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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1177/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1177/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. D'AMBROSIO COSIMO ( ) VIA NAPOLI N° 59 C.F._1
BATTIPAGLIA, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
ISONZO, 36 80034 MARIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA AL
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliato in ISONZO, 36 80034 MARIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA
AL (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_3 C.F._5 domiciliato in ISONZO, 36 80034 MARIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA
AL (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Pagina 1 di 6 E
(c.f. ; Controparte_4 C.F._6
CHIAMATO IN CAUSA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_5 P.IVA_2
VIA VENTI SETTEMBRE,12 20100 MILANO , presso lo studio dell'Avv. DISCEPOLO
EL (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ex art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, l'azione revocatoria è finalizzata a tutelare l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore contro ogni atto di disposizione patrimoniale che possa recare un pregiudizio alle ragioni del credito.
Per il suo fruttuoso esperimento, l'art. 2901 c.c. pone determinate condizioni, sia soggettive che oggettive, che si sostanziano nell'esistenza: a) di un credito in capo all'attore che agisce in revocatoria, anche se sottoposto a condizione ovvero a termine;
b) di un pregiudizio ai danni del creditore che deriva dall'atto di disposizione patrimoniale (eventus damni); c) del nesso di causalità tra l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e il pregiudizio alle ragioni creditorie;
d) della conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie a parte del debitore (scientia damni), ai sensi dell'art. 2901, 1° comma, n. 1), c.c. ovvero, per un atto anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione in pregiudizio alle ragioni creditorie;
e) con riferimento agli atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio subito dal creditore del suo dante causa, ai sensi dell'art. 2901, 1° comma, n. 2), c.p.c. (consilium fraudis) e, per il caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione dolosa dell'acquirente all'operazione fraudolenta
(partecipatio fraudis).
La verifica della fondatezza della domanda attorea prende, quindi, l'abbrivio dalla compiuta analisi della sussistenza degli elementi evidenziati.
Pagina 2 di 6 Il primo presupposto, di natura oggettiva, è rappresentato dalla sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, a nulla rilevando che il titolare del detto diritto non abbia iniziato o proseguito un'esecuzione nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri creditori (cfr. su quest'ultimo punto Cass. n. 3113/1997;
Cass. N. 8013/1996).
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede l'accertamento della sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali (Cass. civ. n. 2400/1990), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass. civ. n. 12678/2001).
La nozione di credito è, quindi, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di liquidità, esigibilità e certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi restitutori, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, oggetto di un pendente accertamento giudiziale, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis: Cass. civ. n. 5619/2016; Cass. civ. n. 23208/16).
Nel caso di specie, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore nei confronti del fideiussore , si evidenzia che tale circostanza è pacifica e Controparte_1 non contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata (cfr. fideiussione, decreto ingiuntivo esecutivo).
Deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007;
n. 1896/2012).
Pagina 3 di 6 Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato dal debitore, che il bene immobile oggetto dell'atto pubblico di donazione del 28.12.2011era
l'unico sul quale il creditore avrebbe potuto rivalersi.
Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non
è stata fornita.
Inoltre, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a garantire l'adempimento (v. ex multis Cass.
16221/2019, Cass. 8315/2017 e Cass. 6486/2011), poichè la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore nei confronti del quale si agisce ai sensi dell'art. 2901 c.c. e non a quella degli altri fideiussori o del debitore garantito (v. Cass. 2351/2017, Cass. 22465/06, Cass. 11251/90
e Cass. 2400/90).
Pertanto, a nulla rileva la circostanza che il creditore sia stato ammesso Parte_1 allo stato passivo, in seguito alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, atteso che non vi è prova che il suddetto creditore sia stato interamente soddisfatto delle proprie ragioni creditorie.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al garante il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (l'atto dispositivo è successivo alla stipula della fideiussione), dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n.
7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr.
Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, la garante , avente uno specifico ruolo all'interno Controparte_1 della società garantita (socia), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo
Pagina 4 di 6 in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'istituto di credito attore.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione del 28.12.2011 nei confronti del cessionario del credito Controparte_6
Invero, la S.C. ha affermato che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr. Cass. 25424/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda giudiziale di revocatoria dichiara inefficace nei confronti di l'atto pubblico di donazione del 28.12.2011 n. Controparte_6 rep. 147360, raccolta n. 34760, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani il
16.1.2012;
2) Autorizza l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Controparte_6 in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1177/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 21.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. D'AMBROSIO COSIMO ( ) VIA NAPOLI N° 59 C.F._1
BATTIPAGLIA, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
ISONZO, 36 80034 MARIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA AL
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliato in ISONZO, 36 80034 MARIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA
AL (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_3 C.F._5 domiciliato in ISONZO, 36 80034 MARIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA
AL (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Pagina 1 di 6 E
(c.f. ; Controparte_4 C.F._6
CHIAMATO IN CAUSA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_5 P.IVA_2
VIA VENTI SETTEMBRE,12 20100 MILANO , presso lo studio dell'Avv. DISCEPOLO
EL (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ex art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, l'azione revocatoria è finalizzata a tutelare l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore contro ogni atto di disposizione patrimoniale che possa recare un pregiudizio alle ragioni del credito.
Per il suo fruttuoso esperimento, l'art. 2901 c.c. pone determinate condizioni, sia soggettive che oggettive, che si sostanziano nell'esistenza: a) di un credito in capo all'attore che agisce in revocatoria, anche se sottoposto a condizione ovvero a termine;
b) di un pregiudizio ai danni del creditore che deriva dall'atto di disposizione patrimoniale (eventus damni); c) del nesso di causalità tra l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e il pregiudizio alle ragioni creditorie;
d) della conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie a parte del debitore (scientia damni), ai sensi dell'art. 2901, 1° comma, n. 1), c.c. ovvero, per un atto anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione in pregiudizio alle ragioni creditorie;
e) con riferimento agli atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio subito dal creditore del suo dante causa, ai sensi dell'art. 2901, 1° comma, n. 2), c.p.c. (consilium fraudis) e, per il caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione dolosa dell'acquirente all'operazione fraudolenta
(partecipatio fraudis).
La verifica della fondatezza della domanda attorea prende, quindi, l'abbrivio dalla compiuta analisi della sussistenza degli elementi evidenziati.
Pagina 2 di 6 Il primo presupposto, di natura oggettiva, è rappresentato dalla sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, a nulla rilevando che il titolare del detto diritto non abbia iniziato o proseguito un'esecuzione nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri creditori (cfr. su quest'ultimo punto Cass. n. 3113/1997;
Cass. N. 8013/1996).
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede l'accertamento della sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali (Cass. civ. n. 2400/1990), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass. civ. n. 12678/2001).
La nozione di credito è, quindi, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di liquidità, esigibilità e certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione la quale non persegue scopi restitutori, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, oggetto di un pendente accertamento giudiziale, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis: Cass. civ. n. 5619/2016; Cass. civ. n. 23208/16).
Nel caso di specie, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore nei confronti del fideiussore , si evidenzia che tale circostanza è pacifica e Controparte_1 non contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata (cfr. fideiussione, decreto ingiuntivo esecutivo).
Deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007;
n. 1896/2012).
Pagina 3 di 6 Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato dal debitore, che il bene immobile oggetto dell'atto pubblico di donazione del 28.12.2011era
l'unico sul quale il creditore avrebbe potuto rivalersi.
Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non
è stata fornita.
Inoltre, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a garantire l'adempimento (v. ex multis Cass.
16221/2019, Cass. 8315/2017 e Cass. 6486/2011), poichè la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore nei confronti del quale si agisce ai sensi dell'art. 2901 c.c. e non a quella degli altri fideiussori o del debitore garantito (v. Cass. 2351/2017, Cass. 22465/06, Cass. 11251/90
e Cass. 2400/90).
Pertanto, a nulla rileva la circostanza che il creditore sia stato ammesso Parte_1 allo stato passivo, in seguito alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, atteso che non vi è prova che il suddetto creditore sia stato interamente soddisfatto delle proprie ragioni creditorie.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al garante il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (l'atto dispositivo è successivo alla stipula della fideiussione), dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n.
7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr.
Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, la garante , avente uno specifico ruolo all'interno Controparte_1 della società garantita (socia), non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo
Pagina 4 di 6 in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'istituto di credito attore.
Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione del 28.12.2011 nei confronti del cessionario del credito Controparte_6
Invero, la S.C. ha affermato che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr. Cass. 25424/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda giudiziale di revocatoria dichiara inefficace nei confronti di l'atto pubblico di donazione del 28.12.2011 n. Controparte_6 rep. 147360, raccolta n. 34760, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani il
16.1.2012;
2) Autorizza l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Controparte_6 in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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