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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 981 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORTE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORTE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 30/05/1985, dalla cui CP_1
unione nascevano due figli entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una
1 insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti inoltre formulavano domanda cumulativa di declaratoria di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- il sig.
si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro 30 giorni Controparte_1 dall'omologa della presente separazione;
- nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano autosufficienti anche sotto l'aspetto finanziario;
- nulla a disporre pei loro due figli che sono maggiorenni, non vivono più con la famiglia e sono autosufficienti anche sotto l'aspetto finanziario”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta di separazione e divorzio , nulla deve disporsi in questa sede in ordine al regime delle spese rimettendo la decisione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.86, parte I s., Sez. Q , reg. Atti Matrimonio anno 1985) ; Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese alla pronuncia definitiva;
f) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 981 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORTE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FORTE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 30/05/1985, dalla cui CP_1
unione nascevano due figli entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una
1 insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti inoltre formulavano domanda cumulativa di declaratoria di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
- il sig.
si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro 30 giorni Controparte_1 dall'omologa della presente separazione;
- nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano autosufficienti anche sotto l'aspetto finanziario;
- nulla a disporre pei loro due figli che sono maggiorenni, non vivono più con la famiglia e sono autosufficienti anche sotto l'aspetto finanziario”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta di separazione e divorzio , nulla deve disporsi in questa sede in ordine al regime delle spese rimettendo la decisione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.86, parte I s., Sez. Q , reg. Atti Matrimonio anno 1985) ; Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese alla pronuncia definitiva;
f) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
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