Cassazione con ordinanza n. 9866 del 11/04/2024 “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del dPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”.
Con ordinanza n. 1686 del 19/01/2023, la Suprema Corte ha affermato che: “la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del dPR n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Quindi, il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'atto presupposto ovvero l'avviso di accertamento che risulta notificato il 15/09/2021.
Pertanto, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati;
dunque non è ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento per dolersi di vizi inerenti l'atto presupposto, che risulta notificato e non impugnato.
E' pacifico che in materia di riscossione delle imposte - tasse, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
La dimostrazione dell'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento evidenzia quindi l'infondatezza di tutte le eccezioni, in quanto le doglianze riguardanti la prescrizione, le sanzioni, gli interessi ect. dovevano essere fatti valere impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento nei termini decorrenti dalla notifica dello stesso avviso. Infatti, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento per dolersi di vizi inerenti atti già notificati e non opposti nei termini. E' evidente che trattasi di vizi che andavano dedotti mediante la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento, con la conseguenza che la parte avendo fatto decorrere il termine all'uopo concesso non può avvalersi dell'avvenuta conoscenza del sollecito di pagamento, ciò non può mai implicare la riapertura di termini ormai decorsi nel caso di valida notificazione dell'atto impositivo e, quindi, nel caso in esame eventuali vizi andavano denunziati nel termine di legge decorrente dalla notifica dell'atto presupposto – avviso di accertamento. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M
.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 400,00, per il primo grado ed euro 450,00, per il secondo grado oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatta richiesta.