Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di notifica dell'atto presupposto

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta correttamente mediante consegna a persona addetta alla casa, in conformità con l'art. 26, comma 1, seconda parte, del dPR n. 602 del 1973. Non era necessaria l'invio di una raccomandata informativa. La Suprema Corte ha statuito che la notifica a mezzo posta eseguita dal concessionario della riscossione si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario. Pertanto, le doglianze relative alla prescrizione, sanzioni e interessi dovevano essere fatte valere impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento, che risulta notificato.

  • Accolto
    Legittimità della notifica dell'atto presupposto

    La Corte concorda con l'appellante, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta correttamente mediante consegna alla persona addetta alla casa, senza la necessità di inviare una raccomandata informativa. Le doglianze relative ai vizi dell'atto presupposto dovevano essere sollevate con l'impugnazione di tale atto, che risulta notificato e non contestato nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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