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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2852/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 2.4.2025, promossa da:
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, Parte_1 dall' avv. FILIBERTO NATALE
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_2
43320230000505719000, notificato il 28.11.2023 per l'importo complessivo di euro
182.291,34, a titolo di contributi previdenziali gestione aziende e somme aggiuntive, per il periodo dal 4/2017 al 1/2023.
Tale avviso, fondato sulle risultanze di accertamento ispettivo concluso con verbale unico di accertamento e notificazione NIU 2023000708 prot. 2203.05/05/2023.0072199 CP_2 notificato il 5.5.2023, era fondato sull'intervenuto disconoscimento del contratto di appalto di servizi complementari nell'ambito della terziarizzazione e lavoro in conto terzi (in particolare, gestione della movimentazione merci in arrivo da parte dei fornitori, posizionamento nei magazzini di stivaggio della committente , posizionamento nelle scaffalature e nei banchi del supermercato per la vendita al pubblico, apertura e chiusura dei locali) stipulato tra la ricorrente e la società il 27.2.2017 Controparte_3
( cfr.all. 12 fascicolo ricorrente), nell'ambito dei quali avevano operato i seguenti lavoratori
, , , , Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_6 Controparte_7
, , , , CP_8 Parte_7 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11
Parte opponente assumeva l'invalidità del predetto avviso in forza 1) della decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto e la conseguente illegittimità del recupero della contribuzione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276; 2) della prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335; 3) dell'imputabilità dell'obbligo di pagare la contribuzione in capo alla CP_12 per i lavoratori citati nel verbale ispettivo, avendo stipulato con essa un
[...] contratto di appalto lecito;
4) in quanto l'appaltatrice aveva versato i contributi, o parte dei contributi, come attestato dai flussi Uniemens dalla stessa inviati all' e dalle CP_2 certificazioni previdenziali dei singoli lavoratori e 5) l'aliquota contributiva applicata doveva essere quella prevista per le aziende con meno di 50 dipendenti.
Alla luce di quanto allegato dedotto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a. accertare
e dichiarare, per le ragioni esposte, che – per le ragioni sopra esposte – il credito portato dall' nell'avviso CP_2 di addebito esecutivo 433 2023 00005057 19 000 è prescritto e/o decaduto nell'azione; b. In conseguenza
e per gli effetti, ordinare e condannare l' in persona del legale rappresentante, alla restituzione delle CP_2
Par somme medio termine incamerate da c. In subordine, accertare e dichiarare che la Parte_1
è obbligata, ai sensi dell'art. 29 comma 2°, D Lgs 276/03 e smi, a corrispondere – quale Parte_1 debitore solidale – la sola quota in sorte capitale [(e ciò per quell'importo accertato in corso di causa e relativa all'omissione per il versamento della contribuzione in favore dei sig.ri Parte_8
( , ( ), C.F._1 Parte_9 C.F._2 Parte_10
( ), ( ), C.F._3 CP_13 C.F._4 CP_14
( ), ( ), C.F._5 CP_15 C.F._6 CP_16
( , ( ), C.F._7 Pt_11 C.F._8 Pt_12
( ), ( , C.F._9 CP_17 C.F._10 CP_18
( ), ( C.F._11 CP_19 C.F._12 Parte_13
( ), ( )] detratto quanto nel periodo C.F._13 CP_20 C.F._14 marzo 2017 / marzo 2018 ha versato a tale titolo la d. Sempre Controparte_21 in subordine accertare e dichiarare che la quota omessa di contribuzione da parte della
[...] ammonta a € 50.760,32 e così come indicato dalla funzione ispettiva nel Controparte_21 CP_2 suo verbale alle pagine 8 e 9; e. Conseguentemente e verificato come la prima del deposit Parte_1 del ricorso giudiziario, ha provveduto al versamento dell'importo di 50.128,72, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto all' dalla ricorrente per i titoli reclamati con l'avviso di addebito esecutivo 433 CP_2
2023 00005057 19 000 datato 09 novembre 2023, notificato a mezzo PEC all'opponente
( il martedì 28 novembre 2023 - 13:16; f. Per gli effetti, accogliere le ragioni di Email_1
Par opposizione proposte da nei confronti della sede di Crotone, in persona del suo legale Parte_1 CP_2 rappresentante pt., e – verificata eventuale condotta da parte della resistente in violazione dell'art. 88 cpc – condannare la stessa al risarcimento dei danni da liquidare, ex art. 96 cpc, in via equitativa e di giustizia;
g. Condannare l' alle spese e competenze del giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario CP_2 ex art. 93 cpc.”
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, preliminarmente, rappresentava che CP_2
l'opponente aveva provveduto all'integrale pagamento del debito, come da prospetto che chiedeva di essere autorizzata a depositare;
nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisita ulteriore documentazione, all'esito del deposito di note autorizzate, parte ricorrente rappresentava di aver provveduto all'integrale pagamento dell'avviso di addebito opposto al solo fine di ottenere il rilascio del DURC, attesa la mancata concessione, inaudita altera parte, della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
***
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 29, comma 2, d.lgs.
n. 276/2003 sollevata dalla ricorrente in quanto, per consolidato orientamento della S.C, cui si intende dare continuità (cfr. Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del
2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022) “il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”. Invero, l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003): l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all ha natura indisponibile e va CP_2 commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo").
Dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva discende la considerazione che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto: “Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata)
e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare” ( in questo senso cfr. Cass. 38151/2022).
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335 merita accoglimento.
Come noto, i contributi dovuti dalle aziende devono essere versati entro il giorno sedici del mese di scadenza, che è il mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce il modello DM 10 ( ex D.M. 24.2.1984 n. 339300, emanato in base all'art. 1 comma 1 del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito nella l. 11.11.1983 n. 638).
Ciò posto, nel caso di specie, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione doveva ravvisarsi nel giorno 16.05.2017, sicchè il quinquennio sarebbe scaduto il 16.5.2022; tuttavia applicando la sospensione di 311 giorni, prevista dal'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 e dall'art. l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 1 la prescrizione sarebbe maturata il
23.3.2023 ( 15.5.2022 +311 giorni). Né vale argomentare in ordine all'inapplicabilità, al caso di specie, di detta sospensione in quanto la normativa emergenziale ha complessivamente differito il termine di prescrizione di 311 giorni, rispetto al termine originario di prescrizione (cfr. Tribunale di Roma sez. lav.
n. 10527/2024)
Orbene, l' documenta di aver consegnato in data 2.3.2023 al consulente del lavoro CP_2 delegato alla tenuta della documentazione della dott. il Parte_1 Persona_1 verbale di primo accesso ispettivo, redatto e sottoscritto dai funzionari dell'Istituto previdenziale;
atto che, a detta dell' Previdenziale, sarebbe idoneo ad interrompere CP_22 il termine prescrizionale ( cfr. all. fascicolo all. fascicolo ricorrente). CP_2
Tuttavia, ritiene questo giudice che il verbale di primo accesso sopra menzionato, peraltro non ritualmente notificato alla società, ma al consulente del lavoro il quale “s'impegna a portare
a conoscenza la stessa dell'avvio dell'odierno accertamento ispettivo ”- sicchè non vi sarebbe nemmeno certezza in ordine all'effettivo dies a quo -, non possa ritenersi valido atto di costituzione in mora della debitrice, in quanto sprovvisto di qualsiasi elemento idoneo a determinare l'ammontare del credito preteso dall'Istituto.
E' vero, come argomentato dall' che in tema di atti interruttivi della prescrizione, CP_2
l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richieda la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (cfr. Cass n. 5681/2006 nonché Cass. n. 1974/2016) e che, cfr. Cass. n. 12866/2004 “In tema di omissioni contributive, il verbale di accertamento delle suddette omissioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute".
Tuttavia, nel caso di specie, il verbale di primo accesso ispettivo dal quale l' vorrebbe CP_2 far discendere l'efficacia interruttiva della prescrizione ( che è atto diverso dal verbale di accertamento) non solo non contiene alcuna specifica quantificazione del debito contributivo, ma è sprovvisto di qualsiasi elemento idoneo a quantificarlo;
in particolare, non contiene alcun riferimento specifico alle norme violate, al nominativo nè al numero dei
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; quindi è stato previsto un primo periodo di sospensione pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.06.2020 e un secondo periodo di sospensione, pari a 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni.
dipendenti interessati dalla violazione;
non specifica il periodo oggetto di omissione contributiva nè indica che contributi e sanzioni sarebbero stati richiesti dall'Ufficio, trattandosi di una diffida generica e prodromica “alla regolarizzazione di tutte le inadempienze in CP_ corso di accertamento” nonché al “pagamento di tutta la contribuzione dovuta all' e che sia stata omessa o evasa, per violazione o elusione delle norme in materia di obblighi contributivi del datore di lavoro, nell'importo la cui definitiva quantificazione riserva al completamento dell'attività accertativa”. ( cfr. verbale accesso ispettivo).
D'altro canto, se l'accesso ispettivo era funzionale ad ottenere dalla società ricorrente la documentazione (LUL, contratti di lavoro, contratto d'appalto con la Controparte_23 necessaria a verificare l'osservanza (o meno) degli obblighi contributivi previsti per legge non si comprende come lo stesso potesse valere quale idoneo atto di messa in mora, ponendosi in una fase necessariamente prodromica all'accertamento ispettivo (per l'appunto ancora “ in corso”) e, quindi, alla quantificazione del credito contributivo, all'epoca neppure determinabile.
Pertanto, deve concludersi che alla data del primo (idoneo) atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dal verbale unico di accertamento notificato alla ricorrente in data 5.5.2023, il credito portato dall'avviso di addebito opposto era già inevitabilmente prescritto dal 23.3.2023.
Consegue a quanto sopra la declaratoria di estinzione per prescrizione del credito indicato nell'avviso di addebito impugnato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo soccombenza e sono liquidate come CP_2 da dispositivo tenuto conto dei parametri min/medi di cui al Dm 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( causa di previdenza, scaglione da 52.000,01 a 260,000,00, espunta la fase istruttoria non svolta), con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2852/2023, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nell'avviso di addebito opposto n. 43320230000505719000, notificato il 28.11.2023, condannando l' ad ogni adempimento consequenziale e, in particolare, CP_2 alla restituzione di tutte le somme a tale titolo ricevute dalla ricorrente;
- condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di CP_2 euro 5.400,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Natale Filiberto dichiaratosi antistatario.
Crotone, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Invero come noto l'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ulteriormente l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 ha previsto che “9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia